Art. 1.
Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le aziende municipalizzate, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche in deroga all' articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonche' le azioni e le quote di societa' controllate e di societa' collegate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.
Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla societa' o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della societa' o dell'ente o all'esercizio di attivita' da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla societa' apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell' articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , prorogato dall' articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 .
Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le aziende municipalizzate, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche in deroga all' articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonche' le azioni e le quote di societa' controllate e di societa' collegate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.
Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla societa' o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della societa' o dell'ente o all'esercizio di attivita' da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla societa' apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell' articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , prorogato dall' articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 .