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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 6192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6192 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 10.09.2020, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25032/2024 R.G. Prev.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Capasso e Maria Passariello, come da mandato in atti ricorrenti
E in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto
OGGETTO: pagamento ratei invalidità civile
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.11.2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto che in data 14/02/2024 veniva definito verbale sanitario con il quale la Commissione medica preposta la riconosceva invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal 28/02/2023; che in data 16.02.2024 era trasmesso telematicamente all' il modello AP70 CP_2 contenente tutti dati necessari alla messa in liquidazione della prestazione;
che nonostante fossero trascorsi 120 giorni dalla comunicazione l'ente non aveva provveduto al pagamento della prestazione dei ratei arretrati. Chiedeva, pertanto, previo accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dalla 28.02.2023, la condanna dell' al pagamento dei ratei di CP_3 indennità di accompagnamento, maturati e maturandi dalla data indicata, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione. Si costituiva l convenuto, che eccepiva l'avvenuto riconoscimento in favore della CP_3 ricorrente, nelle more del giudizio, dell'indennità di accompagnamento e il pagamento dei ratei arretrati, avvenuto il 11.01.2025, nel limitato importo residuato all'esito della detrazione di quanto risultante a debito della ricorrente medesima per ratei di assegno d'invalidità civile Cat. INVCIV n. 07010375, percepiti dal gennaio 2022 al dicembre del 2022 in difetto del requisito reddituale di legge;
chiedeva quindi dichiararsi cessata la
1 materia del contendere rispetto agli importi liquidati, con rigetto di ogni pretesa di ulteriori importi da parte della ricorrente. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** Il ricorso è in parte fondato. Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere: costituisce invero circostanza pacifica tra le parti che l'istituto ha provveduto a gennaio 2025 al pagamento di una parte delle somme dovute in favore della ricorrente pari all'importo di € 6165,10, corrispondente ai ratei maturati di indennità di accompagnamento dal 28.02.2023 (complessivi euro 11.120,96, come indicato dall' e non contestato) detratte le somme CP_2 indebitamente percepite su altra prestazione, per come meglio di seguito illustrato, oltre il rateo corrente ( euro 542,02). Entro tali limiti, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente in considerazione del pagamento parziale della prestazione dovuta, avvenuto in via amministrativa (cfr. liquidazione in atti). Alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere entro tali limiti ha del resto aderito il procuratore di parte ricorrente. Diversamente, la domanda va respinta in relazione al credito residuo vantato dalla ricorrente: le ulteriori somme alla stessa dovute a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati, pari all'importo di € 4955,86 sono state trattenute dall' CP_3
a titolo di compensazione con crediti vantati dall'Ente nei confronti della ricorrente, maturati sulla prestazione di invalidità civile nella titolarità della stessa -Cat. INVCIV n. 07010375- per ratei di assegno di invalidità civile percepiti dal gennaio 2022 al dicembre del 2022 in difetto del requisito reddituale di legge, come da comunicazione di riliquidazione in data 18.01.2023 allegata (cfr. relazione istruttoria e prod. ). CP_2
In proposito, senza contestare di non avere diritto a godere della prestazione di invalidità civile nel periodo cui fa riferimento l'indebita percezione a suo tempo notificatale, la parte ricorrente ha affermato l'illegittimità della pretesa restitutoria invocando la propria buona fede, il maggior reddito risultando generato dalla pensione di reversibilità del defunto marito, circostanza a conoscenza dell'Istituto in quanto ente erogatore. Tuttavia è opinione del giudicante che la ricorrente, in ragione di un grado minimo di diligenza, una volta avanzata domanda per la pensione di reversibilità del marito, non poteva più fare affidamento sulla legittimità dei ratei della prestazione di invalidità civile, legata alla sussistenza di precisi limiti reddituali. Le spese seguono la soccombenza dell' , che provvedeva alla liquidazione delle CP_3 somme dovute solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli così decide:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di euro 6165,10, già liquidato dall' a titolo di indennità di accompagnamento;
CP_2
- rigetta nel resto il ricorso;
2 - condanna l al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in euro CP_2
1800 a titolo di onorario, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti il residuo terzo delle spese. Napoli, 10.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Gagliardi
3
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 10.09.2020, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25032/2024 R.G. Prev.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Capasso e Maria Passariello, come da mandato in atti ricorrenti
E in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto
OGGETTO: pagamento ratei invalidità civile
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.11.2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto che in data 14/02/2024 veniva definito verbale sanitario con il quale la Commissione medica preposta la riconosceva invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal 28/02/2023; che in data 16.02.2024 era trasmesso telematicamente all' il modello AP70 CP_2 contenente tutti dati necessari alla messa in liquidazione della prestazione;
che nonostante fossero trascorsi 120 giorni dalla comunicazione l'ente non aveva provveduto al pagamento della prestazione dei ratei arretrati. Chiedeva, pertanto, previo accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dalla 28.02.2023, la condanna dell' al pagamento dei ratei di CP_3 indennità di accompagnamento, maturati e maturandi dalla data indicata, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione. Si costituiva l convenuto, che eccepiva l'avvenuto riconoscimento in favore della CP_3 ricorrente, nelle more del giudizio, dell'indennità di accompagnamento e il pagamento dei ratei arretrati, avvenuto il 11.01.2025, nel limitato importo residuato all'esito della detrazione di quanto risultante a debito della ricorrente medesima per ratei di assegno d'invalidità civile Cat. INVCIV n. 07010375, percepiti dal gennaio 2022 al dicembre del 2022 in difetto del requisito reddituale di legge;
chiedeva quindi dichiararsi cessata la
1 materia del contendere rispetto agli importi liquidati, con rigetto di ogni pretesa di ulteriori importi da parte della ricorrente. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** Il ricorso è in parte fondato. Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere: costituisce invero circostanza pacifica tra le parti che l'istituto ha provveduto a gennaio 2025 al pagamento di una parte delle somme dovute in favore della ricorrente pari all'importo di € 6165,10, corrispondente ai ratei maturati di indennità di accompagnamento dal 28.02.2023 (complessivi euro 11.120,96, come indicato dall' e non contestato) detratte le somme CP_2 indebitamente percepite su altra prestazione, per come meglio di seguito illustrato, oltre il rateo corrente ( euro 542,02). Entro tali limiti, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente in considerazione del pagamento parziale della prestazione dovuta, avvenuto in via amministrativa (cfr. liquidazione in atti). Alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere entro tali limiti ha del resto aderito il procuratore di parte ricorrente. Diversamente, la domanda va respinta in relazione al credito residuo vantato dalla ricorrente: le ulteriori somme alla stessa dovute a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati, pari all'importo di € 4955,86 sono state trattenute dall' CP_3
a titolo di compensazione con crediti vantati dall'Ente nei confronti della ricorrente, maturati sulla prestazione di invalidità civile nella titolarità della stessa -Cat. INVCIV n. 07010375- per ratei di assegno di invalidità civile percepiti dal gennaio 2022 al dicembre del 2022 in difetto del requisito reddituale di legge, come da comunicazione di riliquidazione in data 18.01.2023 allegata (cfr. relazione istruttoria e prod. ). CP_2
In proposito, senza contestare di non avere diritto a godere della prestazione di invalidità civile nel periodo cui fa riferimento l'indebita percezione a suo tempo notificatale, la parte ricorrente ha affermato l'illegittimità della pretesa restitutoria invocando la propria buona fede, il maggior reddito risultando generato dalla pensione di reversibilità del defunto marito, circostanza a conoscenza dell'Istituto in quanto ente erogatore. Tuttavia è opinione del giudicante che la ricorrente, in ragione di un grado minimo di diligenza, una volta avanzata domanda per la pensione di reversibilità del marito, non poteva più fare affidamento sulla legittimità dei ratei della prestazione di invalidità civile, legata alla sussistenza di precisi limiti reddituali. Le spese seguono la soccombenza dell' , che provvedeva alla liquidazione delle CP_3 somme dovute solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli così decide:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di euro 6165,10, già liquidato dall' a titolo di indennità di accompagnamento;
CP_2
- rigetta nel resto il ricorso;
2 - condanna l al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in euro CP_2
1800 a titolo di onorario, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti il residuo terzo delle spese. Napoli, 10.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Gagliardi
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