Ordinanza cautelare 15 ottobre 2021
Sentenza breve 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 28/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00976/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2021, proposto dalla Berti Group s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Ghiotto, Giuseppe Giacon e Nicola Maragna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in San Bonifacio (VR), via Camporosolo n. 26;
contro
la Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore , con gli avv.ti Giancarlo Biancardi e Isabella Sorio dell'avvocatura provinciale dell'Ente , con domicilio digitale con da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di NA, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della determinazione della Provincia di Verona assunta al prot. n. 1650 del 28.05.2021, di adozione dell’autorizzazione unica ambientale a favore dell’impresa Berti Group s.p.a. relativamente allo stabilimento di NA (VR), via dell’Artigianato n. 37, compresi gli Allegati “ Quadro Prescrittivo Generale per le Emissioni ” e “ Quadro Prescrittivo Generale ”, limitatamente alla parte in cui prescrivono un limite per le emissioni delle polveri dei camini C4, C5, C6, C7, C8 e C9 pari a 20 mg/Nm3 e altresì nella parte in cui richiedono l’esecuzione di ulteriori indagini fonometriche;
-di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque collegato e anche conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, con i quali la Provincia di Verona le ha rilasciato l’autorizzazione ambientale alle emissioni in atmosfera dello stabilimento di NA (VR) imponendole dei valori limite e pure l’esecuzione di un apposito rilievo fonometrico durante la campagna di essiccazione del mais lavorato nell’impianto.
2. La Provincia di Verona si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Mentre il Comune di NA non si è costituito.
3. Con ordinanza cautelare n. 528/2021 è stata respinta la domanda cautelare.
4. Veniva poi fissata la camera di consiglio del 20.03.2025 ai sensi dell’art 72 bis del cod. proc. amm., ossia ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
5. Con memoria depositata il 14.03.2025 il legale della ricorrente ha dichiarato che a seguito dell’ottenimento di una nuova autorizzazione unica ambientale (a.u.a.) è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame.
6. All’udienza camerale del 20 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
7. A norma degli artt. 35, comma 1°, lett. c) e 85, comma 9° del cod. proc. amm., va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, secondo la volontà espressa in questo senso dalla parte ricorrente e condivisa anche dall’Amministrazione provinciale resistente (vd. la memoria dep. il 12.3.2025).
8. Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO