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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1331/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 14.7.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. , con sede a Modena in via San Carlo n. 8/20, in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo procuratore speciale rappresentata e difesa dall'avv. Vittoriano Parte_2
Masciullo; appellante contro nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del Controparte_1 [...]
, (c.f. ), in persona del proprio amministratore unico Controparte_2 P.IVA_2
Geom. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Gervasoni e Laura Gervasoni;
Controparte_3
1 appellata
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 1175/2023, depositata il 21 giugno 2023.
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“− in via principale: previa rinnovazione della c.t.u., in accoglimento dell'appello di Parte_1
e in rigetto di ogni domanda e istanza di segno contra-rio, riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 1175/2023, respingendo in tutto o in parte, in quanto inammissibili, nulle e infondate, le domande proposte nei confronti di al Fall. CE.DI. e poi dall'Assuntore Parte_1 Parte_3
del concordato fallimentare Controparte_1
− comunque, per i motivi spiegati da e per ogni motivo ritenuto, statuire che non sono Parte_1
dovute somme da er le ragioni per le quali è causa, o in subordine Parte_1 Controparte_1
ridurre – rispetto a quelli decisi dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1175/2023 – gli importi dovuti,
e disporre la corrispettiva restituzione delle somme eventualmente pagate in adempimento della sentenza impugnata;
− con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”;
per parte appellata:
“rigettare l'appello avversario, e comunque confermare la sentenza di primo grado, accogliendo in ogni caso le domande del ora Controparte_2 CP_1
2 Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento Parte_4
, dichiarato dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 85/17 depositata il
[...]
27.9.2017, agiva in revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f. nei confronti di quale Parte_1
società incorporante di per sentir dichiarare l'inefficacia delle rimesse Controparte_4
eseguite da in favore dell'istituto bancario, per complessivi € Controparte_2
6.826.620,94, nel periodo ricompreso tra il 15.1.2015 ed il 15.7.2015, ricadente nel semestre antecedente il deposito del ricorso per concordato preventivo “prenotativo” avvenuto in data
15.7.2015 e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di complessivi €
1.516.846,62, così calcolata tenendo conto del limite massimo all'importo revocabile di cui all'art. 70 l.f., oltre agli interessi legali anche ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Esponeva la difesa del : CP_2
- che Ce. era una società consortile per azioni che gestiva nel territorio Controparte_5
dell'Italia centrale e settentrionale la grande distribuzione dei prodotti da destinare ai supermercati e ai punti vendita del gruppo CP_2
- che, in data 15.7.2015, la suddetta società aveva depositato avanti al Tribunale di Vicenza un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. “prenotativo” o in bianco;
- che il 16.7.2015 il medesimo ricorso era stato pubblicato sul Registro delle Imprese;
3 - che il 24.12.2015 il decreto di ammissione alla procedura era stato revocato così che la società
era tornata - solo - formalmente in bonis sino al 10.3.2016, allorché aveva depositava ricorso per accesso alla procedura concordataria;
- che il 30.3.2016 il Tribunale aveva emesso il provvedimento di ammissione a detta procedura,
revocandolo però in data 27.9.2017 e contestualmente dichiarando il fallimento della società;
- che, stante la declaratoria di fallimento, dovevano essere revocati i versamenti operati in favore di ricadenti nel “periodo sospetto” decorrente per sei mesi a ritroso dalla data Parte_1
di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di apertura del primo concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 69 bis comma 2 L.F. (presupposto oggettivo) e ricevuti dalla convenuta nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza di poi fallita CP_2
(presupposto soggettivo);
- che la scientia decoctionis era desumibile dall'esame delle risultanze contabili e della Centrale
Con Rischi, da cui emergevano le difficoltà di Ce. ell'onorare i propri debiti e nel mantenere la continuità.
Si costituiva in giudizio (società incorporante di che si Parte_1 Controparte_4
opponeva all'accoglimento dell'azione revocatoria sulla base di plurime argomentazioni difensive.
In primo luogo, la convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del combinato disposto degli artt. 67 e 69 bis L.F., sostenendo che non era ravvisabile la
4 consecutività tra le procedure concorsuali indicate dalla curatela fallimentare e che, quindi, il periodo sospetto doveva ritenersi erroneamente individuato, facendo discendere da ciò anche la nullità dell'atto di citazione in relazione agli artt. 163, nn. 3 e 4 – 164 c.p.c., stante l'erronea individuazione delle rimesse revocabili: poiché, dopo la revoca del primo concordato, la società
era tornata in bonis ed aveva trascorso tre mesi in una situazione di ordinaria operatività, sul piano oggettivo gli unici pagamenti potenzialmente revocabili erano quelli eseguiti nel semestre antecedente l'apertura della seconda procedura di concordato poi effettivamente sfociata nella dichiarazione di fallimento.
In secondo luogo, la convenuta negava la sussistenza del requisito soggettivo della scientia
decoctionis che assumeva non poter essere desunta dagli indicatori di bilancio allegati dal
Fallimento attore, in quanto privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza ed allegati dalla curatela in modo del tutto acritico, senza contestualizzarli, né considerare quanto rappresentato nella Relazione sulla Gestione (o Rendiconto Finanziario) allegata al bilancio d'esercizio 2014. Rilevava come nemmeno le risultanze della Centrale Rischi potessero far scorgere segnali di crisi o di insolvenza in capo alla società e che, anzi, l'erogazione di ulteriore credito, sotto forma di anticipo di effetti commerciali, da parte di era CP_4
dimostrazione della piena fiducia riposta dall'istituto di credito nella capacità solutoria della correntista, circostanza, quest'ultima, confermata anche dalla mancata attuazione di una strategia di rientro dell'esposizione debitoria da parte dell'istituto bancario. Evidenziava, inoltre, che la
5 mancata allegazione da parte del di eventuali iniziative recuperatorie promosse dai CP_2
creditori non poteva che confermare la carenza del requisito soggettivo e che la qualità di operatore qualificato non costituiva circostanza di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Svolgeva la convenuta ulteriori contestazioni e difese in ordine al requisito oggettivo dell'azione revocatoria promossa con riguardo ai requisiti di revocabilità delle rimesse dedotte dal
. In subordine, per l'ipotesi di ritenuta revocabilità delle rimesse, la convenuta CP_2
chiedeva di limitare l'importo revocabile alla minore somma determinata ai sensi dell'art. 70,
comma 3 L.F., sulla base dei parametri correttamente individuati.
Nel corso del giudizio, con atto di costituzione depositato in data 11.3.2022, spiegava intervento volontario nella dichiarata qualità di assuntore del concordato fallimentare del Controparte_1
, facendo proprie tutte le difese, istanze e conclusioni di parte attrice di cui chiedeva CP_2
l'estromissione dal processo.
La causa era istruita a mezzo di consulenza tecnico-contabile e posta in decisione all'udienza del
15.12.2022; all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, era decisa con l'impugnata sentenza, con la quale il Tribunale di Vicenza revocava ex art. 67, comma 2, l.f. i pagamenti impugnati per complessivi € 991.734,70, e condannava la convenuta a corrispondere a la predetta somma oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della Controparte_1
domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
6 Il primo giudice riteneva applicabile il principio della consecuzione delle procedure ex art. 69
bis l.f., precisava che il dato formale della revoca della prima procedura non era idoneo a determinare uno iato significativo, perché il brevissimo lasso temporale tra il primo e il secondo concordato (tra il 25 dicembre 2015 e il 9 marzo 2016) era sintomatico dell'unicità della gravissima situazione di insolvenza di Pertanto faceva decorrere il periodo sospetto nei CP_2
sei mesi precedenti la prima domanda di concordato preventivo depositata il 16.7.2015 e quindi nel periodo compreso tra il 16.1.2015 ed il 16.7.2015.
Accoglieva, delle due offerte dal c.t.u., la ricostruzione delle rimesse revocabili elaborata secondo il criterio del c.d. saldo disponibile anziché di quello contabile (che avrebbe dato esito coincidente con la domanda attorea) e riteneva provata la sussistenza in capo a della Parte_1
conoscenza dello stato di insolvenza sulla base degli indici ritenuti rilevanti dalla curatela e sostanzialmente confermati dalla consulenza tecnica.
Con la sentenza era altresì disposta l'estromissione del attore come da sua richiesta CP_2
(attesa la manifestazione di adesione ex art. 111 c.p.c. espressa da all'udienza Parte_1
del 16.6.2022).
Proponeva appello avverso la predetta sentenza la quale censurava la sentenza Parte_1
impugnata, con i primi tre motivi, nella parte in cui era stata ravvisata la continuità fra il c.d.
concordato prenotativo del luglio 2015, il secondo concordato proposto nel marzo 2016 ed il conseguente fallimento, e, con il quarto motivo, nella parte in cui era stata ritenuta provata la c.d.
7 scientia decoctionis in capo alla convenuta;
col quinto motivo di gravame la banca lamentava di essere stata condannata alla rifusione delle spese di lite nonostante il notevole divario tra la somma pretesa dalla curatela e quella oggetto di condanna a seguito di parziale accoglimento della domanda di revocatoria.
Si costituiva evidenziando l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del 15.5.2025, previo deposito di scritti conclusivi.
*******
1. Con i primi tre motivi l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto la continuità fra il c.d. concordato in bianco o con riserva presentato a metà luglio 2015 ed il concordato preventivo, poi sfociato a settembre 2017 nel fallimento,
avviato a marzo 2016, sul presupposto che la situazione di insolvenza, poi sfociata nel fallimento,
risalisse al primo ricorso per concordato prenotativo con individuazione del periodo sospetto, ai fini della revocabilità dei pagamenti, nel lasso temporale compreso tra il 15.1.2015 ed il
15.7.2015. L'appellante ha dedotto:
a) erronea applicazione dell'art. 69 bis LF in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto, nel caso di specie, “sussistenti i presupposti di applicabilità del principio di consecuzione delle procedure ex
8 art. 69bis LF (formulazione previgente)”, e ciò nonostante la norma in esame non potesse applicarsi al caso concreto “per essere la società tornata in bonis fra l'una e l'altra procedura”;
b) erronea individuazione del semestre c.d. sospetto, dovendosi considerare che – applicando il metro della giurisprudenza in materia – lo iato tra il primo concordato (in bianco) e il secondo concordato non poteva definirsi “ragionevole” al fine di affermare la consecuzione tra dette procedure, poiché l'intervallo di 77 giorni tra la chiusura della prima procedura e la presentazione del ricorso per la seconda sarebbe, al contrario di quanto asserito in sentenza, “tutt'altro che brevissimo e sintomatico dell'unicità della gravissima situazione di insolvenza”;
c) omesso esame comparativo della situazione economico-finanziaria della società al momento della prima procedura e quella al momento del fallimento per verificare l'unicità della situazione di insolvenza;
il Tribunale di Vicenza avrebbe omesso di eseguire un'indagine sull'attività
gestoria dell'imprenditore, che invece avrebbe modificato in modo sostanziale il quadro aziendale e contabile della così da “impedire di ravvisare l'identità di crisi/insolvenza fra CP_2
le due procedure concorsuali” e indurre a constatare che l'insolvenza dichiarata nel 2017 era diversa dalla crisi di due anni precedente.
I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione, non sono fondati;
le osservazioni dell'appellante non superano le conclusioni cui questa Corte è già pervenuta in altro procedimento analogo quanto a parti e a questioni sollevate (V. Corte d'Appello di Venezia, sent.
n. 1790/2024 pubblicata il 15.10.2024).
9 Il giudice di prime cure nell' individuazione del periodo sospetto ha ravvisato la continuità tra il concordato prenotativo c.d. in bianco (luglio 2015) e il concordato preventivo sfociato nel fallimento (marzo 2016/settembre2017) e ha fatto retroagire il periodo sospetto alla data di presentazione del primo concordato preventivo.
L'art. 69 bis l.f. dispone che, ove alla procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento del debitore, le due procedure devono essere considerate unitariamente, quanto meno ai fini della revocatoria fallimentare, con la conseguenza che il dies
a quo del periodo sospetto dev'essere retrodatato al momento della domanda di concordato.
Non vale ad escludere la consecuzione la circostanza che tra le due procedure sia intercorsa una formale soluzione di continuità, atteso che la continuità tra le procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa alla precedente procedura concorsuale (Cass., n. 6031/2014).
La consecuzione fra procedure trova fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica ma logica,
a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza – e trova, altresì,
giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica;
ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di
10 procedure concorsuali;
pertanto, la consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.f. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale
(Cass., n. 15724/19 nonché n. 16531/22, secondo cui la consecuzione tra le procedure sussiste quando le stesse siano poste in essere per “regolare una coincidente situazione di dissesto”).
Con particolare riferimento alla problematica se la consecuzione operi anche quando vi sia uno iato temporale tra la chiusura della procedura minore e la dichiarazione di fallimento, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «ove si accerti a posteriori che lo stato
di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con
quello d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data di
presentazione della predetta domanda»; «tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui
tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non
irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del
presupposto delle due procedure» (Cass., n. 215/22). Peraltro, «il principio di consecuzione tra
le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo
sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a
quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere
stata la domanda respinta o abbandonata» (ancora Cass., n. 215/22).
11 Non vi è dubbio che nella fattispecie le procedure che si sono susseguite siano espressione del medesimo stato di crisi e di insolvenza se solo si pone mente al limitato periodo temporale in cui la società è tornata formalmente in bonis (dal 25.12.2015 al 09.03.21016) e alla successione temporale tra le procedure, che si sono susseguite quasi senza soluzione di continuità, senza che siano emersi elementi di frattura tali da smentire l'unitarietà della crisi di cui esse erano manifestazione.
Come anticipato, è accaduto che:
- il 15.7.2015 la società depositava la domanda di concordato c.d. in bianco;
-il 16.7.2015 il ricorso era pubblicato nel registro delle imprese;
-il 24.12.2015 il decreto di ammissione al concordato preventivo prenotativo veniva revocato e la società tornava in bonis sino al 10.3.2016 quando depositava un ricorso per concordato preventivo;
-il 30.3.2016 il Tribunale di Vicenza emetteva il provvedimento di ammissione al concordato,
che veniva revocato con dichiarazione di fallimento della società in data 27.9.2017.
Tale essendo la consecuzione in termini temporali tra le procedure lo stato insolvenza che ha determinato l'accesso alla procedura concordataria e lo stato di insolvenza che ha determinato il fallimento della società devono ricevere una considerazione unitaria ai fini dell'applicazione dell'art. 69 bis l.f.: tra l'inammissibilità del primo ricorso per concordato in bianco del
24.12.2015 e la presentazione del secondo ricorso del 10.3.2016 è intercorso un brevissimo lasso
12 di tempo, inferiore a tre mesi, durante il quale non risulta essere stata posta in essere alcuna operazione in grado di risolvere e superare positivamente la precedente situazione debitoria.
Nella ipotesi di successione temporale di più procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore, si ribadisce, l'eventuale intervallo di tempo non determina di per sé soluzione di continuità fra le procedure medesime, che costituiscono, di norma, espressione della medesima crisi economica dell'impresa, a meno che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure (Cass., n. 32417/19).
Convince vieppiù dell'assenza di una, per quanto provvisoria, evoluzione nel periodo considerato la considerazione delle novità indicate dall'appellante stessa a supporto della sua tesi:
“− il 7 marzo 2016 AD DR formulò un'offerta per un contratto di affitto e poi acquisto di 16 rami d'azienda in Abruzzo e Marche, per l'im-porto di € 11.030.00047. Il termine per accettare decorse, ma sempre nel 2016 giunse una seconda offerta di acquisto, per l'importo di €
9.650.00048;
− il 9 marzo 2016 formulò una proposta per l'affitto del ramo di azienda Per_1
“somministrazione” (cioè quello relativo alla rete di clienti). Tale asset fu valutato – nel piano relativo al secondo concordato, del quale si dirà – complessivi € 8.500.00049;
13 − nel corso del 2016 definì transattivamente alcuni contenziosi, il che determinò – CP_2
secondo le valutazioni del commissario giudiziale del secondo concordato – «crediti recuperabili» verso clienti per € 13.979.520” (comparsa conclusionale, pag. 41).
Com'è noto, la mera acquisizione di offerte, evidentemente non perfezionatesi in contratti, non ha, in sé, alcun effetto sanante su uno stato di crisi;
neppure lo ha la transazione di alcuni contenziosi su crediti, non avendo nemmeno allegato l'appellante che, in precedenza, quei crediti, verosimilmente anzi contabilizzati per maggior importo, fossero considerati - e fossero da considerarsi - non recuperabili.
Né assumerebbe decisivo rilievo l'analisi delle posizioni debitorie presenti nei due momenti considerati, posto che, ad esempio, la sostituzione di un debito verso un fornitore con quella verso un istituto di credito assunto per pagare il primo o il mancata pagamento di crediti erariali destinando la liquidità al pagamento di altri stakeholders, pur recando novità nell'elenco dei creditori, non sono certo tali da rendere diversa l'insolvenza una volta che la stessa si sia verificata.
In conclusione, deve ritenersi applicabile il principio della consecutio di cui all'art. 69 bis,
comma 2, l.f., data la continuità tra le procedure, funzionali a risolvere la stessa situazione di insolvenza, come affermato dal primo giudice, di talché il semestre sospetto da prendere in considerazione era ed è quello intercorso tra il 15.1.2015 ed il 15.7.2015.
14 2. Il quarto motivo di appello, relativo al presupposto soggettivo della scientia decoctionis, è
parzialmente fondato.
Premesso che l'onere della prova della scientia decoctionis incombe sul curatore a mente del secondo comma dell'art. 67 l.f., come è noto, la Suprema Corte in tema di revocatorie fallimentari
(v. in particolare Cass., n. 29257/2019) ha rilevato che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività
(cfr. Cass. nn. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021, in motiv. Cass. 13445/2023) e che, nel caso in cui, come nella specie, sia convenuta una banca, deve tenersi conto della qualità
di operatore qualificato - in quanto impresa autorizzata all'esercizio del credito – del creditore, in relazione all'esigenza delle imprese bancarie di conoscere (per tempo) i bilanci dei loro clienti e alla necessaria competenza nella relativa lettura che a queste imprese è richiesta dalla legge (cfr.
Cass., n. 14978/2007).
Nel caso di specie, rammentati i principi espressi dalla giurisprudenza in materia, il giudice di prime cure ha ritenuto “che, nella fattispecie concreta, la convenuta fosse a conoscenza Pt_1
dello stato di insolvenza della cliente, poiché, oltre ai dati della Centrale Rischi, aveva
certamente a disposizione i bilanci chiusi al 31.12.2012 e al 31.12.2013 e, nel corso del semestre
intercorrente tra il 15.01.2015 ed il 15.07.2015, aveva potuto accedere ai dati riportati nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2014. D'altro canto, i dati di bilancio costituiscono una fonte di
15 conoscenza particolarmente rilevante per gli operatori finanziari o bancari che sono tenuti
professionalmente a monitorare le aziende con cui intrattengono i loro rapporti.
Dalla suddetta documentazione contabile emergono indici assai significativi, come risulta
dall'accurata indagine svolta dalla c.t.u., dott.ssa all'esito della quale Persona_2
appare “verosimile pensare che la convenuta potesse conoscere, tramite l'analisi accurata dei
bilanci, delle relazioni allegate nonché da indagini particolari che avrebbe potuto espletare
(quantomeno sulle due rilevanti acquisizioni dei punti vendita avvenuti alla fine del 2013 e nel
corso del 2014), la situazione di grave difficoltà economica e finanziaria in cui verteva la società
fin dall'anno 2013, tale da far ragionevolmente supporre uno stato di irreversibile CP_2
dissesto dell'azienda stessa, dato che lo stesso Collegio Sindacale ha paventato il rischio di
mancata continuità aziendale nel mese di maggio 2015” (cfr. pagg. 21-22 relazione peritale).
Alle pagg. 11 e ss. la CTU confronta e analizza i bilanci 2012, 2013 e 2014 attraverso il calcolo
e l'analisi dei principali indicatori di bilancio, scelti in funzione della loro capacità informativa
ed idonei a segnalare una possibile compromissione della continuità aziendale (posizione
finanziaria netta, indice di indebitamento sul margine operativo lordo, indici di redditività, indici
patrimoniali di liquidità). Ebbene, dalle analisi effettuate emergono diversi elementi conoscibili
dalla Banca, indicatori di una situazione di crisi quantomeno a partire dall'anno 2013 (cfr. pag.
21 relazione peritale - Tali elementi, si ravvedono da una parte nella scarsa performance di
principali indici di bilancio e dall'altra da tutto quanto evidenziato nelle relazioni ai bilanci dai
16 quali emergeva sia la progressiva riduzione del fatturato, che la contrazione dei costi operativi
(tra i quali i costi del lavoro calmierati da procedure di solidarietà). Nelle relazioni degli
Amministratori e dei Sindaci è apparsa da più parti la tensione a livello finanziario a cui
l'azienda era sottoposta, ma è anche emerso come l'attrice avesse effettuato delle richieste al
sistema bancario, con la presentazione di un piano industriale, “al fine di ottenere il necessario
finanziamento bancario nei tempi utili a garantire la continuazione dell'attività operativa della
società in condizione di normale funzionamento”. Da come si è espresso il Collegio Sindacale,
la mancata erogazione del finanziamento bancario avrebbe compromesso la continuità
aziendale. La scrivente ritiene che la banca convenuta probabilmente fosse a conoscenza della
richiesta di erogazione di nuova finanza, dato che nell'assemblea del 27 maggio 2015 si
evidenziava come il piano industriale fosse già stato presentato al “sistema bancario”).
Gli indizi valorizzati nella perizia tecnico-contabile appaiono dotati di quell'adeguato livello di
concordanza, precisione e gravità (art. 2729, co. 1 c.c.) che possano farli assurgere a livello di
prova dell'esistenza della scientia decoctionis” (sentenza di primo grado, pagg. 13-14).
A fronte delle censure alle considerazioni del Tribunale sollevate dall'appellante, parte appellata si è limitata ad esprimere una sintetica adesione alle motivazioni espresse in sentenza, che tuttavia non appaiono convincenti se non per quanto riguarda il periodo successivo al 17 maggio 2015.
Si deve infatti considerare che nessun elemento oltre a quelli di cui sopra è stato recato a conferma della conoscenza dello stato d'insolvenza, e ciò non solo con riguardo alla presenza di
17 segnali esterni (pignoramenti, ipoteche, protesti, articoli di stampa, cassa integrazione,
segnalazioni a sofferenza) ma anche con riguardo al rapporto tra le parti in genere
(comunicazioni, convocazioni, riunioni, richieste di rientro) ed al suo andamento (mantenutosi in termini di funzionalità sostanzialmente fisiologica).
Lo stesso vale quanto alle risultanze della Centrale Rischi, nonostante un apodittico riferimento alle stesse contenuto nella sentenza di primo grado: il c.t.u. si è limitato ad evidenziare che dalle risultanze della Centrale dei Rischi “emerge come la società utilizzasse quasi interamente il fido accordato dalla convenuta pari, nel mese di novembre 2014, al 93,73% dell'accordato e, nel mese di dicembre 2014, al 95,44% dell'accordato”; un tale rilievo non appare significativo,
confermando semmai l'assenza di sconfinamenti.
L'unica via percorsa la quale la banca avrebbe potuto avere contezza dell'insolvenza della controparte era affidata non ai dati di bilancio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 in quanto tali, ma alla “accurata” ri-elaborazione degli stessi;
il c.t.u., secondo quanto già riportato, ha indicato infatti come “verosimile pensare che la convenuta potesse conoscere, tramite l'analisi accurata dei bilanci, delle relazioni allegate nonché da indagini particolari che avrebbe potuto espletare (quantomeno sulle due rilevanti acquisizioni dei punti vendita avvenuti alla fine del
2013 e nel corso del 2014), la situazione di grave difficoltà economica e finanziaria in cui verteva la società fin dall'anno 2013, tale da far ragionevolmente supporre uno stato di CP_2
irreversibile dissesto dell'azienda stessa, dato che lo stesso Collegio Sindacale ha paventato il
18 rischio di mancata continuità aziendale nel mese di maggio 2015” (cfr. pagg. 21-22 relazione peritale).
Quanto all'ultimo inciso, correttamente l'appellante ha evidenziato come siano incorsi in errore il c.t.u. e lo stesso Tribunale nell'estendere all'intero semestre la rilevanza di tale ultimo, in effetti significativo, evento, che tuttavia non può che valere per il periodo successivo a quello in cui esso si è verificato.
Fino a quel momento, non si tratterebbe solo di ipotizzare o ragionevolmente presumere che la banca si premurasse di tenersi in qualche modo al corrente della situazione economico-
finanziaria di ome di ogni altro cliente importante, ma di ritenere che la banca elaborasse CP_2
regolarmente e tempestivamente indici quali quelli ricostruiti dal c.t.u.; in tal senso la curatela si
è però limitata ad offrire la propria lettura tecnica dei dati ma non ha indicato elementi utili almeno a presumere che la ne avesse effettuato, prima di maggio 2015, analoga lettura, Pt_1
specie in assenza di altre evidenze di allarme circa la situazione della cliente.
In altri termini, in una situazione nella quale la semplice lettura dei bilanci non è sufficiente per attribuire la conoscenza dello stato di insolvenza, sarebbe stato necessario fornire qualche elemento utile a dimostrare che l'ente creditore abbia effettivamente condotto un'analisi approfondita quale quella condotta dal curatore e dal consulente tecnico, per poter affermare che anche quello ebbe tempestiva consapevolezza della situazione finanziaria precaria della società
debitrice (cfr. Corte d'Appello di Venezia, sent. n. 3005/2019).
19 A ciò si aggiunga che le evidenze ricavate dagli indici elaborati dal c.t.u. mantenevano una certa equivocità, non essendo contestato dalle altre parti il fatto, riportato dal c.t.p. della banca, secondo cui per tutti e tre gli anni in esame indici analoghi a quelli valorizzati in termini negativi dal c.t.u.
sarebbero stati valutati in modo positivo – ad esempio – dal Ministero dello Sviluppo Economico,
come condizioni di accesso ai fondi di garanzia per le piccole e medie imprese, proprio nel settore commercio;
il c.t.u. si è in proposito limitato a replicare osservando che ra invece impresa CP_2
di grandi dimensioni, il che è indiscutibile ma non dà conto del motivo per il quale per un'impresa di grandi dimensioni quei medesimi esiti dovrebbero fornire sufficiente ed acclarata evidenza di insolvenza.
Vero è invece che l'elemento dal quale davvero era possibile ricavare un potenziale rischio di insolvenza è sopravvenuto il 27 maggio 2015, allorché il Collegio sindacale ebbe a paventare il rischio di una mancata continuità aziendale qualora non fosse giunto un finanziamento dal ceto bancario. La stessa appellante non ha in tal caso negato di avere avuto pronta conoscenza di tale elemento, a partire dal quale la scientia decoctionis appare in effetti provata.
Risulta pacifico che, facendo decorrere da tale data la ricorrenza del presupposto soggettivo,
l'importo revocabile ammonta a € 186.405,56; il dato è stato evidenziato dalla banca all'udienza del 16 giugno 2022 e non è mai stato contestato o revocato in dubbio dalla curatela.
3. Ne consegue l'accoglimento parziale del quarto motivo di gravame e per l'effetto la convenuta,
odierna appellante, va condannata a versare alla terza intervenuta, quale assuntore del
20 concordato, la predetta somma di € 186.405,56 in luogo di quella di € 991.734,70, maggiorata degli interessi legali a far tempo dalla domanda giudiziale (stante la natura costitutiva della domanda proposta) sino all'effettivo soddisfo.
Rimane assorbito il quinto motivo d'appello, relativo alla regolamentazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, in quanto l'accoglimento, seppur parziale, del quarto motivo comporta la necessaria regolamentazione ex novo delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'accoglimento parziale dell'appello e, in definitiva, l'accoglimento della domanda attorea per una somma significativa ma notevolmente inferiore alla pretesa svolta dalla curatela giustifica la compensazione tra le parti delle spese per un terzo, con condanna della convenuta appellante alla rifusione dell'ulteriore quota e liquidazione in dispositivo, per entrambi i gradi, facendo riferimento ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia secondo il criterio del decisum.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e dunque in parziale Parte_1
riforma dell'appellata sentenza n. 1175/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, rigettato per il resto l'appello proposto, revoca ex art. 67, comma 2, L.F. le rimesse indicate in atto di citazione di primo grado limitatamente a quelle successive al 17 maggio 2015 e comunque nel limite
21 dell'importo del rientro ex art. 70 l.f. e, per l'effetto, condanna in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di € 186.405,56 Controparte_1
(anziché di € 991.734,70 come disposto in primo grado) oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
c) dichiarate le spese di lite compensate per un terzo con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, l'ulteriore quota Controparte_1
di due terzi delle spese e competenze di lite, quota che liquida:
- per il giudizio di primo grado in € 9.402,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- per il presente giudizio in € 9.544,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
22
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1331/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 14.7.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. , con sede a Modena in via San Carlo n. 8/20, in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo procuratore speciale rappresentata e difesa dall'avv. Vittoriano Parte_2
Masciullo; appellante contro nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del Controparte_1 [...]
, (c.f. ), in persona del proprio amministratore unico Controparte_2 P.IVA_2
Geom. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Gervasoni e Laura Gervasoni;
Controparte_3
1 appellata
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 1175/2023, depositata il 21 giugno 2023.
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“− in via principale: previa rinnovazione della c.t.u., in accoglimento dell'appello di Parte_1
e in rigetto di ogni domanda e istanza di segno contra-rio, riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 1175/2023, respingendo in tutto o in parte, in quanto inammissibili, nulle e infondate, le domande proposte nei confronti di al Fall. CE.DI. e poi dall'Assuntore Parte_1 Parte_3
del concordato fallimentare Controparte_1
− comunque, per i motivi spiegati da e per ogni motivo ritenuto, statuire che non sono Parte_1
dovute somme da er le ragioni per le quali è causa, o in subordine Parte_1 Controparte_1
ridurre – rispetto a quelli decisi dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1175/2023 – gli importi dovuti,
e disporre la corrispettiva restituzione delle somme eventualmente pagate in adempimento della sentenza impugnata;
− con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”;
per parte appellata:
“rigettare l'appello avversario, e comunque confermare la sentenza di primo grado, accogliendo in ogni caso le domande del ora Controparte_2 CP_1
2 Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento Parte_4
, dichiarato dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 85/17 depositata il
[...]
27.9.2017, agiva in revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f. nei confronti di quale Parte_1
società incorporante di per sentir dichiarare l'inefficacia delle rimesse Controparte_4
eseguite da in favore dell'istituto bancario, per complessivi € Controparte_2
6.826.620,94, nel periodo ricompreso tra il 15.1.2015 ed il 15.7.2015, ricadente nel semestre antecedente il deposito del ricorso per concordato preventivo “prenotativo” avvenuto in data
15.7.2015 e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di complessivi €
1.516.846,62, così calcolata tenendo conto del limite massimo all'importo revocabile di cui all'art. 70 l.f., oltre agli interessi legali anche ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Esponeva la difesa del : CP_2
- che Ce. era una società consortile per azioni che gestiva nel territorio Controparte_5
dell'Italia centrale e settentrionale la grande distribuzione dei prodotti da destinare ai supermercati e ai punti vendita del gruppo CP_2
- che, in data 15.7.2015, la suddetta società aveva depositato avanti al Tribunale di Vicenza un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. “prenotativo” o in bianco;
- che il 16.7.2015 il medesimo ricorso era stato pubblicato sul Registro delle Imprese;
3 - che il 24.12.2015 il decreto di ammissione alla procedura era stato revocato così che la società
era tornata - solo - formalmente in bonis sino al 10.3.2016, allorché aveva depositava ricorso per accesso alla procedura concordataria;
- che il 30.3.2016 il Tribunale aveva emesso il provvedimento di ammissione a detta procedura,
revocandolo però in data 27.9.2017 e contestualmente dichiarando il fallimento della società;
- che, stante la declaratoria di fallimento, dovevano essere revocati i versamenti operati in favore di ricadenti nel “periodo sospetto” decorrente per sei mesi a ritroso dalla data Parte_1
di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di apertura del primo concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 69 bis comma 2 L.F. (presupposto oggettivo) e ricevuti dalla convenuta nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza di poi fallita CP_2
(presupposto soggettivo);
- che la scientia decoctionis era desumibile dall'esame delle risultanze contabili e della Centrale
Con Rischi, da cui emergevano le difficoltà di Ce. ell'onorare i propri debiti e nel mantenere la continuità.
Si costituiva in giudizio (società incorporante di che si Parte_1 Controparte_4
opponeva all'accoglimento dell'azione revocatoria sulla base di plurime argomentazioni difensive.
In primo luogo, la convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del combinato disposto degli artt. 67 e 69 bis L.F., sostenendo che non era ravvisabile la
4 consecutività tra le procedure concorsuali indicate dalla curatela fallimentare e che, quindi, il periodo sospetto doveva ritenersi erroneamente individuato, facendo discendere da ciò anche la nullità dell'atto di citazione in relazione agli artt. 163, nn. 3 e 4 – 164 c.p.c., stante l'erronea individuazione delle rimesse revocabili: poiché, dopo la revoca del primo concordato, la società
era tornata in bonis ed aveva trascorso tre mesi in una situazione di ordinaria operatività, sul piano oggettivo gli unici pagamenti potenzialmente revocabili erano quelli eseguiti nel semestre antecedente l'apertura della seconda procedura di concordato poi effettivamente sfociata nella dichiarazione di fallimento.
In secondo luogo, la convenuta negava la sussistenza del requisito soggettivo della scientia
decoctionis che assumeva non poter essere desunta dagli indicatori di bilancio allegati dal
Fallimento attore, in quanto privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza ed allegati dalla curatela in modo del tutto acritico, senza contestualizzarli, né considerare quanto rappresentato nella Relazione sulla Gestione (o Rendiconto Finanziario) allegata al bilancio d'esercizio 2014. Rilevava come nemmeno le risultanze della Centrale Rischi potessero far scorgere segnali di crisi o di insolvenza in capo alla società e che, anzi, l'erogazione di ulteriore credito, sotto forma di anticipo di effetti commerciali, da parte di era CP_4
dimostrazione della piena fiducia riposta dall'istituto di credito nella capacità solutoria della correntista, circostanza, quest'ultima, confermata anche dalla mancata attuazione di una strategia di rientro dell'esposizione debitoria da parte dell'istituto bancario. Evidenziava, inoltre, che la
5 mancata allegazione da parte del di eventuali iniziative recuperatorie promosse dai CP_2
creditori non poteva che confermare la carenza del requisito soggettivo e che la qualità di operatore qualificato non costituiva circostanza di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Svolgeva la convenuta ulteriori contestazioni e difese in ordine al requisito oggettivo dell'azione revocatoria promossa con riguardo ai requisiti di revocabilità delle rimesse dedotte dal
. In subordine, per l'ipotesi di ritenuta revocabilità delle rimesse, la convenuta CP_2
chiedeva di limitare l'importo revocabile alla minore somma determinata ai sensi dell'art. 70,
comma 3 L.F., sulla base dei parametri correttamente individuati.
Nel corso del giudizio, con atto di costituzione depositato in data 11.3.2022, spiegava intervento volontario nella dichiarata qualità di assuntore del concordato fallimentare del Controparte_1
, facendo proprie tutte le difese, istanze e conclusioni di parte attrice di cui chiedeva CP_2
l'estromissione dal processo.
La causa era istruita a mezzo di consulenza tecnico-contabile e posta in decisione all'udienza del
15.12.2022; all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, era decisa con l'impugnata sentenza, con la quale il Tribunale di Vicenza revocava ex art. 67, comma 2, l.f. i pagamenti impugnati per complessivi € 991.734,70, e condannava la convenuta a corrispondere a la predetta somma oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della Controparte_1
domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
6 Il primo giudice riteneva applicabile il principio della consecuzione delle procedure ex art. 69
bis l.f., precisava che il dato formale della revoca della prima procedura non era idoneo a determinare uno iato significativo, perché il brevissimo lasso temporale tra il primo e il secondo concordato (tra il 25 dicembre 2015 e il 9 marzo 2016) era sintomatico dell'unicità della gravissima situazione di insolvenza di Pertanto faceva decorrere il periodo sospetto nei CP_2
sei mesi precedenti la prima domanda di concordato preventivo depositata il 16.7.2015 e quindi nel periodo compreso tra il 16.1.2015 ed il 16.7.2015.
Accoglieva, delle due offerte dal c.t.u., la ricostruzione delle rimesse revocabili elaborata secondo il criterio del c.d. saldo disponibile anziché di quello contabile (che avrebbe dato esito coincidente con la domanda attorea) e riteneva provata la sussistenza in capo a della Parte_1
conoscenza dello stato di insolvenza sulla base degli indici ritenuti rilevanti dalla curatela e sostanzialmente confermati dalla consulenza tecnica.
Con la sentenza era altresì disposta l'estromissione del attore come da sua richiesta CP_2
(attesa la manifestazione di adesione ex art. 111 c.p.c. espressa da all'udienza Parte_1
del 16.6.2022).
Proponeva appello avverso la predetta sentenza la quale censurava la sentenza Parte_1
impugnata, con i primi tre motivi, nella parte in cui era stata ravvisata la continuità fra il c.d.
concordato prenotativo del luglio 2015, il secondo concordato proposto nel marzo 2016 ed il conseguente fallimento, e, con il quarto motivo, nella parte in cui era stata ritenuta provata la c.d.
7 scientia decoctionis in capo alla convenuta;
col quinto motivo di gravame la banca lamentava di essere stata condannata alla rifusione delle spese di lite nonostante il notevole divario tra la somma pretesa dalla curatela e quella oggetto di condanna a seguito di parziale accoglimento della domanda di revocatoria.
Si costituiva evidenziando l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del 15.5.2025, previo deposito di scritti conclusivi.
*******
1. Con i primi tre motivi l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto la continuità fra il c.d. concordato in bianco o con riserva presentato a metà luglio 2015 ed il concordato preventivo, poi sfociato a settembre 2017 nel fallimento,
avviato a marzo 2016, sul presupposto che la situazione di insolvenza, poi sfociata nel fallimento,
risalisse al primo ricorso per concordato prenotativo con individuazione del periodo sospetto, ai fini della revocabilità dei pagamenti, nel lasso temporale compreso tra il 15.1.2015 ed il
15.7.2015. L'appellante ha dedotto:
a) erronea applicazione dell'art. 69 bis LF in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto, nel caso di specie, “sussistenti i presupposti di applicabilità del principio di consecuzione delle procedure ex
8 art. 69bis LF (formulazione previgente)”, e ciò nonostante la norma in esame non potesse applicarsi al caso concreto “per essere la società tornata in bonis fra l'una e l'altra procedura”;
b) erronea individuazione del semestre c.d. sospetto, dovendosi considerare che – applicando il metro della giurisprudenza in materia – lo iato tra il primo concordato (in bianco) e il secondo concordato non poteva definirsi “ragionevole” al fine di affermare la consecuzione tra dette procedure, poiché l'intervallo di 77 giorni tra la chiusura della prima procedura e la presentazione del ricorso per la seconda sarebbe, al contrario di quanto asserito in sentenza, “tutt'altro che brevissimo e sintomatico dell'unicità della gravissima situazione di insolvenza”;
c) omesso esame comparativo della situazione economico-finanziaria della società al momento della prima procedura e quella al momento del fallimento per verificare l'unicità della situazione di insolvenza;
il Tribunale di Vicenza avrebbe omesso di eseguire un'indagine sull'attività
gestoria dell'imprenditore, che invece avrebbe modificato in modo sostanziale il quadro aziendale e contabile della così da “impedire di ravvisare l'identità di crisi/insolvenza fra CP_2
le due procedure concorsuali” e indurre a constatare che l'insolvenza dichiarata nel 2017 era diversa dalla crisi di due anni precedente.
I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione, non sono fondati;
le osservazioni dell'appellante non superano le conclusioni cui questa Corte è già pervenuta in altro procedimento analogo quanto a parti e a questioni sollevate (V. Corte d'Appello di Venezia, sent.
n. 1790/2024 pubblicata il 15.10.2024).
9 Il giudice di prime cure nell' individuazione del periodo sospetto ha ravvisato la continuità tra il concordato prenotativo c.d. in bianco (luglio 2015) e il concordato preventivo sfociato nel fallimento (marzo 2016/settembre2017) e ha fatto retroagire il periodo sospetto alla data di presentazione del primo concordato preventivo.
L'art. 69 bis l.f. dispone che, ove alla procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento del debitore, le due procedure devono essere considerate unitariamente, quanto meno ai fini della revocatoria fallimentare, con la conseguenza che il dies
a quo del periodo sospetto dev'essere retrodatato al momento della domanda di concordato.
Non vale ad escludere la consecuzione la circostanza che tra le due procedure sia intercorsa una formale soluzione di continuità, atteso che la continuità tra le procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa alla precedente procedura concorsuale (Cass., n. 6031/2014).
La consecuzione fra procedure trova fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica ma logica,
a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza – e trova, altresì,
giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica;
ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di
10 procedure concorsuali;
pertanto, la consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.f. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale
(Cass., n. 15724/19 nonché n. 16531/22, secondo cui la consecuzione tra le procedure sussiste quando le stesse siano poste in essere per “regolare una coincidente situazione di dissesto”).
Con particolare riferimento alla problematica se la consecuzione operi anche quando vi sia uno iato temporale tra la chiusura della procedura minore e la dichiarazione di fallimento, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «ove si accerti a posteriori che lo stato
di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con
quello d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data di
presentazione della predetta domanda»; «tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui
tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non
irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del
presupposto delle due procedure» (Cass., n. 215/22). Peraltro, «il principio di consecuzione tra
le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo
sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a
quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere
stata la domanda respinta o abbandonata» (ancora Cass., n. 215/22).
11 Non vi è dubbio che nella fattispecie le procedure che si sono susseguite siano espressione del medesimo stato di crisi e di insolvenza se solo si pone mente al limitato periodo temporale in cui la società è tornata formalmente in bonis (dal 25.12.2015 al 09.03.21016) e alla successione temporale tra le procedure, che si sono susseguite quasi senza soluzione di continuità, senza che siano emersi elementi di frattura tali da smentire l'unitarietà della crisi di cui esse erano manifestazione.
Come anticipato, è accaduto che:
- il 15.7.2015 la società depositava la domanda di concordato c.d. in bianco;
-il 16.7.2015 il ricorso era pubblicato nel registro delle imprese;
-il 24.12.2015 il decreto di ammissione al concordato preventivo prenotativo veniva revocato e la società tornava in bonis sino al 10.3.2016 quando depositava un ricorso per concordato preventivo;
-il 30.3.2016 il Tribunale di Vicenza emetteva il provvedimento di ammissione al concordato,
che veniva revocato con dichiarazione di fallimento della società in data 27.9.2017.
Tale essendo la consecuzione in termini temporali tra le procedure lo stato insolvenza che ha determinato l'accesso alla procedura concordataria e lo stato di insolvenza che ha determinato il fallimento della società devono ricevere una considerazione unitaria ai fini dell'applicazione dell'art. 69 bis l.f.: tra l'inammissibilità del primo ricorso per concordato in bianco del
24.12.2015 e la presentazione del secondo ricorso del 10.3.2016 è intercorso un brevissimo lasso
12 di tempo, inferiore a tre mesi, durante il quale non risulta essere stata posta in essere alcuna operazione in grado di risolvere e superare positivamente la precedente situazione debitoria.
Nella ipotesi di successione temporale di più procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore, si ribadisce, l'eventuale intervallo di tempo non determina di per sé soluzione di continuità fra le procedure medesime, che costituiscono, di norma, espressione della medesima crisi economica dell'impresa, a meno che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure (Cass., n. 32417/19).
Convince vieppiù dell'assenza di una, per quanto provvisoria, evoluzione nel periodo considerato la considerazione delle novità indicate dall'appellante stessa a supporto della sua tesi:
“− il 7 marzo 2016 AD DR formulò un'offerta per un contratto di affitto e poi acquisto di 16 rami d'azienda in Abruzzo e Marche, per l'im-porto di € 11.030.00047. Il termine per accettare decorse, ma sempre nel 2016 giunse una seconda offerta di acquisto, per l'importo di €
9.650.00048;
− il 9 marzo 2016 formulò una proposta per l'affitto del ramo di azienda Per_1
“somministrazione” (cioè quello relativo alla rete di clienti). Tale asset fu valutato – nel piano relativo al secondo concordato, del quale si dirà – complessivi € 8.500.00049;
13 − nel corso del 2016 definì transattivamente alcuni contenziosi, il che determinò – CP_2
secondo le valutazioni del commissario giudiziale del secondo concordato – «crediti recuperabili» verso clienti per € 13.979.520” (comparsa conclusionale, pag. 41).
Com'è noto, la mera acquisizione di offerte, evidentemente non perfezionatesi in contratti, non ha, in sé, alcun effetto sanante su uno stato di crisi;
neppure lo ha la transazione di alcuni contenziosi su crediti, non avendo nemmeno allegato l'appellante che, in precedenza, quei crediti, verosimilmente anzi contabilizzati per maggior importo, fossero considerati - e fossero da considerarsi - non recuperabili.
Né assumerebbe decisivo rilievo l'analisi delle posizioni debitorie presenti nei due momenti considerati, posto che, ad esempio, la sostituzione di un debito verso un fornitore con quella verso un istituto di credito assunto per pagare il primo o il mancata pagamento di crediti erariali destinando la liquidità al pagamento di altri stakeholders, pur recando novità nell'elenco dei creditori, non sono certo tali da rendere diversa l'insolvenza una volta che la stessa si sia verificata.
In conclusione, deve ritenersi applicabile il principio della consecutio di cui all'art. 69 bis,
comma 2, l.f., data la continuità tra le procedure, funzionali a risolvere la stessa situazione di insolvenza, come affermato dal primo giudice, di talché il semestre sospetto da prendere in considerazione era ed è quello intercorso tra il 15.1.2015 ed il 15.7.2015.
14 2. Il quarto motivo di appello, relativo al presupposto soggettivo della scientia decoctionis, è
parzialmente fondato.
Premesso che l'onere della prova della scientia decoctionis incombe sul curatore a mente del secondo comma dell'art. 67 l.f., come è noto, la Suprema Corte in tema di revocatorie fallimentari
(v. in particolare Cass., n. 29257/2019) ha rilevato che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività
(cfr. Cass. nn. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021, in motiv. Cass. 13445/2023) e che, nel caso in cui, come nella specie, sia convenuta una banca, deve tenersi conto della qualità
di operatore qualificato - in quanto impresa autorizzata all'esercizio del credito – del creditore, in relazione all'esigenza delle imprese bancarie di conoscere (per tempo) i bilanci dei loro clienti e alla necessaria competenza nella relativa lettura che a queste imprese è richiesta dalla legge (cfr.
Cass., n. 14978/2007).
Nel caso di specie, rammentati i principi espressi dalla giurisprudenza in materia, il giudice di prime cure ha ritenuto “che, nella fattispecie concreta, la convenuta fosse a conoscenza Pt_1
dello stato di insolvenza della cliente, poiché, oltre ai dati della Centrale Rischi, aveva
certamente a disposizione i bilanci chiusi al 31.12.2012 e al 31.12.2013 e, nel corso del semestre
intercorrente tra il 15.01.2015 ed il 15.07.2015, aveva potuto accedere ai dati riportati nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2014. D'altro canto, i dati di bilancio costituiscono una fonte di
15 conoscenza particolarmente rilevante per gli operatori finanziari o bancari che sono tenuti
professionalmente a monitorare le aziende con cui intrattengono i loro rapporti.
Dalla suddetta documentazione contabile emergono indici assai significativi, come risulta
dall'accurata indagine svolta dalla c.t.u., dott.ssa all'esito della quale Persona_2
appare “verosimile pensare che la convenuta potesse conoscere, tramite l'analisi accurata dei
bilanci, delle relazioni allegate nonché da indagini particolari che avrebbe potuto espletare
(quantomeno sulle due rilevanti acquisizioni dei punti vendita avvenuti alla fine del 2013 e nel
corso del 2014), la situazione di grave difficoltà economica e finanziaria in cui verteva la società
fin dall'anno 2013, tale da far ragionevolmente supporre uno stato di irreversibile CP_2
dissesto dell'azienda stessa, dato che lo stesso Collegio Sindacale ha paventato il rischio di
mancata continuità aziendale nel mese di maggio 2015” (cfr. pagg. 21-22 relazione peritale).
Alle pagg. 11 e ss. la CTU confronta e analizza i bilanci 2012, 2013 e 2014 attraverso il calcolo
e l'analisi dei principali indicatori di bilancio, scelti in funzione della loro capacità informativa
ed idonei a segnalare una possibile compromissione della continuità aziendale (posizione
finanziaria netta, indice di indebitamento sul margine operativo lordo, indici di redditività, indici
patrimoniali di liquidità). Ebbene, dalle analisi effettuate emergono diversi elementi conoscibili
dalla Banca, indicatori di una situazione di crisi quantomeno a partire dall'anno 2013 (cfr. pag.
21 relazione peritale - Tali elementi, si ravvedono da una parte nella scarsa performance di
principali indici di bilancio e dall'altra da tutto quanto evidenziato nelle relazioni ai bilanci dai
16 quali emergeva sia la progressiva riduzione del fatturato, che la contrazione dei costi operativi
(tra i quali i costi del lavoro calmierati da procedure di solidarietà). Nelle relazioni degli
Amministratori e dei Sindaci è apparsa da più parti la tensione a livello finanziario a cui
l'azienda era sottoposta, ma è anche emerso come l'attrice avesse effettuato delle richieste al
sistema bancario, con la presentazione di un piano industriale, “al fine di ottenere il necessario
finanziamento bancario nei tempi utili a garantire la continuazione dell'attività operativa della
società in condizione di normale funzionamento”. Da come si è espresso il Collegio Sindacale,
la mancata erogazione del finanziamento bancario avrebbe compromesso la continuità
aziendale. La scrivente ritiene che la banca convenuta probabilmente fosse a conoscenza della
richiesta di erogazione di nuova finanza, dato che nell'assemblea del 27 maggio 2015 si
evidenziava come il piano industriale fosse già stato presentato al “sistema bancario”).
Gli indizi valorizzati nella perizia tecnico-contabile appaiono dotati di quell'adeguato livello di
concordanza, precisione e gravità (art. 2729, co. 1 c.c.) che possano farli assurgere a livello di
prova dell'esistenza della scientia decoctionis” (sentenza di primo grado, pagg. 13-14).
A fronte delle censure alle considerazioni del Tribunale sollevate dall'appellante, parte appellata si è limitata ad esprimere una sintetica adesione alle motivazioni espresse in sentenza, che tuttavia non appaiono convincenti se non per quanto riguarda il periodo successivo al 17 maggio 2015.
Si deve infatti considerare che nessun elemento oltre a quelli di cui sopra è stato recato a conferma della conoscenza dello stato d'insolvenza, e ciò non solo con riguardo alla presenza di
17 segnali esterni (pignoramenti, ipoteche, protesti, articoli di stampa, cassa integrazione,
segnalazioni a sofferenza) ma anche con riguardo al rapporto tra le parti in genere
(comunicazioni, convocazioni, riunioni, richieste di rientro) ed al suo andamento (mantenutosi in termini di funzionalità sostanzialmente fisiologica).
Lo stesso vale quanto alle risultanze della Centrale Rischi, nonostante un apodittico riferimento alle stesse contenuto nella sentenza di primo grado: il c.t.u. si è limitato ad evidenziare che dalle risultanze della Centrale dei Rischi “emerge come la società utilizzasse quasi interamente il fido accordato dalla convenuta pari, nel mese di novembre 2014, al 93,73% dell'accordato e, nel mese di dicembre 2014, al 95,44% dell'accordato”; un tale rilievo non appare significativo,
confermando semmai l'assenza di sconfinamenti.
L'unica via percorsa la quale la banca avrebbe potuto avere contezza dell'insolvenza della controparte era affidata non ai dati di bilancio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 in quanto tali, ma alla “accurata” ri-elaborazione degli stessi;
il c.t.u., secondo quanto già riportato, ha indicato infatti come “verosimile pensare che la convenuta potesse conoscere, tramite l'analisi accurata dei bilanci, delle relazioni allegate nonché da indagini particolari che avrebbe potuto espletare (quantomeno sulle due rilevanti acquisizioni dei punti vendita avvenuti alla fine del
2013 e nel corso del 2014), la situazione di grave difficoltà economica e finanziaria in cui verteva la società fin dall'anno 2013, tale da far ragionevolmente supporre uno stato di CP_2
irreversibile dissesto dell'azienda stessa, dato che lo stesso Collegio Sindacale ha paventato il
18 rischio di mancata continuità aziendale nel mese di maggio 2015” (cfr. pagg. 21-22 relazione peritale).
Quanto all'ultimo inciso, correttamente l'appellante ha evidenziato come siano incorsi in errore il c.t.u. e lo stesso Tribunale nell'estendere all'intero semestre la rilevanza di tale ultimo, in effetti significativo, evento, che tuttavia non può che valere per il periodo successivo a quello in cui esso si è verificato.
Fino a quel momento, non si tratterebbe solo di ipotizzare o ragionevolmente presumere che la banca si premurasse di tenersi in qualche modo al corrente della situazione economico-
finanziaria di ome di ogni altro cliente importante, ma di ritenere che la banca elaborasse CP_2
regolarmente e tempestivamente indici quali quelli ricostruiti dal c.t.u.; in tal senso la curatela si
è però limitata ad offrire la propria lettura tecnica dei dati ma non ha indicato elementi utili almeno a presumere che la ne avesse effettuato, prima di maggio 2015, analoga lettura, Pt_1
specie in assenza di altre evidenze di allarme circa la situazione della cliente.
In altri termini, in una situazione nella quale la semplice lettura dei bilanci non è sufficiente per attribuire la conoscenza dello stato di insolvenza, sarebbe stato necessario fornire qualche elemento utile a dimostrare che l'ente creditore abbia effettivamente condotto un'analisi approfondita quale quella condotta dal curatore e dal consulente tecnico, per poter affermare che anche quello ebbe tempestiva consapevolezza della situazione finanziaria precaria della società
debitrice (cfr. Corte d'Appello di Venezia, sent. n. 3005/2019).
19 A ciò si aggiunga che le evidenze ricavate dagli indici elaborati dal c.t.u. mantenevano una certa equivocità, non essendo contestato dalle altre parti il fatto, riportato dal c.t.p. della banca, secondo cui per tutti e tre gli anni in esame indici analoghi a quelli valorizzati in termini negativi dal c.t.u.
sarebbero stati valutati in modo positivo – ad esempio – dal Ministero dello Sviluppo Economico,
come condizioni di accesso ai fondi di garanzia per le piccole e medie imprese, proprio nel settore commercio;
il c.t.u. si è in proposito limitato a replicare osservando che ra invece impresa CP_2
di grandi dimensioni, il che è indiscutibile ma non dà conto del motivo per il quale per un'impresa di grandi dimensioni quei medesimi esiti dovrebbero fornire sufficiente ed acclarata evidenza di insolvenza.
Vero è invece che l'elemento dal quale davvero era possibile ricavare un potenziale rischio di insolvenza è sopravvenuto il 27 maggio 2015, allorché il Collegio sindacale ebbe a paventare il rischio di una mancata continuità aziendale qualora non fosse giunto un finanziamento dal ceto bancario. La stessa appellante non ha in tal caso negato di avere avuto pronta conoscenza di tale elemento, a partire dal quale la scientia decoctionis appare in effetti provata.
Risulta pacifico che, facendo decorrere da tale data la ricorrenza del presupposto soggettivo,
l'importo revocabile ammonta a € 186.405,56; il dato è stato evidenziato dalla banca all'udienza del 16 giugno 2022 e non è mai stato contestato o revocato in dubbio dalla curatela.
3. Ne consegue l'accoglimento parziale del quarto motivo di gravame e per l'effetto la convenuta,
odierna appellante, va condannata a versare alla terza intervenuta, quale assuntore del
20 concordato, la predetta somma di € 186.405,56 in luogo di quella di € 991.734,70, maggiorata degli interessi legali a far tempo dalla domanda giudiziale (stante la natura costitutiva della domanda proposta) sino all'effettivo soddisfo.
Rimane assorbito il quinto motivo d'appello, relativo alla regolamentazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, in quanto l'accoglimento, seppur parziale, del quarto motivo comporta la necessaria regolamentazione ex novo delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'accoglimento parziale dell'appello e, in definitiva, l'accoglimento della domanda attorea per una somma significativa ma notevolmente inferiore alla pretesa svolta dalla curatela giustifica la compensazione tra le parti delle spese per un terzo, con condanna della convenuta appellante alla rifusione dell'ulteriore quota e liquidazione in dispositivo, per entrambi i gradi, facendo riferimento ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia secondo il criterio del decisum.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e dunque in parziale Parte_1
riforma dell'appellata sentenza n. 1175/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, rigettato per il resto l'appello proposto, revoca ex art. 67, comma 2, L.F. le rimesse indicate in atto di citazione di primo grado limitatamente a quelle successive al 17 maggio 2015 e comunque nel limite
21 dell'importo del rientro ex art. 70 l.f. e, per l'effetto, condanna in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di € 186.405,56 Controparte_1
(anziché di € 991.734,70 come disposto in primo grado) oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
c) dichiarate le spese di lite compensate per un terzo con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, l'ulteriore quota Controparte_1
di due terzi delle spese e competenze di lite, quota che liquida:
- per il giudizio di primo grado in € 9.402,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- per il presente giudizio in € 9.544,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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