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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 70949/2022, posta in decisione all'udienza, del 27.11.2024, vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 , rappresentato Parte_1
.
C.F. 2 ede difeso dall'Avv. Carmelo Comegna (C.F.
elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio alla Via Carlo
Alberto n 18, come da mandato in calce all'atto di citazione;
attore;
E
CP_1 in persona del suo Procuratore dr. CP_2
e Partita con sede in Milano, Piazza Tre Torri n.3, C.F. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n.45, IVA P.IVA_2
presso lo studio dell'Avv. Andrea Carbone (codice fiscale
C.F. 3 : PEC Email_1
fax 06/68136570), che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di risposta - convenuta;
E CONTRO
) e CP_4 CP_3 (C.F. C.F._4
rappresentati e difesi in forza
[...] (C.F. C.F._5
dei mandati in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Leonardo Lener (C.F. C.F._6 PEC
), ed elettivamente domiciliati Email_2
presso lo studio del predetto difensore in Roma, Via Archimede n. 120;
- convenuti;
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024. con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la CP_1 CP_3 e Controparte_4
Esponeva l'attore che:
-in data 5.8.2022, verso le ore 0,20, percorreva alla guida del proprio autoveicolo Jeep Cherokee TG CM641KJ la via Cassia Nuova, in direzione centro quando, giunto all'altezza dell'intersezione con Via Pareto - RG
QU Saraceno, regolamentata da impianto semaforico, la impegnava a velocità moderata quando la luce semaforica passava dal verde al giallo,
nel momento in cui si trovava nell'immediata prossimità dell'intersezione ed era nell'impossibilità assoluta di arrestare il veicolo in sicurezza;
- sopraggiungeva, proveniente da Via Pareto, l'autovettura Fiat Panda,
TG FG339AW, di proprietà di Controparte_4 e condotta da CP_3 CP_1 che impegnava l'incrocio a forte[...], assicurata con velocità, colpendo quella dell'attore nella parte posteriore destra;
-a seguito dell'urto l'autovettura Jeep Cherokee veniva sbalzata e rovesciata sul fianco, per poi posizionarsi, al di là dell'incrocio, sul senso di marcia opposto:
· intervenivano, nella quasi immediatezza, una pattuglia dei Carabinieri
ed i Vigili del Fuoco, che dovevano procedere al taglio del tetto dell'autovettura Jeep Cherokee per consentire l'estrazione del conducente dall'abitacolo;
- interveniva successivamente anche una pattuglia di Polizia Roma
Capitale, che provvedeva a redigere rapporto sull'incidente stradale;
-a seguito delle gravi lesioni riportate, era soccorso e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Controparte_5 ove i
sanitari gli riscontravano "politrauma con trauma di schiacciamento arto superiore sinistro", quindi veniva immediatamente accompagnato in sala operatoria per intervento di rivascolarizzazione arto superiore sinistro e, successivamente, sottoposto ad ulteriore ricovero ed intervento;
-a nulla valevano le richieste di risarcimento del danno, malgrado la responsabilità esclusiva, o in subordine, presuntiva ex art. 2054 c. 2 c.c.,
dei convenuti nell'occorso.
Così concludeva parte attrice:
"Che l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia così
provvedere:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_3
[...] nella causazione dell'evento dannoso e comunque,
subordinatamente e presuntivamente ai sensi dell'art. 2054 c.c. II
comma, nella misura del 50% o diversa e maggiore che il Giudice
vorrà ritenere di giustizia;
CP_3 in solido con il 2) per l'effetto condannare lo stesso proprietario del mezzo, sig. Controparte_4 e la compagnia in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, al ristoro dei danni tutti patiti da parte attrice, che si indicano fin d'ora nella misura di € 79.407,75
per danno biologico ed € 2.000,00 per l'autovettura, salvo diversa quantificazione che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU medico legale
Il tutto con rivalutazione ed interessi dal dì della maturazione del diritto al sodisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
CP_1Si costituiva la contestando in fatto ed in diritto la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda dallo stesso proposta, non potendosi ascrivere alcuna responsabilità del sinistro al conducente della vettura Fiat Panda, sig. emergendo, dall'esame della documentazione in atti, CP_3 '
come l'incidente si sia verificato per la condotta esclusiva e imprudente del medesimo attore, il quale aveva impegnato l'intersezione tra Via
Cassia Nuova e Via Pareto ad elevata velocità e nonostante il semaforo segnalasse luce rossa ed invero, considerate la dinamica del sinistro e la conformazione della strada percorsa dal veicolo del sig. Parte_1
("lungo rettilineo con andamento altimetrico lievemente discendente,
preceduto da un tratto con maggiore pendenza"), apparendo, infatti, maggiormente aderente alla realtà che il sig. Parte_1 alla guida della
Jeep Cherokee, stesse viaggiando ad elevata velocità, in violazione delle norme del Codice della Strada oltre che di quelle di comune prudenza e diligenza e che lo stesso, pur essendosi accorto che il semaforo era passato dal verde al giallo, abbia erroneamente confidato di poter superare l'intersezione stradale prima del passaggio della luce semaforica sul rosso, in realtà, al momento del transito della Jeep
Cherokee, il semaforo posto su Via Cassia Nuova era già diventato rosso,
mentre quello su Via Pareto, percorsa dalla Fiat Panda, condotta dal sig. era passato da rosso a verde, non essendovi dubbio, CP_3 '
quindi, che quest'ultimo abbia impegnato l'incrocio legittimamente e, data l'elevata velocità della Jeep Cherokee, non avesse avuto il tempo di porre in essere alcuna manovra di emergenza idonea ad evitare l'urto,
peraltro, poiché il semaforo su Via Pareto fino a pochi istanti prima dell'incidente segnalava luce rossa, la velocità della Fiat Panda doveva essere necessariamente moderata, atteso che quest'ultima stava ripartendo dal semaforo ovvero vi si stava approssimando ed era in fase di rallentamento per arrestarsi prima dell'incrocio, evidenziando che il procedimento penale avviato, d'ufficio, nei confronti del sig. [...] CP_3 era stato giustamente archiviato "ritenuto che l'indagato ha mantenuto una condotta di guida rispettosa delle generali regole di prudenza e della segnaletica semaforica, impegnando l'incrocio con la luce verde e che l'impatto è dipeso dalla manovra imprudente della
P.O., che, provenendo dalla via Cassia Nuova, ha con ogni evidenza oltrepassato l'intersezione con il rosso e che, in tali circostanze di fatto, non era esigibile alcuna manovra concretamente idonea ad evitare la collisione o a ridurre le conseguenze traumatiche derivate dall'urto tra autoveicoli", contestando anche il quantum della pretesa attorea,
così infine concludendo:
"Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda risarcitoria avanzata dal sig. Parte_1 perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, anche in merito al quantum del risarcimento richiesto, oltre che assolutamente carente di prova".
Si costituivano anche CP_3 e Controparte_4 impugnando e contestando ogni avversa deduzione e conclusione, in quanto infondata in fatto e diritto, rappresentando che, il giorno 5/08/2020, alle ore
00.20 circa, in Roma, il Sig. CP_3 alla guida del veicolo Fiat
Panda tg. FG 339 AW (assicurato per la CP 7 con la CP_1
polizza n. G00700007710556760000000), di proprietà del Sig. CP_4 [...] percorreva Via Vilfredo Pareto ed arrestava la propria marcia in costanza di semaforo "rosso" posto all'incrocio con la via Cassia, allo scatto del "verde", dopo essersi accertato che l'incrocio fosse libero,
riprendeva la marcia per immettersi su Via Cassia Nuova quando veniva violentemente investito dal veicolo SUV Jeep Cherokee tg. CM 641 KJ, di proprietà e condotto dal sig. Parte_1 proveniente a forte velocità da Via Cassia Nuova con direzione centro il quale, incurante della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, impegnava l'incrocio in costanza di semaforo "rosso" e ad una velocità non consona allo stato dei luoghi, sul luogo dell'evento intervenivano gli Agenti della Polizia di Roma
Capitale U.O. XV Gruppo "Cassia", i quali redigevano una relazione di incidente stradale, il veicolo Fiat Panda riportava danni tali da renderne antieconomico il ripristino, mentre il sig. CP_3 rimaneva ferito accertata la responsabilità dell'odierno attore nella e la CP_1
produzione dell'evento dannoso, risarciva il danno alle cose con il pagamento di € 3.850,00, contestando, ferma restando la responsabilità
dell'attore nell'evento, anche il quantum della pretesa attorea, così
concludendo:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
Nel merito:
In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella determinazione dell'evento dannoso conSig. Parte_1
condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, Istituto Assicurativo garante per la R.C.A. del veicolo Fiat Panda tg. FG 339 AW, a manlevare i Sigg.ri CP_4 e CP_3 da ogni responsabilità per i danni dedotti dall'attore e a provvedere al risarcimento dei danni patiti dall'attore ai sensi dell'art. 1917, comma 2° c.c.;
Con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art' 1917, terzo comma, c.c.".
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interrogatorio formale delle parti nonchè la ctu medico legale e all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del
27.11.2024 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata alle risultanze del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di polizia locale giunti sul luogo del fatto a distanza di circa un'ora e dieci dal fatto, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, deve ritenersi provato che verso le ore 0,20 del 5.8.2022, alla guida della vettura Parte_1
Jeep Cherokee tg. CM641KJ, nel percorrere la via Cassia Nuova in direzione centro, malgrado la luce semaforica gialla, iniziava l'attraversamento dell'incrocio di via Pareto - largo QU Saraceno e veniva a collisione con la vettura Fiat Panda tg. FG339AW, condotta da CP_3 , il quale proveniva da via Pareto e impegnava a sua volta l'incrocio favorito da luce semaforica verde.
La ricostruzione che precede emerge dalle stesse dichiarazioni rese dall'attore all'autorità e rappresentate nel proprio atto introduttivo del giudizio. In particolare, l'attore Parte_1 ha ammesso di aver impegnato l'incrocio quando il semaforo proiettava luce gialla per la sua direzione di marcia, leggendosi, nell'atto di citazione che lo stesso, "
...giunto
RG QU all'altezza dell'intersezione con Via Pareto
-
Saraceno, regolamentata da impianto semaforico, la impegnava a velocità moderata quando la luce semaforica passava dal verde al giallo. Ciò nel momento cui si trovava nell'immediata prossimità
dell'intersezione ed era nell'impossibilità assoluta di arrestare il veicolo in sicurezza...".
Se, come si legge, quando il Parte_1 Isi trovò a ridosso della luce semaforica gialla, era nell'impossibilità assoluta di arrestare il veicolo in sicurezza, deve ritenersi che la sua velocità di marcia non fosse affatto moderata e tale da consentirgli l'arresto del suo mezzo al semaforo.
Diversamente, il conducente della Panda impegnò evidentemente l'incrocio allo scattare del verde (ripartendo dunque dalla sosta o sopraggiungendo a velocità ridotta perché il semaforo, da rosso,
diventava verde), con la conseguenza che non vi è ragione di ritenere che procedesse a velocità sostenuta.
Ne consegue che la responsabilità dell'evento va ascritta alla condotta
Parte_1 il quale si approssimò all'incrocio di guida dell'attore a velocità tale da non poter far fronte al giallo semaforico, attraversando dunque l'incrocio a velocità tale (al fine di liberarlo al più
presto) da costituire imprevedibile ed inevitabile ostacolo per chi attraversava l'incrocio regolarmente e favorito dal semaforo verde,
provocando lo scontro e i conseguenti danni.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di
CP_3 e Controparte_4 ; CP_1
-) condanna parte attrice alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte in € 30,00 per spese ed €
2.900,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma il 18.2.2025. Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 70949/2022, posta in decisione all'udienza, del 27.11.2024, vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 , rappresentato Parte_1
.
C.F. 2 ede difeso dall'Avv. Carmelo Comegna (C.F.
elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio alla Via Carlo
Alberto n 18, come da mandato in calce all'atto di citazione;
attore;
E
CP_1 in persona del suo Procuratore dr. CP_2
e Partita con sede in Milano, Piazza Tre Torri n.3, C.F. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n.45, IVA P.IVA_2
presso lo studio dell'Avv. Andrea Carbone (codice fiscale
C.F. 3 : PEC Email_1
fax 06/68136570), che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di risposta - convenuta;
E CONTRO
) e CP_4 CP_3 (C.F. C.F._4
rappresentati e difesi in forza
[...] (C.F. C.F._5
dei mandati in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Leonardo Lener (C.F. C.F._6 PEC
), ed elettivamente domiciliati Email_2
presso lo studio del predetto difensore in Roma, Via Archimede n. 120;
- convenuti;
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024. con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la CP_1 CP_3 e Controparte_4
Esponeva l'attore che:
-in data 5.8.2022, verso le ore 0,20, percorreva alla guida del proprio autoveicolo Jeep Cherokee TG CM641KJ la via Cassia Nuova, in direzione centro quando, giunto all'altezza dell'intersezione con Via Pareto - RG
QU Saraceno, regolamentata da impianto semaforico, la impegnava a velocità moderata quando la luce semaforica passava dal verde al giallo,
nel momento in cui si trovava nell'immediata prossimità dell'intersezione ed era nell'impossibilità assoluta di arrestare il veicolo in sicurezza;
- sopraggiungeva, proveniente da Via Pareto, l'autovettura Fiat Panda,
TG FG339AW, di proprietà di Controparte_4 e condotta da CP_3 CP_1 che impegnava l'incrocio a forte[...], assicurata con velocità, colpendo quella dell'attore nella parte posteriore destra;
-a seguito dell'urto l'autovettura Jeep Cherokee veniva sbalzata e rovesciata sul fianco, per poi posizionarsi, al di là dell'incrocio, sul senso di marcia opposto:
· intervenivano, nella quasi immediatezza, una pattuglia dei Carabinieri
ed i Vigili del Fuoco, che dovevano procedere al taglio del tetto dell'autovettura Jeep Cherokee per consentire l'estrazione del conducente dall'abitacolo;
- interveniva successivamente anche una pattuglia di Polizia Roma
Capitale, che provvedeva a redigere rapporto sull'incidente stradale;
-a seguito delle gravi lesioni riportate, era soccorso e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Controparte_5 ove i
sanitari gli riscontravano "politrauma con trauma di schiacciamento arto superiore sinistro", quindi veniva immediatamente accompagnato in sala operatoria per intervento di rivascolarizzazione arto superiore sinistro e, successivamente, sottoposto ad ulteriore ricovero ed intervento;
-a nulla valevano le richieste di risarcimento del danno, malgrado la responsabilità esclusiva, o in subordine, presuntiva ex art. 2054 c. 2 c.c.,
dei convenuti nell'occorso.
Così concludeva parte attrice:
"Che l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia così
provvedere:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_3
[...] nella causazione dell'evento dannoso e comunque,
subordinatamente e presuntivamente ai sensi dell'art. 2054 c.c. II
comma, nella misura del 50% o diversa e maggiore che il Giudice
vorrà ritenere di giustizia;
CP_3 in solido con il 2) per l'effetto condannare lo stesso proprietario del mezzo, sig. Controparte_4 e la compagnia in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, al ristoro dei danni tutti patiti da parte attrice, che si indicano fin d'ora nella misura di € 79.407,75
per danno biologico ed € 2.000,00 per l'autovettura, salvo diversa quantificazione che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU medico legale
Il tutto con rivalutazione ed interessi dal dì della maturazione del diritto al sodisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
CP_1Si costituiva la contestando in fatto ed in diritto la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda dallo stesso proposta, non potendosi ascrivere alcuna responsabilità del sinistro al conducente della vettura Fiat Panda, sig. emergendo, dall'esame della documentazione in atti, CP_3 '
come l'incidente si sia verificato per la condotta esclusiva e imprudente del medesimo attore, il quale aveva impegnato l'intersezione tra Via
Cassia Nuova e Via Pareto ad elevata velocità e nonostante il semaforo segnalasse luce rossa ed invero, considerate la dinamica del sinistro e la conformazione della strada percorsa dal veicolo del sig. Parte_1
("lungo rettilineo con andamento altimetrico lievemente discendente,
preceduto da un tratto con maggiore pendenza"), apparendo, infatti, maggiormente aderente alla realtà che il sig. Parte_1 alla guida della
Jeep Cherokee, stesse viaggiando ad elevata velocità, in violazione delle norme del Codice della Strada oltre che di quelle di comune prudenza e diligenza e che lo stesso, pur essendosi accorto che il semaforo era passato dal verde al giallo, abbia erroneamente confidato di poter superare l'intersezione stradale prima del passaggio della luce semaforica sul rosso, in realtà, al momento del transito della Jeep
Cherokee, il semaforo posto su Via Cassia Nuova era già diventato rosso,
mentre quello su Via Pareto, percorsa dalla Fiat Panda, condotta dal sig. era passato da rosso a verde, non essendovi dubbio, CP_3 '
quindi, che quest'ultimo abbia impegnato l'incrocio legittimamente e, data l'elevata velocità della Jeep Cherokee, non avesse avuto il tempo di porre in essere alcuna manovra di emergenza idonea ad evitare l'urto,
peraltro, poiché il semaforo su Via Pareto fino a pochi istanti prima dell'incidente segnalava luce rossa, la velocità della Fiat Panda doveva essere necessariamente moderata, atteso che quest'ultima stava ripartendo dal semaforo ovvero vi si stava approssimando ed era in fase di rallentamento per arrestarsi prima dell'incrocio, evidenziando che il procedimento penale avviato, d'ufficio, nei confronti del sig. [...] CP_3 era stato giustamente archiviato "ritenuto che l'indagato ha mantenuto una condotta di guida rispettosa delle generali regole di prudenza e della segnaletica semaforica, impegnando l'incrocio con la luce verde e che l'impatto è dipeso dalla manovra imprudente della
P.O., che, provenendo dalla via Cassia Nuova, ha con ogni evidenza oltrepassato l'intersezione con il rosso e che, in tali circostanze di fatto, non era esigibile alcuna manovra concretamente idonea ad evitare la collisione o a ridurre le conseguenze traumatiche derivate dall'urto tra autoveicoli", contestando anche il quantum della pretesa attorea,
così infine concludendo:
"Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda risarcitoria avanzata dal sig. Parte_1 perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, anche in merito al quantum del risarcimento richiesto, oltre che assolutamente carente di prova".
Si costituivano anche CP_3 e Controparte_4 impugnando e contestando ogni avversa deduzione e conclusione, in quanto infondata in fatto e diritto, rappresentando che, il giorno 5/08/2020, alle ore
00.20 circa, in Roma, il Sig. CP_3 alla guida del veicolo Fiat
Panda tg. FG 339 AW (assicurato per la CP 7 con la CP_1
polizza n. G00700007710556760000000), di proprietà del Sig. CP_4 [...] percorreva Via Vilfredo Pareto ed arrestava la propria marcia in costanza di semaforo "rosso" posto all'incrocio con la via Cassia, allo scatto del "verde", dopo essersi accertato che l'incrocio fosse libero,
riprendeva la marcia per immettersi su Via Cassia Nuova quando veniva violentemente investito dal veicolo SUV Jeep Cherokee tg. CM 641 KJ, di proprietà e condotto dal sig. Parte_1 proveniente a forte velocità da Via Cassia Nuova con direzione centro il quale, incurante della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, impegnava l'incrocio in costanza di semaforo "rosso" e ad una velocità non consona allo stato dei luoghi, sul luogo dell'evento intervenivano gli Agenti della Polizia di Roma
Capitale U.O. XV Gruppo "Cassia", i quali redigevano una relazione di incidente stradale, il veicolo Fiat Panda riportava danni tali da renderne antieconomico il ripristino, mentre il sig. CP_3 rimaneva ferito accertata la responsabilità dell'odierno attore nella e la CP_1
produzione dell'evento dannoso, risarciva il danno alle cose con il pagamento di € 3.850,00, contestando, ferma restando la responsabilità
dell'attore nell'evento, anche il quantum della pretesa attorea, così
concludendo:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
Nel merito:
In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella determinazione dell'evento dannoso conSig. Parte_1
condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, Istituto Assicurativo garante per la R.C.A. del veicolo Fiat Panda tg. FG 339 AW, a manlevare i Sigg.ri CP_4 e CP_3 da ogni responsabilità per i danni dedotti dall'attore e a provvedere al risarcimento dei danni patiti dall'attore ai sensi dell'art. 1917, comma 2° c.c.;
Con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art' 1917, terzo comma, c.c.".
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interrogatorio formale delle parti nonchè la ctu medico legale e all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del
27.11.2024 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata alle risultanze del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di polizia locale giunti sul luogo del fatto a distanza di circa un'ora e dieci dal fatto, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, deve ritenersi provato che verso le ore 0,20 del 5.8.2022, alla guida della vettura Parte_1
Jeep Cherokee tg. CM641KJ, nel percorrere la via Cassia Nuova in direzione centro, malgrado la luce semaforica gialla, iniziava l'attraversamento dell'incrocio di via Pareto - largo QU Saraceno e veniva a collisione con la vettura Fiat Panda tg. FG339AW, condotta da CP_3 , il quale proveniva da via Pareto e impegnava a sua volta l'incrocio favorito da luce semaforica verde.
La ricostruzione che precede emerge dalle stesse dichiarazioni rese dall'attore all'autorità e rappresentate nel proprio atto introduttivo del giudizio. In particolare, l'attore Parte_1 ha ammesso di aver impegnato l'incrocio quando il semaforo proiettava luce gialla per la sua direzione di marcia, leggendosi, nell'atto di citazione che lo stesso, "
...giunto
RG QU all'altezza dell'intersezione con Via Pareto
-
Saraceno, regolamentata da impianto semaforico, la impegnava a velocità moderata quando la luce semaforica passava dal verde al giallo. Ciò nel momento cui si trovava nell'immediata prossimità
dell'intersezione ed era nell'impossibilità assoluta di arrestare il veicolo in sicurezza...".
Se, come si legge, quando il Parte_1 Isi trovò a ridosso della luce semaforica gialla, era nell'impossibilità assoluta di arrestare il veicolo in sicurezza, deve ritenersi che la sua velocità di marcia non fosse affatto moderata e tale da consentirgli l'arresto del suo mezzo al semaforo.
Diversamente, il conducente della Panda impegnò evidentemente l'incrocio allo scattare del verde (ripartendo dunque dalla sosta o sopraggiungendo a velocità ridotta perché il semaforo, da rosso,
diventava verde), con la conseguenza che non vi è ragione di ritenere che procedesse a velocità sostenuta.
Ne consegue che la responsabilità dell'evento va ascritta alla condotta
Parte_1 il quale si approssimò all'incrocio di guida dell'attore a velocità tale da non poter far fronte al giallo semaforico, attraversando dunque l'incrocio a velocità tale (al fine di liberarlo al più
presto) da costituire imprevedibile ed inevitabile ostacolo per chi attraversava l'incrocio regolarmente e favorito dal semaforo verde,
provocando lo scontro e i conseguenti danni.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di
CP_3 e Controparte_4 ; CP_1
-) condanna parte attrice alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte in € 30,00 per spese ed €
2.900,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma il 18.2.2025. Il Giudice