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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6598 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SI, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza e/o domicilio ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
2) La RA , unitamente al figlio , continuerà ad abitare Pt_1 Persona_1
l'appartamento già eletto a casa coniugale, mentre il signor ha già CP_1 trasferito il suo domicilio presso i propri genitori in Musei (CI) alla Via XXV Aprile n. 16, e si impegna e si obbliga a trasferire tempestivamente anche la residenza.
3) Quanto al piccolo , egli sarà affidato ad entrambi i genitori e Persona_1 vivrà principalmente presso l'abitazione già destinata a domicilio familiare, unitamente alla madre nel cui stato di famiglia verrà iscritto.
4) Quanto al calendario di visita esso seguirà quello già in atto, ovvero il padre continuerà a vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- il lunedì, mercoledì e venerdì dal termine delle attività ricreative del bambino (o dalle ore 17,00 se non vi sono attività) e con pernotto dal padre e successivo accompagnamento a scuola o al domicilio materno, nella settimana in cui questi non lo tiene con sé per il weekend;
Pag. 2 di 5 - con le medesime modalità, il martedì e il giovedì con pernotto, nella settimana in cui questi non lo tiene con sé per il weekend con fine settimana, al giorno successivo a scuola.
- Nei fine settimana il padre sta tenendo con sé il bambino dalle ore 10,00 del sabato sino al lunedì mattina allorquando lo accompagna a scuola.
- Inoltre tutte le festività saranno alternate e durante le vacanze di Natale e Capo d'Anno il bambino trascorrerà il 50% del tempo con ciascun genitore.
- Altresì durante le vacanze estive da giugno a settembre, il minore trascorrerà con il padre non meno di due settimane, ma possibilmente tre, anche se non consecutive, sulla base delle ferie di quest'ultimo.
- Il giorno del compleanno del bambino, qualora esso non possa essere festeggiato con entrambi i genitori, sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno di essi.
- Quanto poi alla festa della mamma ed al suo compleanno, essi verranno festeggiati con ella a prescindere dal giorno di visita in cui cadono;
altresì con le medesime modalità verranno festeggiati la festa del papà ed il suo compleanno;
in entrambi i casi con recupero del giorno di visita entro la settimana successiva.
In ultimo i ricorrenti concordemente danno atto che suddetto calendario potrà essere modificato con accordo congiunto delle parti e sempre nell'interesse prevalente del minore.
5) Quanto poi al mantenimento del figlio , considerati i tempi di Persona_1 permanenza paritaria presso ciascun genitore, essi provvederanno direttamente ai suoi bisogni ed alle sue spese ordinarie e si divideranno al 50% le spese straordinarie come da Protocollo CNF del 2017 e s.m.i., che dichiarano di conoscere ed accettare, tra cui - a titolo esemplificativo - le spese di studio, per motivi di studio quali ad esempio la mensa scolastica, e di viaggio ad esso collegati come ad esempio le gite scolastiche, le spese sanitarie, sportive e ludico/ricreative con relative spese per abbigliamento specifico quali divise e calzature, oltre a relativi viaggi.
I ricorrenti inoltre stabiliscono che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla RA . Pt_1
6) Per quanto concerne i coniugi, essi essendo economicamente indipendenti e autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
7) A definizione degli aspetti patrimoniali i coniugi, stabiliscono quanto segue:
a. il signor trasferirà al figlio il diritto di piena e CP_1 Persona_1 perfetta proprietà della propria quota pari al 50% pro indiviso della casa coniugale sita in SI (CI) alla Via Enea Marras n. 27, acquistata con rogito del 25.08.2022 a firma del notaio Dott.ssa Rep. n. Persona_2
545, Racc. n. 470, composta da unità immobiliare ad uso abitativo al piano
Pag. 3 di 5 terra della consistenza catastale di sei vani;
cantina di pertinenza sita al primo piano seminterrato;
posto auto di pertinenza sito al secondo piano seminterrato, della superficie catastale di metri quadrati diciassette;
censiti al NCEU del Comune di SI alla Sez. urbana B, Foglio 13, mapp. 788, sub:
- 7, via Enea Marras n. 27, piano T, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 6, superficie catastale totale metri quadrati 121, superficie catastale escluse aree scoperte metri quadrati 111, R.C. € 371,85 (l'appartamento e la cantina);
- 26, via Enea Marras n. 27, piano S2, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 1, consistenza metri quadrati 17, superficie catastale totale metri quadrati 17, R.C. € 13,17.
La RA manterrà invece la propria quota pari al restante 50% e Pt_1 abiterà suddetto immobile unitamente al figlio.
Poiché con gli accordi di cui sopra i coniugi, hanno inteso risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio e dal regime di comunione legale adottato, richiedono fin da ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo n. 74, anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine le parti dichiarano che il presente atto costituisce attuazione di provvedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
Il costo di suddetto trasferimento sarà posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi stabiliscono concordemente che il trasferimento di suddetto immobile dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
I coniugi stabiliscono altresì che l'istanza di accettazione dell'immobile a favore del minore da presentarsi al G.T. dell'intestato Tribunale verrà avanzata dalla RA - a ministero del suo avvocato - a sue spese Pt_1 esclusive.
b. Considerato quindi che il signor non sarà più titolare di alcun diritto CP_1 sull'immobile trasferito al figlio come meglio precisato al capo che precede, i coniugi stabiliscono che le rate mensili del mutuo cointestato acceso per l'acquisto di suddetto immobile - meglio precisato al capo f) del ricorso - vengano pagate interamente dalla RA , piena comproprietaria Pt_1 unitamente al figlio.
I coniugi altresì stabiliscono che il signor dovrà essere liberato dal CP_1 vincolo solidale sottoscritto con la banca mutuante entro il minor tempo possibile e con le modalità che la banca stabilirà.
Pag. 4 di 5 Nelle more di suddetto svincolo la RA si impegna e si Parte_1 obbliga a manlevare il signor da ogni e qualsivoglia CP_1 responsabilità economica e/o giuridica, volendone rispondere in caso contrario come per legge.
c. Infine a totale regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, essi precisano che le rate del finanziamento contratto a nome della RA
- meglio precisato al capo e) del ricorso - continueranno ad essere Pt_1 pagate da quest'ultima sino a totale estinzione.
8) In ultimo, i ricorrenti dichiarano di rilasciarsi sin da ora e reciprocamente l'autorizzazione al rilascio di ogni documento per sé valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6598 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SI, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza e/o domicilio ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
2) La RA , unitamente al figlio , continuerà ad abitare Pt_1 Persona_1
l'appartamento già eletto a casa coniugale, mentre il signor ha già CP_1 trasferito il suo domicilio presso i propri genitori in Musei (CI) alla Via XXV Aprile n. 16, e si impegna e si obbliga a trasferire tempestivamente anche la residenza.
3) Quanto al piccolo , egli sarà affidato ad entrambi i genitori e Persona_1 vivrà principalmente presso l'abitazione già destinata a domicilio familiare, unitamente alla madre nel cui stato di famiglia verrà iscritto.
4) Quanto al calendario di visita esso seguirà quello già in atto, ovvero il padre continuerà a vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- il lunedì, mercoledì e venerdì dal termine delle attività ricreative del bambino (o dalle ore 17,00 se non vi sono attività) e con pernotto dal padre e successivo accompagnamento a scuola o al domicilio materno, nella settimana in cui questi non lo tiene con sé per il weekend;
Pag. 2 di 5 - con le medesime modalità, il martedì e il giovedì con pernotto, nella settimana in cui questi non lo tiene con sé per il weekend con fine settimana, al giorno successivo a scuola.
- Nei fine settimana il padre sta tenendo con sé il bambino dalle ore 10,00 del sabato sino al lunedì mattina allorquando lo accompagna a scuola.
- Inoltre tutte le festività saranno alternate e durante le vacanze di Natale e Capo d'Anno il bambino trascorrerà il 50% del tempo con ciascun genitore.
- Altresì durante le vacanze estive da giugno a settembre, il minore trascorrerà con il padre non meno di due settimane, ma possibilmente tre, anche se non consecutive, sulla base delle ferie di quest'ultimo.
- Il giorno del compleanno del bambino, qualora esso non possa essere festeggiato con entrambi i genitori, sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno di essi.
- Quanto poi alla festa della mamma ed al suo compleanno, essi verranno festeggiati con ella a prescindere dal giorno di visita in cui cadono;
altresì con le medesime modalità verranno festeggiati la festa del papà ed il suo compleanno;
in entrambi i casi con recupero del giorno di visita entro la settimana successiva.
In ultimo i ricorrenti concordemente danno atto che suddetto calendario potrà essere modificato con accordo congiunto delle parti e sempre nell'interesse prevalente del minore.
5) Quanto poi al mantenimento del figlio , considerati i tempi di Persona_1 permanenza paritaria presso ciascun genitore, essi provvederanno direttamente ai suoi bisogni ed alle sue spese ordinarie e si divideranno al 50% le spese straordinarie come da Protocollo CNF del 2017 e s.m.i., che dichiarano di conoscere ed accettare, tra cui - a titolo esemplificativo - le spese di studio, per motivi di studio quali ad esempio la mensa scolastica, e di viaggio ad esso collegati come ad esempio le gite scolastiche, le spese sanitarie, sportive e ludico/ricreative con relative spese per abbigliamento specifico quali divise e calzature, oltre a relativi viaggi.
I ricorrenti inoltre stabiliscono che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla RA . Pt_1
6) Per quanto concerne i coniugi, essi essendo economicamente indipendenti e autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
7) A definizione degli aspetti patrimoniali i coniugi, stabiliscono quanto segue:
a. il signor trasferirà al figlio il diritto di piena e CP_1 Persona_1 perfetta proprietà della propria quota pari al 50% pro indiviso della casa coniugale sita in SI (CI) alla Via Enea Marras n. 27, acquistata con rogito del 25.08.2022 a firma del notaio Dott.ssa Rep. n. Persona_2
545, Racc. n. 470, composta da unità immobiliare ad uso abitativo al piano
Pag. 3 di 5 terra della consistenza catastale di sei vani;
cantina di pertinenza sita al primo piano seminterrato;
posto auto di pertinenza sito al secondo piano seminterrato, della superficie catastale di metri quadrati diciassette;
censiti al NCEU del Comune di SI alla Sez. urbana B, Foglio 13, mapp. 788, sub:
- 7, via Enea Marras n. 27, piano T, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 6, superficie catastale totale metri quadrati 121, superficie catastale escluse aree scoperte metri quadrati 111, R.C. € 371,85 (l'appartamento e la cantina);
- 26, via Enea Marras n. 27, piano S2, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 1, consistenza metri quadrati 17, superficie catastale totale metri quadrati 17, R.C. € 13,17.
La RA manterrà invece la propria quota pari al restante 50% e Pt_1 abiterà suddetto immobile unitamente al figlio.
Poiché con gli accordi di cui sopra i coniugi, hanno inteso risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio e dal regime di comunione legale adottato, richiedono fin da ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo n. 74, anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine le parti dichiarano che il presente atto costituisce attuazione di provvedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
Il costo di suddetto trasferimento sarà posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi stabiliscono concordemente che il trasferimento di suddetto immobile dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
I coniugi stabiliscono altresì che l'istanza di accettazione dell'immobile a favore del minore da presentarsi al G.T. dell'intestato Tribunale verrà avanzata dalla RA - a ministero del suo avvocato - a sue spese Pt_1 esclusive.
b. Considerato quindi che il signor non sarà più titolare di alcun diritto CP_1 sull'immobile trasferito al figlio come meglio precisato al capo che precede, i coniugi stabiliscono che le rate mensili del mutuo cointestato acceso per l'acquisto di suddetto immobile - meglio precisato al capo f) del ricorso - vengano pagate interamente dalla RA , piena comproprietaria Pt_1 unitamente al figlio.
I coniugi altresì stabiliscono che il signor dovrà essere liberato dal CP_1 vincolo solidale sottoscritto con la banca mutuante entro il minor tempo possibile e con le modalità che la banca stabilirà.
Pag. 4 di 5 Nelle more di suddetto svincolo la RA si impegna e si Parte_1 obbliga a manlevare il signor da ogni e qualsivoglia CP_1 responsabilità economica e/o giuridica, volendone rispondere in caso contrario come per legge.
c. Infine a totale regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, essi precisano che le rate del finanziamento contratto a nome della RA
- meglio precisato al capo e) del ricorso - continueranno ad essere Pt_1 pagate da quest'ultima sino a totale estinzione.
8) In ultimo, i ricorrenti dichiarano di rilasciarsi sin da ora e reciprocamente l'autorizzazione al rilascio di ogni documento per sé valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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