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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1522/2021 r.g.
Tribunale di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1522/2021 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ALBERTO MARIA Parte_1 C.F._1
ONORI, dall'avv. GIANGASPARE LATINI e dall'avv. ANGELO COSTANZI PETRANGOLA, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Indirizzi telematici presso i predetti difensori
ATTORE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1 distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliato presso i suoi uffici in Perugia via degli Offici n. 14
CONVENUTO
e nei confronti di
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. ADRIANO CHIULLI giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ADRIANO CHIULLI
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: come da atto di citazione.
Conclusioni di parte convenuta: come da I memoria istruttoria.
Conclusioni della terza chiamata: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
19.11.2024.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 23.3.2021, – avendo aderito all'eccezione di incompetenza Parte_1 territoriale sollevata dal – riassumeva, dinanzi a Controparte_3 questo tribunale, il giudizio da lui originariamente introdotto dinanzi al tribunale di Spoleto per sentire condannare il menzionato convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, CP_1 da lui sofferti per le lesioni riportate nella caduta verificatasi, durante l'orario scolastico, nella scuola secondaria di primo grado “istituto comprensivo 1 Genga-Alighieri”, sita in Spoleto via Don Pietro Bonilli
n. 8.
Esponeva a tal fine: che il giorno 13.12.2014, mentre stava per rientrare in classe dopo essersi recato in bagno, incrociava sul corridoio un altro alunno, , il quale lo colpiva con una manata Persona_1 violenta sulla spalla destra, facendolo cadere a terra;
che in conseguenza della caduta batteva violentemente l'anca sinistra, accusando immediato e violentissimo dolore;
di essere stato tempestivamente soccorso dal personale scolastico e trasferito con ambulanza all'ospedale di Spoleto, dove i sanitari gli diagnosticavano una frattura e lussazione del femore sinistro;
di aver dovuto sottoporsi a due interventi chirurgici e di avere riportato una lesione permanente della propria integrità fisica.
Quindi, deducendo una responsabilità del personale preposto alla vigilanza degli alunni durante l'orario scolastico, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento della somma di € 106.653,00, di CP_1 cui € 2.832,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche e il residuo a titolo di danno non patrimoniale (€ 62.244,00 per invalidità permanente, € 15.435,00 per inabilità temporanea totale più parziale, € 26.142,00 per danno morale).
Il , costituendosi tempestivamente in giudizio, Controparte_3 eccepiva preliminarmente la nullità della domanda, rilevando la carenza di allegazione in ordine al comportamento imputato all'amministrazione. Nel merito, per l'ipotesi in cui si ravvisassero nella citazione gli elementi costitutivi di un'azione ex art. 2048 c.c., eccepiva l'assenza di nesso di causalità, per essere il comportamento illecito dello studente assolutamente imprevedibile e inevitabile da parte Persona_1 della collaboratrice scolastica deputata alla sorveglianza del piano e presente al fatto. Evidenziava a tal fine che l'attore non aveva allegato l'esistenza di una lite in atto o di altro pregresso comportamento illecito, che in effetti non vi era stato, essendosi il avvicinato all'odierno attore in modo amichevole di modo Per_1 che nulla poteva far presagire la “manata” sulla spalla e la conseguente caduta. Infine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la , per essere dalla stessa tenuto indenne, in forza della CP_2 polizza assicurativa con essa stipulata, dalle somme che fosse stato eventualmente condannato a pagare all'attore.
Autorizzata e compiuta la chiamata, si costituiva in giudizio la contestando la CP_2 responsabilità del convenuto, alle cui difese sostanzialmente aderiva. Rilevava in particolare che CP_1 il fatto era accaduto durante un momento di ordinaria e consueta attività scolastica (che comprende l'utilizzo dei servizi igienici), del tutto priva di connotazioni di pericolo.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e assunta in decisione all'udienza del 20.11.2024 sulle conclusioni delle parti e con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.
* * * * *
L'attore ha introdotto un'azione di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2048 c.c., avendo allegato a sostegno della propria richiesta risarcitoria il comportamento illecito di altro studente e il verificarsi dello stesso durante l'orario scolastico e dunque nel periodo in cui questi era sottoposto alla vigilanza del personale della scuola.
pagina 2 di 5 La presenza di tali allegazioni di fatto e la loro chiarezza consentono di affermare la validità della citazione, pur nella carenza - nell'atto di citazione - di un richiamo espresso al titolo di responsabilità invocata e alla norma di riferimento.
L'attore ha del resto fornito precisazioni in tal senso nella I memoria, ex art. 183 VI comma, c.p.c., ove ha richiamato apertamente l'art. 2048 c.c. e ove ha altresì chiarito di aver inteso proporre cumulativamente anche l'azione risarcitoria a titolo contrattuale, per la violazione dell'obbligazione di protezione e vigilanza che sorge a carico del personale scolastico in ragione dell'accoglimento della domanda di iscrizione.
Principiando dall'esame dell'azione aquiliana, va ricordato in diritto che l'art. 2048 c.c. configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui, attribuendo ai precettori la responsabilità per i fatti illeciti commessi dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La norma prevede una clausola liberatoria, consentendo ai precettori di andare esenti da responsabilità ove provino di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che la presunzione di culpa in vigilando, in forza della quale è addossata al precettore la responsabilità per la condotta illecita del suo allievo, ammette la prova contraria.
Dunque l'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola (precettore), bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere.
Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova liberatoria predetta.
Sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove testimoniali assunte (testi Testimone_1 [...]
e la dinamica del fatto può essere ricostruita nei termini che seguono. Per_1 Tes_2
L'attore, dopo essere stato in bagno, stava facendo rientro in aula e si trovava nel corridoio, davanti alla porta della propria classe (quella della II C, ubicata a pochi metri dal bagno), quando incrociava l'alunno
(appartenente a un'altra classe, la III C) che gli chiedeva di tornare in bagno con lui. Al Persona_1 diniego di , che faceva presente che erano già dieci minuti che si era allontanato dalla Parte_1 propria classe, , per invitare il compagno a seguirlo, gli dava una energica pacca su una Persona_1 spalla facendogli perdere l'equilibrio e provocandone la caduta. Alla scena assisteva la collaboratrice scolastica addetta alla sorveglianza del corridoio, la quale si trovava a circa 5/6 metri Testimone_1 dai ragazzi.
Va evidenziato in particolare che è riconosciuto nell'atto di citazione che i due ragazzi si sono incrociati nel corridoio mentre l'uno rientrava in classe e l'altro andava verso il bagno. Risulta altresì che tra i due, prima della “manata”, non vi sia stato nessun litigio o discussione, di cui in effetti non si fa menzione neppure negli atti di parte attrice. I testi e hanno inoltre decisamente escluso che vi fosse stato Tes_1 Per_1 un litigio e hanno entrambi riferito che i rapporti tra i due ragazzi erano amichevoli («tra i due non vi fu alcuna lite o discussione. Era un comportamento amichevole ed anche la manata fu data in tal senso»; «io, in tono amichevole, per cercare di convincerlo, gli diedi una manata all'altezza della spalla, dicendogli
“Daje ritorna in bagno” o frase simile»).
Ulteriore prova del fatto che i rapporti fra i due ragazzi erano buoni è costituita dalla circostanza che nell'immediatezza dell'accaduto si preoccupava di sollecitare a tornare Parte_1 Persona_1 nella sua classe per non essere identificato come autore del fatto (cfr. testimonianza di Persona_1 all'udienza del 21.12.2023: «una volta caduta a terra, mostrò subito grande sofferenza, nonostante Pt_1 mi invitasse a ritornare nella mia aula, soprattutto per evitare che io potessi essere scoperto come l'autore del fatto»). Può desumersi da una massima di esperienza che, ove il colpo si fosse inserito nell'ambito di una lite, sfociata in un atto aggressivo, la vittima non si sarebbe preoccupata delle conseguenze che avrebbe potuto patire l'aggressore.
Ulteriore riscontro dell'esistenza di rapporti di amicizia tra i due ragazzi è fornito dalla relazione inoltrata dalla dirigente scolastica alla procura minorile (cfr. doc. B allegato alla II memoria istruttoria di parte pagina 3 di 5 attrice), nella quale si legge che e erano stati compagni di classe, prima Parte_1 Persona_1 che venisse bocciato e ripetesse la classe seconda, e avevano instaurato un rapporto di amicizia, che li Pt_1 portava a incontrarsi anche fuori dalla scuola («i due alunni ( e ) attualmente Persona_2 Per_3 dimostrano di avere mantenuto l'amicizia personale che già li legava negli anni precedenti, nei quali frequentavano la stessa classe e si incontravano anche fuori dalla scuola», così a pag. 3). Nella medesima relazione, inoltre, nella parte in cui (a pag. 2) si riferisce della sanzione disciplinare presa dal Consiglio di classe nei confronti dello studente , si dà atto della non intenzionalità dell'azione del ragazzo, che Per_1 viene qualificata come “frutto di una leggerezza”.
Deve dunque più correttamente ricondursi il colpo ricevuto dall'attore a una pacca amichevole, inavvertitamente assestata con troppa energia, ma senza volontà di fare del male.
Risulta inoltre che la collaboratrice scolastica addetta alla sorveglianza del corridoio, non solo era presente e si trovava a pochissima distanza dai ragazzi (cfr. testimonianza di , ma era anche Testimone_1 attenta a quanto accadeva, avendo saputo riferire con precisione delle poche battute che i due allievi si scambiarono tra loro, confermando di aver sentito l'invito amichevole di e la risposta Persona_1 negativa fornita da . Parte_1
In merito alla presenza della collaboratrice scolastica è opportuno evidenziare che di ciò da conto lo stesso attore nel proprio atto di citazione (a pag. 3, dove riferisce che alla scena assisteva una collaboratrice scolastica addetta alla sorveglianza sul piano che interveniva immediatamente in aiuto del ragazzo).
Del resto, nel corridoio non erano presenti altri ragazzi, sicché la situazione poteva essere osservata facilmente.
Ciò posto, deve considerarsi che l'utilizzo dei servizi igienici è attività ordinaria, che deve certamente essere consentita durante l'orario scolastico, che si prolunga per varie ore. Tale utilizzo risulta essere stato correttamente regolato dalla scuola, tenuto conto che i fatti dimostrano che un solo alunno per classe poteva recarsi al bagno e che non vi erano assembramenti nel corridoio.
Parimenti adeguata risulta la vigilanza degli spostamenti approntata dalla scuola mediante il collocamento su ciascun piano di una persona addetta ed effettivamente attuata, essendo la collaboratrice scolastica presente sul luogo, in prossimità del bagno e in posizione che le consentiva la piena visuale di tutto il corridoio.
Al riguardo non può tacersi che i minori da vigilare non erano bambini, ma ragazzi di tredici anni ai quali, in ragione della loro età, doveva certamente attribuirsi piena autonomia negli spostamenti dalla classe al bagno e che pertanto non necessitavano di essere accompagnati dal personale scolastico.
Deve a questo punto evidenziarsi la repentinità dell'azione del e soprattutto la sua Per_1 imprevedibilità, alla luce del fatto che il tono amichevole della breve conversazione (confermato dai buoni rapporti mantenuti dai ragazzi tra loro anche dopo la caduta) non poteva far presagire un atto violento. Del resto, lo stesso autore del colpo alla spalla dell'attore, in sede di prova testimoniale, pur confermando la dinamica e la caduta, ha dichiarato di non ricordare che la “manata” fosse stata così violenta, sostanzialmente mostrando di essersi stupito degli effetti del suo gesto.
In conclusione, può ritenersi dimostrato che l'amministrazione scolastica assunse tutte le misure organizzative idonee a evitare situazioni di pericolo determinate da urti tra studenti (disciplinando l'accesso ai bagni e disponendo idonea vigilanza) e che l'azione dell'alunno non poté essere Persona_1 evitata per la sua repentinità e imprevedibilità.
Analogamente va respinta l'azione di responsabilità contrattuale.
pagina 4 di 5 Va premesso in diritto che ricorre una responsabilità contrattuale tutte le volte in cui il danno, autocagionato o eterocagionato, sia imputato in forza del vincolo negoziale che sorge per effetto dell'accoglimento della domanda di iscrizione scolastica e, dunque, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica (cfr. Cass. n.
32377/2021).
Il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., impone all'attore di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale;
lascia invece in capo all'amministrazione scolastica debitrice l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla prestazione di vigilanza ossia di aver adottato, anche in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo e di aver supervisionato l'attività dei minori, mantenendone il controllo e assicurando tempestivi interventi correttivi.
Spetta poi all'attore provare l'esistenza del nesso di causalità tra danno e inadempimento, sicché andrà certamente esente da responsabilità il debitore laddove si acquisisca prova che l'evento è imputabile al caso fortuito, ossia che l'azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina (cfr. Cass. n. 24456/2005) e dunque inevitabile anche con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili.
Alla luce di tale inquadramento, risulta chiaro che le considerazioni innanzi svolte in merito all'adeguatezza delle misure organizzative assunte dalla scuola e alla rapidità e imprevedibilità dell'azione dannosa posta in essere dall'alunno inducono ad affermare il corretto adempimento dell'obbligazione di vigilanza Per_1
e a ricondurre il sinistro al caso fortuito, essendo stata la caduta determinata da un'azione (la pacca energica o “manata”) assolutamente imprevedibile data la tranquillità del contesto, sia per il tenore della conversazione (amichevole), sia per l'assenza di concitazione e confusione, anche alla luce del numero esiguo dei soggetti presenti (appena due).
Essendo inatteso e repentino, il colpo non era neppure evitabile, neppure da personale presente nelle immediate vicinanze e vigile, come nel caso di specie.
D'altra parte, non può certo esigersi l'imposizione di regole scolastiche che vietino ogni vicinanza e ogni conversazione tra gli studenti, essendo evidente che norme di questo tipo impedirebbero la socializzazione e lo sviluppo delle autonomie relazionali, con grave compromissione dello sviluppo psicofisico dei ragazzi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (parametri di cui al d.m. n. 147/2022; cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; tutte le fasi a valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare al convenuto e alla terza chiamata le spese di lite, CP_1 che si liquidano, per ciascuno, in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Perugia, 3 giugno 2025
Il giudice
Gaia Muscato
pagina 5 di 5
Tribunale di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1522/2021 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ALBERTO MARIA Parte_1 C.F._1
ONORI, dall'avv. GIANGASPARE LATINI e dall'avv. ANGELO COSTANZI PETRANGOLA, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Indirizzi telematici presso i predetti difensori
ATTORE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1 distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliato presso i suoi uffici in Perugia via degli Offici n. 14
CONVENUTO
e nei confronti di
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. ADRIANO CHIULLI giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ADRIANO CHIULLI
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: come da atto di citazione.
Conclusioni di parte convenuta: come da I memoria istruttoria.
Conclusioni della terza chiamata: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
19.11.2024.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 23.3.2021, – avendo aderito all'eccezione di incompetenza Parte_1 territoriale sollevata dal – riassumeva, dinanzi a Controparte_3 questo tribunale, il giudizio da lui originariamente introdotto dinanzi al tribunale di Spoleto per sentire condannare il menzionato convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, CP_1 da lui sofferti per le lesioni riportate nella caduta verificatasi, durante l'orario scolastico, nella scuola secondaria di primo grado “istituto comprensivo 1 Genga-Alighieri”, sita in Spoleto via Don Pietro Bonilli
n. 8.
Esponeva a tal fine: che il giorno 13.12.2014, mentre stava per rientrare in classe dopo essersi recato in bagno, incrociava sul corridoio un altro alunno, , il quale lo colpiva con una manata Persona_1 violenta sulla spalla destra, facendolo cadere a terra;
che in conseguenza della caduta batteva violentemente l'anca sinistra, accusando immediato e violentissimo dolore;
di essere stato tempestivamente soccorso dal personale scolastico e trasferito con ambulanza all'ospedale di Spoleto, dove i sanitari gli diagnosticavano una frattura e lussazione del femore sinistro;
di aver dovuto sottoporsi a due interventi chirurgici e di avere riportato una lesione permanente della propria integrità fisica.
Quindi, deducendo una responsabilità del personale preposto alla vigilanza degli alunni durante l'orario scolastico, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento della somma di € 106.653,00, di CP_1 cui € 2.832,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche e il residuo a titolo di danno non patrimoniale (€ 62.244,00 per invalidità permanente, € 15.435,00 per inabilità temporanea totale più parziale, € 26.142,00 per danno morale).
Il , costituendosi tempestivamente in giudizio, Controparte_3 eccepiva preliminarmente la nullità della domanda, rilevando la carenza di allegazione in ordine al comportamento imputato all'amministrazione. Nel merito, per l'ipotesi in cui si ravvisassero nella citazione gli elementi costitutivi di un'azione ex art. 2048 c.c., eccepiva l'assenza di nesso di causalità, per essere il comportamento illecito dello studente assolutamente imprevedibile e inevitabile da parte Persona_1 della collaboratrice scolastica deputata alla sorveglianza del piano e presente al fatto. Evidenziava a tal fine che l'attore non aveva allegato l'esistenza di una lite in atto o di altro pregresso comportamento illecito, che in effetti non vi era stato, essendosi il avvicinato all'odierno attore in modo amichevole di modo Per_1 che nulla poteva far presagire la “manata” sulla spalla e la conseguente caduta. Infine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la , per essere dalla stessa tenuto indenne, in forza della CP_2 polizza assicurativa con essa stipulata, dalle somme che fosse stato eventualmente condannato a pagare all'attore.
Autorizzata e compiuta la chiamata, si costituiva in giudizio la contestando la CP_2 responsabilità del convenuto, alle cui difese sostanzialmente aderiva. Rilevava in particolare che CP_1 il fatto era accaduto durante un momento di ordinaria e consueta attività scolastica (che comprende l'utilizzo dei servizi igienici), del tutto priva di connotazioni di pericolo.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e assunta in decisione all'udienza del 20.11.2024 sulle conclusioni delle parti e con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.
* * * * *
L'attore ha introdotto un'azione di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2048 c.c., avendo allegato a sostegno della propria richiesta risarcitoria il comportamento illecito di altro studente e il verificarsi dello stesso durante l'orario scolastico e dunque nel periodo in cui questi era sottoposto alla vigilanza del personale della scuola.
pagina 2 di 5 La presenza di tali allegazioni di fatto e la loro chiarezza consentono di affermare la validità della citazione, pur nella carenza - nell'atto di citazione - di un richiamo espresso al titolo di responsabilità invocata e alla norma di riferimento.
L'attore ha del resto fornito precisazioni in tal senso nella I memoria, ex art. 183 VI comma, c.p.c., ove ha richiamato apertamente l'art. 2048 c.c. e ove ha altresì chiarito di aver inteso proporre cumulativamente anche l'azione risarcitoria a titolo contrattuale, per la violazione dell'obbligazione di protezione e vigilanza che sorge a carico del personale scolastico in ragione dell'accoglimento della domanda di iscrizione.
Principiando dall'esame dell'azione aquiliana, va ricordato in diritto che l'art. 2048 c.c. configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui, attribuendo ai precettori la responsabilità per i fatti illeciti commessi dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La norma prevede una clausola liberatoria, consentendo ai precettori di andare esenti da responsabilità ove provino di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che la presunzione di culpa in vigilando, in forza della quale è addossata al precettore la responsabilità per la condotta illecita del suo allievo, ammette la prova contraria.
Dunque l'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola (precettore), bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere.
Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova liberatoria predetta.
Sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove testimoniali assunte (testi Testimone_1 [...]
e la dinamica del fatto può essere ricostruita nei termini che seguono. Per_1 Tes_2
L'attore, dopo essere stato in bagno, stava facendo rientro in aula e si trovava nel corridoio, davanti alla porta della propria classe (quella della II C, ubicata a pochi metri dal bagno), quando incrociava l'alunno
(appartenente a un'altra classe, la III C) che gli chiedeva di tornare in bagno con lui. Al Persona_1 diniego di , che faceva presente che erano già dieci minuti che si era allontanato dalla Parte_1 propria classe, , per invitare il compagno a seguirlo, gli dava una energica pacca su una Persona_1 spalla facendogli perdere l'equilibrio e provocandone la caduta. Alla scena assisteva la collaboratrice scolastica addetta alla sorveglianza del corridoio, la quale si trovava a circa 5/6 metri Testimone_1 dai ragazzi.
Va evidenziato in particolare che è riconosciuto nell'atto di citazione che i due ragazzi si sono incrociati nel corridoio mentre l'uno rientrava in classe e l'altro andava verso il bagno. Risulta altresì che tra i due, prima della “manata”, non vi sia stato nessun litigio o discussione, di cui in effetti non si fa menzione neppure negli atti di parte attrice. I testi e hanno inoltre decisamente escluso che vi fosse stato Tes_1 Per_1 un litigio e hanno entrambi riferito che i rapporti tra i due ragazzi erano amichevoli («tra i due non vi fu alcuna lite o discussione. Era un comportamento amichevole ed anche la manata fu data in tal senso»; «io, in tono amichevole, per cercare di convincerlo, gli diedi una manata all'altezza della spalla, dicendogli
“Daje ritorna in bagno” o frase simile»).
Ulteriore prova del fatto che i rapporti fra i due ragazzi erano buoni è costituita dalla circostanza che nell'immediatezza dell'accaduto si preoccupava di sollecitare a tornare Parte_1 Persona_1 nella sua classe per non essere identificato come autore del fatto (cfr. testimonianza di Persona_1 all'udienza del 21.12.2023: «una volta caduta a terra, mostrò subito grande sofferenza, nonostante Pt_1 mi invitasse a ritornare nella mia aula, soprattutto per evitare che io potessi essere scoperto come l'autore del fatto»). Può desumersi da una massima di esperienza che, ove il colpo si fosse inserito nell'ambito di una lite, sfociata in un atto aggressivo, la vittima non si sarebbe preoccupata delle conseguenze che avrebbe potuto patire l'aggressore.
Ulteriore riscontro dell'esistenza di rapporti di amicizia tra i due ragazzi è fornito dalla relazione inoltrata dalla dirigente scolastica alla procura minorile (cfr. doc. B allegato alla II memoria istruttoria di parte pagina 3 di 5 attrice), nella quale si legge che e erano stati compagni di classe, prima Parte_1 Persona_1 che venisse bocciato e ripetesse la classe seconda, e avevano instaurato un rapporto di amicizia, che li Pt_1 portava a incontrarsi anche fuori dalla scuola («i due alunni ( e ) attualmente Persona_2 Per_3 dimostrano di avere mantenuto l'amicizia personale che già li legava negli anni precedenti, nei quali frequentavano la stessa classe e si incontravano anche fuori dalla scuola», così a pag. 3). Nella medesima relazione, inoltre, nella parte in cui (a pag. 2) si riferisce della sanzione disciplinare presa dal Consiglio di classe nei confronti dello studente , si dà atto della non intenzionalità dell'azione del ragazzo, che Per_1 viene qualificata come “frutto di una leggerezza”.
Deve dunque più correttamente ricondursi il colpo ricevuto dall'attore a una pacca amichevole, inavvertitamente assestata con troppa energia, ma senza volontà di fare del male.
Risulta inoltre che la collaboratrice scolastica addetta alla sorveglianza del corridoio, non solo era presente e si trovava a pochissima distanza dai ragazzi (cfr. testimonianza di , ma era anche Testimone_1 attenta a quanto accadeva, avendo saputo riferire con precisione delle poche battute che i due allievi si scambiarono tra loro, confermando di aver sentito l'invito amichevole di e la risposta Persona_1 negativa fornita da . Parte_1
In merito alla presenza della collaboratrice scolastica è opportuno evidenziare che di ciò da conto lo stesso attore nel proprio atto di citazione (a pag. 3, dove riferisce che alla scena assisteva una collaboratrice scolastica addetta alla sorveglianza sul piano che interveniva immediatamente in aiuto del ragazzo).
Del resto, nel corridoio non erano presenti altri ragazzi, sicché la situazione poteva essere osservata facilmente.
Ciò posto, deve considerarsi che l'utilizzo dei servizi igienici è attività ordinaria, che deve certamente essere consentita durante l'orario scolastico, che si prolunga per varie ore. Tale utilizzo risulta essere stato correttamente regolato dalla scuola, tenuto conto che i fatti dimostrano che un solo alunno per classe poteva recarsi al bagno e che non vi erano assembramenti nel corridoio.
Parimenti adeguata risulta la vigilanza degli spostamenti approntata dalla scuola mediante il collocamento su ciascun piano di una persona addetta ed effettivamente attuata, essendo la collaboratrice scolastica presente sul luogo, in prossimità del bagno e in posizione che le consentiva la piena visuale di tutto il corridoio.
Al riguardo non può tacersi che i minori da vigilare non erano bambini, ma ragazzi di tredici anni ai quali, in ragione della loro età, doveva certamente attribuirsi piena autonomia negli spostamenti dalla classe al bagno e che pertanto non necessitavano di essere accompagnati dal personale scolastico.
Deve a questo punto evidenziarsi la repentinità dell'azione del e soprattutto la sua Per_1 imprevedibilità, alla luce del fatto che il tono amichevole della breve conversazione (confermato dai buoni rapporti mantenuti dai ragazzi tra loro anche dopo la caduta) non poteva far presagire un atto violento. Del resto, lo stesso autore del colpo alla spalla dell'attore, in sede di prova testimoniale, pur confermando la dinamica e la caduta, ha dichiarato di non ricordare che la “manata” fosse stata così violenta, sostanzialmente mostrando di essersi stupito degli effetti del suo gesto.
In conclusione, può ritenersi dimostrato che l'amministrazione scolastica assunse tutte le misure organizzative idonee a evitare situazioni di pericolo determinate da urti tra studenti (disciplinando l'accesso ai bagni e disponendo idonea vigilanza) e che l'azione dell'alunno non poté essere Persona_1 evitata per la sua repentinità e imprevedibilità.
Analogamente va respinta l'azione di responsabilità contrattuale.
pagina 4 di 5 Va premesso in diritto che ricorre una responsabilità contrattuale tutte le volte in cui il danno, autocagionato o eterocagionato, sia imputato in forza del vincolo negoziale che sorge per effetto dell'accoglimento della domanda di iscrizione scolastica e, dunque, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica (cfr. Cass. n.
32377/2021).
Il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., impone all'attore di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale;
lascia invece in capo all'amministrazione scolastica debitrice l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla prestazione di vigilanza ossia di aver adottato, anche in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo e di aver supervisionato l'attività dei minori, mantenendone il controllo e assicurando tempestivi interventi correttivi.
Spetta poi all'attore provare l'esistenza del nesso di causalità tra danno e inadempimento, sicché andrà certamente esente da responsabilità il debitore laddove si acquisisca prova che l'evento è imputabile al caso fortuito, ossia che l'azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina (cfr. Cass. n. 24456/2005) e dunque inevitabile anche con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili.
Alla luce di tale inquadramento, risulta chiaro che le considerazioni innanzi svolte in merito all'adeguatezza delle misure organizzative assunte dalla scuola e alla rapidità e imprevedibilità dell'azione dannosa posta in essere dall'alunno inducono ad affermare il corretto adempimento dell'obbligazione di vigilanza Per_1
e a ricondurre il sinistro al caso fortuito, essendo stata la caduta determinata da un'azione (la pacca energica o “manata”) assolutamente imprevedibile data la tranquillità del contesto, sia per il tenore della conversazione (amichevole), sia per l'assenza di concitazione e confusione, anche alla luce del numero esiguo dei soggetti presenti (appena due).
Essendo inatteso e repentino, il colpo non era neppure evitabile, neppure da personale presente nelle immediate vicinanze e vigile, come nel caso di specie.
D'altra parte, non può certo esigersi l'imposizione di regole scolastiche che vietino ogni vicinanza e ogni conversazione tra gli studenti, essendo evidente che norme di questo tipo impedirebbero la socializzazione e lo sviluppo delle autonomie relazionali, con grave compromissione dello sviluppo psicofisico dei ragazzi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (parametri di cui al d.m. n. 147/2022; cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; tutte le fasi a valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare al convenuto e alla terza chiamata le spese di lite, CP_1 che si liquidano, per ciascuno, in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Perugia, 3 giugno 2025
Il giudice
Gaia Muscato
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