Art. 3. 1. E' autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attivita' dell'Ufficio di Venezia.
Articolo 3 della Legge 15 gennaio 2003, n. 12
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- Legge 15 gennaio 2003, n. 12
Articolo 3 della Legge 15 gennaio 2003, n. 12
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6 febbraio 2003
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