Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2857.
(Limiti della surrogazione).
La surrogazione non si puo' esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, ne' sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione e' stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente puo' esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza.
(Limiti della surrogazione).
La surrogazione non si puo' esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, ne' sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione e' stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente puo' esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza.
Commentari • 2
- 1. Formalità per la cancellazionehttps://www.brocardi.it/ · 1
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore(1). Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837(2). Note (1) La cancellazione estingue l'ipoteca e generalmente può essere attuata soltanto nel momento in cui il credito risulti estinto in toto. Il titolo per effettuare la cancellazione dell'iscrizione che risulta più frequentemente è l'esplicito consenso da parte del creditore attraverso atto unilaterale non ricettizio, oppure da colui che si surroga nell'ipoteca ai sensi degli artt. 2843, 2856, 2857, 2866 e 2871, o ancora da un …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Pescara, decreto 19/01/2023Provvedimento: […]Leggi di più...