Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 356 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente tra
Cont la società p. iva : in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante, nata a [...] il CP_2
17/01/1948 cf: nato a [...]- C.F._1 Controparte_3
ta il 02/11/1936 già attori non costituiti dopo la riassunzione cf:
[...]
e nato a [...] il [...] cf. C.F._2 Controparte_4
in proprio nonché nata a [...] il C.F._3 Parte_2
07/05/1969 f: quest'ultimi nella qualità di fideius- C.F._4
sori tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Pier Luigi Cappello e Giuseppe Accolla ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Via Imera 50 Agrigento;
– attori opponenti –
contro con sede legale in Licata (AG), nel Controparte_5
Corso Vittorio Emanuele n. 10, con codice fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. , in persona P.IVA_2
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, rap-
Tribunale di Agrigento
653 – racc. n. 382), in autentica Notaio Dott. dalla Persona_1 CP_6
società tra avvocati srl, con sede in Via Enrico Albanese n. 92, Per_1
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Per_1
, iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo del Consiglio P.IVA_3
dell'Ordine degli avvocati di al n. 11/2019, giusta delibera del 17 Per_1
gennaio 2019, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappre-
sentante pro-tempore, Avv. Giuseppe Seidita, e, per essa, giusta delega dall'Avv. Laura Guarneri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Canicattì nella Via Regina Elena n. 28,
– convenuta opposta –
e nei confronti di
Controparte_7 Controparte_8
p.iva : , in persona del suo Curatore fallimentare
[...] P.IVA_1
dott. ; Controparte_9
convenuto in riassunzione contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo motivi della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 24.01.2020 la società
in persona del legale rapp.te Portelli Gae- Parte_3
tano, il quale agisce anche in proprio, nonché , CP_2 Parte_4
e quali garanti, hanno convenuto in giudizio la
[...] Parte_2 [...]
, in persona del legale rapp.te, proponendo op- Controparte_5
posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1228/2019 emesso dal Tribuna-
le di Agrigento nel procedimento n. 3925/2019 R.G., con il quale è stato
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile loro ingiunto di pagare entro quaranta giorni dalla notifica la complessiva somma di € 188.514,73, oltre agli interessi al saggio convenzionale e dalla decorrenza specificati in ricorso sino all'effettivo pagamento e, comunque,
entro i limiti di cui alla L. 108/96, ed oltre alle spese e compensi della procedura monitoria.
Gli attori a fondamento dell'opposizione hanno addotto i seguenti mo-
tivi:
“
1. in via preliminare il disconoscimento da parte della garante Pt_2
delle firme apposte sulle fideiussioni del 06.11.2014, dell'11.02.2016
[...]
e del 27.09.2017, nonché sul contratto di finanziamento n. 9005021 del
11/02/2016 e sul contratto di finanziamento n. 9008281 del 26/09/2017;
2. Nullità del decreto ingiuntivo perché ottenuto sulla base di un contrat-
to di apertura di credito datato 06/11/2014, con affidamento pari a €
100.000,00 a valere sul conto n. 7687 , che prevede l'applicazione di inte-
ressi usurari;
3. Illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese ultralegali
per violazione dell'art.117 tub per mancata produzione dei contratti di aper-
tura di apertura di credito;
4. Nullità del contratto di apertura di conto corrente per illegittima appli-
cazione di interessi, commissioni e spese per violazione della legge 108/96;
5. Nullità della cms per indeterminatezza;
6. Illegittimità dell'esercizio dello ius variandi nella determinazione delle
condizioni economiche del rapporto n.° 7687 – violazione artt. 1175, 1375,
1439 c.c. -violazione 08/96;
7. Nullità dei contratti di finanziamento versati in atti per violazione
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile dell'art.1418 cc, per difetto di causa, poiché i mutui chirografari, datati
11/02/2016 e 26/09/2017 risulterebbero essere stati erogati al solo fine
di consentire al Cliente di ripianare il saldo passivo del conto corrente n.°
7687 acceso presso la banca medesima;
8. Nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. A, legge
“antitrust” n. 287 del 1990”.
Hanno, dunque, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si è costituita la la quale ha Controparte_5
avanzato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dei documenti oggetto di disconoscimento;
ha eccepito l'intervenuta prescrizione con riferimento alla domanda di restituzione;
quanto alla domanda di nullità del contratto di fideiussione per violazione del diritto della concorrenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2. l. 287/1990, ha eccepito il difetto di competenza funzionale dell'intestato Tribunale;
nel merito ha contestato integralmente il contenuto dell'atto avversario poiché infondato in fatto e in diritto.
Ha chiesto, dunque, “di ritenere e dichiarare, la piena efficacia, validità
ed esistenza dei contratti di finanziamento n. 9005021 dell'11/02/2016 e
n. 9008281 del 26/09/2017 e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il
decreto ingiuntivo n. 1228/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento ed og-
getto dell'odierna opposizione;
Ritenere e dichiarare la piena efficacia, validità ed esistenza delle fi-
deiussioni del 06.11.2014, dell'11.02.2016 e del 27.09.2017, e, per
l'effetto, dichiarare valida ed efficace l'obbligazione di garanzia assunta da
tutti gli odierni opponenti;
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la in perso- Parte_3
na del suo legale rappresentante, con sede legale in Licata (AG) nella Via
Trazzera Piazza Armerina s.n., nonché i sigg.ri nato a [...]- Controparte_4
ta il 29/09/1965 (C.F.: ); nata a [...] C.F._3 CP_2
il 17/01/1948 (C.F.: nato a [...] C.F._1 Controparte_3
il 02/11/1936 (C.F.: e nata a [...] il C.F._5 Parte_2
07/05/1969 (C.F.: ), debitori in solido tra di loro, nei C.F._4
confronti della , con sede legale in Licata Controparte_5
(AG), nel Corso Vittorio Emanuele n. 10 (P.Iva ), in persona P.IVA_2
del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, della
complessiva somma di € 188.514,73, di cui: € 118.513,17 quale saldo ne-
gativo alla data del 21/11/2019 (data di passaggio a sofferenza) del c/c n.
7687; € 57.381,84 quale saldo dare alla data del 21/11/2019 (passaggio
a sofferenza) del finanziamento contrassegnato al n. 9008281 ed €
12.619,72 quale saldo dare alla data del 21/11/2019 (passaggio a soffe-
renza) del finanziamento contrassegnato al n. 9005021 entrambi questi ul-
timi al netto della escussione della garanzia del Fondo MCC;
ovvero a quel
diverso importo che dovesse essere accertato nel corso del giudizio, e ciò
oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi sino
all'effettivo soddisfo, da contenersi comunque entro i limiti di cui alla L.
108/96, oltre spese ed accessori, e per l'effetto condannare gli stessi al pa-
gamento della predetta somma in favore della Controparte_5
in persona del suo legale rapp.re pro tempore”; con vittoria di spe-
[...]
se.
Con provvedimento del 22.11.2020 è stata concessa la provvisoria ese-
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile cuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1228/19.
Nel corso del processo è stata svolta CTU grafologica e contabile.
Con provvedimento del 29.12.2021 il giudizio è stato interrotto stante il fallimento della società . Parte_3
Il giudizio è stato riassunto con ricorso depositato in data 28/03/2022
solo dagli opponenti in proprio e . Controparte_4 Parte_2
A seguito della notifica del ricorso in riassunzione, si è costituita la convenuta con comparsa di costituzione Controparte_5
e risposta in riassunzione del 07/06/2022.
Il fallimento della società è rimasto contumace Parte_3
All'udienza del 13.3.2024 la causa, intese le conclusioni scritte delle parti, è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
cpc.
****
Preliminarmente deve dichiararsi l'estinzione del giudizio di opposizio-
ne nei confronti degli opponenti e , ai sen- CP_2 Controparte_3
si dell'art. 307 III co. c.p.c. , il quale prescrive che “oltre che nei casi previ-
sti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si
estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o
di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto
entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge
sia autorizzato a fissarlo” e considerato che gli stessi – a seguito della de-
claratoria di interruzione del giudizio all'udienza del 29.12.2021 non lo hanno riassunto.
La domanda nei confronti del fallimento è improcedibile con rilievo of-
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile ficioso (“la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta
prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale
improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, deri-
vando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par
condicio creditorum"» Cass., Sez. I, 13/08/2008, n. 21565 conf. Cass. Sez.
1 - , Sentenza n. 6196 del 05/03/2020), non essendo il titolo esecutivo opponibile alla massa fallimentare e dovendosi accertare il credito me-
diante procedura di accertamento del passivo nel concorso con gli altri creditori (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020, Nel caso in cui
la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'op-
posizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenu-
to a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche
provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non anco-
ra passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed
è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento,al pari
dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività”).
Diversamente, il giudizio deve essere dichiarato estinto nel rapporto tra la società e l'opposta Parte_3 Controparte_5
, poiché a seguito del provvedimento interruttivo (per il fallimento
[...]
della debitrice opponente), né il creditore opposto né il debitore opponente hanno riassunto il processo.
Ed invero, sarebbe stato interesse della Controparte_5
riassumerlo per conseguire una esplicita pronuncia sul merito op-
[...]
pure di estinzione che gli consentano di munire il decreto di efficacia ese-
cutiva e di renderlo così opponibile al debitore una volta tornato in bonis
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23394 del 16/11/2015, Rv. 637714-01; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 14981 del 28/06/2006, Rv. 590808-01); al debitore per la finalità opposta e, cioè, per evitare che all'estinzione dell'opposizio-
ne per mancata riassunzione del processo consegua l'effetto ex art. 653,
comma 1, cod. proc. civ. (in proposito, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22047
del 13/10/2020, Rv. 658984-01: «In caso di interruzione per intervenuto
fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del
debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto,
onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecuto-
rietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei
suoi confronti una volta tornato in bonis»; analogamente, Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 5727 del 23/03/2004, Rv. 571403-01) (così, Cass. sent.
8110/2022).
*
Tanto premesso in rito, nel merito della controversia deve darsi atto della riconducibilità delle firme apposte sulle fideiussioni del 06.11.2014,
dell'11.02.2016 e del 27.09.2017, nonché sul contratto di finanziamento n. 9005021 del 11/02/2016 e sul contratto di finanziamento n. 9008281
del 26/09/2017 da parte della garante , come risultante Parte_2
all'esito della CTU grafologica espletata (cfr. ctu a firma della dott.
[...]
del 20.4.2023). Persona_2
*
Ciò posto, l'istruzione tecnica ha riguardato in via esclusiva il conto corrente n. 7687 del 04/02/2003 assistito dalle seguenti aperture di cre-
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile dito:
▪ Contratto di apertura di credito in conto corrente per € 40.000 del
15/09/2004;
▪ Contratto di apertura di credito in conto corrente per € 30.000 del
06/09/2005;
▪ Contratto di apertura di credito in conto corrente per € 30.000 del
27/09/2006;
▪ Contratto di apertura di credito in conto corrente per € 5.000 del
23/11/2009 (cfr. documento contrattuale e risposta alle osservazioni del ctu pag. 2);
▪ Contratto di apertura di credito in conto corrente per 100.000 del
06/11/2014.
E' presente agli atti tutta la documentazione contrattuale citata, non-
ché gli estratti conto corrente, scalari e prospetti di liquidazione dall'apertura 04/2/2003 (saldo ZERO) al 31/05/2019 saldo debitore €
106.182,86 (cfr. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
E', pertanto, infondata la censura relativa alla mancata produzione dei contratti di apertura di apertura di credito, alla luce della completezza della documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell'istituto di credito convenuto (alleg. da 2 a 10).
*
In ordine alla verifica dell'usurarietà dei tassi occorre fare riferimento al TEG (cfr. Cass. 39898/21) e, dunque alle istruzioni della Banca
d'Italia, e non già all'art. 644 c.p., assumendo come indefettibile l'esigenza di omogeneità, o simmetria, fra rilevazione del tasso soglia (TEGM) e veri-
Tribunale di Agrigento
- 9 - Sezione Civile fica dell'eventuale ricorrenza dell'usura a livello di fattispecie concreta e considerato che le istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, costituendo lo strumento utilizzato dall'autorità
amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto del'art.644
c.p. e dell'art.2 della L. n. 108 del 1996 che la stessa legge le demanda per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito - con un semplice automatismo - il cd. "tasso soglia" per ciascu-
na categoria di operazione (cfr. Cass. sent. 22-06-2016, n. 12965).
Nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia vanno inclusi solo gli oneri con funzione di remunerazione del credito con esclusione delle imposte e tasse, dei costi solo eventuali collegati, come la mora, le commissioni per anticipata estinzione in conseguenza di risoluzione, le penali per il recesso dal momento che tutte le voci menzionate, oltre ad essere meramente eventuali, hanno natura e ratio eterogenea e si caratte-
rizzano per essere elementi accidentali del negozio con funzione indenniz-
zante, tanto che – contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti –il ctu ha inserito nel calcolo le varie voci di spesa enumerate in contratto
(spese liquidazione trimestrale competenze, spese istruzione rinnovo o va-
riazione fido e spese annue di revisione fido, con la precisazione di avere imputato tra queste ultime quelle maggiori in quanto previste alternati-
vamente, cfr. ctu pag. 3 e con l'ulteriore specificazione di non aver rinve-
nuto tali voci con riferimento alla apertura di credito in c/c del
6.11.2014).
Ciò posto, in merito alla verifica del rispetto del tasso soglia con ri-
guardo agli interessi corrispettivi, il consulente ha operato il confronto tra
Tribunale di Agrigento
- 10 - Sezione Civile il TEG (cioè a dire il tasso strumentale all'accertamento della soglia di usura) ed il tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per tutto il perio-
do di riferimento e per la tipologia di operazione bancaria effettuata sia alla data della sottoscrizione originaria del rapporto di c/c (categoria
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE con affidamento OLTRE
€ 5.000 che prevede un tasso soglia pari a 14,205% nel trimestre
01/07/2004 – 30/09/2004) sia con riferimento ai mutamenti intercorsi nel tempo a seguito della sottoscrizione delle varie aperture di credito (fa-
cendo di volta in volta riferimento alla categoria aperture di credito in conto corrente con affidamento oltre 5.000,00), giungendo, ad affermare che il tasso corrispettivo pattuito è inferiore al tasso soglia (cfr. relazione da pag. 3 e ss); in particolare, il ctu ha escluso che il contratto di apertu-
ra di credito in conto corrente del 2014 che ha un TEG quantificato nel
15,5 % abbia superato il tasso soglia di riferimento pari a 16,60 (cfr. ctu pag .10); alla stessa conclusione è pervenuto con riferimento agli interessi di mora.
A fronte di tali risultanze, gli opponenti non hanno formulato osserva-
zioni al consulente tecnico nella sede a ciò deputata, muovendo osserva-
zioni infondate per quanto sopra detto (avendo il ctu fatto riferimento al
TEG complessivamente inteso e non già al mero tasso oggetto di pattui-
zione), alla verifica dell'assenza di pattuizioni usuraie solo con la nota di udienza del 28.4.2023.
*
Tribunale di Agrigento
- 11 - Sezione Civile *
In ordine alle doglianze relative alle commissioni bancarie, si premette che la commissione di massimo scoperto rappresenta il costo che la ban-
ca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente,
cioè è la 'ricompensa' riconosciuta alla banca per l'onere di dover tenere adeguate riserve liquide, commisurate al margine di credito disponibile non ancora utilizzato dal correntista
La clausola sulla commissione di massimo scoperto è valida solo se de-
terminata o determinabile e ciò si verifica solo quando è previsto in modo chiaro sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodi-
cità di tale calcolo, posto che, in assenza di una specifica individuazione di tali elementi di determinazione della c.m.s., in relazione alla stessa non potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti (Corte
appello , Bari , sez. II , 28/08/2023 , n. 1260).
Nel caso in esame, la consulenza tecnica ha appurato che la CMS non
è stata adeguatamente regolamentata per tutta la durata del rapporto
(cfr. ctu pag. 14 ove si legge che “Nel contratto stipulato in data
04/02/2003 non viene concessa alcuna facilitazione creditizia (i.e. apertu-
ra di credito in conto corrente); viene comunque indicata la CMS nella misu-
ra del 1% MAX ed in ogni caso la stessa non viene regolamentata nei criteri
applicativi… Nei contratti del 15/09/2004, 06/09/2005, 27/09/2006 (an-
tecedenti al DL 185/2008) viene indicata esclusivamente la percentuale
applicata della CMS senza specificare altri elementi (periodicità, criteri di
applicazione, ecc). Si può quindi affermare che la stessa non sia adegua-
tamente regolamentata), con conseguente nullità degli addebiti a tale tito-
Tribunale di Agrigento
- 12 - Sezione Civile lo.
Devono essere altresì espunti dal ricalcolo gli importi a titolo di com-
missione oltre fido o in assenza di fido contemplate dal contratto di affi-
damento del 23.11.2009 essendo tali commissioni bancarie nulle in quanto non previste dall'art. all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 29 novembre
2008, convertito con L. 28.01.2009 vigente all'epoca di sottoscrizione del-
la pattuizione e successive modifiche, che ha introdotto il cd principio di onnicomprensività delle commissioni in base al quale non possono essere introdotte nuove commissioni in qualunque modo denominate, oltre a quelle previste dalla relativa disciplina normativa, come peraltro già speci-
ficato dal CTU (cfr. pag . 3 risposta alle osservazioni di parte opposta).
E' nulla inoltre la CIV (commissione di istruttoria veloce) poiché
l'inserimento della stessa negli estratti conto al 30.6.2012 non è idonea ad integrare i requisiti di cui all'art. 118 comma 2 tub in ordine all'obbligo dell'istituto di credito di inoltrare per l'ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali una comunicazione espressa al proprio cliente, se-
condo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di
modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in
forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato
dal cliente, concedendogli un termine per recedere dal contratto.
L'istituto convenuto, invero, non ha dimostrato la corretta trasmissio-
ne al cliente delle comunicazioni dalle quali scaturiscono modifiche pun-
CP_1 tuali delle condizioni contrattuali (v. ABF Palermo n. 2259/2020;
n. 8826/16; n. 24209/18), con la specificazione che
[...] CP_11
trattandosi di comunicazioni recettizie sull'intermediario incombe l'onere
Tribunale di Agrigento
- 13 - Sezione Civile di provare non solo l'invio ma anche l'avvenuta ricezione della comunica-
zione in questione (cfr., tra le altre, n. 894/2020; CP_12 CP_11
n. 2670/18; 535/2015). Controparte_13
Ancora, le spese a titolo di commissione di istruttoria veloce sono ille-
gittime sotto l'ulteriore profilo dell'omessa prova incombente sulla CP_5
di avere posto in essere le relative attività (cfr. Collegio arbitrale Roma,
16/05/2014 “La clausola contrattuale, che prevede l'applicazione della
commissione di istruttoria veloce (CIV) al «verificarsi di ogni operazione di
addebito sul conto corrente che ... generi una situazione di mancanza di di-
sponibilità di fondi del conto stesso», fa sì che la CIV si configuri - contro lo
spirito e la lettera dell'art. 117-bis T.U.B. - quale equipollente di altre com-
missioni, invalse nella prassi bancaria in epoca antecedente all'introduzio-
ne dell'art. 117-bis T.U.B. Tale intensivo utilizzo della CIV è, pertanto, ille-
gittimo. Ne deriva il diritto del cliente al risarcimento degli addebiti operati
a questo titolo, maggiorati degli interessi legali (maturati dalla data del re-
clamo al saldo). L'onere di dimostrare di avere compiuto una corrispondente
istruttoria veloce di fido per ogni singola applicazione della relativa com-
missione grava sulla banca che, a seguito di sconfinamenti, addebiti al
cliente commissioni di istruttoria”). A far data dal contratto del 6.11.2014,
inoltre, la CIV, pure espressamente contemplata, non risulta adeguata-
mente normata (cfr. risposta alle osservazioni pag. 3).
Per tali ragioni, le somme corrisposte a titolo di CIV vanno escluse dal ricalcolo.
*
Per quanto attiene alla doglianza in ordine all'illegittimità dello jus va-
Tribunale di Agrigento
- 14 - Sezione Civile riandi, al conto corrente n. 7687 del 04/02/2003 assistito da apertura di credito sono state apportate consensualmente e dunque regolarmente,
come agevolmente evincibile delle relative sottoscrizioni a firma dei con-
traenti (cfr. ctu integrativa pag. 7), le seguenti variazioni: ▪ Contrat-
to\variazione del 15/09/2004; ▪ Contratto\variazione del 06/09/2005; ▪
Contratto\variazione del 27/09/2006; ▪ Contratto\variazione del
23/11/2009; ▪ Contratto\variazione del 06/11/2014.
Il consulente tecnico, peraltro, ha appurato che le variazioni di tasso concretamente applicate dall'istituto di credito non hanno determinato una variazione peggiorativa a carico del correntista bensì l'applicazione di un tasso spesso inferiore rispetto al tasso contrattuale vigente, eccezion fatta per il trimestre dal 1/2012 al 3/2014 (vigente il contratto del
23/11/2009) in cui i tassi applicati in estratto conto sono risultati supe-
riori rispetto a quelli contrattuali (cfr. ctu pag. 11 e ss e perizia integrativa del 18.5.2023), con conseguente applicazione nel ricalcolo del minor tasso convenuto col contratto del 23.11.2009.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il saldo del conto corrente n. 7687
ricalcolato alla data di chiusura (31.5.2019) ammonta ad euro 65.020,42
e, in accoglimento delle osservazioni mosse dall'istituto di credito conve-
nuto, su tale importo, a far data dal 5.7.2019 devono essere applicati gli interessi per sconfinamento, non essendo più il conto corrente assistito da alcun affidamento (quindi pari al 12,5 %).
Non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla poiché - considerato che l'apertura di credito non è in conte- CP_5
stazione (come nel caso di specie) - la natura ripristinatoria delle rimesse
Tribunale di Agrigento
- 15 - Sezione Civile è presunta.
Rilevato che la prova dei contratti di apertura di credito tempestiva-
mente acquisiti al processo è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accerta-
mento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione,
da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019), la stessa è idonea a qualificare i versamenti effettuati dal correntista come mero ripristino della disponibi-
lità accordata e, dunque, a spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto, essendo la decorrenza della prescrizione dalla da-
ta del pagamento condizionata al carattere solutorio dei versamenti, e non meramente ripristinatorio (da ultimo, Cass. 3310/2024).
*
Avuto riguardo all'asserita nullità dei mutui chirografari, datati
11/02/2016 e 26/09/2017 per difetto di causa (poiché conclusi al solo fine di consentire al Cliente di ripianare il saldo passivo del conto corrente n.° 7687 acceso presso la banca medesima), la prospettazione non può
essere condivisa ed è smentita dalla costante giurisprudenza di legittimità
secondo cui “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pre-
gressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo -
in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può es-
sere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del de-
bito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della
pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito
in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio
rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito
Tribunale di Agrigento
- 16 - Sezione Civile già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23149 del 25/07/2022, ove in ordine alle ra-
tiones che sorreggono la decisione si legge che: “ il mutuo solutorio non è
nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una
possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Sez. 3 - , Ordinanza n.
37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01); -) deve ritenersi “superato il pre-
cedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato op-
pure illecito;
“il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è
previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e
182-quater della legge fall.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021,
Rv. 660570 - 01); -) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei credi-
tori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi
risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi
speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n.
23158; Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n.
20576); la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessaria-
mente alla nullità del contratto (Sez. 1, Ordinanza n. 4694 del
22/02/2021, Rv. 660570 - 01); il perfezionamento del contratto di mutuo,
con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mu-
tuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non
consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario me-
desimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche
del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella
somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1,
Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01).
Tribunale di Agrigento
- 17 - Sezione Civile Si osservi, peraltro, che la natura solutoria dei mutui in oggetto non è
rimasta pienamente provata e a fronte delle deduzioni specificamente sol-
levate sul punto dalla banca corroborate dalla documentazione allegata
(cfr. pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta), la parte opponente nulla ha specificamente contestato.
*
In ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2
della L. 287/1990 va ritenuta la competenza di questo Tribunale attesa la natura del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la questione viene sollevata in via di eccezione e decisa in via incidentale e ciò esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (il Tribunale di Napoli).
Infatti, detta competenza investe, a norma della L. n. 287 del 1990,
art. 33, comma 2, le sole azioni di nullità; nel caso in oggetto, il giudice competente per la causa (competente funzionalmente ex art. 645 c.p.c.,
comma 1) deve conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidenta-
le, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34
c.p.c.) (così, Cassazione civile, sez. VI, 2 febbraio 2023, n. 3248).
Ciò posto le parti opponenti nulla hanno dedotto in ordine alla inci-
denza di dette clausole nella fattispecie concreta, neppure hanno dimo-
strato che la banca abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali speci-
ficamente sanzionate e che le clausole contenute nel contratto a valle, og-
getto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle
Tribunale di Agrigento
- 18 - Sezione Civile in quanto contrastanti con la normativa antitrust.
Pertanto, la generica contestazione della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, in difetto di allegazione e di prova degli elementi sopra indicati, deve essere rigettata.
Va ancora osservato anche ove fosse ravvisabile la nullità del con-
tratto di fideiussione perché modellato sullo schema ABI 2003, la stessa non sarebbe assoluta, ma parziale e riferibile alle sole pattuizioni confor-
mi alle clausole 2, 6, 8 dello schema ABI (così, Corte di Cassazione, Se-
zioni Unite, del 30 dicembre 2021, n. 41994 che ha affermato che “qualo-
ra nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte le tre clausole di-
chiarate nulle dalla Banca d'Italia, opera il “principio di conservazione” de-
gli atti negoziali. Quindi, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitata-
mente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Per contro, è
nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove
sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell'essenzialità -
per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nulli-
tà») col conseguente corollario di carattere processuale che “è a carico di
chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato for-
nire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o
dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto
estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (CASS. S.U.
41994/2021).
Dunque, rilevato che la nullità si estende all'intero contratto uni-
camente allorquando l'interessato dimostri che la clausola invalida non abbia autonomia, né persegua un risultato distinto, ma si dimostri in-
Tribunale di Agrigento
- 19 - Sezione Civile scindibile con il resto dell'accordo, gli attori avrebbero dovuto dimostrare che non avrebbero concluso il contratto senza quella determinata pattui-
zione attinta dalla nullità (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314). Nel caso di specie gli opponenti nulla hanno dedotto sul punto, dovendosi considera-
re, peraltro, che era anche il legale rappresentante della Controparte_4
società e l'altro fideiussore Parte_3 Parte_2
avvinta dal vincolo della parentela e, dunque, presumibilmente interessa-
ta alla concessione del finanziamento anche senza le clausole predette.
*
Conclusivamente, il credito vantato dalla Controparte_5
azionato in monitorio deve essere ricalcolato come di seguito:
[...]
- € 65.020,42 quale saldo negativo alla data di chiusura (31.5.2019)
del c/c n. 7687, oltre interessi per sconfinamento pari al 12,5 %.
- € 57.381,84 quale saldo dare alla data del 21/11/2019 (passaggio a sofferenza) del finanziamento contrassegnato al n. 9008281;
- € 12.619,72 quale saldo dare alla data del 21/11/2019 (passaggio a sofferenza) del finanziamento contrassegnato al n. 9005021 e gli oppo-
nenti e devono essere condannati al paga- Parte_2 Controparte_4
mento di tali importi in solido in favore dell'opposta.
*
Condanna e in solido al pagamento in CP_2 Controparte_3
favore di delle spese di lite che si liqui- Controparte_5
dano nella misura indicata in dispositivo (per la sola fase introduttiva e studio, ante interruzione), stante l'estinzione del giudizio di opposizione nei loro confronti per mancata riassunzione.
Tribunale di Agrigento
- 20 - Sezione Civile Si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite nel rapporto tra la società e la convenuta. Parte_3
Nulla in ordine alle spese con riferimento al rapporto tra il fallimento della società e l'istituto di credito. Parte_3
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione proseguita da Pt_2
e in proprio, le spese del giudizio vanno compensate
[...] Controparte_4
per la metà e per la restante metà sono poste a carico della convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore del-
la controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese della ctu grafologica sono poste a carico dell'opponente
[...]
, rimasta soccombente. Parte_5
Le spese della ctu contabile sono poste a carico della
[...]
, in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia del fallimento
[...]
definitivamente pronunciando: Parte_3
- Dichiara improcedibile la domanda nei confronti del fallimento del-
la società Parte_3
− Dichiara parzialmente estinto il giudizio di opposizione nel rapporto tra la società e la Parte_3 Controparte_5
, con conferma integrale del decreto ingiuntivo n. decreto in-
[...]
giuntivo n. 1228/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento nel pro-
Tribunale di Agrigento
- 21 - Sezione Civile cedimento n. 3925/2019 nei suoi confronti già dichiarato esecutivo giusta provvedimento del 22/30.11.2020;
− Dichiara parzialmente estinto il giudizio di opposizione nel rapporto tra e da un lato e CP_2 Controparte_3 [...]
, con conferma integrale del decreto ingiuntivo n. Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 1228/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento
nel procedimento n. 3925/2019 nei loro confronti già dichiarato esecutivo giusta provvedimento del 22/30.11.2020;
− Accerta e dichiara che la firma apposta sulle fideiussioni del
06.11.2014, dell'11.02.2016 e del 27.09.2017, nonché sul contratto di finanziamento n. 9005021 del 11/02/2016 e sul contratto di fi-
nanziamento n. 9008281 del 26/09/2017 è riconducibile a
[...]
; Parte_5
− Revoca il decreto ingiuntivo n. 1228/2019 emesso dal Tribunale di
Agrigento nel procedimento n. 3925/2019 R.G, limitatamente alla posizione di e in proprio e ac- Parte_2 Controparte_4
certa e dichiara che il credito vantato dalla convenuta ammonta ad:
- € 65.020,42 quale saldo negativo alla data di chiusura (31.5.2019)
del c/c n. 7687, oltre interessi per sconfinamento pari al 12,5 % fi-
no al soddisfo;
- € 57.381,84 quale saldo dare alla data del 21/11/2019 (passaggio a sofferenza) del finanziamento contrassegnato al n. 9008281 oltre interessi convenzionali fino al soddisfo;
- € 12.619,72 quale saldo dare alla data del 21/11/2019 (passaggio a sofferenza) del finanziamento contrassegnato al n. 9005021 oltre
Tribunale di Agrigento
- 22 - Sezione Civile interessi convenzionali fino al soddisfo;
− per l'effetto, condanna e in Parte_2 Controparte_4
proprio in solido al pagamento dei superiori importi in favore della
; Controparte_5
− condanna e in solido al pagamento CP_2 Controparte_3
in favore di delle spese di lite che Controparte_5
liquida in 4.200,00 oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
nella misura legalmente dovuta;
− compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra la società
e la convenuta;
Parte_3
− nulla in ordine alle spese nel rapporto tra la curatela del fallimento della società e la Parte_3 Controparte_5
;
[...]
− compensa per metà le spese di lite nel rapporto tra Parte_2
e in proprio e la Controparte_4 Controparte_5
; pone la restante metà a carico di
[...] Controparte_5
e la condanna al pagamento in favore di e
[...] Parte_2
in proprio dell'importo di euro 7.000,00, oltre le Controparte_4
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovu-
ta disponendone il pagamento in favore degli avv. Pier Luigi Cappel-
lo e Giuseppe Accolla dichiaratisi antistatari;
− pone le spese di C.T.U. grafologica, liquidata come da decreti in atti a carico di;
Parte_2
− pone le spese della ctu contabile, liquidata come da decreti in atti, a carico della . Controparte_5
Tribunale di Agrigento
- 23 - Sezione Civile Così deciso in Agrigento, in data 28/4/2025
- 24 -
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento Sezione Civile