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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GE NT ET RI, Presidente INCANI MICHELE, Relatore CLIVIO NICOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09100 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus Snc 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02576202500001884000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 805/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: Nell'interesse di , voglia la Corte annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500001884000 notificata in data 13.05.2025 e l'eventuale avvenuta iscrizione dell'ipoteca ad oggi non conosciuta. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio
Resistente/Appellato:
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, voglia la Corte 1. dichiarare l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate, in ragione del difetto di legittimazione passiva;
2. nel merito, rigettare il ricorso perché infondato e condannare il ricorrente alle spese di giudizio
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, voglia la Corte 1. Dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso sulle cartelle e sul credito in esse affermato;
2. Rigettare il ricorso sulla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202500001884000; C. Con vittoria di spese e competenze per la prestazione professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.07.2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500001884000, notificatale a mezzo PEC in data 13.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per un debito complessivo di EUR 144.622,39, relativo a ventiquattro cartelle di pagamento. A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito i seguenti motivi:
1. Nullità e inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente illegittimità della pretesa.
2. Mancata notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, per le cartelle notificate da oltre un anno, con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
3. Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per la parte relativa a contributi previdenziali e sanzioni di natura non tributaria. Si sono costituiti in giudizio entrambi gli enti convenuti.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari, con atto di controdeduzioni, ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i vizi lamentati dalla ricorrente attengono esclusivamente all'attività di riscossione, di competenza dell'Agente della Riscossione, e ha chiesto, pertanto, la propria estromissione dal giudizio, con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con separato atto di controdeduzioni, ha contestato integralmente le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha sostenuto: la regolarità delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento presupposte, documentando analiticamente per ciascuna di esse le modalità e le date di notifica (consegna a familiare convivente, notifica ex art. 140 c.p.c., notifica a mezzo PEC, deposito presso la Camera di Commercio); la piena conoscenza del debito da parte della ricorrente, la quale in data 02.11.2015 aveva richiesto e ottenuto un piano di rateizzazione per alcune delle cartelle in questione;
la non necessità della preventiva intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973, in quanto l'iscrizione ipotecaria costituisce misura cautelare e non atto dell'espropriazione forzata, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 19667/2014); la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche per crediti di natura non tributaria, ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, eccependo altresì il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione a tali crediti
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata tenuta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione e, per la restante parte, infondato e deve essere rigettato.
1. Sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Deve, in via preliminare, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari, atteso che il ricorso, riguardando anche atti propri dell'ente impositore, può essere presentato indifferentemente nei confronti di quest'ultimo e dell'ente esecutore, ciò tanto più nel caso in cui, come quello in esame, si contesta anche la notifica delle cartelle esattoriali e dunque, alla base, la sussistenza stessa del credito presupposto della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca oggi impugnata.
2. Sulla giurisdizione per i crediti non tributari
La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria anche per la parte relativa a "contributi previdenziali e sanzioni di natura extra-tributaria'.
Come osservato dalla resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è limitata alle controversie aventi ad oggetto tributi.
Le questioni relative alla debenza e alla riscossione di crediti di natura previdenziale o di sanzioni amministrative non tributarie rientrano nella giurisdizione di altre autorità giudiziarie. Pertanto, in relazione ai crediti di natura non tributaria inclusi nella comunicazione impugnata, questa Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
3. Nel merito:
3.1 sulla regolarità delle notifiche delle cartelle
L'eccezione di nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento è infondata. A fronte di una doglianza generica della ricorrente, l'Agente della Riscossione ha prodotto documentazione dettagliata (docc. da 4 a 27 delle proprie produzioni) attestante la regolare esecuzione delle notifiche per ciascuna delle cartelle impugnate, secondo le diverse modalità consentite dalla legge in relazione alla natura del destinatario e alle circostanze della notifica. La validità di tali notifiche non è stata specificamente contestata dalla ricorrente con argomentazioni puntuali.
Inoltre, un elemento dirimente è costituito dalla richiesta di rateizzazione (doc. 36) presentata dalla stessa contribuente in data 02.11.2015 per le cartelle n. 02520120055733210000, 02520130023017106000, 02520130033114474000 e 02520140034114211000.
Tale richiesta costituisce un atto di riconoscimento del debito che sana ogni eventuale vizio di notifica degli atti presupposti, rendendo la relativa eccezione inammissibile per carenza di interesse.
3.2: sulla necessità dell'intimazione di pagamento
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La ricorrente sostiene che, essendo decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle, l'iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. Tale tesi è in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, secondo cui l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non è un atto dell'espropriazione forzata, ma una misura cautelare ad essa alternativa, finalizzata a garantire il credito.
Pertanto, essa non deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione ad adempiere, la quale è prescritta solo come atto prodromico all'avvio dell'espropriazione forzata vera e propria (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; Cass. Sentenza n. 8122 del 21/04/2015). L'eccezione va dunque respinta.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato per la parte rientrante nella giurisdizione di questa Corte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
La ricorrente è condannata a rifondere le spese sia all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sia all'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in riferimento ai crediti non tributari e rigetta nel resto. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1000,00 (mille/00) in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GE NT ET RI, Presidente INCANI MICHELE, Relatore CLIVIO NICOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09100 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus Snc 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02576202500001884000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 805/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: Nell'interesse di , voglia la Corte annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500001884000 notificata in data 13.05.2025 e l'eventuale avvenuta iscrizione dell'ipoteca ad oggi non conosciuta. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio
Resistente/Appellato:
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, voglia la Corte 1. dichiarare l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate, in ragione del difetto di legittimazione passiva;
2. nel merito, rigettare il ricorso perché infondato e condannare il ricorrente alle spese di giudizio
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, voglia la Corte 1. Dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso sulle cartelle e sul credito in esse affermato;
2. Rigettare il ricorso sulla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202500001884000; C. Con vittoria di spese e competenze per la prestazione professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.07.2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500001884000, notificatale a mezzo PEC in data 13.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per un debito complessivo di EUR 144.622,39, relativo a ventiquattro cartelle di pagamento. A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito i seguenti motivi:
1. Nullità e inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente illegittimità della pretesa.
2. Mancata notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, per le cartelle notificate da oltre un anno, con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
3. Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per la parte relativa a contributi previdenziali e sanzioni di natura non tributaria. Si sono costituiti in giudizio entrambi gli enti convenuti.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari, con atto di controdeduzioni, ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i vizi lamentati dalla ricorrente attengono esclusivamente all'attività di riscossione, di competenza dell'Agente della Riscossione, e ha chiesto, pertanto, la propria estromissione dal giudizio, con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con separato atto di controdeduzioni, ha contestato integralmente le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha sostenuto: la regolarità delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento presupposte, documentando analiticamente per ciascuna di esse le modalità e le date di notifica (consegna a familiare convivente, notifica ex art. 140 c.p.c., notifica a mezzo PEC, deposito presso la Camera di Commercio); la piena conoscenza del debito da parte della ricorrente, la quale in data 02.11.2015 aveva richiesto e ottenuto un piano di rateizzazione per alcune delle cartelle in questione;
la non necessità della preventiva intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973, in quanto l'iscrizione ipotecaria costituisce misura cautelare e non atto dell'espropriazione forzata, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 19667/2014); la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche per crediti di natura non tributaria, ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, eccependo altresì il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione a tali crediti
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata tenuta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione e, per la restante parte, infondato e deve essere rigettato.
1. Sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Deve, in via preliminare, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari, atteso che il ricorso, riguardando anche atti propri dell'ente impositore, può essere presentato indifferentemente nei confronti di quest'ultimo e dell'ente esecutore, ciò tanto più nel caso in cui, come quello in esame, si contesta anche la notifica delle cartelle esattoriali e dunque, alla base, la sussistenza stessa del credito presupposto della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca oggi impugnata.
2. Sulla giurisdizione per i crediti non tributari
La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria anche per la parte relativa a "contributi previdenziali e sanzioni di natura extra-tributaria'.
Come osservato dalla resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è limitata alle controversie aventi ad oggetto tributi.
Le questioni relative alla debenza e alla riscossione di crediti di natura previdenziale o di sanzioni amministrative non tributarie rientrano nella giurisdizione di altre autorità giudiziarie. Pertanto, in relazione ai crediti di natura non tributaria inclusi nella comunicazione impugnata, questa Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
3. Nel merito:
3.1 sulla regolarità delle notifiche delle cartelle
L'eccezione di nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento è infondata. A fronte di una doglianza generica della ricorrente, l'Agente della Riscossione ha prodotto documentazione dettagliata (docc. da 4 a 27 delle proprie produzioni) attestante la regolare esecuzione delle notifiche per ciascuna delle cartelle impugnate, secondo le diverse modalità consentite dalla legge in relazione alla natura del destinatario e alle circostanze della notifica. La validità di tali notifiche non è stata specificamente contestata dalla ricorrente con argomentazioni puntuali.
Inoltre, un elemento dirimente è costituito dalla richiesta di rateizzazione (doc. 36) presentata dalla stessa contribuente in data 02.11.2015 per le cartelle n. 02520120055733210000, 02520130023017106000, 02520130033114474000 e 02520140034114211000.
Tale richiesta costituisce un atto di riconoscimento del debito che sana ogni eventuale vizio di notifica degli atti presupposti, rendendo la relativa eccezione inammissibile per carenza di interesse.
3.2: sulla necessità dell'intimazione di pagamento
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La ricorrente sostiene che, essendo decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle, l'iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. Tale tesi è in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, secondo cui l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non è un atto dell'espropriazione forzata, ma una misura cautelare ad essa alternativa, finalizzata a garantire il credito.
Pertanto, essa non deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione ad adempiere, la quale è prescritta solo come atto prodromico all'avvio dell'espropriazione forzata vera e propria (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; Cass. Sentenza n. 8122 del 21/04/2015). L'eccezione va dunque respinta.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato per la parte rientrante nella giurisdizione di questa Corte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
La ricorrente è condannata a rifondere le spese sia all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sia all'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in riferimento ai crediti non tributari e rigetta nel resto. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1000,00 (mille/00) in favore di ciascuna parte resistente costituita.