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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 25031/2024 R.G. promosso da
( (avv. STANIZZI MIRELLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. URSINO GIUSEPPE) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 4/3/2025 e 5/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente:
“1) La casa familiare sita in SE DE AR ( BS ), Via Adriano n° 6 resta assegnata in via esclusiva al IG.
; mentre si dà atto che la IG.ra ha già lasciato l'abitazione coniugale e provvederà CP_1 Parte_1
a trasferire a stretto giro la propria residenza:
2) I coniugi hanno già trovato un accordo bonario per la divisione degli arredi e corredi DEla casa coniugale;
3) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento la somma di € CP_1 Parte_1
400,00 ( quattrocento/00) somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal momento DEla sottoscrizione DE ricorso consensuale;
i coniugi concordano altresì che il contributo di mantenimento in favore DEla IG.ra sarà dovuto fintanto che la stessa non avrà una situazione lavorativa stabile, Parte_1 così da garantirgli una perdurante autosufficienza economica;
4) L'autoveicolo Fiat Panda Tg. GG893SH intestato a resterà in proprietà esclusiva alla stessa, Parte_1 così come l'autoveicolo Peugeot 3008 Tg FS312CL, intestato a , rimarrà in proprietà esclusiva allo CP_1 stesso”.
1
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/09/2016, trascritto presso il registro DElo Stato
Civile DE Comune di SE DE AR (BS) (atto n. 20, parte II, serie A, anno 2016) con il regime patrimoniale DEla separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione DEla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio DE giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 25031/2024 R.G. promosso da
( (avv. STANIZZI MIRELLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. URSINO GIUSEPPE) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 4/3/2025 e 5/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente:
“1) La casa familiare sita in SE DE AR ( BS ), Via Adriano n° 6 resta assegnata in via esclusiva al IG.
; mentre si dà atto che la IG.ra ha già lasciato l'abitazione coniugale e provvederà CP_1 Parte_1
a trasferire a stretto giro la propria residenza:
2) I coniugi hanno già trovato un accordo bonario per la divisione degli arredi e corredi DEla casa coniugale;
3) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento la somma di € CP_1 Parte_1
400,00 ( quattrocento/00) somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal momento DEla sottoscrizione DE ricorso consensuale;
i coniugi concordano altresì che il contributo di mantenimento in favore DEla IG.ra sarà dovuto fintanto che la stessa non avrà una situazione lavorativa stabile, Parte_1 così da garantirgli una perdurante autosufficienza economica;
4) L'autoveicolo Fiat Panda Tg. GG893SH intestato a resterà in proprietà esclusiva alla stessa, Parte_1 così come l'autoveicolo Peugeot 3008 Tg FS312CL, intestato a , rimarrà in proprietà esclusiva allo CP_1 stesso”.
1
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/09/2016, trascritto presso il registro DElo Stato
Civile DE Comune di SE DE AR (BS) (atto n. 20, parte II, serie A, anno 2016) con il regime patrimoniale DEla separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione DEla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio DE giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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