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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
06/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2005/2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
D'Alunzio (ME) Via Largo Ritiro n.8, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
NTTA TE (ME), C.da Cavarretta n.88, presso lo studio ed in persona dell'Avv. Mariella
Nocifora Tiranno, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
Oggetto: indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Parte ricorrente, con il ricorso depositato in data 24/06/2020, esponeva che:
- Il Sig. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della corrente Parte_1 CP_2 in Bologna (BO) Via Serena n.24, P.Iva , a far data dal 26/11/2018, con contratto di lavoro P.IVA_1 subordinato a tempo pieno ed indeterminato, giusta comunicazione obbligatoria UniLav.
- Nel pomeriggio del 27/02/2019, a causa della patologia da cui era affetto (grave coxartrosi anca destra), è stato colto da malore ed invero sin dal giorno successivo 28/02/2019, è stato costretto ad assentarsi dal servizio per malattia giusto certificato medico di pari data.
- A causa della grave patologia e sintomatologia accusata, il lavoratore è stato costretto a subire un importante intervento chirurgico di “artoprotesi di anca destra” presso il COT di Messina e pertanto è stato costretto ad un lungo periodo di malattia riabilitativa sino al 13/07/2019, giusti certificati di malattia regolarmente trasmessi al datore di lavoro.
- Sennonché, nell'approssimarsi della scadenza del periodo di malattia, il Sig. ha cercato di Pt_1 contattare il datore di lavoro per la ripresa dell'attività lavorativa, ma, non ricevendo alcun riscontro, dapprima, in data 18/07/2019, ha richiesto un estratto contributivo da cui risultavano contributi versati sino al 28/02/2019 e, successivamente, invece recatosi presso l'Ufficio di Collocamento di NTTA TE – dopo una ricerca – in data 24/07/2019, ha appreso – Suo malgrado – di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, giusta comunicazione obbligatoria UniLav del 06.03.2019.
- Il dipendente ha contestato prontamente il licenziamento in quanto illegittimo poiché mai comunicato;
Per_ al ché, in data 09/08/2019, per tramite dello scrivente procuratore, il curatore fallimentare, Dott. ha comunicato l'intervenuto fallimento della disposto con Sentenza n. 025/2019 emessa dal CP_2
Tribunale di Bologna.
- Sebbene dichiarato il fallimento della Società con la Sentenza sopra richiamata, il Sig. è Pt_1 venuto a conoscenza di ciò solo nel mese di settembre 2019 a mezzo comunicazione pec inviata dal curatore fallimentare;
e, poco prima, in data 24.07.2019, a seguito di verifica all'Ufficio di Collocamento di NTTA TE è venuto a conoscenza dell'interruzione del rapporto di lavoro a far data dal 06.03.2019.
- Nelle more, però, ignaro sia della cessazione del rapporto di lavoro sia dell'intervenuto fallimento della Società, il ricorrente ha giustamente e legittimamente protratto il periodo di malattia sino al 13/07/2019 maturando il diritto alla corresponsione della relativa indennità di malattia anche per il periodo successivo all'interruzione del rapporto di lavoro sino a tutto il 13/07/2019.
- Indennità di malattia che, nel caso di specie, stante intervenuta cessazione del rapporto di lavoro alla data del 06.03.2019, dovrà essere corrisposta al Sig. direttamente dall' Parte_1 [...]
. CP_3
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1. Preliminarmente e nel merito, in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il pagamento dell'Indennità di Malattia per il periodo compreso Parte_1 dal 01.03.2019 al 13.07.2029.
2. Nel merito e per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1 alla corresponsione a favore del ricorrente dell'Indennità di Malattia per il periodo compreso dal 01.03.2019 al 13.07.2029. 3. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre a favore del procuratore antistatario. CP_ Si costituiva l il quale eccepiva preliminarmente l'improponibilità del ricorso per difetto di previa domanda in via amministrativa, la prescrizione del diritto alla indennità di malattia – art. 6, ultimo comma, della l. 11 gennaio 1943 n. 138. la decadenza dall'azione tesa all'accertamento del diritto alla indennità di malattia ex art. 47 del dPR 639/1970, il litisconsorzio necessario con il datore di lavoro – fallimento del datore di lavoro – insinuazione nello stato passivo del fallimento - Infondatezza dell'azione esperita ex adverso – rigetto del ricorso. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 06/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa. Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda va dichiarata improponibile ed inammissibile e conseguentemente va rigettata.
Infatti, per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio” (Cass. civile
Ordinanza 27/02/2018, n.4545; conf. a Cass. sez. lav. n. 11756 del 24/6/2004);
Peraltro, sempre per il superiore principio stabilito dalle due citate decisioni della Suprema Corte di Cassazione, ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria non è sufficiente la previa presentazione di qualsivoglia domanda amministrativa, ma è necessario che la stessa sia “tipica”, ossia provvista di tutti i requisiti all'uopo previsti dalla legge.
Pertanto, l'assunto di parte ricorrente secondo cui già la pec del 10.03.2020 dev'essere intesa dal punto di vista sostanziale quale domanda amministrativa avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di malattia maturata, in virtù dei superiori principi non può trovare accoglimento.
Conseguentemente, mancando la domanda amministrativa, il presente ricorso va dichiarato improponibile ed inammissibile, e conseguentemente la domanda va rigettata.
Ogni altra questione sollevata dalle parti resta assorbita.
Visto la dichiarazione di esenzione in atti, e l'interpretazione giurisprudenziale, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile ed improponibile il ricorso e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Patti 06/06/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
06/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2005/2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
D'Alunzio (ME) Via Largo Ritiro n.8, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
NTTA TE (ME), C.da Cavarretta n.88, presso lo studio ed in persona dell'Avv. Mariella
Nocifora Tiranno, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
Oggetto: indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Parte ricorrente, con il ricorso depositato in data 24/06/2020, esponeva che:
- Il Sig. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della corrente Parte_1 CP_2 in Bologna (BO) Via Serena n.24, P.Iva , a far data dal 26/11/2018, con contratto di lavoro P.IVA_1 subordinato a tempo pieno ed indeterminato, giusta comunicazione obbligatoria UniLav.
- Nel pomeriggio del 27/02/2019, a causa della patologia da cui era affetto (grave coxartrosi anca destra), è stato colto da malore ed invero sin dal giorno successivo 28/02/2019, è stato costretto ad assentarsi dal servizio per malattia giusto certificato medico di pari data.
- A causa della grave patologia e sintomatologia accusata, il lavoratore è stato costretto a subire un importante intervento chirurgico di “artoprotesi di anca destra” presso il COT di Messina e pertanto è stato costretto ad un lungo periodo di malattia riabilitativa sino al 13/07/2019, giusti certificati di malattia regolarmente trasmessi al datore di lavoro.
- Sennonché, nell'approssimarsi della scadenza del periodo di malattia, il Sig. ha cercato di Pt_1 contattare il datore di lavoro per la ripresa dell'attività lavorativa, ma, non ricevendo alcun riscontro, dapprima, in data 18/07/2019, ha richiesto un estratto contributivo da cui risultavano contributi versati sino al 28/02/2019 e, successivamente, invece recatosi presso l'Ufficio di Collocamento di NTTA TE – dopo una ricerca – in data 24/07/2019, ha appreso – Suo malgrado – di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, giusta comunicazione obbligatoria UniLav del 06.03.2019.
- Il dipendente ha contestato prontamente il licenziamento in quanto illegittimo poiché mai comunicato;
Per_ al ché, in data 09/08/2019, per tramite dello scrivente procuratore, il curatore fallimentare, Dott. ha comunicato l'intervenuto fallimento della disposto con Sentenza n. 025/2019 emessa dal CP_2
Tribunale di Bologna.
- Sebbene dichiarato il fallimento della Società con la Sentenza sopra richiamata, il Sig. è Pt_1 venuto a conoscenza di ciò solo nel mese di settembre 2019 a mezzo comunicazione pec inviata dal curatore fallimentare;
e, poco prima, in data 24.07.2019, a seguito di verifica all'Ufficio di Collocamento di NTTA TE è venuto a conoscenza dell'interruzione del rapporto di lavoro a far data dal 06.03.2019.
- Nelle more, però, ignaro sia della cessazione del rapporto di lavoro sia dell'intervenuto fallimento della Società, il ricorrente ha giustamente e legittimamente protratto il periodo di malattia sino al 13/07/2019 maturando il diritto alla corresponsione della relativa indennità di malattia anche per il periodo successivo all'interruzione del rapporto di lavoro sino a tutto il 13/07/2019.
- Indennità di malattia che, nel caso di specie, stante intervenuta cessazione del rapporto di lavoro alla data del 06.03.2019, dovrà essere corrisposta al Sig. direttamente dall' Parte_1 [...]
. CP_3
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1. Preliminarmente e nel merito, in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il pagamento dell'Indennità di Malattia per il periodo compreso Parte_1 dal 01.03.2019 al 13.07.2029.
2. Nel merito e per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1 alla corresponsione a favore del ricorrente dell'Indennità di Malattia per il periodo compreso dal 01.03.2019 al 13.07.2029. 3. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre a favore del procuratore antistatario. CP_ Si costituiva l il quale eccepiva preliminarmente l'improponibilità del ricorso per difetto di previa domanda in via amministrativa, la prescrizione del diritto alla indennità di malattia – art. 6, ultimo comma, della l. 11 gennaio 1943 n. 138. la decadenza dall'azione tesa all'accertamento del diritto alla indennità di malattia ex art. 47 del dPR 639/1970, il litisconsorzio necessario con il datore di lavoro – fallimento del datore di lavoro – insinuazione nello stato passivo del fallimento - Infondatezza dell'azione esperita ex adverso – rigetto del ricorso. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 06/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa. Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda va dichiarata improponibile ed inammissibile e conseguentemente va rigettata.
Infatti, per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio” (Cass. civile
Ordinanza 27/02/2018, n.4545; conf. a Cass. sez. lav. n. 11756 del 24/6/2004);
Peraltro, sempre per il superiore principio stabilito dalle due citate decisioni della Suprema Corte di Cassazione, ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria non è sufficiente la previa presentazione di qualsivoglia domanda amministrativa, ma è necessario che la stessa sia “tipica”, ossia provvista di tutti i requisiti all'uopo previsti dalla legge.
Pertanto, l'assunto di parte ricorrente secondo cui già la pec del 10.03.2020 dev'essere intesa dal punto di vista sostanziale quale domanda amministrativa avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di malattia maturata, in virtù dei superiori principi non può trovare accoglimento.
Conseguentemente, mancando la domanda amministrativa, il presente ricorso va dichiarato improponibile ed inammissibile, e conseguentemente la domanda va rigettata.
Ogni altra questione sollevata dalle parti resta assorbita.
Visto la dichiarazione di esenzione in atti, e l'interpretazione giurisprudenziale, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile ed improponibile il ricorso e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Patti 06/06/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia