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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/06/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Bonsangue, lette le note scritte ex art. 127ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni, ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 128 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2498 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 P.IVA_1
atti, dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani ( e Elisa Email_1
Demma ( ; Email_2
ricorrente contro
(c.f. residente a [...][PA], CP_1 C.F._1
Via Vittorio Emanuele II, 1/A; resistente contumace
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 4 giugno 2025 parte ricorrente ha concluso come da note scritte d'udienza depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
***
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto ex art. 281decies c.p.c. da così provvede: Parte_1
- dichiara estinto il giudizio;
- lascia le spese a carico di parte ricorrente.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281decies c.p.c. la ha Parte_1 convenuto in giudizio (titolare dell'utenza del gas e del punto di CP_1 riconsegna n. 00460000002104 (misuratore n. 6491269) e, premettendo di essere concessionaria del pubblico servizio di distribuzione gas, ha rappresentato che in seguito della richiesta da parte della società di vendita di disalimentazione, stante la morosità, i tecnici della ricorrente hanno tentato invano di accedere al contatore posto all'interno dell'abitazione.
La ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di ordinare al resistente di consentire l'accesso al contatore sito in Lercara Friddi, Via Vittorio Emanuele II,
1/A, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata a al fine di CP_1 provvedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
ovvero, in caso di mancata collaborazione, autorizzare l'accesso forzoso.
Con le note depositate in data 12 novembre 2024 e 15 maggio 2025 la ricorrente ha rinunciato al ricorso per il venir meno dell'obbligo legale di agire giudizialmente per la disalimentazione.
Parte resistente non si è costituita.
Il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia agli atti nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c.
La rinuncia agli atti del giudizio può essere fatta esclusivamente dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. (verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti) e non produce effetto senza l'accettazione della
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
controparte (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 8327/2002, n. 3734/1998 e n.
4283/1997).
Nel caso di specie la rinuncia agli atti del giudizio è regolare;
tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del resistente non risulta necessaria alcuna accettazione (“La rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta dalla parte o suo procuratore 'verbalmente all'udienza', oppure 'con atti sottoscritti e notificati alle altre parti (art.
306 c.p.c.), presuppone l'accettazione solo se le altre parti siano costituite, altrimenti l'interesse alla prosecuzione del processo si presume inesistente e, pertanto, la rinuncia è immediatamente efficace quando è notificata all'altra parte”, così C. App. Firenze, n. 1935/2022).
Restano a carico del ricorrente le spese di lite in ragione della mancata costituzione di controparte.
Termini Imerese, 5 giugno 2025.
Il Giudice
Federica Bonsangue
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