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Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/08/2024, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
R.G. 212-1/2024 P.U.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Vicenza Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali ___________
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in
Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa LA AZ Presidente dott. Giovanni Genovese Giudice dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 212-1/2024 P.U. da
Parte_1
(C.F. ), con sede in Valdagno (VI), Loc. Garzaro n.
[...] P.IVA_1
23/A, con l'avv. GIOVANNI PEZZIN ricorrente
Visto il ricorso ex art. 37 CCII depositato da parte ricorrente in data 4.7.2024, per l'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
esaminati i documenti allegati e le informative trasmesse da Agenzia delle Entrate,
Istituto Nazionale di delle Imprese ex art. 367 CCII, Controparte_1 nonché dall'Agenzia ex art. 41 comma 6 CCII;
Controparte_2 considerato che la ricorrente ha rinunciato alla convocazione ex art. 41 CCII;
il Tribunale osserva quanto segue:
- sussiste la legittimazione in proprio dell'istante ex art. 37 comma 2 CCII;
- il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 2195 c.c. e 1,
2 e 121 CCII;
1 - sussiste altresì il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII, trattandosi di impresa commerciale che supera pacificamente le soglie per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. bilancio relativo all'esercizio 2022 sub doc. 5 ricorso);
- il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta pacificamente integrato alla luce di tutti gli elementi di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui richiamati, i quali, unitamente alle informative ritualmente acquisite, fanno emergere l'incapacità dell'impresa ad adempiere alle proprie obbligazioni in maniera non transitoria.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi ex art. 2 comma 1 lett. a) CCII, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice ai sensi dell'art. 49 CCII.
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con Parte_1
sede legale in Valdagno (VI), Loc. Garzaro n. 23/A, C.F. ; P.IVA_1
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Silvia
Saltarelli; nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del
7.11.2024 ore 10:15, dinanzi al
Giudice Delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, il termine di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio
2 telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 D.L.
78/2010;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ordina al debitore di presentare entro trenta giorni il bilancio dell'ultimo esercizio;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore a provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
- comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
- depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
3 - se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
- apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
- depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
- trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
- depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
- istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
- predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
dispone che le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 D.P.R.
115/2002; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII;
dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Vicenza, 18.7.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Silvia Saltarelli dott.ssa LA AZ
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Vicenza Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali ___________
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in
Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa LA AZ Presidente dott. Giovanni Genovese Giudice dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 212-1/2024 P.U. da
Parte_1
(C.F. ), con sede in Valdagno (VI), Loc. Garzaro n.
[...] P.IVA_1
23/A, con l'avv. GIOVANNI PEZZIN ricorrente
Visto il ricorso ex art. 37 CCII depositato da parte ricorrente in data 4.7.2024, per l'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
esaminati i documenti allegati e le informative trasmesse da Agenzia delle Entrate,
Istituto Nazionale di delle Imprese ex art. 367 CCII, Controparte_1 nonché dall'Agenzia ex art. 41 comma 6 CCII;
Controparte_2 considerato che la ricorrente ha rinunciato alla convocazione ex art. 41 CCII;
il Tribunale osserva quanto segue:
- sussiste la legittimazione in proprio dell'istante ex art. 37 comma 2 CCII;
- il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 2195 c.c. e 1,
2 e 121 CCII;
1 - sussiste altresì il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII, trattandosi di impresa commerciale che supera pacificamente le soglie per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. bilancio relativo all'esercizio 2022 sub doc. 5 ricorso);
- il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta pacificamente integrato alla luce di tutti gli elementi di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui richiamati, i quali, unitamente alle informative ritualmente acquisite, fanno emergere l'incapacità dell'impresa ad adempiere alle proprie obbligazioni in maniera non transitoria.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi ex art. 2 comma 1 lett. a) CCII, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice ai sensi dell'art. 49 CCII.
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con Parte_1
sede legale in Valdagno (VI), Loc. Garzaro n. 23/A, C.F. ; P.IVA_1
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Silvia
Saltarelli; nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del
7.11.2024 ore 10:15, dinanzi al
Giudice Delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, il termine di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio
2 telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 D.L.
78/2010;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ordina al debitore di presentare entro trenta giorni il bilancio dell'ultimo esercizio;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore a provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
- comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
- depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
3 - se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
- apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
- depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
- trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
- depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
- istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
- predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
dispone che le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 D.P.R.
115/2002; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII;
dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Vicenza, 18.7.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Silvia Saltarelli dott.ssa LA AZ
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