Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03323/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3323 del 2025, proposto da
AL NZ, rappresentato e difeso dall'Avvocato Teodoro Katte Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scialoja n.6;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta e Gianna Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella ed Egidio Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Roma n. 4350 del 11.4.2024 nella parte in cui “accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del TFS assumendo come anzianità di servizio la data del 21/6/1972, con esclusione di tutti “gli intervalli di mancata prestazione del servizio”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.N.P.S. e di Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che all’udienza dell’11 febbraio 2026 parte ricorrente ha dichiarato che l’I.N.P.S. ha medio tempore provveduto all’esecuzione del giudicato di cui in epigrafe, nel contempo chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna comunque alle spese di lite;
Preso atto che effettivamente il pagamento delle spettanze dovute è intervenuto successivamente alla instaurazione del presente giudizio, per cui l’I.N.P.S. deve essere condannata al pagamento delle spese di lite seppur in misura ridotta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD VO, Presidente
AN TE, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TE | RD VO |
IL SEGRETARIO