TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 21.05.2025 al n. 2463 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Raffaele De C.F._1
IM ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Cicciano (NA) al C.so
Garibaldi 8;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Silvio De Luca C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Cicciano (NA) alla Via G. Pepe 27;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.05.2025, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a RO (NA) il 14.09.1997 con il signor dalla cui unione Controparte_1 sono nati due figli: , nata a [...] il [...], e , CP_2 CP_3 nato a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e di disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale oltreché sul mantenimento per sé e per la figlia , vinte le spese di lite. CP_2
Si costituiva il resistente, il quale instava per la separazione dei coniugi aderendo alle condizioni richieste dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione del 17.11.2025, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione e concludevano in conformità; indi, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo e viste le conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 Parte_1 un assegno di mantenimento di euro 200,00, entro il giorno 6 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre;
2) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
versando alla signora la somma di euro 250,00, entro il giorno 6 di ogni CP_2 Parte_1 mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, da concordarsi preventivamente;
3) prende atto che le parti hanno concordato che nella casa familiare in RO (NA) alla
Piazza Padre Pio 1 continuerà a viverci la sig.ra unitamente ai figli. Parte_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castello di RO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 29 parte 2 Serie A del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1997);
c) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 Parte_1 un assegno di mantenimento di euro 200,00, entro il giorno 6 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2025;
d) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
versando alla signora la somma di euro 250,00, entro il giorno 6 di ogni CP_2 Parte_1 mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre
2025, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, da concordarsi preventivamente;
e) prende atto che le parti hanno concordato che nella casa familiare in RO (NA) alla
Piazza Padre Pio 1 continuerà a vivere la sig.ra unitamente ai figli;
Parte_1
f) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 21.05.2025 al n. 2463 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Raffaele De C.F._1
IM ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Cicciano (NA) al C.so
Garibaldi 8;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Silvio De Luca C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Cicciano (NA) alla Via G. Pepe 27;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.05.2025, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a RO (NA) il 14.09.1997 con il signor dalla cui unione Controparte_1 sono nati due figli: , nata a [...] il [...], e , CP_2 CP_3 nato a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e di disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale oltreché sul mantenimento per sé e per la figlia , vinte le spese di lite. CP_2
Si costituiva il resistente, il quale instava per la separazione dei coniugi aderendo alle condizioni richieste dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione del 17.11.2025, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione e concludevano in conformità; indi, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo e viste le conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 Parte_1 un assegno di mantenimento di euro 200,00, entro il giorno 6 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre;
2) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
versando alla signora la somma di euro 250,00, entro il giorno 6 di ogni CP_2 Parte_1 mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, da concordarsi preventivamente;
3) prende atto che le parti hanno concordato che nella casa familiare in RO (NA) alla
Piazza Padre Pio 1 continuerà a viverci la sig.ra unitamente ai figli. Parte_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castello di RO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 29 parte 2 Serie A del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1997);
c) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 Parte_1 un assegno di mantenimento di euro 200,00, entro il giorno 6 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2025;
d) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
versando alla signora la somma di euro 250,00, entro il giorno 6 di ogni CP_2 Parte_1 mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre
2025, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, da concordarsi preventivamente;
e) prende atto che le parti hanno concordato che nella casa familiare in RO (NA) alla
Piazza Padre Pio 1 continuerà a vivere la sig.ra unitamente ai figli;
Parte_1
f) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)