Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
LICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15342/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
C.F. 1 ), rappresentato e difeso, come in Parte 1 (C.F. C.F. 2 ), e con lo stesso atti, dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC:
Email 1
RICORRENTE
E Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca (C.F. C.F. 3 e
), con i medesimi elettivamente dall'avv. Luca Lepre (C.F. C.F. 4 domiciliata in PO al Corso Garibaldi n. 387, giusta procura in atti, (per le comunicazioni di rito, pec: Email 2 tel. 081.772.22.99)
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/08/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso Contr di essere già dipendente della Circumvesuviana S.r.l. e, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dell'
,
con inquadramento nel profilo professionale Operatore tecnico con parametro
che in particolare la predetta società datoriale non ha computato nella retribuzione erogata durante il congedo feriale le voci "indennità perequativa a.r. 2011 e compensativa a.r. 2011", il ticket mensa di cui agli Accordi aziendali del 25/07/2012 e del 15/03/2019 e l'indennità di turno di cui all'Accordo
Nazionale del 21/05/1981.
Tanto premesso ha convenuto in giudizio l' Controparte_4 dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
"1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di €2.385,49, per le causali espresse nel presente ricorso, con riferimento al periodo dal maggio 2021 a gennaio 2023, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099
Cod. Civ. e dell'art. 36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore".
La parte convenuta si costituiva in giudizio deducendo la correttezza del proprio operato, contestando il quantum e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese di lite.
In particolare, la convenuta evidenziava l'infondatezza delle domande formulate con il ricorso, dovendo la corresponsione degli emolumenti in questione essere legata al solo requisito oggettivo della presenza fisica del dipendente sul luogo di lavoro e non allo svolgimento di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal lavoratore;
deduceva quindi che non essendo la percezione di tali indennità legata allo svolgimento tout court di qualsivoglia mansione inerente la prestazione lavorativa, la fattispecie in esame non può essere sussunta nella fattispecie esaminata dalla Corte di
Giustizia nella nota sentenza;
che la Corte non ha affermato in alcun modo un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, rimettendo, invece, allo Stato membro o alle parti sociali il compito di eventualmente fissare nella propria legislazione un siffatto principio;
che infatti i principi affermati dalla Corte di Giustizia, in considerazione del fatto che le fonti comunitarie mirano a garantire solamente una tutela minima, non devono condurre il Giudice interno a ritenere operante un principio di onnicomprensività della retribuzione, da erogare durante le ferie. Inoltre, evidenziava come assolutamente improprio il riferimento di parte attrice all'effetto dissuasivo dal godimento delle ferie, attesa la mancanza dei presupposti fattuali che l'orientamento giurisprudenziale richiede perché ricorra la fattispecie;
che, infatti, la
Suprema Corte, nei casi sottoposti alla sua cognizione, ha accertato la sussistenza dell'effetto dissuasivo nei casi in cui l'incidenza si attesti sul 25-30%(cfr. sentenza del
11.7.2023 n. 19663), ragion per cui era evidente che, nel caso di specie mancasse il Contr concreto effetto dissuasivo causato dal trattamento economico corrisposto da durante le ferie, in quanto gli importi non riconosciuti durante il periodo di ferie hanno un valore di pochissimi euro, non raggiungendo di certo le percentuali di incidenza individuate dalla Suprema Corte di Cassazione (25-30% della retribuzione), men che meno quelle ben più alte (del 60% rispetto alla retribuzione totale) con cui si è confrontata la Corte di Giustizia nelle vicende sottoposte alla sua analisi.
In ordine, poi, al ticket mensa la società richiamava il consolidato orientamento della
Corte di Appello di PO (per tutte sentenze n. 4089/23 e n. 4085/23 entrambe del
14.11.2023 e n. 4431/23 del 05/12/23 IV Unità, sentenza n. 4442/23 del 20.12.23 III
Unità, sentenza n. 352/24 del 19/02/24 II Unità sentenza 1086/24 del 05/03/24 IV
Unità) che, su fattispecie analoga al presente giudizio, sempre in relazione a dipendenti dell' Controparte_1 aveva rigettato la domanda dei lavoratori, in quanto in nessun modo lo stesso può essere riconosciuto al lavoratore durante i giorni di ferie, ciò in virtù della natura e della ratio che ne hanno caratterizzato la genesi, avendo lo stesso la natura di un fringe benefit.
Disposta la trattazione scritta su istanza di parte ricorrente, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza con contestuale motivazione.
*****
La domanda giudiziale è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente questo Giudice, mutando il proprio orientamento in relazione alle indennità perequativa e compensativa, ritiene di aderire all'indirizzo espresso, da ultimo, nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione n°25840/2024 e n°25850/2024, che hanno confermato le sentenze n°553/2023 e n°2346/23 rese dalla
Corte di Appello di PO in riforma delle pronunce di rigetto del Tribunale di PO
e quivi richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Si osserva che ai fini della soluzione della controversia appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. "
36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite", art.
...
2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non
...
inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva
2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88,
intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per 1 e Per_2 C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Per_3, C-214/16, و
punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Per_4, C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima
...
del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_5 C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, CP 5 e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60,
del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He,
C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C-520/06, CP 5 e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HU e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di
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distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto
30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell""indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE Contr 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Fatta tale premessa, in adesione, dunque, a quanto ritenuto dalla Suprema Corte di
Cassazione nelle pronunce n. 25840/2024 e n. 25850/2024, non può sostenersi la legittimità della decurtazione operata sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali.
Ed, invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato "Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa" i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa" è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'"Indennità compensativa".
L'indennità compensativa/perequativa:
--sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r."
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Tribunale - in adesione a quanto evidenziato nelle pronunce della Corte di
Appello di PO poi confermate dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate - che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può, pertanto, ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa", il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.) oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame
- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra, a pieno titolo, nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Rimane da esaminare, infine, l'indennità di turno, in ordine alla quale vale lo stesso principio sancito dalla giurisprudenza per le altre indennità esaminate.
Al riguardo, in aderenza a quanto statuito da Corte d'Appello di PO con sentenza n. 553/2023, le cui argomentazioni, ex art. 118 disp. att. c.p.c., qui si richiamano apparendo del tutto condivisibili, si rileva che “si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno - dunque - alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti. Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabile a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore".
Da ultimo, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25850/2024, già sopra richiamata, ha accolto il sopraesposto orientamento, riconoscendo la voce di indennità di turno come assimilabile a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" e, pertanto, da computarsi nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Quanto all'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 che con l'art. 4 ha istituito una indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma
1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27
novembre 2000 nonché dal presente articolo, che sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni, vi è solo da evidenziare che la stessa è da ritenersi illegittima poiché inferiore alla retribuzione che "deve essere mantenuta" e viola, pertanto, i principi espressi nella presente sentenza: ne deriva, dunque, la nullità (in questi termini sent. Trib. PO, dr. P. Coppola n. 2645/2024 a cui questo Giudice ex art. 118 c.p.c. aderisce). Sul ticket mensa, invece, questo giudice ritiene di far proprie le argomentazioni espresse da altri giudici di questa sezione (sentenza del 19.04.22 n. 2146/22 dott.ssa
Bonfiglio), cui ex art. 118 d. a. c.p.c. aderisce. Sul punto "si osserva che quanto ai ticket mensa, questi, a differenza dell'indennità di mensa, regolarmente conteggiata nella base di calcolo che qui interessa (vedi accordi del 16.12.2012 e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo, come condivisibilmente eccepito dalla società resistente, un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. La definizione dei buoni pasto non come elemento della retribuzione
"normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto, trova senz'altro conforto dal consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass.
Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n. 15629/2021).
Quindi limitatamente al ticket mensa la domanda è infondata e non può essere accolta.
Sul quantum questo giudice ritiene di aderire ai conteggi così come redatti dal procuratore di parte ricorrente in quanto metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche ed esenti da errori, evidenziando che in essi la parte ha tenuto conto della somma percepita da luglio 2022 in virtù dell'accordo di rinnovo CCNL 10 maggio
2022 e che dagli stessi va espunta, la somma ivi indicata per i ticket mensa, per quanto innanzi esposto, non dovuta.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in accoglimento parziale delle domande giudiziali, previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive sopra analiticamente indicate volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011 e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, si accerta e si dichiara il diritto di Parte 1 al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11 e "indennità وو
compensativa ar 11" e indennità di turno e, per l'effetto, condanna l' [...] in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, inControparte_1 suo favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dal maggio 2021 a gennaio 2023 per un importo pari ad € 2.238,49, oltre accessori di legge.
Rigetta la domanda relativa ai ticket mensa.
La complessità della materia, dimostrata dalle oscillazioni nella giurisprudenza di merito e l'accoglimento in minus, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura di un terzo le spese di lite.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in misura minima tenuto conto della serialità della controversia,
considerata l'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte 1 nei confronti di
, Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive di cui in parte motiva volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011,
l'indennità compensativa a.r. 2011 e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva delle voci "indennità perequativa ar 11 "
e
"indennità compensativa ar 11" e indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del
1981 e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in suo favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere da maggio 2021 a gennaio 2023 per un importo pari ad €
2.238,49, oltre accessori di legge;
rigetta la domanda relativa ai ticket mensa;
compensa, nella misura di un terzo, le spese di lite e condanna 1 CP 1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte
[...]
che liquida in complessivi € 876,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, oltre spese a titolo di contributo unificato pari a € 49,00, con attribuzione all'avv. Pasquale Biondi, antistatario.
Si comunichi
Così deciso in PO in data 17.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)