Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza di I grado iscritta al
N. 6093/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. ROMANAZZI CRISTINA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2023, la ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di aver inoltrato in data 28.9.2022 alla competente Commissione
Medica di Putignano domanda per il riconoscimento della titolarità CP_1 della pensione di reversibilità della prestazione diretta n. 36731873 Cat.
VOCOM in godimento alla madre sig.ra , già convivente Persona_1
e deceduta in data 9/9/2012; che l con provvedimento del 10/10/22 CP_1 rigettava la domanda amministrativa, ritenendo la richiedente non inabile al momento del decesso del dante causa;
di aver proposto avverso tale provvedimento, in data 17.11.2022, ricorso al comitato provinciale;
che l non riscontrava nel termine di 180 giorni il ricorso amministrativo CP_1
- adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “-a. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
[...]
ad essere qualificata inabile, ovvero soggetto che, a causa di Pt_1 infermità o difetto fisico o mentale, si trovava, sin dal 9/9/2012 (data
-b.- condannare l'Ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
-c.- condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata. CP_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, va opportunamente premesso che, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11689/2005; Cass. n. 3678/2013).
Più in particolare la Corte di legittimità ha osservato che: “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata);
8. che, come già affermato da Cass. 3 luglio 2007, n. 14996, agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38
Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonchè di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale;
" (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 9237/2018).
Con riferimento al requisito dell'inabilità la Suprema Corte, a seguito di alcune oscillazioni, si è da ultimo (condivisibilmente) assestata sulle seguenti conclusioni (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8678/2018 nonché, ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 10953/2016 e Cass. civ., Sez. Lav.,
9946/2014).
La legge n. 222 del 1984, all'art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità (L. 21 luglio 1965, n.
903, artt. 21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8,
e cioè quelle di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 657 (che riguarda i provvedimenti relativi ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari) e quelle di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692 (che riguarda l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ed ai loro familiari). La stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8 legge n. 222 del
1984 che ha sostituito il T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 4, u.c..
Orbene, secondo l'art. 8 sopra citato, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Questo requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che, invece, considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro".
L'art. della legge n. 222 del 1984, viceversa, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della
"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.
Orbene, nel caso di specie, il requisito della vivenza a carico risulta essere sussistente, atteso che, dalla documentazione in atti, emerge la sussistenza del requisito reddituale previsto dalla suddetta normativa per il riconoscimento della pensione di inabilità (cfr. estratto conto contributivo in atti).
Circa il requisito dell'inabilità va evidenziato che il C.T.U. nominato - le cui conclusioni Questo Giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – anche a seguito dei richiesti chiarimenti, ha evidenziato la sussistenza della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La ricorrenza delle condizioni di legge, pertanto, comporta l'accoglimento integrale della domanda.
In merito alla decorrenza della prestazione, si osserva che il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso di
. Persona_1
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, "in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall' l'attribuzione della pensione di reversibilità quale CP_1 superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius", senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio" (Cass., Sez. L,
Ordinanza n. 18241 del 05/09/2011). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
Parimenti le spese di CTU sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della pensione di reversibilità ai superstiti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso di;
Persona_1
- condanna l a corrispondere alla ricorrente i ratei della CP_1 pensione di reversibilità dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso di oltre interessi legali come per Persona_1 legge;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 2.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario;
- condanna l al pagamento delle spese di c.t.u. liquidate con CP_1 separato decreto.
Bari, 15.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Agnese Angiuli