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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI PRESIDENTE
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI CONSIGLIERE relatore dr.ssa Rosa D'APICE CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1089 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
con socio unico, codice fiscale e numero di iscrizione nel Parte_1
Registro delle Imprese di MA , Partita IVA , REA RM-1612099, P.IVA_1 P.IVA_2
autorizzata a svolgere l'attività di agenzia di recupero crediti per conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773) rilasciata dalla Questura di MA il 30
giugno 2021, appartenente al Gruppo Gardant, società soggetta a direzione e coordinamento di in persona del procuratore speciale Dott. che agisce non in Parte_1 Parte_2
1 proprio ma nella qualità di mandataria della società società a Controparte_1
responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999, codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione al registro delle imprese di MA
, iscritta al numero 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca P.IVA_3
d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, giusta procura speciale per Notar Per_1
di MA del 15.09.2021, Rep. 11130, Racc. 6755,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_2
contumace
Controparte_3
contumace
APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2801/2022
pubblicata il 04/08/2022 (Opposizione a decreto ingiuntivo)
sulle conclusioni rassegnate dall'appellante in conformità dell'atto di appello nelle note scritte inviate nel termine del 12/12/2024 fissato ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato in data 7.3.2017 ha proposto opposizione al Controparte_2
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 83/2017 emesso in data 6.1.2017, col quale il Tribunale di Salerno gli aveva ingiunto, quale fideiussore della Parte_3
il pagamento in favore della della complessiva Controparte_3
somma di €. 985.139,01 per scoperto di conto corrente e per ricevute bancarie insolute,
oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria .
2 L'opponente ha contestato la pretesa creditoria azionata dalla Banca eccependo la nullità e l'indeterminatezza delle condizioni economiche, l'illegittimità dello jus variandi, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'inefficacia probatoria dell'estratto conto bancario,
la nullità del contratto di fideiussione e l'illegittimità della condotta della Banca.
2. Si è costituita la che ha impugnato l'atto Controparte_3
di opposizione in quanto inammissibile ed infondato, facendo rilevare che il credito era stato documentalmente provato mediante il deposito, tra l'altro, oltre alle certificazioni ex art 50 della legge bancaria, anche a) del contratto di conto corrente n. 61506,29, b)
degli estratti conto contratto corrente n. 61506,29 dal 1.10.05 al 28.02.2015; c ) delle lettere di apertura di credito in data 20.12.2004, 21.11.2005, 23.02.2007 e 14.12.2010,
Co relative al conto corrente n. 61506,29 ed al rapporto anticipi ri.ba.; d)dell'elenco ri.
anticipate con allegata documentazione contabile, e) del contratto di fideiussione.
3. Con comparsa depositata il 15.12.2021 ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. la
non in proprio ma nella qualità di mandataria della Parte_1
società che in virtù di contratto di cessione di rapporti Controparte_1
giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4
della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del T.U.B., stipulato in data 20 dicembre
2017, aveva acquistato pro soluto da il credito Controparte_3
oggetto del giudizio. La società interventrice ha aderito integralmente alle difese della banca opposta ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto monitorio.
4. La causa, in difetto di istanze istruttorie, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.05.2022, ove è stata riservata in decisione.
5. Con sentenza n. 2801/2022 pubblicata il 04.08.20223 il Tribunale di Salerno ha così disposto: “Dichiara il difetto di legittimazione della e, per essa, Controparte_1
3 della 2) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 83/2017 e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
, di complessivi € 750.000,00; 3) Condanna al Controparte_3 Controparte_2
pagamento, in favore della , della metà delle spese Controparte_3
di lite, che si liquidano in € 3.729,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.”.
6. Con atto di citazione notificato il 13.12.2022 la società Parte_1
non in proprio ma nella qualità di mandataria della società
[...] Controparte_1
ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma
[...]
limitatamente alla dichiarazione del difetto di legittimazione della Controparte_1
e, per essa, della con conferma nel resto e condanna
[...] Parte_1
dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.-
7. è rimasto contumace. Controparte_2
8. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_5
questa è rimasta contumace.
9. Con ordinanza del 09.01.2025, viste le conclusioni contenute nelle note inviate dalla società appellante nel termine del 12.12.2024 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il
Collegio ha riservato la causa in decisione concedendo i termini per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il Tribunale, richiamati i principi di cui agli artt. 5 e 58, co.2, TUB e la giurisprudenza di legittimità in materia, ha ritenuto non provata la legittimazione della e per essa della mandataria quale Controparte_1 Parte_1
cessionaria della sul rilievo che “la pubblicazione Controparte_3
dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non attesta la legittimazione attiva
dell'assunto cessionario di crediti in blocco” giacché essa “vale solo a sostituire, ai fini
4 notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di
cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre
esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provato in giudizio”.
11. La ha impugnato la decisione ritenendola erronea per Parte_1
i seguenti motivi:
A) il credito oggetto di causa fa parte di una cessione di crediti in blocco, figura per la quale “la disciplina dell'art. 58 T.U.B. consente una grande semplificazione
dell'operazione dato che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel
Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.- La
formalità della pubblicazione ed iscrizione è quindi equiparata, a tutti gli effetti, alla
notificazione ed all'accettazione della cessione da parte dei debitori ceduti, secondo la
previsione dell'art. 1264 c.c.”;
B) “la suddetta titolarità avrebbe potuto ( e dovuto ) ricavarsi dalla considerazione che
la cessionaria a fronte dell'intervento ex art.111 Controparte_3
c.p.c. di nessuna contraria deduzione ha svolto, così riconoscendo CP_1
nella pendenza del giudizio di opposizione l'avvenuta cessione del credito.”;
C) con dichiarazione a firma autenticata da Notaio in data 8.11.2022, prodotta con l'atto di appello, “la cedente ha attestato che il credito Controparte_3
azionato era ed è compreso tra quelli oggetto della cessione”;
D) “la titolarità del credito in capo a era ed è verificabile Controparte_1
mediante la consultazione del sito https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html
indicato nell'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale”.
12. L'appello è fondato e va accolto.
12.1. Osserva la Corte che la parte che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha l'onere di dimostrare
5 l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2016 n. 4116; 2020 n.
24798; 2022 n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex pl. Cass.2017 n. 31188; 2019 n. 15884;
2023 n. 4277).
Nella particolare ipotesi in cui, invece, il debitore ceduto contesti, prima ancora che l'inclusione del credito nella cessione in blocco, l'esistenza stessa del contratto di cessione, ai fini della prova della conclusione di tale negozio traslativo non è sufficiente la pubblicazione del suo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. ord. 2023 n. 17944).
12.2. Ritiene la Corte che, nel caso che ci occupa, la abbia Controparte_1
comprovato pienamente la titolarità attiva dell'obbligazione di pagamento per la quale era stato emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 83/2017.
- Ed infatti, nel proporre appello per il tramite della mandataria Parte_1
, la società, al fine di comprovare la propria legittimazione, ha integrato la
[...]
produzione di primo grado, che consisteva nell'avviso dell'operazione di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, producendo in giudizio la dichiarazione
6 dell'8.11.2022, a firma autenticata da Notaio, con la quale la Controparte_3
litisconsorte necessaria nella presente controversia, confermava che il
[...]
credito da essa vantato nei confronti della derivante dal saldo debitore in Parte_3
conto corrente n. 61506, 29 e da n. 69 ricevute bancarie insolute, che erano stati oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 83/2017 emesso dal Tribunale di
Salerno nei confronti del garante e dalla sentenza del medesimo Controparte_2
Tribunale pubblicata in data 04.08.2022 ad esito della causa recante n. RG 2515/2017,
rientrava nella cessione dei crediti in blocco stipulata il 20 dicembre 2017.
- L'avviso del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco del 20
dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 23
dicembre 2017, nel riportare, in modo alquanto specifico, i tratti distintivi dei crediti che la aveva acquistato, pro soluto, dalla Controparte_1 Controparte_3
(crediti derivanti da: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii)
[...]
rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate),
antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria
in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai
quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv)
rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla
data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non
benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e
alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come
successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali
il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti
giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi
Emilia MAgna Soc. Coop. a r.l.”) e nell'evidenziare che “i dati indicativi di ciascuno
dei crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta,
7 dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet
https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino
all'estinzione del relativo credito ceduto”, consente di affermare, senza alcun margine di incertezza, che tra le posizioni debitorie in questione era compresa anche quella gravante sulla in forza del rapporto di conto corrente n. 61506,29 e delle n. Parte_3
69 ri.ba.
- Pertanto, tenuto altresì conto che alcuna contestazione sulla cessione è stata sollevata dal garante ceduto ( cfr. sul punto Cass. 2023 n. 17944), la dichiarazione resa dalla originaria creditrice l'8.11.2022 Controparte_3
davanti al notaio e l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12. 2018 ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, singolarmente e congiuntamente valutati, possono ritenersi elementi documentali idonei a dimostrare, con ogni evidenza, l'intervenuto acquisto, da parte della del diritto controverso (cfr. sul punto Controparte_1
Cass. 2023 n. 4277).
- Per completezza appare sul punto utile qui ricordare che la cd. cartolarizzazione dei crediti nella forma prevista dalla L. n. 130/1999, applicabile alle banche per la previsione dell'art. 58 TUB, consiste nella cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari,
sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità ( art.1, co.1), a una società cessionaria che, allo scopo di finanziare l'acquisto dei crediti, emette titoli negoziali;
i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quello relativo ad altre operazioni, per cui su di esso non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei titoli medesimi ( art. 3, co. 2). Le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti devono essere destinati in via esclusiva dalla società cessionaria al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi ed al pagamento dei costi dell'operazione ( art. 1, co.1).
8 A seguito della cessione i pagamenti eseguiti alla banca cedente non hanno efficacia liberatoria giacché, dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito entra nella titolarità del cessionario, che è quindi l'unico soggetto legittimato a ricevere la prestazione dovuta ( cfr. ex pl. Cass. 06/5997; 20/20495)
Alla luce del richiamato meccanismo, per effetto del quale la cessionaria può esperire solo azioni di adempimento e non è passivamente legittimata rispetto alle domande di restituzione o di risarcimento avanzate dal debitore ceduto, che vanno rivolte nei confronti della Banca cedente, sussisteva l'interesse della ad intervenire in CP_1
primo grado e conseguentemente sussiste in questa sede il suo interesse ad ottenere la parziale riforma della sentenza per tutelare la propria posizione creditoria, al contempo tenendo ferma la favorevole statuizione in ordine alla prova del credito contenuta nella sentenza del Tribunale.
Va infine rilevato che risulta documentato che, con la procura speciale per notaio di MA del 15.09.2021, Rep. n. 11130, Racc. n. 6755, la Persona_1 CP_1
ha conferito potere di rappresentanza sia sostanziale che processuale alla società
. Parte_1
13. In parziale riforma della sentenza appellata, va pertanto dichiarata la
legittimazione della e per essa della mandataria Controparte_1 [...]
. In difetto di impugnazione, le altre statuizioni sono ormai Parte_1
coperte da giudicato.
14. Le spese di questo grado di giudizio vanno compensate in considerazione della condotta processuale degli appellati, che in primo grado non hanno contestato la cessione e in questo grado di appello sono rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione dalla PartitaIVA_4 [...]
[..
[...] nella qualità di mandataria di nei confronti di Parte_4 Controparte_1
e di Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.2801/2022, così provvede:
1. ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimazione di e per essa della Controparte_1
mandataria ; Parte_1
2. COMPENSA LE SPESE del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 07 maggio 2025
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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