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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2024, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 17/04/2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1125/2015 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Brolo, Via Vittorio C.F._1
Emanuele III presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento giornate agricole.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2015, parte ricorrente conveniva in giudizio l deducendo di aver lavorato alle dipendenze della CP_1 [...] per l'anno 2009 per 102 giornate dal Giugno al dicembre Controparte_2
nei terreni siti in S. Maria di Licodia.
Ha dedotto che, con secondo elenco nominativo trimestrale di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del 2014, l' aveva cancellato tali CP_1
giornate e chiedeva, dunque, che venisse riconosciuta la propria attività lavorativa con il riconoscimento di qualsiasi beneficio di carattere previdenziale spettante e vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l eccependo la decadenza ex art. 22 DL7/70, nonché CP_1
l'infondatezza nel merito delle deduzioni avversarie, con il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite prova per testi.
La stessa veniva poi riassegnata allo scrivente stante il provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50/2022.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Preliminarmente occorre precisare che non può ammettersi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto delle prestazioni.
Invero, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011 n. 2051
Cass. 05/03/2007 n. 5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187).
Detta domanda, inoltre, non può che essere definita generica.
Ne consegue che la stessa è inammissibile.
Parte ricorrente chiede, poi, accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate
2 suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della . Controparte_2
L' ha disconosciuto/cancellato le giornate lavorative in agricoltura CP_1
della ricorrente.
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Ed invero, dall'unica testimonianza presenti in atti emergono delle incongruenze rispetto anche alla ricostruzione fornita da parte ricorrente. Il teste afferma io ho lavorato da agosto a dicembre per 102 giorni e Testimone_1
credo anche la ricorrente. Tale elemento si pone in contrasto con la stessa documentazione fornita da parte ricorrente (le buste paga), nonostante questa comunque non possa essere considerata prova in quanto fornita direttamente dalle dichiarazioni del datore di lavoro.
Ancora, parte ricorrente afferma che la sede di lavoro era a Santa Maria di
Licodia, mentre il teste ha confermato che i terreni della ditta erano a Tortorici, località Cartolari (in zona totalmente diversa).
Tali risultanze, quindi, impongono di ritenere non provata l'attività lavorativa vantata da parte ricorrente ed il ricorso va, pertanto, rigettato.
3 In assenza di qualsivoglia dichiarazione ex art. 152 disp att (considerato anche che il procedimento è precedente rispetto all'orientamento giurisprudenziale che esclude la sua applicazione alle cause relative alle cancellazioni di giornate agricole), le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento del diritto
all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo
possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento
alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019; Cass. n. 27395 del 29/10/2018,
Cass. n. 27394 del 29/10/2018; Cass. 26673/2018) e, valutata l'attività difensiva concretamente espletata, con applicazione dei valori minimi ivi indicati.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede;
- Rigetta il ricorso;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre rimborso spese CP_1
generali.
Patti, 17 aprile 2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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