Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 268/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 27/03/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. R. Maurizio Cassano, presso il cui studio in Taurisano (LE), via F. Crispi n. 46, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall' avv. Luigi Febbrile, presso il cui studio in Bitonto (BA), via E. Ferrara n. 42, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Gioffreda, presso il cui studio in Lecce (LE), viale Marconi n. 53, è elettivamente domiciliata.
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato in data 31.3.17 il CP_1
qualificandosi proprietario, a seguito di aggiudicazione nella procedura nrge 578/06, del terreno con annesso fabbricato abusivo solo in parte passibile di condono sito in Marina di Alliste,
Via Postorossi n. 19, evidenziava di aver intimato allo Pt_1
esecutato ed allo stato occupante del detto bene sine titulo, precetto di rilascio in data 9.8.11; rimarcava che questi avesse incardinato giudizio di opposizione innanzi al GE, contestando la legittimità del decreto di trasferimento, sul presupposto che
[...]
avesse dato corso alla procedura Controparte_2
esecutiva nonostante la transazione con lui stipulata;
rimarcava che, intervenuta la sospensione cautelare delle ulteriori operazioni di vendita e, per l'effetto, della procedura di rilascio, lo avesse incardinato un nuovo giudizio di opposizione;
Pt_1
segnalava di aver acconsentito, sconfortato dalla durata del giudizio di opposizione nrg 578/06, alla definizione bonaria della vicenda, mediante sottoscrizione, in data 6.6.13, di una transazione in virtù della quale egli aveva rinunciato all'acquisto della proprietà dell'immobile aggiudicato in proprio favore, a Cont fronte del ristoro, da parte dello e di , della somma di € Pt_1
16.000,00 a titolo di rimborso spese e dell'impegno delle parti a richiedere al GE di ordinare la restituzione del prezzo versato per
2 l'acquisto dell' immobile staggito;
precisava che tale accordo prevedesse, nell'ipotesi di impossibilità di restituzione del prezzo in proprio favore, la propria facoltà di coltivare il giudizio di opposizione e richiedere il rilascio del bene;
esponeva che all'udienza del 4.12.13, palesata dal GE l'impossibilità di scongiurare gli effetti dell'aggiudicazione, le parti avessero chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere e l'attribuzione allo del corrispettivo della vendita forzata, ma Pt_1
che questi si fosse rifiutato di versare tale importo in proprio favore, in adempimento delle obbligazioni assunte, sollecitando la conclusione di un nuovo accordo;
chiedeva dichiararsi la nullità dell'accordo sottoscritto in data 6.6.13 ex art. 1346 c.c., in ragione dell'impossibilità giuridica della rinuncia all'aggiudicazione; chiedeva, in via subordinata, accertarsi la nullità della cessione in pari data conclusa ai sensi della prefata norma, nonché dell'art. 46 TU Edilizia, siccome inerente un fabbricato abusivo;
chiedeva, in via estremamente gradata, disporsi l'annullamento del medesimo per vizio del consenso, argomentando che lo lo Pt_1
avesse indotto a sottoscrivere un contratto, pur essendo consapevole che il medesimo non potesse avere concreta esecuzione;
instava, infine, per la risoluzione del medesimo, prospettando l'omesso verificarsi della condizione sospensiva ivi contemplata, costituita dalla retrocessione del prezzo in proprio favore;
chiedeva, altresì la condanna dello al ristoro dei Pt_1
danni patrimoniali connessi agli esborsi sostenuti in vista del negozio in questione, nonché ai danni non patrimoniali;
invocava, ancora la rifusione del pregiudizio conseguente all'illegittima occupazione dal medesimo perpetrata e la condanna del medesimo alle spese di lite. Il convenuto, costituendosi con comparsa depositata in data 13.9.17, deduceva di aver corrisposto, a seguito di conversione del pignoramento, l'importo di € 10.30548 e di aver Cont proposto a la definizione della posizione a fronte della corresponsione dell'ulteriore somma di € 7.173,35; precisava che la banca avesse condizionato l'adesione a tale proposta al
3 versamento della somma di 3.000,00 entro il 24.3.11, rimarcando di aver dato corso sia a tale richiesta sia al versamento del saldo;
assumeva che la sospensione della procedura che l'istituto si era impegnato a richiedere non fosse stata invocata e che, pertanto, il
GE avesse proceduto alla vendita del compendio staggito;
rimarcava che, dopo estenuanti trattative, le parti avessero sottoscritto la transazione in virtù della quale il rinunciava CP_1
al bene aggiudicato e si impegnava a formalizzare mediante atto pubblico la cessione del medesimo in proprio favore e che, in seguito, egli avesse tenuto a disposizione del medesimo mediante assegni circolari la somma di € 27.000,00 pari al prezzo versato in sede esecutiva e corrispostogli giusta istanza formulata anche dal difensore dell'attore, condizionandone la dazione all'attore alla comparizione innanzi al notaio;
inferiva che il bene fosse abusivo in minima parte e sanabile, precisando che il CP_1
avesse colposamente fatto decorrere il termine a tal fine necessario;
assumeva che l'immobile già in sua proprietà, dopo la transazione da lui stipulata con la banca, fosse insuscettibile di vendita forzata e che il giudizio di opposizione incardinato sub nrg
687/12 scaturisse dalla scelta dell'attore di invocare il rilascio, benchè il GE avesse sospeso le operazioni successive alla vendita forzata;
contestava la dedotta impossibilità di rinunciare all'aggiudicazione ovvero di ottenere dal GE la revoca del decreto di trasferimento e, per l'effetto, la paventata nullità dell'accordo ex art. 1346 c.c.; segnalava che l'immobile risalisse agli anni '60, deducendo l'inapplicabilità dell'art. 46 comma 5 dpr 380/01 e negava che la volontà dell'attore fosse stata in alcun modo coartata;
inferiva che il invocando, all'udienza del CP_1
4.12.13, la corresponsione, in sede esecutiva, dell'importo di €
27.000,00 in proprio favore avesse implicitamente rinunciato ad avvalersi della condizione risolutiva di cui al punto 9 dell'accordo; segnalava che i danni patrimoniali subiti dal CP_1 fossero stati integralmente ristorati con il versamento di €
16.000,00 convenuto in sede transattiva, negando il ricorrere di
4 ulteriori pregiudizi;
invocava il rigetto della pretesa attorea ed, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la titolarità del bene in questione in proprio favore e condannarsi il alla CP_1 corresponsione della somma di € 35.000,00 a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non;
in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi la alla rifusione in proprio favore della Controparte_2 somma di € 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
[...]
, non costituitasi benchè ritualmente evocata in Controparte_2 giudizio, veniva dichiarata contumace all'udienza del 4.10.17; la causa veniva quindi rinviata per consentire al convenuto la notifica in favore della stessa della comparsa contenente la domanda riconvenzionale;
con comparsa datata 8.5.15 si costituiva nell'interesse del in sostituzione del precedente CP_1 difensore, l'avv. Febbrile;
l'istituto convento formulava le proprie difese con atto depositato all'udienza del 16.5.18, rimarcando la propria estraneità alla vicenda relativa alla proprietà del bene oggetto di esecuzione e chiedendo disporsi la propria estromissione;
precisava di aver effettuato le attività cui si era impegnato in virtù dell'accordo del 6.6.13, avendo corrisposto in favore del l'importo di € 11.000,00 e richiesto lo svincolo CP_1
del prezzo della vendita in favore del medesimo;
contestava la plausibilità delle richieste dell'attore nei confronti dello Pt_1
nonché di quelle del convenuto nei propri riguardi, negando di aver posto in essere alcuna condotta foriera degli imprecisati danni da questi paventati. Con ordinanza emessa in data 23.5.19 le richieste istruttorie formulate dallo venivano rigettate, Pt_1
quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 12.6.20 i procuratori delle parti curavano detto incombente, quindi il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.”
5 Il Tribunale ha ulteriormente precisato l'oggetto della causa evidenziando “come con la transazione stipulata dalle parti in data 6.6.13:
- Il abbia rinunciato all'acquisto della proprietà del bene CP_1
oggetto del decreto di trasferimento impegnandosi a richiedere al
GE il provvedimento a tal fine necessario ovvero, nell'ipotesi di impossibilità di riacquisto della proprietà del bene in capo allo in sede esecutiva, abbia immediatamente manifestato la Pt_1
volontà di trasferire al medesimo detto diritto, impegnandosi alla successiva formalizzazione anche di apposito atto notarile;
Cont
- Lo e si siano obbligati a versare in favore dell'attore, Pt_1
rispettivamente, a mezzo titoli, la somma di € 5.000,00 e di €
11.000,00 a titolo di ristoro del danno, importo con la percezione del quale il dichiarava di non avere null'altro da CP_1
pretendere, ed a richiedere lo svincolo del prezzo versato dal in favore del medesimo;
CP_1
- Le parti si siano impegnate ad abbandonare i giudizi pendenti a seguito dell'esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte ed avevano regolato le spese legali ai medesimi inerenti;
- La validità della transazione sia stata condizionata alla restituzione, da parte del Tribunale di Lecce, della somma di €
27.000,00 in favore del laddove tale circostanza non fosse CP_1
risultata attuale, il avrebbe potuto proseguire il CP_1
procedimento esecutivo ed agire per il rilascio del bene.”
Con sentenza n. 218/2021, il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda attorea, accertava la nullità del contratto di transazione stipulato tra le parti in data 6.6.13; rigettava le istanze risarcitorie articolate dal;
rigettava la domanda di CP_1
accertamento della proprietà formulata dallo in via Pt_1
principale; rigettava la domanda risarcitoria formulata dal medesimo convenuto in via gradata;
condannava i convenuti alla rifusione, in favore dell'attore, in ragione della quota del 50% cadauno, delle spese di lite.
6 In particolare, con riferimento all'atto transattivo, il primo giudice riteneva che il non potesse rinunciare agli effetti del decreto CP_1 di trasferimento dell'immobile, in modo che lo restasse Pt_1
proprietario del bene, né che fosse possibile la vendita di quest'ultimo, trattandosi di immobile abusivo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello principale
[...]
, chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
Con appello incidentale, si è costituito in giudizio , che CP_1 ha concluso per il rigetto dell'appello principale.
Con comparsa di costituzione, ha resistito Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'appello principale lo censura la Pt_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'atto di transazione del 6.6.2013, ritenendo erroneamente che non sarebbe stata giuridicamente possibile la rinuncia agli effetti del decreto di trasferimento.
Il motivo è infondato.
Nell'atto di transazione del 6.6.2013 dichiarava di CP_1
rinunciare agli effetti del decreto di trasferimento del bene immobile che si era aggiudicato, riconoscendo che in conseguenza di tale rinuncia l'immobile in questione sarebbe restato nella proprietà esclusiva di . Parte_1
Senonché per raggiungere questo risultato sarebbe stata evidentemente necessaria anche la revoca del predetto decreto, non più possibile in quanto lo stesso aveva ormai avuto definitiva esecuzione (Cass. n.
24000/2011).
Nella fattispecie, infatti, si era già provveduto all'immissione del nel possesso del bene nonché alla trascrizione nei pubblici CP_1
registri immobiliari del decreto di trasferimento.
7 Non essendo, dunque, possibile l'oggetto di questa pattuizione, correttamente il primo giudice ne ha dichiarato la nullità.
Col secondo motivo l'appellante censura la declaratoria di nullità dell'altro accordo previsto nell'atto di transazione a causa del ritenuto carattere abusivo dell'immobile trasferito.
Sostiene lo che l'abuso edilizio in questione sarebbe comunque Pt_1
sanabile e che, in ogni caso, il trasferimento riguarderebbe il solo terreno.
Il motivo è infondato.
Nella citata transazione le parti stabilivano che, qualora la rinuncia agli effetti del decreto di trasferimento non avesse consentito “per qualunque causa” che lo riacquistasse la proprietà dell'immobile, Pt_1
con la sottoscrizione del medesimo atto transattivo il trasferiva CP_1
allo che accettava, la proprietà del bene. Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto tale bene insuscettibile di trasferimento, in ragione della nullità urbanistica che lo caratterizzava, alla luce di quanto disposto dall'art. 40 della Legge 47/1985.
Ebbene, la CTU espletata nella relativa procedura esecutiva ha accertato la natura abusiva dell'immobile, non sanabile per la parte del fabbricato realizzato su un'area sottoposta al vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto posta ad una distanza dal demanio marittimo non consentita.
Che poi il trasferimento riguardasse non solo il terreno ma anche il fabbricato lo si evince univocamente dallo specifico riferimento, nell'accordo di cui si tratta, a “l'immobile oggetto del predetto decreto di trasferimento”.
Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale
-inerente la condanna della alla Controparte_4 rifusione della somma di € 150.000,00 dovuta a titolo di risarcimento dei danni per aver la Banca dato ulteriore corso alla procedura esecutiva nonostante l'avvenuta transazione intervenuta con la stessa- ritenendo che “non può tacersi come lo abbia omesso di coltivare Pt_1 il giudizio di opposizione…volto a scongiurare il trasferimento della
8 proprietà in sede esecutiva;
peraltro, il medesimo non ha allegato, prima che provato, alcun elemento atto a suffragare l'esistenza di un nesso causale tra la mancata sospensione della procedura esecutiva e la perdita del bene”.
Al riguardo, sostiene l'appellante che non vi era alcun giudizio di Cont opposizione all'epoca dell'intervenuto atto di transazione con la essendoci appunto accordo stragiudiziale.
Inoltre, egli aveva provveduto tempestivamente a versare alla banca l'intero importo dovuto in base all'accordo transattivo, sicché era evidente che la perdita del bene era imputabile alla condotta omissiva dell'istituto di credito.
Il motivo è parzialmente fondato.
In effetti la banca, in sede transattiva, si era impegnata con lo a Pt_1
richiedere la sospensione della procedura esecutiva, prima della vendita dell'immobile, dietro versamento dell'importo di circa euro
7.000,00.
Ebbene, nonostante il versamento, documentato, dell'importo pattuito nei termini concordati, la banca non ha ottemperato all'obbligo assunto.
È dunque evidente che il successivo trasferimento del bene è addebitabile al comportamento colposo della banca.
Tuttavia, anche lo ha concorso, in misura sia pure ridotta, a Pt_1
cagionare il danno lamentato, in quanto, pur non essendo ancora in corso alcun giudizio di opposizione all'epoca della transazione, usando l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto e potuto vigilare sul corretto adempimento dell'accordo transattivo e, quantomeno, sollecitare l'intervento della banca per la sospensione della procedura esecutiva prima del definitivo trasferimento dell'immobile.
Tale concorso colposo si ritiene di quantificarlo nella misura del 20%.
Quanto al danno subito dallo Stasi, può essere determinato equitativamente in misura pari al valore del bene immobile oggetto della procedura esecutiva e, quindi, liquidato in euro 27.000,00.
Tale importo ridotto del 20% è pari ad euro 21.600,00, somma al cui
Cont pagamento va condannata la oltre alla rivalutazione monetaria e
9 agli interessi legali dal giorno del trasferimento del bene immobile e sino al soddisfo.
Con l'unico motivo di appello incidentale, il censura la sentenza CP_1
impugnata per il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni lamentati.
Tale decisione, secondo l'appellante, sarebbe stata determinata dal fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che, dichiarata la nullità della transazione, egli avrebbe dovuto restituire l'importo di euro 16.000,00 riconosciuto in suo favore, nello stesso atto transattivo, per spese e danni.
Il motivo è infondato.
Nella fattispecie, infatti, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dello
Pt_1
Le spese legali sostenute, invero, genericamente indicate, non sono state affatto documentate.
Quanto poi al mancato godimento dell'immobile, va rilevato che il fabbricato abusivo, come noto allo stesso qualora non fosse CP_1
intervenuta la sanatoria, non documentata in atti, doveva essere demolito.
Né è stato provato lo sfruttamento agricolo del terreno.
L'appello incidentale va pertanto rigettato. Cont In ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio, la va condannata al pagamento delle stesse, nella misura di cui al dispositivo, in favore dello mentre vanno compensate Pt_1
integralmente nei confronti del . CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale, condanna la
[...]
al pagamento, in favore di , Controparte_2 Parte_1
della somma di euro 21.600,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2) Rigetta l'appello incidentale;
10 3) Condanna la al pagamento delle spese Controparte_2
processuali in favore dello che liquida in euro 4.000,00 per Pt_1
compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; spese integralmente compensate nei confronti del;
CP_1
4) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione incidentale, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il pagamento a carico dell'appellante incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 22.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
11