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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21424/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24 FEBBRAIO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 21424 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine a tal uopo assegnato, tutte le parti hanno depositato note scritte, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, in data 24 febbraio 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 21424 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Roberto Oratino e Vincenzo Oratino, presso il cui studio in Pomigliano D'Arco (NA) al Viale Alfa Romeo n. 35 elett. domicilia, come da mandato in atti
ATTRICE
E
(P. IVA , in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Tuccillo, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio (rep. num. 3999, del 26 luglio 2017), elettivamente domiciliata presso Persona_1 il suo studio in Napoli, alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'odierna domanda società esercente attività di gestione della struttura Parte_1 alberghiera sita in Casamicciola Terme (NA) alla via Principessa Margherita n. 20, denominata
“Gestione Albergo Terme Gran Paradiso”, sulla premessa di aver stipulato la polizza “Globale
2 Alberghi” n. 380051869 con la società a copertura del rischio della responsabilità Controparte_2 civile verso terzi per i danni al fabbricato in cui è svolta l'attività d'impresa, compresi quelli da incendio, furto, fuoriuscita d'acqua ed agli impianti di acqua condotta, ecc., agiva nei confronti della predetta
Compagnia al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo a seguito dei danni riscontrati, nel mese di gennaio 2023, alle condutture d'acqua della struttura alberghiera, che avevano provocato una diminuzione dell'acqua nella vasca di compensazione della piscina in uso agli ospiti dell'albergo. In particolare, parte attrice deduceva che, a seguito di perizia effettuata dalla ditta incaricata,
[...]
venivano riscontrate “gravi anomalie” alla condotta della rete fognaria, e precisamente Controparte_3
“lesioni, fondi e pareti mancanti, fori”, che “dovevano essere rimosse, pena l'aggravarsi del fenomeno infiltrativo fino a coinvolgere le fondamenta dell'intero struttura”. Deduceva l'attrice che la medesima ditta era stata quindi incaricata dell'intervento manutentivo e di risanamento necessario per la rimozione delle predette anomalie, il quale veniva operato con modalità alternative alla demolizione, implicanti un costo complessivo, interamente versato da essa attrice, pari ad euro 68.417,80, IVA inclusa.
Dedotto, pertanto, in forza della polizza con stipulata, il proprio diritto Controparte_1 all'indennizzo dei danni provocati da acqua condotta e quello al rimborso delle spese relative alla ricerca di guasti nelle condotte dell'acqua , da quantificarsi nell'importo sopra indicato, chiedeva al Tribunale di
Napoli di condannare la convenuta al pagamento dei euro 68.417,80, ovvero di quella diversa somma da accertarsi in corso di causa, anche previa nomina CTU o in via equitativa. Vinte le spese di lite.
A seguito di rinnovazione dell'atto di citazione ( v. decreto ex art 171 bis c.p.c. del 9.01.2024), si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'inoperatività della copertura Controparte_1 assicurativa di cui alla polizza stipulata tra le parti, atteso che l'attrice non lamentava alcun danno riconducibile alla garanzia da acqua condotta, ossia alcun danno alla propria struttura o a terzi derivate da spargimento di acque, dovuta alla rottura improvvisa, imprevista ed imprevedibile di una tubatura posta a servizio della struttura oggetto di garanzia. Invero, evidenziava parte convenuta, la domanda attorea si sostanziava nella richiesta del rimborso delle spese sostenute per il rifacimento della tubatura fognaria al fine di risolvere la problematica relativa all'abbassamento del livello dell'acqua della piscina: problematica che non aveva arrecato alcun danno da acqua condotta, nei termini anzidetti, e che aveva implicato un intervento di aggiustamento riconducibile alla manutenzione ordinaria delle tubature, di cui doveva farsi carico il proprietario della struttura e non addossabile alla assicurazione.
Per tali motivi la convenuta chiedeva il rigetto dell'avversa domanda e, in via subordinata, di ridurre il danno, in quanto eccessivo, non provato e, comunque, da limitare entro i massimali di polizza.
All'udienza del 12 settembre 2024 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta – constatato il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. dalla sola parte convenuta, la causa, sulla
3 documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 24 febbraio 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene dunque decisa in pari con la presente sentenza.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito il principio di ordine generale secondo cui nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
L'assicuratore non assume, pertanto, alcun onere probatorio qualora il rischio assicurato contenga precise delimitazioni contrattuali, restando a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.
In conclusione, dunque, “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato” ( v. ex multis Cass. nn. 15630/2018; 9205/2021).
Così delineati gli oneri probatori, nel caso che ci occupa deve rilevarsi che la Compagnia ha specificamente contestato l'operatività della polizza stipulata tra le parti, evidenziando che alcun danno, neanche cagionato a terzi, riconducibile alla richiamata garanzia da acqua condotta risultava indennizzabile, in quanto non provato ed invero nemmeno dedotto.
L'assunto è fondato.
E' documentato che la polizza, sottoscritta dall'attrice, copra, tra l'altro, il rischio da incendio e da responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro o per danni procurati anche da acqua condotta, nel massimale di euro 100.000,00, nonché per le spese di ricerca dei guasti da acqua condotta, nel limite di euro 25.000,00 ( v. polizza in atti).
4 Nel caso di specie, come argomentato dalla Compagnia, l'assicurata non ha chiesto l'indennizzo di alcun danno procurato a terzi e nemmeno alla propria struttura derivante da acqua condotta, ossia da spargimento di acque imprevisto, quanto invece il pagamento dei costi sostenuti per procedere al risanamento delle condotte fognarie da cui derivavano perdite ( e non spargimento) di acque.
Intervento, questo, che nemmeno si deduce derivare da eventi imprevisti o rotture improvvise e che quindi va, con ogni ragionevolezza, ricondotto alla ordinaria manutenzione delle condotte della struttura.
Resta quindi esclusa l'indennizzabilità degli importi per come oggetto di domanda.
Vi è poi da rilevare, che parte attrice solo nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza di trattazione, e poi nelle memorie conclusive autorizzate, ha precisato che la dedotta perdita di acqua avrebbe sì procurato danno alla struttura, derivante dal mancato utilizzo della piscina da parte dei clienti, nonché a terzi poiché il mancato funzionamento della vasca di compensazione avrebbe determinato stillicidio di acqua anche verso delle proprietà confinanti. Tuttavia, tali circostanze, da un lato, non costituiscono danni alla struttura o a terzi indennizzabili ai sensi di polizza ( posto che essa non copre l'interruzione del servizio o i danni all'immagine), ma in ogni caso esse non comprovano danni a terzi coperti da polizza, posto che in merito è stato articolato un generico capitolo di prova ( vero che, nello stesso periodo, in immobili a destinazione commerciale non facenti parte della struttura alberghiera e gestiti da terzi sono state segnalate vistose macchie di umidità, con perdite e gocciolamento che tali circostanze) del tutto insufficiente a dimostrane l'entità e la riconducibilità all'evento dedotto ( quand'anche esso riconducibile al rischio da acqua condotta). Né tali elementi probatori emergono dalla relazione tecnica della MDL Risanamento s.r.l., che non risulta aver ispezionato locali di terzi e che comunque non ha valore probatorio, in quanto atto di parte ( Cass. n. 2980/2023; Cass. n. 33503/2018;
Cass. n. 9551/2009).
Per tali motivi superflua, in quanto inconcludente ai fini del decidere, è stata ritenuta la prova testimoniale articolata da parte attrice in citazione, come pure inutile ogni consulenza tecnica, rispetto alla quale non vi sarebbe stata materia su cui disporre indagini, non essendovi prova di danno indennizzabile ai sensi di polizza.
D'altronde, a fronte delle difese formulate dalla convenuta, parte attrice non ha precisato la propria domanda in punto di danni indennizzabili né ha articolato nuovi mezzi di prova, preferendo non depositare memorie ex art 171 ter c.p.c.
Quanto poi alle ulteriori argomentazioni esposte nelle predette note difensive conclusionali, quanto ad operatività della polizza in relazione alla previsione di cui all'art. 19 delle condizioni generali
5 di contratto, si evidenzia che tale clausola deve ritenersi invece non operativa, posto che essa fa espresso richiamo a “rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato”: rottura accidentale nella specie da escludersi in quanto nemmeno viene dedotta l'origine dei guasti all'impianto di conduttura ( che all'opposto, per come descritti, appaiono da ricondursi ad usura o difetto di costruzione originario). Ad ogni modo, osta all'operatività di tale clausola la circostanza che anche in tal caso ciò che non viene comprovato è il danno al fabbricato o alle altre cose indicate dal medesimo articolo. Per tali ragioni, nemmeno possono riconoscersi le spese per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni.
Alla luce delle osservazioni che precedono la domanda formulata da parte attrice risulta dunque infondata e non meritevole di accoglimento.
Le spese di lite della presente procedura seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/14 ( come aggiornati dal D.M. n.
147/2022), ritenendosi congrua l'applicazione dei valori minimi per tutte le fasi processuali, avuto riguardo alla semplicità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata ( valore della causa come da domanda, scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dalla Parte_2
- condanna parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_4 euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., di legge, nonché rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Così deciso in Napoli, il 24/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero
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