Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 98 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.01.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CRUDELE STEFANO, Parte_1
giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 04/03/2021, la sig.ra premettendo di aver Parte_1
percepito la prestazione ASpI dal 03.10.2014 al 03.06.2015 - ha chiesto accertarsi e dichiararsi che ella non è tenuta a restituire all' l'importo di € 3.629,22 essendo - a CP_1
suo dire - illegittima e tardiva la richiesta dell'Ente di restituzione di detta somma monetaria.
In particolare, a supporto della propria domanda la ricorrente asserisce il mancato superamento del limite reddituale in relazione all'anno 2014 (€ 8.000,00) e, comunque,
l'irripetibilità di quanto pagato dall' versando ella in buona fede ed essendo tardiva CP_1
la richiesta di restituzione alla stregua della normativa legale sulla sanatoria dell'indebito pensionistico, siccome innovativamente (secondo Corte Cost., n. 39/1993) introdotta con la disposizione racchiusa nell'art.13 della L. n.412/1991.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato sia nel merito CP_1
che relativamente alle eccezioni di decadenza.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 07.01.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione regolarmente depositate dalle parti.
***
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Dagli atti di causa risulta che, nella propria domanda amm.va del 02.10.2014, volta a ottenere l'ASpI, la sig.ra dichiarò un reddito presunto da lavoro Parte_1
parasubordinato per € 7.186,00. Essendo siffatto reddito dichiarato inferiore al tetto reddituale di legge, pari a € 8.000,00, la domanda fu accolta dalla Direzione di CP_1
Isernia e la prestazione indennitaria di disoccupazione fu liquidata sulla scorta di quanto dichiarato dalla odierna ricorrente. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Tuttavia, in seguito al controllo sui redditi da attività autonoma dei percettori di prestazioni legate al reddito con l'emissione di liste di nominativi da verificare, effettuato dall' periodicamente, a livello centrale, in seguito al controllo negli archivi della CP_1
“Gestione Separata”, per la signora è emerso per il 2014 un reddito imponibile Parte_1
di € 8.484,00, importo superiore al limite legalmente previsto in € 8.000,00 per il 2014.
Si rileva che lo stesso importo di € 8.484,00 è riportato anche nella sezione 2, al rigo 9 della C.U. 2015 (relativa al 2014) sotto la voce “compensi corrisposti al collaboratore”
(cfr. doc. all.to alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Dunque, la sig. nel 2014 percepì un reddito derivante derivante da lavoro Parte_1
autonomo (per il 2014) siffattamente superando il limite reddituale previsto dalla legge per il riconoscimento del diritto alla indennità economica ASpI (fissato in € 8.000,00 per l'anno 2014).
Orbene, la Circ. n. 62/2009 e il Msg. 30013/2010 stabiliscono che dal 01.06.2010 CP_1
per tutte le prestazioni collegate al reddito occorre far riferimento (ai redditi da pensione per l'anno in corso e) ai redditi diversi percepiti nell'anno precedente.
Di tutta evidenza, quindi, l'infondatezza del ricorso e la non spettanza in radice delle descritte somme monetarie indennitarie erogate per lo stesso anno, che sono indebite in quanto percepite dalla Sig.ra in violazione del limite reddituale di legge, Parte_1
essendo mancata un'esatta quanto doverosa comunicazioni all' dei compensi da CP_1
lavoro autonomo, da lei percepiti nel 2014.
La sanatoria ex art. 52, L. n. 88\1989, invocata dalla controparte, non è applicabile perché, nella fattispecie sottoposta, difettano in radice i requisiti e i presupposti perché possa attuarsi la normativa in materia in materia pensionistica.
Invero, la tesi dell'odierno ricorrente si basa sull'invocazione della disposizione racchiusa nell'art. 13 della L. n. 412/1991; tuttavia, il presupposto indefettibile dell'applicabilità dell'art. 13 citato è costituito dalla natura pensionistica della prestazione introitata senza diritto. E tale non è quella dell'indennità AspI, tipica prestazione temporanea a sostegno del reddito.
Inoltre, in punto di errore dell' e di asserita assenza di mala fede da parte della CP_2
percipiente è il caso di ricordare che la sanatoria ex art. 13, L. n. 412/1991 non Parte_1 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
è invocabile dalla ricorrente anche perché la disposizione da esso interpretata (di cui all'art. 52, L. n.88/1989) fa riferimento agli errori interamente imputabili all' . CP_2
Nella specie, invece, i pagamenti indebiti sono dovuti all'inesattezza della dichiarazione reddituale resa inizialmente dall' come più sopra ricordato, sicché se errore Parte_1
solutorio vi è stato, esso non è imputabile all' medesimo, che ha potuto scoprire il CP_1
reddito conseguito da controparte nel 2014 solo in un momento successivo, richiedendo sollecitamente la restituzione del pagamento indebito.
Di talché, in definitiva, la ripetizione dell'indebito monetario in discorso soggiace esclusivamente alla disciplina di cui all'art. 2033 del codice civile.
Il ricorso, dunque, non è meritevole di accoglimento.
3. Data la qualità delle parti, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 11/04/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Elvira Puleio