CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 221/2025 R.G. promosso
DA
( ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
liquidatore della , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Romeo;
Parte_2
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, LI GA, Gaetana Angela
Marchese, Valentina Schilirò, Riccardo Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5103/2024 del 12 novembre 2024, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, pronunciandosi sul ricorso proposto dall'odierno appellante, a seguito di riassunzione del giudizio originariamente instaurato innanzi al Tribunale di Caltagirone, rigettava il ricorso medesimo e rideterminava le sanzioni ai sensi dell'art. 23 del D.L. n.
48/2023, compensando le spese di lite.
Premesso che gli atti impugnati risultavano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 – sì come riformulato dal d.lgs. n. 8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - il Tribunale osservava che non ricorreva l'ipotesi di decadenza in capo all' dal potere di irrogare la sanzione ex art. CP_1
14 L.689/81.
In particolare, rileva che dalla documentazione depositata agli atti dalla parte resistente risultava che l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001458652 era stata preceduta da un accertamento in data 26/09/2018, relativo al periodo contributivo compreso tra dicembre
2016 e giugno 2017, notificato al ricorrente in data 30/10/2018, risultando quindi conforme al termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981; che il medesimo accertamento era stato altresì notificato presso la sede della società Controparte_2
dove, rimasto giacente l'atto per mancato ritiro, la notifica si era perfezionata per
[...]
compiuta giacenza in data 23/11/2018.
Per quanto riguarda l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000973099, il giudice dava atto che la stessa si fondava su un accertamento datato 29/09/2017, notificato presso la sede della società e ritirato da incaricato il 23/10/2017, come da avviso di Controparte_2
ricevimento agli atti;
che il medesimo accertamento era stato notificato anche a Parte_1
e, come risultava dall'avviso di ricevimento, l'atto non era stato ritirato nei dieci
[...]
giorni successivi al deposito, perfezionandosi quindi la notifica per compiuta giacenza in data 06/11/2017.
2 Deduceva, pertanto, che in entrambi i casi la notificazione degli atti di accertamento era avvenuta nel rispetto dei termini previsti dalla legge, escludendosi qualsiasi ipotesi di decadenza. Parimenti rilevava che non risultava decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della L. 689/1981, atteso che tale termine risultava interrotto sia dalla notificazione degli atti di accertamento sia dalla successiva notificazione delle ordinanze ingiunzioni, avvenuta in data 06/12/2022.
Appellava la citata sentenza con ricorso depositato l'11 aprile 2025. Parte_1
Al gravame resisteva l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con l'unico motivo di gravame, deduce la violazione dell'art. 14 della
Legge n. 689/1981 nonché l'erronea applicazione, da parte del primo giudice, del D.L. n.
48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023.
In particolare, rileva che le ordinanze ingiunzioni impugnate fanno riferimento a presunte violazioni per mancato versamento di quote contributive per gli anni 2016 e 2017
e che le contestazioni sarebbero state notificate per la prima volta rispettivamente per l'ordinanza–Ingiunzione n. OI-000973099 (contributi 2016) con accertamento n. CP_1
2100.29/09/2017.0411160 e n. 2100.29/09/2017.0411159 del 23/10/2017-27/4/2018 e, quindi, oltre un anno dopo l'evento contestato;
mentre per l'ordinanza–Ingiunzione n. OI-
001458652 (contributi 2017) con accertamento n. 2100.26/09/2018.0418603 e con accertamento n. 2100.29/09/2018.0418604 del 23/11/2018 e quindi anche in questo caso oltre un anno dopo l'evento contestato;
che emerge dunque ictu oculi il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni che, verificatesi nel 2016 e nel 2017, vengono invero contestate solo un anno dopo;
che la parte appellata non ha offerto alcuna giustificazione in merito al superamento di tale termine;
che tale ritardo,
3 secondo l'appellante, è ictu oculi in contrasto con quanto previsto dall'art. 14 della L.
689/1981, che impone l'obbligo di contestazione o notificazione della violazione entro 90 giorni dall'accertamento; che nel caso di specie, posto che gli accertamenti avvengono in via telematica, gli stessi sono possibili dal mese successivo all'obbligo previdenziale posto a carico del datore di lavoro;
che la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione, in relazione agli atti compiuti ed agli elementi raccolti, può essere notificata, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza.
Evidenzia, altresì, che la parte appellata non ha offerto alcuna giustificazione in merito al superamento di tale termine e che non può ritenersi applicabile alla fattispecie il D.L. n.
48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, trattandosi di violazioni riferite agli anni 2016 e 2017, dunque antecedenti all'entrata in vigore della suddetta normativa.
2. Il motivo è fondato.
3. Va premesso, per come accertato dal giudice di prime cure e non contestato dall'odierno appellante, che “La fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento normativo nella parziale depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, decreto legislativo n.
8/2016, del reato di cui all'art. 2 comma 1-bis della legge 683/1983. L'ipotesi considerata dalla legge è quella, che ricorre nel caso di specie, del versamento omesso di ritenute previdenziali ed assistenziali che non supera euro 10.000, si applica in tale caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Da ultimo il D.L. n.48/2023, convertito con mod. dalla L.
85/2023, rubricato “modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, ha stabilito che “1. All'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: da euro 10.000 a euro 50.000, sono sostituite dalle parole: da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
2. Per le violazioni riferite
4 ai periodi di omissione dal gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione”.
È, altresì, pacifico che nel giudizio in esame si verte in materia di illeciti commessi in parte in epoca anteriore e in parte in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione di cui al d.lgs. 8/2016 (6.02.2016).
In particolare, le violazioni riguardano l'omesso versamento dei contributi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017; negli avvisi di accertamento si legge che il fatto contestato è
l'omesso versamento all' delle “ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle CP_1
retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8”.
In particolare, l'ordinanza ingiunzione n. OI-001458652, notificata il 6.12.2022, è stata preceduta dall'accertamento prot. .2100.26/09/2018.0418603 e dall'accertamento CP_1
protocollo 26.09.2018.0418604, entrambi del 26.09.2018, afferenti al periodo CP_3
intercorso dal 12/2016 al 06/2017, notificato il 30/10/2018; l'ordinanza ingiunzione OI-
000973099, notificata il 6.12.2022, è stata preceduta dall'atto di accertamento protocollo
. 2100.29/09/2017.0411160 del 29.09.2017, relativo a contributi omessi afferenti al CP_1
periodo da 12/2015 al 11/2016, nonché dall'atto di accertamento n.
del 27.04.2018 relativo sempre ai medesimi contributi Controparte_4
omessi.
4. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
4.1 Per le violazioni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, trova applicazione la previsione dell'art. 9, secondo cui “1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti
5 amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”.
In ordine all'interpretazione della predetta norma va richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella recente sentenza n. 9016 del 5.04.2025, secondo cui “ "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria"”. CP_1
La stessa Corte ha poi precisato nella parte motiva che "Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti CP_1
relativi al procedimento penale illo tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016
(6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l comunque avrebbe CP_1
potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni CP_1
sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' […], il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna CP_1
attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele”.
6 4.2 Quanto alle violazioni poste in essere in epoca successiva all'entrata in vigore della predetta norma, trova applicazione l'art. 14 della legge 689/1981:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento
…
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nella specie l' ha proceduto ad emettere gli atti di accertamento oltre un anno dopo CP_1
la data della violazione accertata.
Anche dagli accertamenti posti in essere nella fattispecie in esame si legge che gli stessi sono scaturiti “da una verifica nei nostri archivi”, sicché tutti i dati erano già in possesso dell' e l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria, con CP_1
conseguente difetto di giustificazione della durata di esso di quasi un anno in un caso e di oltre un anno nell'altro.
Anche a fronte delle “particolareggiate” difese spiegate, l' non ha invero CP_1
dimostrato la ricorrenza nella specie di elementi significativi della “complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti – e in tesi fino a quando – del dies
a quo del termine.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente
7 dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dall'accertamento rivolto all'odierno appellato si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
In argomento, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata”- Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019.
Le superiori considerazioni permettono di ritenere infondate le difese spiegate dall'ente previdenziale sul punto.
5. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e, per l'effetto le ordinanze impugnate in primo grado annullate.
6. Le spese del grado possono essere compensate, tenendo conto dell'epoca del pronunciamento della Corte di cassazione sopra richiamata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,
8 accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-000973099 e n. OI-001458652; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 221/2025 R.G. promosso
DA
( ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
liquidatore della , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Romeo;
Parte_2
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, LI GA, Gaetana Angela
Marchese, Valentina Schilirò, Riccardo Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5103/2024 del 12 novembre 2024, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, pronunciandosi sul ricorso proposto dall'odierno appellante, a seguito di riassunzione del giudizio originariamente instaurato innanzi al Tribunale di Caltagirone, rigettava il ricorso medesimo e rideterminava le sanzioni ai sensi dell'art. 23 del D.L. n.
48/2023, compensando le spese di lite.
Premesso che gli atti impugnati risultavano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 – sì come riformulato dal d.lgs. n. 8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - il Tribunale osservava che non ricorreva l'ipotesi di decadenza in capo all' dal potere di irrogare la sanzione ex art. CP_1
14 L.689/81.
In particolare, rileva che dalla documentazione depositata agli atti dalla parte resistente risultava che l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001458652 era stata preceduta da un accertamento in data 26/09/2018, relativo al periodo contributivo compreso tra dicembre
2016 e giugno 2017, notificato al ricorrente in data 30/10/2018, risultando quindi conforme al termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981; che il medesimo accertamento era stato altresì notificato presso la sede della società Controparte_2
dove, rimasto giacente l'atto per mancato ritiro, la notifica si era perfezionata per
[...]
compiuta giacenza in data 23/11/2018.
Per quanto riguarda l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000973099, il giudice dava atto che la stessa si fondava su un accertamento datato 29/09/2017, notificato presso la sede della società e ritirato da incaricato il 23/10/2017, come da avviso di Controparte_2
ricevimento agli atti;
che il medesimo accertamento era stato notificato anche a Parte_1
e, come risultava dall'avviso di ricevimento, l'atto non era stato ritirato nei dieci
[...]
giorni successivi al deposito, perfezionandosi quindi la notifica per compiuta giacenza in data 06/11/2017.
2 Deduceva, pertanto, che in entrambi i casi la notificazione degli atti di accertamento era avvenuta nel rispetto dei termini previsti dalla legge, escludendosi qualsiasi ipotesi di decadenza. Parimenti rilevava che non risultava decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della L. 689/1981, atteso che tale termine risultava interrotto sia dalla notificazione degli atti di accertamento sia dalla successiva notificazione delle ordinanze ingiunzioni, avvenuta in data 06/12/2022.
Appellava la citata sentenza con ricorso depositato l'11 aprile 2025. Parte_1
Al gravame resisteva l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con l'unico motivo di gravame, deduce la violazione dell'art. 14 della
Legge n. 689/1981 nonché l'erronea applicazione, da parte del primo giudice, del D.L. n.
48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023.
In particolare, rileva che le ordinanze ingiunzioni impugnate fanno riferimento a presunte violazioni per mancato versamento di quote contributive per gli anni 2016 e 2017
e che le contestazioni sarebbero state notificate per la prima volta rispettivamente per l'ordinanza–Ingiunzione n. OI-000973099 (contributi 2016) con accertamento n. CP_1
2100.29/09/2017.0411160 e n. 2100.29/09/2017.0411159 del 23/10/2017-27/4/2018 e, quindi, oltre un anno dopo l'evento contestato;
mentre per l'ordinanza–Ingiunzione n. OI-
001458652 (contributi 2017) con accertamento n. 2100.26/09/2018.0418603 e con accertamento n. 2100.29/09/2018.0418604 del 23/11/2018 e quindi anche in questo caso oltre un anno dopo l'evento contestato;
che emerge dunque ictu oculi il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni che, verificatesi nel 2016 e nel 2017, vengono invero contestate solo un anno dopo;
che la parte appellata non ha offerto alcuna giustificazione in merito al superamento di tale termine;
che tale ritardo,
3 secondo l'appellante, è ictu oculi in contrasto con quanto previsto dall'art. 14 della L.
689/1981, che impone l'obbligo di contestazione o notificazione della violazione entro 90 giorni dall'accertamento; che nel caso di specie, posto che gli accertamenti avvengono in via telematica, gli stessi sono possibili dal mese successivo all'obbligo previdenziale posto a carico del datore di lavoro;
che la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione, in relazione agli atti compiuti ed agli elementi raccolti, può essere notificata, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza.
Evidenzia, altresì, che la parte appellata non ha offerto alcuna giustificazione in merito al superamento di tale termine e che non può ritenersi applicabile alla fattispecie il D.L. n.
48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, trattandosi di violazioni riferite agli anni 2016 e 2017, dunque antecedenti all'entrata in vigore della suddetta normativa.
2. Il motivo è fondato.
3. Va premesso, per come accertato dal giudice di prime cure e non contestato dall'odierno appellante, che “La fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento normativo nella parziale depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, decreto legislativo n.
8/2016, del reato di cui all'art. 2 comma 1-bis della legge 683/1983. L'ipotesi considerata dalla legge è quella, che ricorre nel caso di specie, del versamento omesso di ritenute previdenziali ed assistenziali che non supera euro 10.000, si applica in tale caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Da ultimo il D.L. n.48/2023, convertito con mod. dalla L.
85/2023, rubricato “modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, ha stabilito che “1. All'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: da euro 10.000 a euro 50.000, sono sostituite dalle parole: da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
2. Per le violazioni riferite
4 ai periodi di omissione dal gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione”.
È, altresì, pacifico che nel giudizio in esame si verte in materia di illeciti commessi in parte in epoca anteriore e in parte in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione di cui al d.lgs. 8/2016 (6.02.2016).
In particolare, le violazioni riguardano l'omesso versamento dei contributi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017; negli avvisi di accertamento si legge che il fatto contestato è
l'omesso versamento all' delle “ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle CP_1
retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8”.
In particolare, l'ordinanza ingiunzione n. OI-001458652, notificata il 6.12.2022, è stata preceduta dall'accertamento prot. .2100.26/09/2018.0418603 e dall'accertamento CP_1
protocollo 26.09.2018.0418604, entrambi del 26.09.2018, afferenti al periodo CP_3
intercorso dal 12/2016 al 06/2017, notificato il 30/10/2018; l'ordinanza ingiunzione OI-
000973099, notificata il 6.12.2022, è stata preceduta dall'atto di accertamento protocollo
. 2100.29/09/2017.0411160 del 29.09.2017, relativo a contributi omessi afferenti al CP_1
periodo da 12/2015 al 11/2016, nonché dall'atto di accertamento n.
del 27.04.2018 relativo sempre ai medesimi contributi Controparte_4
omessi.
4. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
4.1 Per le violazioni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, trova applicazione la previsione dell'art. 9, secondo cui “1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti
5 amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”.
In ordine all'interpretazione della predetta norma va richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella recente sentenza n. 9016 del 5.04.2025, secondo cui “ "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria"”. CP_1
La stessa Corte ha poi precisato nella parte motiva che "Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti CP_1
relativi al procedimento penale illo tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016
(6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l comunque avrebbe CP_1
potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni CP_1
sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' […], il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna CP_1
attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele”.
6 4.2 Quanto alle violazioni poste in essere in epoca successiva all'entrata in vigore della predetta norma, trova applicazione l'art. 14 della legge 689/1981:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento
…
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nella specie l' ha proceduto ad emettere gli atti di accertamento oltre un anno dopo CP_1
la data della violazione accertata.
Anche dagli accertamenti posti in essere nella fattispecie in esame si legge che gli stessi sono scaturiti “da una verifica nei nostri archivi”, sicché tutti i dati erano già in possesso dell' e l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria, con CP_1
conseguente difetto di giustificazione della durata di esso di quasi un anno in un caso e di oltre un anno nell'altro.
Anche a fronte delle “particolareggiate” difese spiegate, l' non ha invero CP_1
dimostrato la ricorrenza nella specie di elementi significativi della “complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti – e in tesi fino a quando – del dies
a quo del termine.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente
7 dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dall'accertamento rivolto all'odierno appellato si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
In argomento, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata”- Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019.
Le superiori considerazioni permettono di ritenere infondate le difese spiegate dall'ente previdenziale sul punto.
5. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e, per l'effetto le ordinanze impugnate in primo grado annullate.
6. Le spese del grado possono essere compensate, tenendo conto dell'epoca del pronunciamento della Corte di cassazione sopra richiamata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,
8 accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-000973099 e n. OI-001458652; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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