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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2967/2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2967/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2967 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , tutti rapp.ti e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Bisogno, presso cui elettivamente domiciliano;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con decreto ingiuntivo n. 221/2019, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, la in Controparte_1
qualità di cessionaria della a sua volta cessionaria in virtù di un processo di CP_2
cartolarizzazione di crediti ex art 58 TUB, ingiungeva agli opponenti, nelle rispettive qualità, il pagamento della complessiva somma di € 13.574,99 oltre interessi legali dalla domanda sulla sola sorta capitale, spese e competenze del monitorio.
La somma ingiunta dalla ricorrente banca traeva origine da un contratto di finanziamento per prestito personale n. 2672658, che sarebbe stato stipulato dal sig. con contestuale garanzia Parte_1
delle nascenti obbligazioni anche del sig. , padre non convivente del beneficiario del Persona_1
prestito e garanzia fideiussoria della madre non convivente con la Consumit spa, Persona_2
società del Gruppo MPS;
credito che, successivamente, sarebbe poi stato ceduto pro soluto dal
[...]
alla e, quindi, da questa alla Controparte_3 CP_2 Controparte_1
Gli ingiunti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo in questione, contestando preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della Banca opposta, per non essere stata data adeguata prova delle cessioni citate;
sempre preliminarmente disconoscevano le firme apposte al contratto e la garanzia asseritamente prestata e contestavano, nel merito, la nullità del contratto per violazione delle norme in materia di usura.
Si costituiva l'opposta, la quale contestava quanto dedotto ed eccepito, affermando la propria legittimazione attiva e la validità del contratto;
chiedeva, quindi, la conferma del provvedimento monitorio.
Veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiunto, e la causa rinviata per la decisione.
L'udienza del 06/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate nell'interesse delle parti, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va in premessa esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (in tal senso Cass. Civ. Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020).
Ebbene nel caso in esame, si ritiene che la non abbia adeguatamente provato l'inclusione CP_4
del credito in questione nella operazione di cui in premessa.
Sul punto, sempre richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, è bene chiarire che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118). Alla stregua del suddetto principio di diritto, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuarli senza incertezze. Sul punto vi è l'accertamento del giudice di merito nel senso della cessione in blocco dei crediti "in sofferenza". La trascrizione poi nel motivo dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, così come richiamato nell'atto di appello, consente d'altronde di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti. Non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alle caratteristiche del credito, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione. Il giudice di merito, in applicazione del suddetto principio di diritto, dovrà pertanto accertare se il credito in questione avesse le caratteristiche di credito "in sofferenza", conformemente alle istruzioni di
vigilanza della Banca d'Italia, tale da poter essere ricondotto al blocco di cui all'atto di cessione indicatonell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o rientrasse fra le categorie di credito escluse.” (in questi termini, Cass. Civ. sent. N. 15884 del 2019).
In sostanza, l'attenta lettura del passaggio motivazionale svolto dalla Cassazione, permette di ritenere che la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, così come il contratto di cessione del credito, sia sufficiente a ritenere provata la legittimazione attiva della parte ricorrente solo nel momento in cui i criteri per l'individuazione dei crediti oggetto della cessione siano specificatamente indicati, tale che il Giudice, attraverso una indagine sistematica, possa valutare l'inclusione o meno del credito per cui si procede.
Tale conclusione deve essere esclusa ogni qual volta, invece, tra i criteri cumulativi per cui un credito rientra nell'ambito della cessione, è indicata l'inclusione in uno specifico elenco, in quanto, in tal caso, solo la produzione dell'elenco in questione, o comunque di uno stralcio del medesimo, o ancora, una comunicazione in tal senso della Banca cessionaria, può permettere di valutare la legittimità dell'azione in giudizio.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (in questi termini, recentissima Cass. civ. ordinanza n. 13289 del 2024) ha escluso espressamente che possa ritenersi sussistente la legittimazione attiva della pretesa cessionaria che agisce in giudizio, laddove nella pubblicazione in Gazzetta venga indicato, quale requisito per l'inclusione del singolo credito, l'inserimento in una precedente cessione, nel caso in cui tale precedente atto di cessione non venga espressamente allegato.
Tanto può dirsi anche nel caso in esame, laddove l'atto di cessione subordinato è stato allegato ma è privo di qualunque riferimento sia ai crediti inseriti nella cessione in questione, sia ai criteri per l'eventuale individuazione degli stessi.
Infine, come anticipato, non è stato prodotto l'elenco dei singoli crediti ceduti che pure, laddove indicato espressamente nella pubblicazione in Gazzetta, rappresenta requisito essenziale per considerare il credito rientrante nella cessione, per cui la mancata produzione dell'elenco o comunque di stralcio del medesimo, dal quale appurare l'inclusione del credito per cui si procede, permette di ritenere non assolto l'onere gravante sull'istituto.
Tale principio è stato ribadito anche recentemente dalla Corte di cassazione, che con ordinanza n.
18144 del 2024 ha chiarito che ai fini della prova della legittimazione attiva nelle cessioni c.d. in blocco non basta la produzione della Gazzetta, dovendo al contrario la parte altresì provare “che tra
i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti di cui si discetta” dal che ne deriva “una volta considerato che la produzione eseguita in allegato al ricorso comprova solo la
notificazione della cessione ai fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento che il debitore dovesse effettuare nelle mani del cedente, il mancato assolvimento sul punto dell'onere probatorio”.
In termini a nulla rilevano le difese da ultimo spiegate dalla nelle note di trattazione scritta CP_4 per l'udienza di discussione in quanto nel caso di specie la produzione delle cessioni precedenti – con la specifica dei crediti inclusi- si rendeva necessaria onde verificare l'inclusione del credito nel contratto di cessione azionato. Ed infatti, dall'estratto della Gazzetta pubblicato, emerge chiaramente che l'inclusione in una precedente cessione era condizione per l'assoggettamento del credito all'ulteriore passaggio di titolarità.
L'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni sollevate.
Le spese di giudizio possono ritenersi integralmente compensate, in quanto la controversia è stata decisa sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Sussistono infine i presupposti per la condanna degli opponenti, ex art. 12-bis d.lgs. 28/2010, al pagamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, stante la loro mancata partecipazione al procedimento di mediazione e considerato che gli stessi, ritualmente convocati, non hanno addotto nessun illegittimo impedimento a comparire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Compensa le spese di lite;
c) condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'Erario, della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
depositato telematicamente in data 04/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2967/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2967 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , tutti rapp.ti e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Bisogno, presso cui elettivamente domiciliano;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con decreto ingiuntivo n. 221/2019, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, la in Controparte_1
qualità di cessionaria della a sua volta cessionaria in virtù di un processo di CP_2
cartolarizzazione di crediti ex art 58 TUB, ingiungeva agli opponenti, nelle rispettive qualità, il pagamento della complessiva somma di € 13.574,99 oltre interessi legali dalla domanda sulla sola sorta capitale, spese e competenze del monitorio.
La somma ingiunta dalla ricorrente banca traeva origine da un contratto di finanziamento per prestito personale n. 2672658, che sarebbe stato stipulato dal sig. con contestuale garanzia Parte_1
delle nascenti obbligazioni anche del sig. , padre non convivente del beneficiario del Persona_1
prestito e garanzia fideiussoria della madre non convivente con la Consumit spa, Persona_2
società del Gruppo MPS;
credito che, successivamente, sarebbe poi stato ceduto pro soluto dal
[...]
alla e, quindi, da questa alla Controparte_3 CP_2 Controparte_1
Gli ingiunti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo in questione, contestando preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della Banca opposta, per non essere stata data adeguata prova delle cessioni citate;
sempre preliminarmente disconoscevano le firme apposte al contratto e la garanzia asseritamente prestata e contestavano, nel merito, la nullità del contratto per violazione delle norme in materia di usura.
Si costituiva l'opposta, la quale contestava quanto dedotto ed eccepito, affermando la propria legittimazione attiva e la validità del contratto;
chiedeva, quindi, la conferma del provvedimento monitorio.
Veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiunto, e la causa rinviata per la decisione.
L'udienza del 06/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate nell'interesse delle parti, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va in premessa esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (in tal senso Cass. Civ. Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020).
Ebbene nel caso in esame, si ritiene che la non abbia adeguatamente provato l'inclusione CP_4
del credito in questione nella operazione di cui in premessa.
Sul punto, sempre richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, è bene chiarire che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118). Alla stregua del suddetto principio di diritto, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuarli senza incertezze. Sul punto vi è l'accertamento del giudice di merito nel senso della cessione in blocco dei crediti "in sofferenza". La trascrizione poi nel motivo dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, così come richiamato nell'atto di appello, consente d'altronde di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti. Non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alle caratteristiche del credito, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione. Il giudice di merito, in applicazione del suddetto principio di diritto, dovrà pertanto accertare se il credito in questione avesse le caratteristiche di credito "in sofferenza", conformemente alle istruzioni di
vigilanza della Banca d'Italia, tale da poter essere ricondotto al blocco di cui all'atto di cessione indicatonell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o rientrasse fra le categorie di credito escluse.” (in questi termini, Cass. Civ. sent. N. 15884 del 2019).
In sostanza, l'attenta lettura del passaggio motivazionale svolto dalla Cassazione, permette di ritenere che la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, così come il contratto di cessione del credito, sia sufficiente a ritenere provata la legittimazione attiva della parte ricorrente solo nel momento in cui i criteri per l'individuazione dei crediti oggetto della cessione siano specificatamente indicati, tale che il Giudice, attraverso una indagine sistematica, possa valutare l'inclusione o meno del credito per cui si procede.
Tale conclusione deve essere esclusa ogni qual volta, invece, tra i criteri cumulativi per cui un credito rientra nell'ambito della cessione, è indicata l'inclusione in uno specifico elenco, in quanto, in tal caso, solo la produzione dell'elenco in questione, o comunque di uno stralcio del medesimo, o ancora, una comunicazione in tal senso della Banca cessionaria, può permettere di valutare la legittimità dell'azione in giudizio.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (in questi termini, recentissima Cass. civ. ordinanza n. 13289 del 2024) ha escluso espressamente che possa ritenersi sussistente la legittimazione attiva della pretesa cessionaria che agisce in giudizio, laddove nella pubblicazione in Gazzetta venga indicato, quale requisito per l'inclusione del singolo credito, l'inserimento in una precedente cessione, nel caso in cui tale precedente atto di cessione non venga espressamente allegato.
Tanto può dirsi anche nel caso in esame, laddove l'atto di cessione subordinato è stato allegato ma è privo di qualunque riferimento sia ai crediti inseriti nella cessione in questione, sia ai criteri per l'eventuale individuazione degli stessi.
Infine, come anticipato, non è stato prodotto l'elenco dei singoli crediti ceduti che pure, laddove indicato espressamente nella pubblicazione in Gazzetta, rappresenta requisito essenziale per considerare il credito rientrante nella cessione, per cui la mancata produzione dell'elenco o comunque di stralcio del medesimo, dal quale appurare l'inclusione del credito per cui si procede, permette di ritenere non assolto l'onere gravante sull'istituto.
Tale principio è stato ribadito anche recentemente dalla Corte di cassazione, che con ordinanza n.
18144 del 2024 ha chiarito che ai fini della prova della legittimazione attiva nelle cessioni c.d. in blocco non basta la produzione della Gazzetta, dovendo al contrario la parte altresì provare “che tra
i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti di cui si discetta” dal che ne deriva “una volta considerato che la produzione eseguita in allegato al ricorso comprova solo la
notificazione della cessione ai fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento che il debitore dovesse effettuare nelle mani del cedente, il mancato assolvimento sul punto dell'onere probatorio”.
In termini a nulla rilevano le difese da ultimo spiegate dalla nelle note di trattazione scritta CP_4 per l'udienza di discussione in quanto nel caso di specie la produzione delle cessioni precedenti – con la specifica dei crediti inclusi- si rendeva necessaria onde verificare l'inclusione del credito nel contratto di cessione azionato. Ed infatti, dall'estratto della Gazzetta pubblicato, emerge chiaramente che l'inclusione in una precedente cessione era condizione per l'assoggettamento del credito all'ulteriore passaggio di titolarità.
L'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni sollevate.
Le spese di giudizio possono ritenersi integralmente compensate, in quanto la controversia è stata decisa sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Sussistono infine i presupposti per la condanna degli opponenti, ex art. 12-bis d.lgs. 28/2010, al pagamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, stante la loro mancata partecipazione al procedimento di mediazione e considerato che gli stessi, ritualmente convocati, non hanno addotto nessun illegittimo impedimento a comparire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Compensa le spese di lite;
c) condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'Erario, della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
depositato telematicamente in data 04/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco