Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2024, proposto dal sig. IE AR, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Arfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato telematicamente, su istanza del ricorrente, in data 02.01.2024 in favore del lavoratore indiano IN RE, ai sensi dell''art. 24 D.lgs. del 25.07.1998 n. 286, come modificato dalla legge 189/002 e art. 38 del D.P.R. 394/99, emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria il 24.01.2024 e notificato in pari data;
- del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato telematicamente, su istanza del ricorrente, in data 02.01.2024, in favore del lavoratore indiano IN EN, ai sensi dell''art. 24 D.lgs. del 25.07.1998 n. 286, come modificato dalla legge 189/002 e art. 38 del D.P.R. 394/99, emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria il 24.01.2024 e notificato in pari data;
- del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato telematicamente, su istanza del ricorrente, in favore del lavoratore indiano IN DE, in data 02.01.2024, ai sensi dell''art. 24 D.lgs. del 25.07.1998 n. 286, come modificato dalla legge 189/002 e art. 38 del D.P.R. 394/99, emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 24.01.2024 e notificato in pari data;
- del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato telematicamente, su istanza del ricorrente, in favore del lavoratore indiano IN ND, in data 02.01.2024, ai sensi dell''art. 24 D.lgs. del 25.07.1998 n. 286, come modificato dalla legge 189/002 e art. 38 del D.P.R. 394/99, emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria il 24.01.2024 e notificato in pari data;
- nonché avverso e per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale e che con gli stessi provvedimenti impugnati siano comunque posti in rapporto di correlazione, anche se non espressamente impugnati in quanto non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 14.03.2024 e depositato in data 13.04.2024, il ricorrente ha premesso le circostanze di fatto appresso sintetizzate.
1.1 Quale titolare dell’azienda avente sede in Brancaleone (Rc) alla via Rasole snc, iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di Reggio Calabria al n. 176419, il ricorrente, in forza di separate istanze presentate in data 27.03.2023, chiedeva il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato stagionale ai fini dell’assunzione, con contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato della durata massima di nove mesi, dei lavoratori IN RE nato a [...], Punjab (INDIA) il 06.08.2001, IN EN nato a [...] il [...], IN DE nato a [...] il [...], IN ND nato a [...] il [...].
1.2 I nulla osta in parola venivano rilasciati dalla Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi degli artt. 24 D.lgs. n. 286/98 e 38 D.P.R. n. 394/99, in data 2.01.2024 e ciò consentiva alla competente rappresentanza diplomatico-consolare di rilasciare ai suddetti lavoratori i rispettivi visti di ingresso. In data 12.01.2024, lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria comunicava l’avvio del procedimento di revoca degli anzidetti nulla osta, per mancanza di caricamento al sistema ALI dei modelli di asseverazione sottoscritti da professionista iscritto albo professionale di cui alla legge 12/79 e copia documento di riconoscimento del datore di lavoro, nel contempo, concedendo termine di 10 giorni per il deposito di eventuali controdeduzioni e documentazione.
1.3 In data 22.01.2024, il sig. AR IE comunicava, a mezzo pec, le proprie controdeduzioni, facendo presente di stare predisponendo la documentazione richiesta.
Tuttavia, in data 24.01.2024, la Prefettura, mediante l’adozione dei provvedimenti in epigrafe indicati, procedeva alla revoca dei nulla osta, con contestuale chiusura del portale cd. ALI.
2. Il ricorrente ha, dunque, impugnato siffatti provvedimenti di revoca, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “ I. Eccesso di potere; Difetto di istruttoria e carenza dei presupposti; violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990; travisamento dei fatti ed illogicità”;
-“ II - Carenza di motivazione e violazione ex art. 3 della legge n. 241 del 1990”
- “III. Eccesso di potere e violazione art. 24 commi 12 e 13 Testo Unico Immigrazione”;
-“IV. Sproporzionalità, contraddittorietàˆ manifesta e lesione sfera personale”;
- “V. Violazione del giusto procedimento e dei principi di correttezza e buon andamento ex art. 97 Cost. - violazione del principio di affidamento del privato - violazione dell'obbligo di ragionevole durata - contraddittorietà – sviamento ”;
La Prefettura di Reggio Calabria avrebbe revocato i nulla osta rilasciati in favore dei lavoratori stranieri ancor prima che il datore di lavoro, per come preannunciato, integrasse la documentazione mancante, e ciò sull’erroneo presupposto circa la perentorietà del termine all’uopo assegnato, ex art. 10 bis L. n. 241/90. Il formale superamento, da parte del datore di lavoro, del termine di dieci giorni indicato nel preavviso di rigetto e finalizzato ad integrare la documentazione mancante non avrebbe potuto determinare la Prefettura al ritiro dei nulla-osta, trattandosi di una mera irregolarità di natura formale, sanabile ex art. 21 octies L. n. 241/90. In ogni caso, la revoca in contestazione, disposta in carenza dei presupposti, di natura sostanziale, delineati dai commi 12 e 13 dell’art. 24 D.lgs. n. 286/98, sarebbe, comunque, affetta da grave deficit motivazionale, non risultando chiarite le ragioni di interesse pubblico alla stessa sottese in rapporto agli interessi dei lavoratori stranieri, con conseguente irragionevolezza e carenza di proporzionalità dell’ agere pubblico.
3. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Calabria si sono costituiti con memoria di mera forma, corredata da documentazione.
4. Con ordinanza n. 64 del 9.05.2024, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, previa delibazione circa il fumus delle censure concernenti la violazione delle garanzie partecipative endo-procedimentali ed il conseguente deficit motivazionale delle revoche impugnate.
5. In data 8.11.2024, parte ricorrente ha prodotto in giudizio i nulla-osta al lavoro stagionale rilasciati in favore del ricorrente, in data 11.06.2024, avuto riguardo ai lavoratori sig.ri IN DE e IN ND.
6. In occasione della pubblica udienza del 18 dicembre 2024, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l'amministrazione rilasciato per tutti i lavoratori i nullaosta ed essendo in corso di perfezionamento ancora, ma solo per alcuni di essi, gli adempimenti successivi. La difesa erariale ha fatto presente di avere avuto solo degli aggiornamenti parziali e, pertanto, ha fatto espresso rinvio alla documentazione in atti. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è complessivamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sia pure per le distinte ragioni che seguono.
8. Secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in data 8 novembre 2024, lo Sportello Unico per l’immigrazione - verosimilmente all’esito dell’ordinanza propulsiva n. 64 del 9 maggio 2024, così come avvenuto in relazione ad altri contenziosi, aventi ad oggetto la medesima quaestio iuris e chiamati alla medesima udienza pubblica - l’11 giugno 2024, ha rilasciato in favore del ricorrente due distinti nulla osta, avuto riguardo ai lavoratori sig.ri IN DE e IN ND.
Ad avviso del Collegio, siffatti provvedimenti si sostituiscono ai nulla osta adottati in data 2 gennaio 2024 in favore dei lavoratori in questione (doc. all.ti al ricorso) - e, successivamente, revocati con i provvedimenti oggetto del presente giudizio (doc. all.ti al ricorso) - essendo autonomamente idonei a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco, con conseguente improcedibilità, in parte qua del ricorso.
9. Avuto riguardo alla posizione dei lavoratori extracomunitari sig.ri IN RE e IN EN, nonostante le allegazioni della difesa del ricorrente circa il sopravvenuto rilascio di un nuovo nulla osta siano rimaste prive di riscontro documentale, le stesse, ad avviso del Collegio, sono, comunque idonee a definire il giudizio in termini di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 06/11/2024, n. 8892).
10. In conclusione, il ricorso è complessivamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2024, 4 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO