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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 883/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: signore (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'Avvocato
[...] C.F._2
NI Franchi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Parma al Borgo GI IN 20
APPELLANTI
contro
:
- (c.f. ) in persona del Parte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati MA CE, EM OL ed BE RL, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in San NI Lupatoto alla Piazza
IN 1
- (c.f. ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_2
Giunta Regionale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonella Cusin, Bianca Peagno, LU Londei e GI
Quarneti, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in
Venezia Controparte_2
- (c.f. ), in persona del Parte_4 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati
MA LU AZ, FR OS e AN MP, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Padova al Corso Garibaldi 5
APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 354/2024 del
Tribunale di Rovigo, depositata in data 22 aprile 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo
n. 354/2024:
- in via principale: dichiarare che nulla era dovuto dalla signora
[...]
per il suo ricovero presso la presso la Casa albergo per anziani di Pt_5
per essere la retta a carico del Servizio Sanitario Regionale o Parte_3
comunque della Regione del e dell CP_1 Parte_4
- sempre in via principale: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto dalla signora e dalle figlie, sigg.re Parte_5 Parte_1 e di provvedere al pagamento della retta di ricovero,
[...] Parte_2
perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa;
- per l'effetto: dichiarare tenuti e condannare, in via solidale fra loro
[...]
in persona del suo legale rappresentante Parte_3
pro tempore, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, e in persona del suo legale Parte_4
rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore delle signore
[...]
e della complessiva somma di € 79.433,00 Parte_1 Parte_2
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.
Di parte appellata di Parte_3 Parte_3
- in via preliminare, rigettare l'appello in quanto inammissibile
- nel merito, in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Rovigo
n. 354/2024, accertando e dichiarando che la convenuta
[...]
nulla deve alle stesse stante la perfetta validità degli Parte_3
impegni assunti dalla sig.ra e dalle figlie, sigg.re Parte_5 [...]
e tenuto conto del tipo e gravità della malattia della Pt_1 Parte_2
sig.ra durante il periodo in cui la stessa era ospite della Parte_5
struttura, in considerazione, inoltre, dell'infondatezza giuridica degli assunti posti a base delle domande, anche a seguito dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle appellanti;
- in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande delle signore , ridurre il quantum dovuto per quanto già dedotto dalle parti Pt_2
appellate in causa o che emergerà nel corso del giudizio;
- in riconvenzionale (c.d. trasversale) in caso di accoglimento totale o parziale delle domande delle signore , accertare e dichiarare che la Pt_2
convenuta sia tenuta a manlevare la convenuta Parte_4
di da ogni pretesa avanzata dalle Parte_3 Parte_3 Parte_3
ricorrenti, condannando la stessa a rifondere alla Parte_4
di quanto quest'ultima sarà Parte_3 Parte_3
eventualmente tenuta a pagare alle ricorrenti e/o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con riproposizione di tutte le domande ed eccezioni, implicitamente rigettate o assorbite, svolte dalla nel giudizio Parte_3
di primo grado, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio;
- in via istruttoria, qualora codesta Ecc.ma Corte disponesse la rimessione in istruttoria del procedimento, si ripropongono le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione nel giudizio RG 887/2021, paragrafo 6, nonché nelle memorie ex art. 183, comma 6 n. 1 depositata in data 17.03.2022, n. 2 depositata in data 19.04.2022 e n. 3 depositata in data
09.05.2022.
Di parte appellata CP_1
Si chiede che codesta Corte d'Appello voglia rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 354/2024 del
22.4.2024.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. Di parte appellata Parte_4
- nel merito: rigettare l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Tribunale di Rovigo n. 354/2024 pubblicata il 22.04.2024;
- in ogni caso:
1. dichiararsi le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio inammissibili e, comunque, infondate e, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande di cui al ricorso;
2. in ogni caso, rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
di nei confronti dell;
Parte_3 Parte_3 Parte_4
3. in via subordinata, dichiararsi l tenuta alla rifusione dei Parte_4
soli “costi sanitari” nei limiti del costo sostenuto per l'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nei c.d. Livelli essenziali di assistenza di cui agli artt. 1 e 3, co.2, d.lgs. n. 502/1992;
4. rifondersi le spese della presente procedura. in via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione della Ctu richiesta da parte appellante, insistendo sulle ragioni già esposte ai punti da 19 a 23 della comparsa di costituzione depositata il 2.10.2024;
- si ripropongono le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, in particolar nella comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. del 12.11.2020, nella I memoria depositata il 18.3.2022 e nella II memoria istruttoria depositata il 15.04.2022, nonché sui motivi di opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie di cui alla III memoria depositata il 5.05.2022. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le signore e , agendo nelle forme del Parte_1 Parte_2
rito sommario di cognizione e dichiarandosi eredi della madre signora
, hanno evocato al giudizio del Tribunale di Rovigo la Parte_5 [...]
di , struttura ove la signora , in quanto Parte_3 Parte_3 Pt_5
affetta da alzheimer, era stata ricoverata dal 2016 sino alla sua morte avvenuta in data 4 giugno 2020, in uno all'azienda Parte_4
ed alla , chiedendo che previa declaratoria dell'insussistenza CP_1
dell'obbligo di pagamento delle rette mensili corrisposte, per essere le stesse a carico esclusivo del servizio sanitario regionale, e della nullità dell'impegno contrattuale di pagamento da esse ricorrenti assunto, le convenute fossero condannate tra loro in solido alla restituzione in loro favore della somma di € 79.433,00 oltre interessi.
Nell'effettivo contraddittorio delle convenute, che hanno confutato a vario titolo la pretesa loro rivolta, il Tribunale, dopo aver formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis del codice di procedura civile di abbandono del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite, ha istruito la causa mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti indi l'ha decisa rigettando la domanda delle ricorrenti addebitando loro le spese di lite liquidate a favore di tutte le convenute.
Avverso quella pronuncia hanno interposto appello le signore
[...]
hiedendone la riforma integrale mediante Parte_1 Parte_2
accoglimento dell'originaria loro domanda.
Tutte le appellate hanno resistito al gravame instando per il rigetto.
La Casa albergo per anziani di ha riproposto, per il caso di Parte_3 riforma, la domanda di manleva nei confronti dell'azienda Parte_4
già formulata nel giudizio di primo grado verso entrambe le allora
[...]
convenute.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'impugnazione, la cui intitolazione enuncia la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 163 numero 4 del codice di procedura civile, si sostanzia a tutti gli effetti nella ipotizzata violazione applicativa del disposto dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001.
Ad illustrazione del motivo la difesa appellante ha ampiamente riportato stralci di varie pronunce di merito (asseritamente riguardanti vicende analoghe a quella in delibazione, circostanza che però non consta da alcun elemento) senza rivolgere alcuna specifica critica alle ragioni sottese alla decisione impugnata, il che induce non pochi dubbi sull'ammissibilità dell'impugnazione tenuto altresì conto della confusa allegazione in punto di fatto dalla quale è connotato il motivo.
Pur tuttavia la Corte rileva che la doglianza non ha fondamento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Come detto, il motivo in delibazione risulta sviluppato non già proponendo una critica al percorso motivazionale espresso dal precedente giudicante, condivisibilmente incentrato sulla ritenuta applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all'articolo 3 septies del D.Lgs. numero 502/1992 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, bensì mediante la reiterazione delle allegazioni difensive del precorso grado e, in termini di dissenso rispetto alla decisione, dolendosi del fatto che il Tribunale non si sarebbe uniformato ad altre statuizioni di merito, rese in similari vicende, che avevano invece ricondotto ad un unico contesto i due ambiti economici della assistenza e dell'ospitalità assumendo le appellanti che la correlazione tra le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali avrebbe comportato l'addebito integrale ed unitario del relativo loro onere complessivo a carico del servizio sanitario regionale.
Quanto a tale ultimo aspetto, costituente il punto nodale della vicenda dedotta in lite, osserva la Corte che la petizione d'appello, secondo cui in ragione della indissolubile unitarietà delle prestazioni sanitarie con quelle assistenziali il corrispettivo delle une e delle altre fosse ad esclusivo carico pubblico, sconta un duplice limite, argomentativo e di prova, rispetto a quello che è l'inequivoco dato normativo portato dal D.Lgs. 502/1992 e dal
D.P.C.M. 14 febbraio 2001, quest'ultimo avente natura di atto di indirizzo in materia di prestazioni socio-sanitarie.
Il Collegio rileva che nella vicenda in delibazione debba darsi continuità applicativa a quanto affermato dalla Corte di legittimità con la pronuncia
28321/2017 (il cui tema motivazionale giova riportare testualmente per quanto qui di interesse) che, all'esito d'una dettagliata ricognizione dello stato normativo e regolamentare vigente, ha enunciato i principi di diritto dirimenti della vicenda in delibazione.
La Corte regolatrice ha premesso che “la controversia verte in ordine alla individuazione dei soggetti pubblici e privati sui quali debbono gravare, in tutto od in parte le spese per prestazioni sanitarie in senso stretto, per prestazioni socio-assistenziali e per prestazioni socio-sanitarie integrate, essendo dibattuto tra le parti se sia o meno consentito discernere, per le prestazioni erogate in regime residenziale o semiresidenziale, la quota di spesa a carico del Servizio sanitario pubblico da quella a carico degli enti territoriali locali e degli assistiti, nonchè se nell'ambito della retta possano distinguersi quote di spesa distinte in relazione a prestazioni di natura diversa, quali la quota per prestazioni alberghiere …”; indi ha delineato l'ambito normativo di riferimento “Con D.P.C.M. 14 febbraio 2001 è stato emanato l' “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazione socio-sanitarie” che ha individuato le caratteristiche di tali prestazioni secondo la natura del bisogno, la complessità, la intensità e la durata dell'intervento assistenziale, diversificando le "prestazioni sanitarie a rilevanza sociale" (erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali o semiresidenziali) di competenza delle
Aziende sanitarie locali ed interamente a carico delle stesse, dalle
"prestazioni sociali e rilevanza sanitaria" tra le quali vengono ricompresi anche "gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio" che sono invece di competenza dei Comuni e sono erogate con partecipazione alla spesa - stabilita dai Comuni - da parte dei cittadini. In particolare, con riferimento alle prestazioni sanitarie da erogare inscindibilmente alle prestazioni socio-assistenziali nelle forme di
"lungo-assistenza semiresidenziali o residenziali", l'Atto di indirizzo, nella
Tabella allegata, individuava la partecipazione alla spesa a carico del servizio sanitario regionale nella misura del 50% del costo complessivo della retta (o in alternativa, nell'accollo dei costi integrali del personale sanitario, e del 30% delle altre voci di costo componenti la retta) ed a carico dei Comuni nella misura del residuo 50%, fatta salva la quota di detta percentuale che la od i Comuni avessero inteso determinare CP_1
a titolo di compartecipazione degli utenti.
Con D.P.C.M. 29 novembre 2001, ed in riferimento alla approvazione del
Piano sanitario 1998-2000, sono stati definiti i "Livelli Essenziali di
Assistenza" (LEA) ed è stato disciplinato il riparto di spesa per le prestazioni ricomprese nella allegata Tabella 1, punto "1.0 AREA
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA", venendo definitivamente ad essere chiarito che, accanto alle "prestazioni sanitarie" in senso stretto, interamente a carico del Servizio sanitario pubblico, si collocavano - in quanto ricomprese nei LEA - le "prestazioni sanitarie di rilevanza sociale", tali dovendo intendersi "le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale" (rimanendo fissato, in Tabella, il tetto di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario regionale nella misura del 50% del costo complessivo). La disciplina introdotta dal
D.P.C.M. 29 novembre 2001 ha quindi abbandonato la precedente classificazione, riconducendo nell'ambito del servizio sanitario le prestazioni cd. integrate (di natura sanitaria e socio-assistenziale), con la limitazione dell'intervento della spesa pubblica alla sola parte sanitaria della prestazione che, in quanto non distinguibile sul piano dei singoli servizi erogati, è stata individuata "forfetariamente" - secondo una valutazione legale presuntiva - in termini percentuali pari alla metà dell'importo della retta. Ovviamente esulano dalla indicata disciplina quelle prestazioni aventi natura socio-assistenziale, chiaramente individuabili per il loro contenuto esclusivamente come tali e che rimangono affidate alla competenza dei Comuni ed alla eventuale partecipazione dei privati alla relativa spesa”; ed ha quindi richiamato lo stato interpretativo della giurisprudenza di legittimità “Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, sulla premessa normativa secondo cui
l'assistenza sanitaria pubblica è resa a titolo gratuito (L. 23 dicembre
1978, n. 833 istitutiva del Sevizio sanitario nazionale, art. 3, comma 2; art.
53), ha enunciato i seguenti principi in materia:
- se vengono erogate "prestazioni sanitarie", ogni pattuizione tra la struttura convenzionata/accreditata e l'assistito volta a stabilire un corrispettivo per le prestazioni di cura è affetta da nullità per difetto di causa;
- se vengono erogate prestazioni aventi "natura non sanitaria", ossia prestazioni esclusivamente di "natura sociale-assistenziale", eventuali limiti previsti da norme di fonte primaria o secondaria o da provvedimenti amministrativi generali per le quote di partecipazione alla spesa degli enti pubblici territoriali od istituzionali, non escludono la autonoma determinazione del corrispettivo tra strutture erogatrici dei servizi ed utenti
(Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19642 del 18/09/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza
n. 17234 del 13/07/2017) - nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socio- assistenziale, tal chè non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4558 del 22/03/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 22776 del 09/11/2016)”.
Quanto in particolare alle prestazioni sanitarie socio-assistenziali la pronuncia ha altresì ricordato che “relativamente alle prestazioni esclusivamente di natura "socio-assistenziale", la L. 8 novembre 2000 n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), "Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" (art. 22, comma 2), ha incluso nei livelli essenziali delle prestazioni sociali gli "interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonchè per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
..." (art. 22, comma 3, lett. g), prescrivendo che "Per
i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica" (art. 6, comma 4), tenuto conto dei criteri determinati dalla regione "per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni" (art. 8, comma 3, lett. l)”, da ultimo precisando, con piena riferibilità alla specie, che “l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale”.
Nella vicenda in delibazione le appellanti hanno del tutto omesso di allegare, e men che meno comprovare, alcun elemento indicativo dei trattamenti sanitari di cui avrebbe fruito la loro madre in corso di permanenza presso la struttura della di Parte_3 Parte_3
il che in definitiva non consente di chiarire se si sia trattato di prestazioni sanitarie socio-assistenziali tra loro inscindibili, tali da comportare l'integrale addebito economico al servizio sanitario come da esse appellanti rivendicato, ovvero di prestazione di carattere prettamente assistenziale, essendosi infatti le appellanti limitate a sostenere che la madre era affetta dal morbo di Alzheimer riportandone, in termini di fatto notorio, gli effetti degenerativi e le complicanze correlate, assunto questo indubbiamente vero in linea teorica ma rimasto del tutto scollegato dal caso di specie.
Né d'altronde tale carenza assertiva e di prova può ritenersi colmata con la produzione della pur ampia documentazione sanitaria della signora
[...]
non potendosi da quella desumere le sua condizioni effettive e la Pt_5
tipologia delle prestazioni sanitarie rese in suo favore.
Di qui dunque la corretta valutazione espressa dal Tribunale e la conseguente inefficacia della censura d'appello.
Altrettanto infondato – e comunque di dubbia ammissibilità – è il secondo motivo con il quale la difesa delle appellanti, denunciando la violazione applicativa dell'articolo 2697 del codice civile, ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ravvisato la mancanza di prova dell'elaborazione di un piano terapeutico personalizzato.
L'illustrazione del motivo in disamina è affidata al ripetuto richiamo casistico a varie sentenze di merito in uno al rimprovero al Tribunale di
Rovigo di non essersi uniformato a quelle decisioni, e si risolve nell'assunto, di contenuto esclusivamente assertivo che testualmente si riporta, secondo cui “per quanto attiene alle condizioni di salute della signora deve comunque escludersi che la stessa Parte_5
necessitasse esclusivamente di un'attività di mera assistenza e sorveglianza. Ella, in quanto affetta da Alzheimer dal 2000, aveva bisogno, solo per questo fatto, di molteplici interventi sanitari. Il fatto ch'ella fosse una malata di lungo corso porta a ritenere che anche nella specie vi fosse la ricorrenza di prestazioni sanitarie connesse a quelle assistenziali”.
Di contro, osserva la Corte, basti osservare che, come già si è detto, dalla documentazione prodotta dalle allora ricorrenti non consta alcun referto ovvero altro documento sanitario che comprovi il contenuto della petizione delle appellanti, il che in definitiva induce alla conferma della carenza di prova già ravvisata dal precedente giudicante.
Con l'ultimo motivo, sebbene non espressamente rubricato, la difesa delle appellanti ha insistito nella declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative degli atti di impegno con cui quelle si erano fatte carico dei costi dovuti alla struttura . Parte_3
Il motivo, a giudizio della Corte, è inammissibile e comunque infondato.
La difesa appellante ha svolto la sua enunciazione limitandola al rango meramente assertivo senza cenno alcuno a quale norma, di efficacia imperativa, rapportare la contrarietà.
Quanto invece all'ipotizzata assenza di causa, la tesi d'appello è unicamente incentrata sul presupposto secondo cui fosse a carico integrale del servizio sanitario regionale l'integrale onere economico scaturente dalla permanenza della madre delle appellanti presso la struttura della Parte_3
di dovendosi di contro considerare la ritenuta
[...] Parte_3
concorrente partecipazione economica cui esse erano tenute.
In conclusiva analisi l'impugnazione va rigettata con conferma della pronuncia gravata, ciò comportando l'assorbimento delle restanti questioni riproposte nel grado dalle appellate.
Stante l'esito di rigetto del gravame ed in applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, le spese di lite nel grado vanno poste a carico solidale delle appellanti ed in favore di ciascuna delle appellate nella misura liquidata in dispositivo, determinata in misura intermedia tra i parametri minimi e medi vigenti tenuto conto del valore della causa in rapporto allo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 le appellanti vanno dichiarate tenute tra loro in solido al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 354/2024 del Tribunale di Rovigo, depositata in data 22 aprile 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza;
- condanna le appellanti tra loro in solido alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore di tutte le parti appellate liquidandole per ciascuna di esse in € 7.494,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di Legge;
- dichiara le appellanti tenute al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 883/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: signore (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'Avvocato
[...] C.F._2
NI Franchi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Parma al Borgo GI IN 20
APPELLANTI
contro
:
- (c.f. ) in persona del Parte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati MA CE, EM OL ed BE RL, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in San NI Lupatoto alla Piazza
IN 1
- (c.f. ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_2
Giunta Regionale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonella Cusin, Bianca Peagno, LU Londei e GI
Quarneti, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in
Venezia Controparte_2
- (c.f. ), in persona del Parte_4 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati
MA LU AZ, FR OS e AN MP, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Padova al Corso Garibaldi 5
APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 354/2024 del
Tribunale di Rovigo, depositata in data 22 aprile 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo
n. 354/2024:
- in via principale: dichiarare che nulla era dovuto dalla signora
[...]
per il suo ricovero presso la presso la Casa albergo per anziani di Pt_5
per essere la retta a carico del Servizio Sanitario Regionale o Parte_3
comunque della Regione del e dell CP_1 Parte_4
- sempre in via principale: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto dalla signora e dalle figlie, sigg.re Parte_5 Parte_1 e di provvedere al pagamento della retta di ricovero,
[...] Parte_2
perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa;
- per l'effetto: dichiarare tenuti e condannare, in via solidale fra loro
[...]
in persona del suo legale rappresentante Parte_3
pro tempore, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, e in persona del suo legale Parte_4
rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore delle signore
[...]
e della complessiva somma di € 79.433,00 Parte_1 Parte_2
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.
Di parte appellata di Parte_3 Parte_3
- in via preliminare, rigettare l'appello in quanto inammissibile
- nel merito, in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Rovigo
n. 354/2024, accertando e dichiarando che la convenuta
[...]
nulla deve alle stesse stante la perfetta validità degli Parte_3
impegni assunti dalla sig.ra e dalle figlie, sigg.re Parte_5 [...]
e tenuto conto del tipo e gravità della malattia della Pt_1 Parte_2
sig.ra durante il periodo in cui la stessa era ospite della Parte_5
struttura, in considerazione, inoltre, dell'infondatezza giuridica degli assunti posti a base delle domande, anche a seguito dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle appellanti;
- in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande delle signore , ridurre il quantum dovuto per quanto già dedotto dalle parti Pt_2
appellate in causa o che emergerà nel corso del giudizio;
- in riconvenzionale (c.d. trasversale) in caso di accoglimento totale o parziale delle domande delle signore , accertare e dichiarare che la Pt_2
convenuta sia tenuta a manlevare la convenuta Parte_4
di da ogni pretesa avanzata dalle Parte_3 Parte_3 Parte_3
ricorrenti, condannando la stessa a rifondere alla Parte_4
di quanto quest'ultima sarà Parte_3 Parte_3
eventualmente tenuta a pagare alle ricorrenti e/o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con riproposizione di tutte le domande ed eccezioni, implicitamente rigettate o assorbite, svolte dalla nel giudizio Parte_3
di primo grado, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio;
- in via istruttoria, qualora codesta Ecc.ma Corte disponesse la rimessione in istruttoria del procedimento, si ripropongono le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione nel giudizio RG 887/2021, paragrafo 6, nonché nelle memorie ex art. 183, comma 6 n. 1 depositata in data 17.03.2022, n. 2 depositata in data 19.04.2022 e n. 3 depositata in data
09.05.2022.
Di parte appellata CP_1
Si chiede che codesta Corte d'Appello voglia rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 354/2024 del
22.4.2024.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. Di parte appellata Parte_4
- nel merito: rigettare l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Tribunale di Rovigo n. 354/2024 pubblicata il 22.04.2024;
- in ogni caso:
1. dichiararsi le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio inammissibili e, comunque, infondate e, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande di cui al ricorso;
2. in ogni caso, rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
di nei confronti dell;
Parte_3 Parte_3 Parte_4
3. in via subordinata, dichiararsi l tenuta alla rifusione dei Parte_4
soli “costi sanitari” nei limiti del costo sostenuto per l'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nei c.d. Livelli essenziali di assistenza di cui agli artt. 1 e 3, co.2, d.lgs. n. 502/1992;
4. rifondersi le spese della presente procedura. in via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione della Ctu richiesta da parte appellante, insistendo sulle ragioni già esposte ai punti da 19 a 23 della comparsa di costituzione depositata il 2.10.2024;
- si ripropongono le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, in particolar nella comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. del 12.11.2020, nella I memoria depositata il 18.3.2022 e nella II memoria istruttoria depositata il 15.04.2022, nonché sui motivi di opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie di cui alla III memoria depositata il 5.05.2022. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le signore e , agendo nelle forme del Parte_1 Parte_2
rito sommario di cognizione e dichiarandosi eredi della madre signora
, hanno evocato al giudizio del Tribunale di Rovigo la Parte_5 [...]
di , struttura ove la signora , in quanto Parte_3 Parte_3 Pt_5
affetta da alzheimer, era stata ricoverata dal 2016 sino alla sua morte avvenuta in data 4 giugno 2020, in uno all'azienda Parte_4
ed alla , chiedendo che previa declaratoria dell'insussistenza CP_1
dell'obbligo di pagamento delle rette mensili corrisposte, per essere le stesse a carico esclusivo del servizio sanitario regionale, e della nullità dell'impegno contrattuale di pagamento da esse ricorrenti assunto, le convenute fossero condannate tra loro in solido alla restituzione in loro favore della somma di € 79.433,00 oltre interessi.
Nell'effettivo contraddittorio delle convenute, che hanno confutato a vario titolo la pretesa loro rivolta, il Tribunale, dopo aver formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis del codice di procedura civile di abbandono del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite, ha istruito la causa mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti indi l'ha decisa rigettando la domanda delle ricorrenti addebitando loro le spese di lite liquidate a favore di tutte le convenute.
Avverso quella pronuncia hanno interposto appello le signore
[...]
hiedendone la riforma integrale mediante Parte_1 Parte_2
accoglimento dell'originaria loro domanda.
Tutte le appellate hanno resistito al gravame instando per il rigetto.
La Casa albergo per anziani di ha riproposto, per il caso di Parte_3 riforma, la domanda di manleva nei confronti dell'azienda Parte_4
già formulata nel giudizio di primo grado verso entrambe le allora
[...]
convenute.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'impugnazione, la cui intitolazione enuncia la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 163 numero 4 del codice di procedura civile, si sostanzia a tutti gli effetti nella ipotizzata violazione applicativa del disposto dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001.
Ad illustrazione del motivo la difesa appellante ha ampiamente riportato stralci di varie pronunce di merito (asseritamente riguardanti vicende analoghe a quella in delibazione, circostanza che però non consta da alcun elemento) senza rivolgere alcuna specifica critica alle ragioni sottese alla decisione impugnata, il che induce non pochi dubbi sull'ammissibilità dell'impugnazione tenuto altresì conto della confusa allegazione in punto di fatto dalla quale è connotato il motivo.
Pur tuttavia la Corte rileva che la doglianza non ha fondamento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Come detto, il motivo in delibazione risulta sviluppato non già proponendo una critica al percorso motivazionale espresso dal precedente giudicante, condivisibilmente incentrato sulla ritenuta applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all'articolo 3 septies del D.Lgs. numero 502/1992 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, bensì mediante la reiterazione delle allegazioni difensive del precorso grado e, in termini di dissenso rispetto alla decisione, dolendosi del fatto che il Tribunale non si sarebbe uniformato ad altre statuizioni di merito, rese in similari vicende, che avevano invece ricondotto ad un unico contesto i due ambiti economici della assistenza e dell'ospitalità assumendo le appellanti che la correlazione tra le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali avrebbe comportato l'addebito integrale ed unitario del relativo loro onere complessivo a carico del servizio sanitario regionale.
Quanto a tale ultimo aspetto, costituente il punto nodale della vicenda dedotta in lite, osserva la Corte che la petizione d'appello, secondo cui in ragione della indissolubile unitarietà delle prestazioni sanitarie con quelle assistenziali il corrispettivo delle une e delle altre fosse ad esclusivo carico pubblico, sconta un duplice limite, argomentativo e di prova, rispetto a quello che è l'inequivoco dato normativo portato dal D.Lgs. 502/1992 e dal
D.P.C.M. 14 febbraio 2001, quest'ultimo avente natura di atto di indirizzo in materia di prestazioni socio-sanitarie.
Il Collegio rileva che nella vicenda in delibazione debba darsi continuità applicativa a quanto affermato dalla Corte di legittimità con la pronuncia
28321/2017 (il cui tema motivazionale giova riportare testualmente per quanto qui di interesse) che, all'esito d'una dettagliata ricognizione dello stato normativo e regolamentare vigente, ha enunciato i principi di diritto dirimenti della vicenda in delibazione.
La Corte regolatrice ha premesso che “la controversia verte in ordine alla individuazione dei soggetti pubblici e privati sui quali debbono gravare, in tutto od in parte le spese per prestazioni sanitarie in senso stretto, per prestazioni socio-assistenziali e per prestazioni socio-sanitarie integrate, essendo dibattuto tra le parti se sia o meno consentito discernere, per le prestazioni erogate in regime residenziale o semiresidenziale, la quota di spesa a carico del Servizio sanitario pubblico da quella a carico degli enti territoriali locali e degli assistiti, nonchè se nell'ambito della retta possano distinguersi quote di spesa distinte in relazione a prestazioni di natura diversa, quali la quota per prestazioni alberghiere …”; indi ha delineato l'ambito normativo di riferimento “Con D.P.C.M. 14 febbraio 2001 è stato emanato l' “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazione socio-sanitarie” che ha individuato le caratteristiche di tali prestazioni secondo la natura del bisogno, la complessità, la intensità e la durata dell'intervento assistenziale, diversificando le "prestazioni sanitarie a rilevanza sociale" (erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali o semiresidenziali) di competenza delle
Aziende sanitarie locali ed interamente a carico delle stesse, dalle
"prestazioni sociali e rilevanza sanitaria" tra le quali vengono ricompresi anche "gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio" che sono invece di competenza dei Comuni e sono erogate con partecipazione alla spesa - stabilita dai Comuni - da parte dei cittadini. In particolare, con riferimento alle prestazioni sanitarie da erogare inscindibilmente alle prestazioni socio-assistenziali nelle forme di
"lungo-assistenza semiresidenziali o residenziali", l'Atto di indirizzo, nella
Tabella allegata, individuava la partecipazione alla spesa a carico del servizio sanitario regionale nella misura del 50% del costo complessivo della retta (o in alternativa, nell'accollo dei costi integrali del personale sanitario, e del 30% delle altre voci di costo componenti la retta) ed a carico dei Comuni nella misura del residuo 50%, fatta salva la quota di detta percentuale che la od i Comuni avessero inteso determinare CP_1
a titolo di compartecipazione degli utenti.
Con D.P.C.M. 29 novembre 2001, ed in riferimento alla approvazione del
Piano sanitario 1998-2000, sono stati definiti i "Livelli Essenziali di
Assistenza" (LEA) ed è stato disciplinato il riparto di spesa per le prestazioni ricomprese nella allegata Tabella 1, punto "1.0 AREA
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA", venendo definitivamente ad essere chiarito che, accanto alle "prestazioni sanitarie" in senso stretto, interamente a carico del Servizio sanitario pubblico, si collocavano - in quanto ricomprese nei LEA - le "prestazioni sanitarie di rilevanza sociale", tali dovendo intendersi "le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale" (rimanendo fissato, in Tabella, il tetto di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario regionale nella misura del 50% del costo complessivo). La disciplina introdotta dal
D.P.C.M. 29 novembre 2001 ha quindi abbandonato la precedente classificazione, riconducendo nell'ambito del servizio sanitario le prestazioni cd. integrate (di natura sanitaria e socio-assistenziale), con la limitazione dell'intervento della spesa pubblica alla sola parte sanitaria della prestazione che, in quanto non distinguibile sul piano dei singoli servizi erogati, è stata individuata "forfetariamente" - secondo una valutazione legale presuntiva - in termini percentuali pari alla metà dell'importo della retta. Ovviamente esulano dalla indicata disciplina quelle prestazioni aventi natura socio-assistenziale, chiaramente individuabili per il loro contenuto esclusivamente come tali e che rimangono affidate alla competenza dei Comuni ed alla eventuale partecipazione dei privati alla relativa spesa”; ed ha quindi richiamato lo stato interpretativo della giurisprudenza di legittimità “Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, sulla premessa normativa secondo cui
l'assistenza sanitaria pubblica è resa a titolo gratuito (L. 23 dicembre
1978, n. 833 istitutiva del Sevizio sanitario nazionale, art. 3, comma 2; art.
53), ha enunciato i seguenti principi in materia:
- se vengono erogate "prestazioni sanitarie", ogni pattuizione tra la struttura convenzionata/accreditata e l'assistito volta a stabilire un corrispettivo per le prestazioni di cura è affetta da nullità per difetto di causa;
- se vengono erogate prestazioni aventi "natura non sanitaria", ossia prestazioni esclusivamente di "natura sociale-assistenziale", eventuali limiti previsti da norme di fonte primaria o secondaria o da provvedimenti amministrativi generali per le quote di partecipazione alla spesa degli enti pubblici territoriali od istituzionali, non escludono la autonoma determinazione del corrispettivo tra strutture erogatrici dei servizi ed utenti
(Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19642 del 18/09/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza
n. 17234 del 13/07/2017) - nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socio- assistenziale, tal chè non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4558 del 22/03/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 22776 del 09/11/2016)”.
Quanto in particolare alle prestazioni sanitarie socio-assistenziali la pronuncia ha altresì ricordato che “relativamente alle prestazioni esclusivamente di natura "socio-assistenziale", la L. 8 novembre 2000 n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), "Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" (art. 22, comma 2), ha incluso nei livelli essenziali delle prestazioni sociali gli "interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonchè per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
..." (art. 22, comma 3, lett. g), prescrivendo che "Per
i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica" (art. 6, comma 4), tenuto conto dei criteri determinati dalla regione "per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni" (art. 8, comma 3, lett. l)”, da ultimo precisando, con piena riferibilità alla specie, che “l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale”.
Nella vicenda in delibazione le appellanti hanno del tutto omesso di allegare, e men che meno comprovare, alcun elemento indicativo dei trattamenti sanitari di cui avrebbe fruito la loro madre in corso di permanenza presso la struttura della di Parte_3 Parte_3
il che in definitiva non consente di chiarire se si sia trattato di prestazioni sanitarie socio-assistenziali tra loro inscindibili, tali da comportare l'integrale addebito economico al servizio sanitario come da esse appellanti rivendicato, ovvero di prestazione di carattere prettamente assistenziale, essendosi infatti le appellanti limitate a sostenere che la madre era affetta dal morbo di Alzheimer riportandone, in termini di fatto notorio, gli effetti degenerativi e le complicanze correlate, assunto questo indubbiamente vero in linea teorica ma rimasto del tutto scollegato dal caso di specie.
Né d'altronde tale carenza assertiva e di prova può ritenersi colmata con la produzione della pur ampia documentazione sanitaria della signora
[...]
non potendosi da quella desumere le sua condizioni effettive e la Pt_5
tipologia delle prestazioni sanitarie rese in suo favore.
Di qui dunque la corretta valutazione espressa dal Tribunale e la conseguente inefficacia della censura d'appello.
Altrettanto infondato – e comunque di dubbia ammissibilità – è il secondo motivo con il quale la difesa delle appellanti, denunciando la violazione applicativa dell'articolo 2697 del codice civile, ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ravvisato la mancanza di prova dell'elaborazione di un piano terapeutico personalizzato.
L'illustrazione del motivo in disamina è affidata al ripetuto richiamo casistico a varie sentenze di merito in uno al rimprovero al Tribunale di
Rovigo di non essersi uniformato a quelle decisioni, e si risolve nell'assunto, di contenuto esclusivamente assertivo che testualmente si riporta, secondo cui “per quanto attiene alle condizioni di salute della signora deve comunque escludersi che la stessa Parte_5
necessitasse esclusivamente di un'attività di mera assistenza e sorveglianza. Ella, in quanto affetta da Alzheimer dal 2000, aveva bisogno, solo per questo fatto, di molteplici interventi sanitari. Il fatto ch'ella fosse una malata di lungo corso porta a ritenere che anche nella specie vi fosse la ricorrenza di prestazioni sanitarie connesse a quelle assistenziali”.
Di contro, osserva la Corte, basti osservare che, come già si è detto, dalla documentazione prodotta dalle allora ricorrenti non consta alcun referto ovvero altro documento sanitario che comprovi il contenuto della petizione delle appellanti, il che in definitiva induce alla conferma della carenza di prova già ravvisata dal precedente giudicante.
Con l'ultimo motivo, sebbene non espressamente rubricato, la difesa delle appellanti ha insistito nella declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative degli atti di impegno con cui quelle si erano fatte carico dei costi dovuti alla struttura . Parte_3
Il motivo, a giudizio della Corte, è inammissibile e comunque infondato.
La difesa appellante ha svolto la sua enunciazione limitandola al rango meramente assertivo senza cenno alcuno a quale norma, di efficacia imperativa, rapportare la contrarietà.
Quanto invece all'ipotizzata assenza di causa, la tesi d'appello è unicamente incentrata sul presupposto secondo cui fosse a carico integrale del servizio sanitario regionale l'integrale onere economico scaturente dalla permanenza della madre delle appellanti presso la struttura della Parte_3
di dovendosi di contro considerare la ritenuta
[...] Parte_3
concorrente partecipazione economica cui esse erano tenute.
In conclusiva analisi l'impugnazione va rigettata con conferma della pronuncia gravata, ciò comportando l'assorbimento delle restanti questioni riproposte nel grado dalle appellate.
Stante l'esito di rigetto del gravame ed in applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, le spese di lite nel grado vanno poste a carico solidale delle appellanti ed in favore di ciascuna delle appellate nella misura liquidata in dispositivo, determinata in misura intermedia tra i parametri minimi e medi vigenti tenuto conto del valore della causa in rapporto allo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 le appellanti vanno dichiarate tenute tra loro in solido al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 354/2024 del Tribunale di Rovigo, depositata in data 22 aprile 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza;
- condanna le appellanti tra loro in solido alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore di tutte le parti appellate liquidandole per ciascuna di esse in € 7.494,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di Legge;
- dichiara le appellanti tenute al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni