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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 15244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15244/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. RAFFAELE COEN Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , con l'avv. RAFFAELE COEN;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Orzinuovi, Via Lodovico Cavalli 8, catastalmente identificata al NCT Foglio 15- Mapp. 564 - Sub. 4 rimarrà di esclusiva proprietà della Sig.ra e verrà comunque assegnata alla stessa affinché Pt_1 ci viva con i figli minori.
3. Il Sig. in accordo tra le parti, si trasferirà presso l'immobile di sua esclusiva proprietà sopra Pt_2 catastalmente identificato (Foglio 15 – Mapp. 564 – Sub 5) nel medesimo contesto condominiale in Orzinuovi (BS), Via Lodovico Cavalli 8 ed ivi trasferirà altresì la propria residenza entro 30 giorni dalla sentenza di separazione.
4. Le parti danno atto della sussistenza di mutuo ipotecario intestato esclusivamente alla Sig.ra Parte_1 (atto rep. 181935 – racc. 27657 del 24.4.2024 a rogito Notaio Dott.ssa del Collegio Notarile Persona_1 di Brescia) con ipoteca iscritta sull'immobile sita in Orzinuovi, Via Lodovico Cavalli 8, catastalmente identificato al NCT Foglio 15- Mapp. 564 - Sub. 4.
5. L'importo originario del mutuo era di € 100.000,00 in linea capitale. Il mutuo è ancora in essere e grava una rata mensile pari ad € 440,00.
1 6. Le parti danno atto della sussistenza di mutuo ipotecario intestato esclusivamente a (atto rep. Parte_2 189077 – racc. 27622 del 27.3.2024 a rogito Notaio Dott.ssa del Collegio Notarile di Brescia) Persona_1 con ipoteca iscritta sull'immobile sita in Orzinuovi, Via Lodovico Cavalli 8, catastalmente identificato al NCT Foglio 15- Mapp. 564 - Sub. 5.
7. L'importo originario del mutuo era di € 70.000,00 in linea capitale. Il mutuo è ancora in essere e grava una rata mensile pari ad € 352,31.
8. Le parti concordano che a far data dalla sentenza di separazione, ciascuno dei coniugi provveda in via personale ed esclusiva al pagamento di ogni importo direttamente e/o indirettamente connesso ai propri rapporti di mutuo esclusivo sopra indicati.
9. I figli verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori) e quelle assolutamente urgenti, verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale gli stessi si troveranno al momento collocati.
10. I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse dei minori, al fine di garantirgli un progetto educativo comune e un sano contesto di crescita psico-fisica, nonché a tutelare la figura paterna e materna, impegnandosi a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni della famiglia e a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel primario interesse dei figli garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con i genitori, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
11. Altresì i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, riferendo tutte le circostanze che si verificano e che riguardano, anche indirettamente, i minori, quando quest'ultimi saranno collocati presso di loro;
12. I figli frequenteranno il padre in modo continuativo e costante e con regolarità a seconda dei reciproci impegni e turni lavorativi del Sig. Il sabato e la domenica i figli staranno a week end alternati con il padre e con Pt_2 la madre compreso il pernottamento sempre a seconda delle disponibilità del padre.
13. Le festività seguiranno le turnazioni di cui al punto precedente e comunque saranno programmate in modo tale da garantire l'effettiva alternanza delle stesse e quindi a rotazione, ad anni alterni, presso ciascuno dei genitori le festività della Vigilia di Natale e del Natale, del Capodanno, della Pasqua e della Pasquetta.
14. Le vacanze estive saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Brescia, con previsione di permanenza dei figli presso ciascun genitore, almeno 15 giorni, anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I figli durante il periodo estivo, previo accordo tra le parti, potranno trascorrere una settimana ulteriore, oltre al periodo di cui sopra, anche non consecutiva, con entrambi i genitori.
15. Le parti danno atto che i tempi di frequentazione sopra indicati sono puramente indicativi e potranno variare in ragione dei reciproci impegni e delle esigenze proprie e dei figli.
16. Le parti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento.
17. Le parti optano espressamente per il mantenimento diretto dei figli in ragione dei presumibili tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore.
18. Le parti danno quindi atto che non vi saranno assegni di mantenimento per i minori.
19. In ogni caso i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Brescia.
20. Ai fini del rimborso, le spese straordinarie dovranno essere documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta.
21. Nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento anticipato del 50% dell'importo dovuto, documentando successivamente l'avvenuto pagamento;
2 22. L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla Sig.ra la quale potrà usufruire al 100% Pt_1 di tutte le detrazioni dei figli;
23. I coniugi confermano di essere titolari di adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti e non richiedono, allo stato, la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore l'uno dell'altro.
24. L'autovettura targata EC721EB intestata integralmente al Sig. verrà trasferita alla Sig.ra Pt_2 Pt_1 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
25. Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi all'espatrio proprio e dei figli minori;
26. Null'altro avendo le parti definito ogni ulteriore questione di natura personale e patrimoniale afferente la loro separazione, e lo stato di patrimoniale in costanza del rapporto matrimoniale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
OR (BS) (atto n.15, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
EL PO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15244/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. RAFFAELE COEN Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , con l'avv. RAFFAELE COEN;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Orzinuovi, Via Lodovico Cavalli 8, catastalmente identificata al NCT Foglio 15- Mapp. 564 - Sub. 4 rimarrà di esclusiva proprietà della Sig.ra e verrà comunque assegnata alla stessa affinché Pt_1 ci viva con i figli minori.
3. Il Sig. in accordo tra le parti, si trasferirà presso l'immobile di sua esclusiva proprietà sopra Pt_2 catastalmente identificato (Foglio 15 – Mapp. 564 – Sub 5) nel medesimo contesto condominiale in Orzinuovi (BS), Via Lodovico Cavalli 8 ed ivi trasferirà altresì la propria residenza entro 30 giorni dalla sentenza di separazione.
4. Le parti danno atto della sussistenza di mutuo ipotecario intestato esclusivamente alla Sig.ra Parte_1 (atto rep. 181935 – racc. 27657 del 24.4.2024 a rogito Notaio Dott.ssa del Collegio Notarile Persona_1 di Brescia) con ipoteca iscritta sull'immobile sita in Orzinuovi, Via Lodovico Cavalli 8, catastalmente identificato al NCT Foglio 15- Mapp. 564 - Sub. 4.
5. L'importo originario del mutuo era di € 100.000,00 in linea capitale. Il mutuo è ancora in essere e grava una rata mensile pari ad € 440,00.
1 6. Le parti danno atto della sussistenza di mutuo ipotecario intestato esclusivamente a (atto rep. Parte_2 189077 – racc. 27622 del 27.3.2024 a rogito Notaio Dott.ssa del Collegio Notarile di Brescia) Persona_1 con ipoteca iscritta sull'immobile sita in Orzinuovi, Via Lodovico Cavalli 8, catastalmente identificato al NCT Foglio 15- Mapp. 564 - Sub. 5.
7. L'importo originario del mutuo era di € 70.000,00 in linea capitale. Il mutuo è ancora in essere e grava una rata mensile pari ad € 352,31.
8. Le parti concordano che a far data dalla sentenza di separazione, ciascuno dei coniugi provveda in via personale ed esclusiva al pagamento di ogni importo direttamente e/o indirettamente connesso ai propri rapporti di mutuo esclusivo sopra indicati.
9. I figli verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori) e quelle assolutamente urgenti, verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale gli stessi si troveranno al momento collocati.
10. I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse dei minori, al fine di garantirgli un progetto educativo comune e un sano contesto di crescita psico-fisica, nonché a tutelare la figura paterna e materna, impegnandosi a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni della famiglia e a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel primario interesse dei figli garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con i genitori, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
11. Altresì i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, riferendo tutte le circostanze che si verificano e che riguardano, anche indirettamente, i minori, quando quest'ultimi saranno collocati presso di loro;
12. I figli frequenteranno il padre in modo continuativo e costante e con regolarità a seconda dei reciproci impegni e turni lavorativi del Sig. Il sabato e la domenica i figli staranno a week end alternati con il padre e con Pt_2 la madre compreso il pernottamento sempre a seconda delle disponibilità del padre.
13. Le festività seguiranno le turnazioni di cui al punto precedente e comunque saranno programmate in modo tale da garantire l'effettiva alternanza delle stesse e quindi a rotazione, ad anni alterni, presso ciascuno dei genitori le festività della Vigilia di Natale e del Natale, del Capodanno, della Pasqua e della Pasquetta.
14. Le vacanze estive saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Brescia, con previsione di permanenza dei figli presso ciascun genitore, almeno 15 giorni, anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I figli durante il periodo estivo, previo accordo tra le parti, potranno trascorrere una settimana ulteriore, oltre al periodo di cui sopra, anche non consecutiva, con entrambi i genitori.
15. Le parti danno atto che i tempi di frequentazione sopra indicati sono puramente indicativi e potranno variare in ragione dei reciproci impegni e delle esigenze proprie e dei figli.
16. Le parti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento.
17. Le parti optano espressamente per il mantenimento diretto dei figli in ragione dei presumibili tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore.
18. Le parti danno quindi atto che non vi saranno assegni di mantenimento per i minori.
19. In ogni caso i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Brescia.
20. Ai fini del rimborso, le spese straordinarie dovranno essere documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta.
21. Nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento anticipato del 50% dell'importo dovuto, documentando successivamente l'avvenuto pagamento;
2 22. L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla Sig.ra la quale potrà usufruire al 100% Pt_1 di tutte le detrazioni dei figli;
23. I coniugi confermano di essere titolari di adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti e non richiedono, allo stato, la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore l'uno dell'altro.
24. L'autovettura targata EC721EB intestata integralmente al Sig. verrà trasferita alla Sig.ra Pt_2 Pt_1 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
25. Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi all'espatrio proprio e dei figli minori;
26. Null'altro avendo le parti definito ogni ulteriore questione di natura personale e patrimoniale afferente la loro separazione, e lo stato di patrimoniale in costanza del rapporto matrimoniale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
OR (BS) (atto n.15, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
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