Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di consiglio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Emma M anzionna - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l'anno 2023 sot to il numero d 'ordine 376, avent e per oggett o appell o avverso l a s ent enza n. 3382/2022, pubblicat a in dat a 21/09/2022 , del
Tri bunal e di B ari in com posi zione monocrat ica,
T R A
elet tivam ent e domi cili at a i n Locorot ondo al Vico Foss e Parte_1
Ardeati ne n. 1 press o lo st udio dell 'avv. Rosa Convert ini , da cui è rappresentata e difesa i n vi rt ù di m andat o all egato all 'at to di appello ,
– appellante – E
, in persona del Sindaco pro t empore, elettivam ent e Controparte_1 domi cili ato in all a vi a G. Giovè n. 1 presso l o st udio dell 'avv. CP_1
Annalisa Pi epoli , da cui è rappresent ato e di feso in virt ù di m andato al legat o al la com parsa di costi t uzi one e rispost a deposit at a i n dat a 27/07/2023 , giusta deli berazione del la Giunt a Comunale n. 75 del 28 / 04/2023 ,
– appellato – Con provvedim ent o in dat a 18/02/ 2025, pronunci ato al l 'esit o di udienza in pari dat a sostit uit a dal deposit o di not e scritt e contenenti l e sole ist anze e conclusi oni ai sensi dell 'art . 127 ter c.p.c., l a Cort e, preso att o che l e parti avevano preci sat o le conclusi oni , com e da not e invi at e tel em ati camente (l'appellante aveva insistit o nell'accoglimento dell'impugnazione; l'appellato si era opposto) , riservava il deposit o dell a sentenza nel t ermine di l egge . I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. LA S E N T E N Z A I M P U G N A T A.
Con sent enza n. 3382/2022 , pubbli cat a in dat a 21/09/ 2022, il Tribunale di Bari in com posi zione m onocrat ica, defini tivam ente pronunciando , nel procedim ent o n.
5429/ 2018 R .G., sull 'opposi zi one a precetto propost a da n ei Parte_1 confront i di , così provvedeva: A) accogli eva Controparte_1
l'opposi zi one, per quanto di ragi one;
B ) dichiarava, per l 'effetto, l 'ineffi caci a e la nullit à del l 'atto di precetto, noti ficato dall 'oppost o all 'opponent e in data
09/03/2018, limit at ament e all a somm a di € . 5.000,00, confermandone la validi tà ed effi caci a con ri ferim ento al rest ant e i mporto di €. 77.829,27; C ) condannava l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali, che liquidava in €. 5.621,00 per com penso , ol tre rimborso forfett ario spese generali al 15%, C .P.A. ed I.V.A. com e per legge.
A sost egno dell a decisione il Giudi ce di prim o grado osservava (pagg. 1 e ss.):
«I.
1 - Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Proc. n. 376/2023 R.G.A.C.C. M.P.
- p a g i n a 2 d i 8 -
I.
2 - Con atto di citazione, notificato il 30.03.2018, ha proposto opposizione, avverso Parte_1
l'atto di precetto, notificatole in data 09.03.2018, unitamente alla sentenza n.4183/2016, munita di formula esecutiva il 02.02.2018, con il quale il le aveva intimato il pagamento della somma CP_1 CP_1 di € 82.829,27. I.
3 - L'opponente, dopo aver eccepito la sussistenza di un accordo transattivo concluso con la parte debitrice in forza del quale, per un verso, aveva effettuato il pagamento della somma di € 9.000,00, in due tranche rispettivamente di € 4.000,00 e di € 5.000,00 e, per altro verso, che, vigendo la predetta transazione, il non aveva diritto ad agire in executivis, ha chiesto, in via principale, Controparte_1 di accertare che tra le parti è intervenuto in data 27.11.2017 un atto di transazione, in via gradata di dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto, in via estremamente gradata di ridurre l'importo del precetto in proporzione ai pagamenti eseguiti, con vittoria, in ogni caso, delle spese e delle competenze di lite.
I.
4 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.09.2018, si è costituito il
[...]
eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone, conseguentemente il CP_1 rigetto, con conferma della validità ed efficacia dell'opposto precetto e condanna dell'opponente al pagamento degli onorari e delle competenze del giudizio.
I.
5 - In assenza di attività istruttoria, salvo il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c. da parte soltanto dell'opponente nei termini assegnati, all'udienza del 18.03.2022, celebrata ai sensi dell'art. 221, comma 4, DL 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, esclusivamente mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedente-mente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. II.
1 - L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolto secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2 - L'opposizione, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
II.
3 - Ribadito che la parte opponente ha eccepito il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, sot-to questo profilo, deve, rilevarsi che, a fronte dell'espressa contestazione del circa l'esistenza CP_1 del suddetto accordo transattivo, la parte opponente non ha fornito la prova scritta dell'esistenza del contratto, come richiesto dall'art. 1967 c.c. II.
4 - Del tutto irrilevante, ai fini del perfezionamento dell'accordo, è, inoltre, la circostanza che nei bonifici effettuati dalla parte opponente, (prodotti in allegato alla memoria istruttoria del 18.12.2018), la causale faccia riferimento all'accordo transattivo del 27.11.2017, trattandosi di atti di formazione unilaterale, di provenienza della stessa parte opponente che non provano, in quanto tali, l'adesione della parte creditrice alla proposta transattiva.
II.
5 - Deve, altresì, osservarsi che elementi di segno contrario emergono, invece, dalla missiva del 17.03.2018 (doc.3 fasc. parte opposta) inviata all'opponente con la quale l'avv. Grazia Casalino, per conto del , comunicava l'espresso rifiuto dell'Amministrazione comunale di aderire alla Controparte_1 proposta transattiva, formulata dalla . Pt_2 II.
8 - La parte opponente ha, altresì, eccepito, in via gradata, l'inefficacia parziale dell'atto di precetto, deducendo di aver effettuato, dopo la notifica dello stesso, due pagamenti degli importi rispettivamente di
€ 4.000,00 e di € 5.000,00, come da bonifici in atti. II.
9 - In relazione al primo pagamento, la parte opposta ha replicato all'avversa eccezione, esponendo che lo stesso, versato dalla Guida, prima della notificazione del precetto, era stato imputato dal in CP_1 acconto alla maggior somma dovuta.
II.10 - La replica del è fondata. CP_1
II.11 - Precisato, infatti, che non è in contestazione tra le parti ed è provato dalla stessa documentazione, pro-dotta dall'opponente, che il pagamento de quo è avvenuto a mezzo di bonifico bancario in data
15.12.2017, ovverosia anteriormente alla notifica dell'atto di precetto, deve osservarsi, per un verso, che la somma di € 4.000,00 è stata già imputata dal creditore (vedasi pag.2 dell'atto di precetto), come previsto dall'art. 1194 c.c., agli interessi legali maturati sulla sorte capitale dovuta e, per altro verso, che gli interessi de quibus non sono stati nemmeno contestati dalla debitrice né nell'an né nel quantum.
II.12 - È, invece, provato in via documentale e non in contestazione tra le parti che, con bonifico bancario del 10.01.2018, ha effettuato in favore del il pagamento della Controparte_2 Controparte_1 somma di € 5.000,00, circostanza, comprovata, dalla riduzione del credito, effettuata dalla parte creditrice nell'atto di pignoramento immobiliare, notificato alla parte debitrice, nella procedura esecutiva iscritta al
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n. 473/2018 R.G.E. II.13 - In parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere, pertanto, dichiarata l'inefficacia del precetto, limitatamente alla somma di € 5.000,00, confermandone l'efficacia per il residuo credito, pari ad
€ 77.829,27. III.
1 - Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono essere poste a carico dell'opponente, considerato che, per un verso, l'inefficacia del precetto è stata dichiarata per una minima parte del credito, con conferma della validità dell'atto opposto per la parte più consistente del credito medesimo e, per altro verso, che l'opposizione, promossa dalla attiene all'intera somma precettata. Pt_2 III.
2 - Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al
D.M. n°37 del 2018), valori medi, in forza del principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, es-si non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento quello determinato dal valore del credito, riconosciuto in favore della parte opposta, pari ad € 77.829,27. La semplicità delle questioni giuridiche trattate e delle correlate difese, giustifica la riduzione del 30% de- gli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto. Scaglione: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_3
€ 2.430,00 -30% € 1.701,00
[...] Introduttiva € 1.550,00 -30% € 1.085,00 Decisoria € 4.050,00 -30% € 2.835,00 SUB TOTALE € 5.621,00
».
I.B. IL P R O C E S S O D I A P P E L L O.
I.B.
1. Con atto di citazione noti fi cat o i n dat a 18/03/2023. Parte_1 proponeva appel lo, nei confronti di , i n persona Controparte_1 del si ndaco pr o t empore, avvers o la predett a sent enza, chiedendo a quest a Corte di voler così provvedere: A) accogli ere int egralment e l 'appello ed indi , i n ri forma dell a sent enza im pugnata, condannare l 'appell at o, qual e part e soccombent e, al pagam ent o dell e spes e del gi udi zio di pri mo grado;
B ) confermare l a sentenza per la part e relat iva all a di chi arazione di ineffi cacia e nullit à del l 'atto di precetto, noti ficat o dall 'appel lato a l ei appel lante in data 09 / 03/2018 , limitat am ent e all a somma di € 5.000,00; C) condannare l'appellato al pagamento, in favore di lei appell ante, dell e spese del gi udi zio di appell o.
I.B.
2. Con compars a di cost ituzione e rispost a depositata i n dat a 27/07/2023, i l
, in persona del sindaco pro tempore, si costitui va Controparte_1 nel giudizi o di appel lo , eccependo l a null ità dell 'atto di appel lo, noti ficat o dopo il 28/02/ 2023, per vi olazione dall 'art . 163 comm a 3° n. 7) c.p.c. (appl icabi le al giudi zio di appello i n forza dell 'art. 347 comm a 1° c.p.c., a m ent e del qual e «La cost ituzi one i n appel lo avviene secondo l e forme e i t ermi ni per i procedimenti davanti al tri bunal e»), att eso che: a) per l 'invito all a costit uzi one in gi udi zio , era stat o indi cat o il t erm ine di “venti giorni” in luogo di quello di “settanta giorni”; b) mancava l'invit o “a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice desi gnato ai sensi del l 'art . 168 bis”; c) mancava l 'avvertim ento “che la difesa tecni ca medi ant e avvocat o è obbli gat ori a in tutt i i giudizi davanti al t ribunal e, fatta eccezione per i casi pr evi sti dal l 'art . 86 o da l eggi speci ali, e che la part e, sussistendone i pr es upposti di l egge, può present are istanza per l 'ammissi one al patroci nio a s pese dello Stato ”.
I.B.
3. C on ordinanza in dat a 1 9-27/09/2023 l a Cort e fissava, per l a compari zione
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dell e parti, l 'udienza coll egi al e del gi orno 06/02/ 2024, ora di ri to, cui rinvi ava l a causa, osserva ndo: che l 'indi cazione del termine di 20 gi orni , in luogo di quello di 70 giorni , per l 'i nvito alla costituzi one i n giudizio dell 'appel lato non costit ui v a causa di nullit à del la cit azione;
che, pari menti, la m ancanza dell 'invito “a comparire, nell 'udienza indi cata, dinanzi al giudice desi gnat o ai sensi dell 'art. 168 bis” non costi t ui v a caus a di nulli tà del la citazi one;
che, vi ceversa, l a mancanza dell 'avvertim ent o “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbli gatoria in t utti i gi udizi davanti al tribunal e, fat ta eccezione per i casi previsti dall 'art . 86 o da l eggi s peci ali, e che l a part e, sussist endone i presuppost i di legge, può pr esentar e ist anz a per l 'ammissi one al patrocini o a spese dello Stato” costitui va causa di nul lit à dell a cit azione , tutt avia sanata dall a costituzione dell 'appell ato , s icché occorreva sol o fissare una nuova udi enza nel rispetto dei termini ai s ensi dell 'art. 164 com ma 3° c.p.c. [con la preci sazione che doveva essere rispett at o sol o il termine per com parire di cui all 'art . 342 comm a 2° c.p.c., stante l 'inappli cabili tà, nel procedim ento di appello, del l 'art. 163 comm a 3° n. 7) c.p.c., nell a part e i n cui prevede va che l'att o di ci tazione dovesse cont enere
«l'i nvi to al convenuto a cost ituirsi nel t ermine di sett anta gi orni prima dell 'udienza indicata ai s ensi e nel le forme st abili te dal l 'arti colo 166»].
I.B.
4. All 'udienza collegi al e del gi orno 06/02/2024, sostituita dal deposit o di note scritt e cont enenti l e sole ist anze e conclusioni ai sensi dell 'art. 127 t er c.p.c., il processo era rinvi ato all 'udi enza collegi al e del gi orno 18/02/ 2025 per precisazi one dell e conclusi oni e discussi one ai sensi dell 'art . 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il t ermine di 60 gi orni prim a dell 'udi enza per il deposito di not e ed il t erm ine di 20 gi orni prim a dell 'udi enza per eventual i repli che .
I.B.
5. In dat a 18/12/2024 l'appel lat o deposit ava not e di fensi v e aut ori zzate. L'appell ante , in dat a 19/12/2024 , deposit ava not e concl usive .
I.B.
6. Con provvedi ment o in dat a 18/02/ 2025 , pronunci ato al l 'esito di udienza in pari dat a sos tituit a dal deposito di not e scritt e cont enenti le sol e ist anze e concl usioni ai s ensi dell 'art . 127 t er c.p.c., l a Corte, preso atto che le parti avevano precis ato le conclus ioni , come da not e inviat e tel em ati cam ent e (l'appellante aveva insistito nell'accoglimento dell'impugnazione ; l'appellato si era opposto ), ris ervava il deposit o dell a sent enza nel termi ne di l egge .
II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE
II.A. L'A T T O D I A P P E L L O.
II.A.1. A sost egno dell 'impugnazione l 'appell ant e ha enunciat o tre moti vi. II.A.
1.a. Con il prim o motivo , l 'appell ante ha dedotto che il Giudi ce di prim o grado non t enne conto che l e conclusi oni preci sat e da l ei opponent e con le not e di t ratt azione s cri tta del l '11/03/2022 [accogliere l 'opposi zi one, st ant e l 'erronea maggiorazi one dell a somm a precett ata (€. 82.897,27 ), e di chiarare l a nul lità parzial e del precetto rel ativam ent e all a somma di €. 5.000,00 , con conseguent e abbandono dell e conclus ioni non riproposte (accert am ento del l 'at to di t ransazione inter part es e declarat oria di nulli tà /i neffi cacia del l 'atto di precett o )] furono integralm ent e accolt e con l a s ent enza im pugnat a .
II.A.
1.b. Con il secondo moti vo, l 'appell ant e ha dedotto : che il Gi udi ce di prim o grado erroneam ent e rit enne che l 'accogli ment o del l 'opposi zione fosse parzi al e e che ell a appell ant e foss e soccombent e , in quanto l a domanda fu accolt a integralm ent e in conformit à delle conclusi oni rassegnat e con l e not e di tratt azione scritt a dell'11/03/2022 (inefficaci a del precett o per l a sol a som ma di €. 5.000,00 ); che, i n ogni caso, l 'accoglim ento anche solo parzi al e dell 'opposizione escludeva che ell a opponente pot ess e essere rit enuta soccombent e , tant o pi ù che l e
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concl usioni di (di chiarare vali do ed efficace l 'att o Controparte_1 di precetto noti ficat o all a debit ri ce;
di chi arare assolut am ente i nutil e la riduzione dell 'im porto indicat o nell 'atto di precet to;
rigett are t utte l e dom ande proposte con l' atto di opposi zione ), lasci at e i mm utat e nel corso dell'intero processo di prim o grado nonost ant e il ri conoscim ento di avere ri scosso l a somm a di €. 5.000,00 ant eriorm ente all a noti fi ca del precett o , furono rigettat e .
II.A.
1.c. Con il t erzo motivo, l 'appell ant e ha dedott o che il Giudice di primo grado erroneam ent e appli cò lo s caglione da €. 52.00 1,001 a € 260.000,00 , det erminando il valore della caus a sulla bas e del credit o di €. 77.829,27 , att eso che e ll a opponent e aveva chi esto e ottenut o che i l precetto fosse di chi arat o inefficace per la somma di €. 5.000,00. II.A.2. Il pri mo ed i l s econdo motivo di appell o , che per ragi oni di connessione possono ess ere t rat tati congiuntam ente, sono fondati e merit ano accogli mento nei sensi di seguito precisati .
II.A.
2.a. con l 'at to i ntroduttivo del giudi zio di primo grado Parte_1 noti ficat o in dat a 30/ 03/2018 , aveva form ulat o l e seguenti conclusioni :
“• in via preliminare ritenere e dichiarare che tra le parti è intervenuto atto di t ransazi one del 27.11.2017 ed indi ordinare al in Controparte_1 persona del sindaco pro -t empore di darne esecuzi one ed attuazione accett ando
i pagamenti ad eff ett uarsi dall a sig.ra con le modal ità e nei Parte_1 termini ivi pr evist i e per l e s omme annuali stabilit e;
• in subordine dichiarare nullo e/o inefficace l 'atto di precetto in quanto comunque s uperiore al credito effetti vament e vantat o;
• in estremo subordine ridurr e l 'i mporto portat o dal precett o tenendo cont o dei versamenti eff ett uati;
• …”. Le predett e conclus i oni erano state t enute ferm e dal nuovo procuratore della
(v. att o di costituzione di nuovo difensore deposi tat o i n dat a 24/ 10/2019), Pt_1 che però, in s ede di precis azione dell e conclusioni , le aveva 'ri dott e ' [v. concl usioni formul at e con l e not e scri tte ex art. 127 t er c.p.c. deposit at e in data 14/03/2022 per l 'udienza del giorno 18/ 03/2022: “1) accogliere l'opposizione stant e l 'err onea maggior azione della somma precettat a;
2) indi dichiarare l a nullità parziale del precetto rel ati vament e alla somma di euro 5.000,00 ”].
Il Tri bunal e di B ari , con l a s entenza impugnat a, così provvide (primi due capi ):
“A. accoglie l'opposizione, per quanto di ragione;
B. dichiara, per l'effetto, l'ineffi caci a e la nullità dell 'atto di precetto, notifi cat o dal
[...]
a in dat a 09.03.2018, li mitat ament e alla somma di CP_1 Controparte_2
€ 5.000,00, confermandone la validità ed efficacia con riferimento al restante importo, pari ad € 77.829,27”. II.A.
2.b. Ora, avendo il Gi udi ce di pri mo grado accol to la dom anda propost a dall 'opponent e così com e da quest 'ult im a 'ridott a' in sede di preci sazione del le concl usioni (v. s opra) , è del t utto evidente che non pot eva Parte_1 essere ri tenut a 'soccombent e' nei confronti del Controparte_1
(tanto pi ù che quest 'ultimo, s ia i n sede di preci sazi one delle concl usioni si a con le successive di fes e scritt e, aveva insistito nel ri gett o 'integrale' dell 'opposizione).
II.A.
2.c. A quant o sopra detto deve aggi ungersi che l a non sarebbe st at a Pt_1 soccom bent e neppure s e avess e omesso di 'ridurre' l a domanda in sede di
Proc. n. 376/2023 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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precisazi one dell e concl usioni, poiché anche il sol o accoglim ent o parzi ale dell 'opposizione avrebbe reso l 'opponent e parzi alm ent e vittoriosa nei confronti dell 'opposto (il che , per ciò st esso , avrebbe i mpedit o di condannare l a a Pt_1 rifondere, anche solo pro quota, l e spese del ). Controparte_1
Infat ti l a C ort e s uprem a (dal cui aut orevole insegnament o, pi enament e condivi sibil e, non v 'è ragione al cuna di discost arsi) ha chi arit o :
➢ che “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il gi udi ce può, ai s ensi del l 'art. 92 c.p.c., compensare i n tutt o o in part e l e spese sost enut e dall a part e vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppur e parzi alment e a rif ondere l e spese della contropart e, nonostante l'esist enza di una s occombenza reciproca per l a parte di domanda rigettat a
o per l e altr e domande respint e, poiché tale condanna è consentita dall 'ordinamento solo per l 'i pot esi eccezional e di accogl imento della domanda in mi sur a non s uperiore all 'eventual e propost a conciliati va ”2;
➢ che “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza i nt egr ale, che det ermina la condanna dell 'uni ca part e soccombent e al pagamento integral e di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla r eci proca par zial e soccombenza, che si fonda sul pri nci pio di causalit à degl i oner i processuali e comporta la possibil e compensazi one total e o parzial e di es si (art. 92, comma 2, c.p.c.); a t al e fine, l a reciproca soccombenza va r avvisata sia i n i pot esi di pluralità di domande contrappost e formulat e nel medesimo processo fra l e st esse part i, sia in i pot esi di accogliment o parzi ale dell 'uni ca domanda proposta, t anto allorch é quest'ulti ma sia s tat a arti colati i n più capi, dei quali siano st ati accolti sol o alcuni, quanto nel caso i n cui sia stata arti col ata i n un unico capo e l a parzi alità abbi a ri guar dato l a mi sura merament e quantit ativa del suo accogliment o ”3;
➢ che “In tema di spese processuali, l 'accoglimento in misura ridotta, anche sensibil e, di una domanda arti colata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabi le esclusi vamente i n presenza di una pluralità di domande contrapposte formulat e nel medesi mo processo tra l e stesse parti o i n caso di parzi ale accogliment o di un 'unica domanda arti colat a i n più capi, e non consent e qui ndi la condanna della part e vittorios a al pagament o dell e spese processuali i n favore dell a part e soccombent e, ma può gi ustifi carne sol tanto la compensazione tot ale o parzi ale, in presenza degli altri presupposti previsti dall 'art. 92, comma 2, c.p.c.”4.
II.A.
2.d. In considerazione di quanto sopra esposto ( in particolare del fat to che solo in sede di preci sazione dell e conclusioni aveva 'ri dott o' Parte_1 la domanda, art icolat a in pi ù capi, avanzat a con l 'atto di cit azione in opposi zione , presum ibilm ent e perché res asi cont o dell 'infondat ezza dell e alt re ri chieste origin ari am ent e avanzate pri nci palit er), l a Cort e riti ene che il Giudice di prim o grado , avut o ri guardo all 'esit o dell a controversi a , avrebbe dovuto compensare , per int ero , l e spes e del prim o grado di gi udi zio t ra l e parti. P ert anto, in parziale
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riform a dell a sentenza appell at a, va disposta l a compensazione, per i ntero, delle spese del prim o grado di giudizio t ra e Parte_1 [...]
. CP_1
II.A.
3. All'accoglim ento, nei s ensi sopra precisati , del pri mo e del secondo moti vo di appell o cons egue, con t utt a evi denza, l 'assorbim ent o del terzo moti vo di appell o.
II.B. CO N C L U S I O N I.
In conclusione, il pri mo ed i l secondo motivo di appel lo sono fondat i e m erit ano accoglim ent o nei sensi s opra indi cati, con assorbim ento de l t erzo motivo di appell o, e, per l'effetto , l a decisi one i mpugnat a va parzi al ment e ri forma ta nei limiti precis ati s ub II.A.
2.d.
II.C. IL R E G O L A M E N T O D E L L E S P E S E D E L P R E S E N T E G R A D O D I G I U D I Z I O.
Le spese del pres ent e grado di giudizio {liquidat e com e da di sposit ivo i n misura pari ai val ori mi nimi (avuto riguardo, in parti col are, all a natura ed all 'oggett iva semplicità dell 'im pugnazi one, all'esiguo num ero ed all a facil ità dell e quest ioni giuridi che e di fatt o tratt at e , alle caratteristi che dell 'attività prest ata ed al limitat o impegno richies to dall a st essa ) per fase di st udio, fase int rodutti va, fas e istruttori a e fas e decisional e [con l a precisazi one che l a fase ist rutt ori a è com presa, com e è noto, nell a fase di trattazione, per l a qual e l a vigent e tari ffa professi onal e prevede un compenso unit ari o anche a prescindere dall 'effettivo svolgimento, nel corso del singolo grado del gi udi zio di m eri to, di attività a contenuto i struttorio, ess endo s uffi ci ent e la sempli ce tratt azi one del la causa5 (e la fase di tratt azione, nel giudi zi o di appello, è inel udibile e coincide con le attività previst e dal l 'art . 350 c.p.c.6)], applicando le disposizi oni del D.M.
Giust izi a n. 55/20147 e s ucc. m odd.8 [da i nterpretarsi all a luce dell 'autorevol e insegnam ento dell a Cort e Suprema9, form ulat o con ri ferim ento al D.M. Giusti zia n. 140/ 2012, m a da ri tenersi pi enam ent e valido anche dopo l 'entrat a i n vigore del
D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché del D.M. Giustizia n. 37/2018 e del D.M.
Giust izi a n. 147/ 2022), in ragione dell 'identit à dell 'art . 28 del D.M. Giusti zi a n.
55/2014 (nonché del l 'art . 6 del D.M. Giustizi a n. 37/ 2018 e dell 'art. 6 del D.M .
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Giust izi a n. 147/2022) all 'art . 41 del D.M. Giust izi a n. 140/ 2012, t enendo conto
– sulla scorta del valore della controversia indicato dalla stessa appellante – dei paramet ri di cui all a tabell a “12. Giudi zi innanzi alla C ort e di Appell o” allegata al cit ato D.M. Gi usti zi a n. 55/2014 (e successivi DD.MM. Gi ustizi a nn. 37/2018
e 147/2022 , pure cit ati ) ed es cludendo, ex art. 92 comm a 1° c.p.c., la ri pet izi one dell e spese eccess ive o superflue sost enut e dall a part e vit toriosa} vanno regol at e in ossequio al prin ci pio dell a soccombenza, ai sensi del l 'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando, nel procedim ent o n. 376/ 2023 R.G.A.C.C ., sull'appello propost o da con at to di ci tazione noti fi cato in Parte_1 dat a 18/03/ 2023, nei confronti di , i n persona del Controparte_1 sindaco pro tempor e, avverso l a sentenza n. 3382/2022 , pubbl icat a in dat a
21/09/2022, del Tri bunale di B ari i n com posi zione monocrati ca , così provvede: 1) accogli e per quant o di ragione l'appello e per l 'effetto , i n parzi al e ri form a dell a sent enza impugnat a, compensa , per i ntero, l e spese del primo grado di giudi zio t ra e;
Parte_1 Controparte_1
2) condanna all a rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, del le spes e del present e grado di gi udi zio, che li qui da in Parte_1 complessivi €. 1.631,50 (euro milleseicentotrentuno/50), di cui €. 174,00 per esborsi ed €. 1.457,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nell a mis ura del 15% del compenso total e per la prest azione, C .N.P .A.F. ed
I.V.A. com e per l egge .
Così deciso in B ari, nell a cam era di consiglio del la sezi one 1ª civile dell a Cort e d'appell o, i l gi orno 18/03/2025.
I L CO N S I G L I E R E E S T E N S O R E
D O T T. MI C H E L E PRENC IP E
I L PR E S I D E N T E
D O T T. MA R I A MITOLA
CP_ Proc. n. 376/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 recte: €. 52.000,01 (N.d.E.). 2 così Cass., n. 13212/2023. In senso conforme, Cass., n. 26918/2018; Cass., n. 1572/2018. 3 così Cass., n. 3438/2016. 4 Cass., sez. un., n. 32061/2022 (pronunciata, oltretutto, proprio in controversia avente per oggetto opposizione al precetto). In senso conforme Cass., n. 13827/2024; Cass., n. 19122/2015; Cass., n.
901/2012. 5 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 6 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 7 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 8 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 9 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 31884/2018, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza”
[in senso conforme Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.)].