Articolo 6 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1140
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 gennaio 1971
Art. 6.
L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla allegata tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, e' integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1971