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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1695/2020 R.G. promossa da
E Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni
[...]
-ricorrenti-
contro
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Raimondo
Garcea
-resistente-
nonché contro
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
[...]
dello Stato di Catanzaro
-terzo chiamato-
avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2087 c.c.;
Pag. 1 a 27 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.12.2020, Parte_1 Parte_2
e eredi di ascrivendo alla condotta
[...] CP_3 Parte_3 colpevole dell'ex datore di lavoro del loro congiunto, Controparte_1
la patologia di mesotelioma pleurico, diagnosticata a quest'ultimo in data
27.1.2015, agivano in giudizio per conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti, sia iure hereditatis che iure proprio.
2. Con memoria depositata in data 22.10.2021, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva per essere il rapporto di lavoro in questione intercorso, per la gran parte del periodo rilevante (2.5.1973 – 1.1.2001), con la Gestione
Commissariale Governativa , dalla quale Controparte_1 Controparte_1
sorta nell'anno 2000, aveva ereditato i rapporti di lavoro in corso al
[...]
momento della costituzione;
nonché l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali e l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro in ordine alle domande risarcitorie spiegate iure proprio dai ricorrenti;
nel merito, respingeva ogni ulteriore addebito quanto alle pretese risarcitorie dei ricorrenti.
3. Nel corso del giudizio, su istanza di parte convenuta, veniva chiamato in causa il il quale si costituiva Controparte_2
eccependo l'inammissibilità del ricorso o, comunque, la sua nullità, per violazione degli artt. 24 e 111, comma 2 Cost., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda.
4. Con ordinanza del 21.9.2022, venivano disposte la separazione delle domande proposte iure proprio dagli attori, la trasmissione del fascicolo al
Presidente del Tribunale per l'assegnazione interna – secondo i criteri tabellari e con onere per le parti di regolarizzazione degli atti ai sensi delle disposizioni
Pag. 2 a 27 tributarie applicabili – delle predette domande, da trattarsi con rito ordinario, nonché la prosecuzione del giudizio avente ad oggetto le domande risarcitorie proposte iure hereditatis.
5. Con separato provvedimento di pari data, veniva, quindi, ammessa la prova orale articolata dalle parti e, all'esito dell'escussione dei testi, veniva disposta consulenza tecnica medico-legale.
6. All'udienza del 17.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con contestuale motivazione.
7. La domanda va accolta per quanto di ragione.
8. Gli istanti sono i figli di ed hanno proposto azione Parte_3
risarcitoria contro la società alle cui dipendenze il Controparte_1
familiare ha lavorato dal 2.5.1973 al 22.9.2005, con le qualifiche di operaio di 3^ classe (dal 2.5.1973 al 6.2.1975), operaio di 2^ classe (dal 7.2.1975 al 31.12.1977), operaio qualificato (dall'1.1.1978 al 31.12.1982), operaio specializzato
(dall'1.1.1983 al 31.3.1993), capo squadra operai (dall'1.4.1993 al 31.7.1998), capo operai motorista (dall'1.8.1998 al 14.12.2000), capo tecnico motorista (dal
15.12.2000 al 31.12.2000), capo unità tecnica motorista (dall'1.1.2001 al
22.9.2005), presso il deposito ferroviario di Gioia Tauro, ad eccezione del periodo
1.8.1980/3.5.1981, in cui ha prestato la propria attività presso il deposito ferroviario di Cosenza.
9. L'azione giudiziale spiegata dai ricorrenti dopo la morte del congiunto – così come residuata in questa sede a seguito della disposta separazione delle domande risarcitorie iure proprio – è diretta a conseguire il risarcimento dei danni subiti dal de cuius a causa del mesotelioma pleurico, ossia della patologia tumorale che ha contratto sul posto di lavoro, a seguito della esposizione Parte_3 all'amianto addebitata, ai sensi dell'art. 2087 c.c., al comportamento omissivo della società convenuta.
10. Orbene, l'istruttoria espletata in corso di causa ha consentito di acclarare che la predetta patologia tumorale (che ha portato alla morte del in data Pt_3
21.9.2015) è da ascriversi alle condizioni ambientali in cui il lavoratore ha espletato le proprie mansioni alle dipendenze della società ferroviaria resistente.
Pag. 3 a 27 11. Prima di esaminare il merito della vicenda, tuttavia, devono essere delibate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute.
12. Deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta entrambe le parti resistenti, per violazione del principio di sinteticità.
13. In proposito, ancorché la domanda introduttiva del giudizio sia all'evidenza predisposta in aperta violazione del suddetto principio (oggi cristallizzato nell'art. 121 c.p.c.), non può predicarsene l'inammissibilità, in difetto di una espressa sanzione processuale declinata in tal senso per la sua inosservanza, potendo semmai quest'ultima rilevare ai soli fini della valutazione in punto di governo delle spese di lite.
14. Quanto alle eccezioni di difetto di legittimazione passiva, sollevate tanto da quanto dal Controparte_1 Controparte_2
la questione può essere risolta sulla base delle argomentazioni spese da
[...]
questo Tribunale in analoga vicenda contenziosa, con motivazioni da richiamare integralmente in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Senza voler ripercorrere l'evoluzione del quadro normativo in tema di trasporti pubblici locali, nel quale si colloca la nascita della società ferroviaria convenuta, è sufficiente richiamare l'art. 31 L. n. 144/1999 con cui il legislatore, al fine di accelerare il trasferimento delle competenze in materia di trasporto pubblico locale, ha consentito alle ferrovie in gestione commissariale governativa di costituire o partecipare a società con apporto di capitale, che avrebbero poi sottoscritto con gli enti regionali le convenzioni per il conferimento dei servizi di trasporto;
nonché il successivo art. 11, co. 3, D. Lgs. n. 166/2002 che ha disciplinato la successione delle società di nuova costituzione alle precedenti gestioni commissariali, disponendo che le società costituite ai sensi dell'art. 31 L.
n. 144/1999 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31.12.2000.
Consegue da quanto sopra che la società ferroviaria resistente è subentrata per legge alla precedente gestione commissariale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi imputabili agli enti commissariali soppressi, senza previsione di alcun
Pag. 4 a 27 limite (di ordine temporale tra rapporti - anche di lavoro - pregressi e pendenti al
31.12.2000) dal momento che il subentro nelle posizioni creditorie e debitorie discende dalla successione nella gestione, anche al di là di una eventuale regolamentazione convenzionale tra le parti dei rapporti passivi pregressi, che rileva soltanto sul piano interno. La ratio di questa successione risiede nel fatto che il legislatore ha previsto che i soggetti subentrati alle precedenti gestioni commissariali beneficiavano di una speciale regolazione delle partite debitorie, usufruendo, altresì, di consistenti risorse statali per ripianare i debiti maturati anteriormente al 31/12/2000, a fronte della successione nel complesso di situazioni giuridiche attive e passive di cui era titolare la gestione commissariale. Pertanto, non è ipotizzabile un distinguo relativo a debiti anteriori e successivi al
31.12.2000, che sono tutti indistintamente a carico delle società di nuova costituzione - come quella di specie - con esonero di responsabilità dello Stato. In altri termini, una volta venute meno le gestioni commissariali governative, lo Stato non risponde ulteriormente dei debiti derivanti da rapporti pregressi a carico degli enti cessati, avendo già cooperato a monte alla ripianazione dei debiti maturati a tale data, attraverso il trasferimento alle nuove società delle somme necessarie, così esaurendo ex lege ogni sua eventuale futura responsabilità per tali poste debitorie. Per le ragioni illustrate è invece fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal costituito. Al riguardo, giova CP_2
richiamare la giurisprudenza che a vario titolo si è occupata del fenomeno successorio relativo alle società costituite, ai sensi dell'art. 31 L. n° 144/1999 e, per tutte, la sentenza n. 205/2005 del TAR Campania, resa in un giudizio promosso da un lavoratore nei confronti del Ministero dei Trasporti - Gestione
Commissariale Governativa Circumvesuviana e proseguito nei confronti della
succeduta ex lege al primo. Nella fattispecie di cui alla Controparte_4
citata pronuncia, il giudice amministrativo, rigettando l'eccezione formulata dalla nuova società, ha dichiarato la sua legittimazione passiva esclusiva rispetto alla domanda di parte attrice, relativa ad un periodo antecedente alla sua costituzione, prescindendo dalla regolamentazione dei rapporti fra e società CP_2
disciplinati da specifici accordi, attinenti alla assunzione degli oneri a carico dello
Pag. 5 a 27 Stato di tutte le pendenze passive relative ai rapporti pregressi, configurandosi esse come relative ad un problema di rapporti interni tra gli enti e non preclusive della possibilità per il dipendente di ottenere il pagamento delle proprie competenze anche nei confronti del soggetto di nuova costituzione (cfr., altresì, sent. TAR Bari
Puglia sez. I, 7 febbraio 2003, n. 567; sent. Cass. n. 17481/2009; Consiglio Stato sez. VI, 7 novembre 2005, n° 6172)” (cfr. Tribunale Catanzaro, sezione lavoro, sentenza n. 323/2019, confermata, sul punto, da Corte appello Catanzaro, sezione lavoro, sentenza n. 913/2022).
15. Devono, pertanto, essere dichiarate: per un verso, l'insussistenza della legittimazione passiva del;
per altro verso, la piena legittimazione passiva CP_2
di . Controparte_1
16. La domanda di riconoscimento di responsabilità solidale o di manleva, formulata da quest'ultima nei confronti dell'Amministrazione, è, peraltro, infondata per le medesime ragioni esposte quanto alla legittimazione passiva, dacché risulta evidente come un fenomeno successorio non possa determinare alcuna responsabilità solidale. Le gestioni commissariali governative, cessata la loro funzione, hanno cessato di esistere e il , nel descritto processo di CP_2
risanamento e trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi, ha avuto il mero ruolo di finanziatore (così la già citata Corte appello Catanzaro, sezione lavoro, sentenza n. 913/2022).
17. Né, in senso contrario a quanto sin qui esposto, appare conferente il richiamo a Corte appello Catanzaro, sez. lav., n. 1406/2023 (prodotta da
[...]
con le note dell'8.2.2024), atteso che, nel caso deciso dalla suddetta CP_1 pronuncia, il lavoratore (i cui eredi avevano agito in via risarcitoria contro l'odierna società convenuta) era cessato dal servizio prima della costituzione di
[...]
e, dunque, prima della sua successione alla Gestione Commissariale CP_1
Governativa , sicché nessun subentro si era verificato nella Controparte_5
gestione del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, invece, il è transitato Pt_3 alle dipendenze della , sicché quest'ultima appare dotata di Controparte_1
piena legittimazione passiva.
Pag. 6 a 27 18. Deve, infine, affrontarsi l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro a conoscere delle domande risarcitorie iure proprio, sollevata dalla società resistente.
19. La questione, che non è di vera e propria competenza, ma di corretta ripartizione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio giudiziario
(Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12433), deve, ormai, ritenersi superata a seguito della già richiamata ordinanza di separazione delle domande del 21.9.2022.
20. Passando al merito, come si è detto, va osservato che le risultanze probatorie hanno dimostrato che la patologia tumorale diagnosticata al dante causa degli istanti sia riconducibile alle condizioni ambientali in cui il ha lavorato Pt_3
alle dipendenze della società ferroviaria convenuta.
21. È opportuno premettere, in punto di ripartizione degli oneri probatori in ipotesi di domanda del lavoratore ex art. 2087 c.c., che “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio)” (Cass. 24742/2018).
22. Ciò posto, nel caso di specie, l'esposizione del lavoratore all'agente patogeno è emersa, in primo luogo, dal certificato rilasciato dall'INAIL in data
Pag. 7 a 27 4.8.2017 (doc. n. 12/p del fascicolo di parte ricorrente), in cui è attestato che
è stato esposto all'amianto nel periodo 2.5.1973 – 27.3.1992. Parte_3
23. Quanto al valore probatorio della suddetta attestazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (così Cass. civ., sez. lav.,
31.10.2018, n. 27952). Pertanto, è stato, ad es., deciso che il decesso per malattia professionale (nella specie, un carcinoma polmonare dovuto a prolungata esposizione all'amianto e agli idrocarburi) può essere dichiarato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo (così Cass. civ., sez. lav., 12.6.2019,
n. 15762, in fattispecie in cui il tabagismo era stato sì concausa dell'evento, ma non causa esclusiva). E proprio in tale ambito valutativo del nesso eziologico, Cass. civ., sez. lav., 16.3.2015, n. 5174, ha ricordato anzitutto circa le certificazioni
INAIL in questione di aver già avuto modo di puntualizzare la loro rilevanza al di fuori dello specifico contesto di riferimento in cui sono emesse (Cass., n. 18008 del
2014), vale a dire quello del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, l. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Inoltre, appunto in relazione a fattispecie concreta simile a quella che qui ci occupa
(riguardante domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. contro il datore di lavoro), la suddetta decisione ha specificato che dette certificazioni INAIL, se non possono avere valore dirimente, possono assumere rilievo ai fini di concorrere ad integrare la prova circa l'esposizione all'amianto (cfr. Cassazione Civile, Sez.
Lav., 12 gennaio 2023, n. 678).
Pag. 8 a 27 24. Oltre alle risultanze documentali appena analizzate, a corroborare la prova dell'esposizione del lavoratore alle fibre di amianto, vi è la prova testimoniale espletata in corso di causa.
25. Nello specifico, il teste (cfr. verbale d'udienza del Testimone_1
10.2.2023), figlio di un collega di che ha prestato servizio Parte_3 presso l'officina di Gioia Tauro e che è scomparso dopo aver contratto anch'egli il cancro, ha dichiarato: di essersi recato in un paio di occasioni, insieme al padre, sul posto di lavoro e di ricordare che il si occupava delle riparazioni;
che, Pt_3 nell'officina, c'erano delle fosse con il treno di sopra e che il stava nella Pt_3
fossa per svolgere la propria attività; che le locomotive avevano componentistica in amianto anche internamente, in particolare nelle caldaie, che erano tutte coibentate con cartoni e/o lastre in amianto, e i bruciatori del carbone sprigionavano il calore che partiva dei materiali di amianto, anche in seguito alle vibrazioni, alle fermate e agli altri stress termo-meccanici, e riducevano detti materiali di amianto allo stato pulverulento, con conseguente aerodispersione delle polveri e fibre all'interno del convoglio e all'esterno (capitolo XXXV); che nel materiale rotabile vi era la coibentazione c.d. 'spruzzata' ed impastata a collante ed utilizzata come isolante dal calore e dal rumore nella parte superiore delle lamiere dei convogli utilizzati dalle , e che solo a metà degli anni '80 sono iniziate le Controparte_1 scoibentazioni, ovvero la rimozione dell'amianto friabile, che è proseguita per tutti gli anni '90, inizio anni 2000 (capitolo XXXVIII); che i locomotori avevano le pannellature di protezione in amiantite e/o spruzzata in amianto, per uno strato di almeno 2 cm e mezzo, e che tali pannellature con amianto friabile furono rimosse solo a partire dalla metà degli anni '90 (capitolo XXXIX).
26. Analogamente, il teste (cfr. verbale d'udienza del Testimone_2
10.3.2023), dipendente di Ferrovie dello Stato dal 1° marzo 1974 al 1° ottobre
2017, dal 1980 circa in servizio a Reggio Calabria, ha dichiarato di occuparsi di manutenzione rotabili, manovra e manutenzione impianti;
che anche suo fratello, capo-tecnico di Ferrovie dello Stato a Reggio Calabria, ha contratto il mesotelioma pleurico ed è deceduto;
che “Il contatto con l'amianto c'era sempre perché
l'amianto era ovunque e i DPI non sono stati mai consegnati né utilizzati, né vi
Pag. 9 a 27 erano dispositivi per l'areazione. Posso affermare che le lavorazioni svolte dal erano le stesse di quelle che si svolgevano in Ferrovie dello Stato, Pt_3
quindi ne ho contezza diretta. Inoltre il sig. mi ha fatto vedere come Pt_3 avvenivano le lavorazioni. ADR dell'avv. Amendola: preciso che, interessandomi da sempre delle problematiche ambientali, specie da quando è morto mio fratello
(dicembre 2003), mi sono recato più volte a Gioia Tauro e ho avuto modo di constatare personalmente lo stato dei luoghi”; che, nelle mansioni di operaio, quali quelle svolte dal rientravano i seguenti compiti: controllo, revisione, Pt_3
riparazione e manutenzione dei rotabili ferroviari con particolare riguardo all'apparato motore, e per risolvere i guasti l'operaio si calava all'interno del vano Testi motore del rotabile (capitolo ); che, anche a seguito della promozione del a capo squadra, capo operai e capo unità tecnica, egli era comunque Pt_3
presente nelle officine di riparazione e nei depositi, e verificava e dirigeva lo svolgimento dei lavori, nei quali erano impiegate delle squadre di operai, che contemporaneamente azionavano diversi strumenti, e tutti si proteggevano con guanti e coperte di amianto, per evitare anche le scintille di saldatura di altri colleghi, e con ambiente di lavoro contaminato dalle fibre di amianto per aerodispersione, senza che vi fossero dei sistemi di areazione localizzata e generalizzata delle polveri e senza confinamento, e tutti gli operai erano ignari dei rischi e privi di tute monouso e di maschere respiratorie con il grado di protezione
P3 (capitolo ; che, inoltre, tra i doveri del ricorrente, quando è stato Tes_4
nominato capo tecnico (15.12.2000), rientravano quelli di direzione degli altri operai delle squadre adibite alle manuntenzioni dell'apparato motore, nonché di controllo periodico delle apparecchiature degli scambi, le cui scaldiglie erano in amianto, con rilascio di polveri e fibre anche per effetto del transito dei convogli ferroviari e delle aerodispersione di polveri dovute alle vibrazioni dei convogli
(capitolo XXVIII); che le locomotive avevano componentistica in amianto anche internamente, in particolare nelle caldaie, che erano tutte coibentate con cartoni e/o lastre in amianto, e i bruciatori del carbone sprigionavano il calore che partiva dei materiali di amianto, anche in seguito alle vibrazioni, alle fermate e agli altri stress termo-meccanici, e riducevano detti materiali di amianto allo stato pulverulento,
Pag. 10 a 27 con conseguente aerodispersione delle polveri e fibre all'interno del convoglio e all'esterno (capitolo XXXV); che in amianto;
che in amianto c'erano tettoie, pozzetti per lo scolo delle acque, pareti divisorie che venivano coibentate in lastre di amianto, di spessore di circa 3-4 mm, che erano friabili e che, nonostante le dismissioni, l'amianto è ancora presente (capitolo ; che nel materiale Tes_4 rotabile vi era la coibentazione c.d. 'spruzzata' ed impastata a collante ed utilizzata come isolante dal calore e dal rumore nella parte superiore delle lamiere dei convogli utilizzati dalle , e che solo a metà degli anni '80 Controparte_1 sono iniziate le scoibentazioni, ovvero la rimozione dell'amianto friabile, che è proseguita per tutti gli anni '90, inizio anni 2000 (capitolo XXXVIII); che i locomotori avevano le pannellature di protezione in amiantite e/o spruzzata in amianto, per uno strato di almeno 2 cm e mezzo, e che tali pannellature con amianto friabile furono rimosse solo a partire dalla metà degli anni '90 (capitolo
XXXIX); che il ha svolto tutte le sue attività senza dispositivi individuali Pt_3
di protezione (capitolo XLV).
27. Può dunque affermarsi che l'attività lavorativa espletata dal per Pt_3
oltre 20 anni, ha reso inevitabile la protratta esposizione del medesimo alle fibre di amianto, contribuendo certamente all'insorgenza della patologia denunciata.
28. Il nesso di causalità tra l'esposizione al rischio nell'espletamento della predetta attività lavorativa e la contrazione della neoplasia è dimostrato dal dato epidemiologico esposto dal consulente medico legale, dott.ssa , la Persona_1 quale ha messo in risalto come “Dalle testimonianze e da quanto emerso nell'ambito delle operazioni peritali risulta che in tutte le attività con materiali ad elevata temperatura e per gli interventi di saldatura, gli operai come il signor utilizzavano guanti, grembiule e coperta in amianto per proteggersi dal Pt_3
calore. I turni erano di otto ore al giorno (con straordinario in caso di necessità), per 5 giorni alla settimana per 240 giorni all'anno” (cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale).
29. Prosegue la CTU – non venendo contrastata, sul punto, dalle parti, le quali, nelle loro difese tecniche, hanno anzi concordato sull'eziologia professionale della malattia – affermando che “Il mesotelioma maligno (MM) è un tumore raro ma di
Pag. 11 a 27 grande interesse scientifico per la ben documentata correlazione con un'esposizione professionale e/o ambientale ad amianto (la cui cancerogenicità per
l'uomo venne definitivamente riconosciuta nel 1973 dall' Controparte_6
) e per l'aumento dell'incidenza registrato negli ultimi
[...]
anni in Italia e in molti altri paesi industrializzati (1-4). Nel nostro Paese l'amianto
è stato definitivamente messo al bando nell'aprile del 1994 (cfr. L. 257/92); ciononostante, il lungo tempo di latenza tra inizio dell'esposizione e comparsa della malattia, l'allungamento della vita e il miglioramento delle tecniche diagnostiche hanno fatto registrare un aumento dell'incidenza del Mesotelioma
Maligno, attualmente ancora in corso, anche se il trend, secondo gli ultimi report, sembra non crescere ulteriormente (5). Il Mesotelioma Maligno permane una malattia a prognosi estremamente severa con sopravvivenza alquanto ridotta;
recenti analisi riportano una mediana di circa 10 mesi dalla diagnosi e prognosi ancora severa nei casi con diagnosi certa (6, 7). Il tasso standardizzato (casi per
100.000 residenti) per mesotelioma maligno della pleura (certo, probabile e possibile) nel 2017 risulta pari a 3,6 negli uomini e 1,1 nelle donne mentre negli esposti ad amianto l'incidenza è 100-1.000 volte superiore. L'insorgenza si manifesta, in genere, dopo oltre 40 anni dall'esposizione ad amianto, con una mediana di 48±11,6 anni (5). Questa patologia può insorgere anche per esposizioni ad amianto modeste e limitate nel tempo: sono stati descritti casi in lavoratori esposti a dosi presumibilmente basse e in familiari di esposti che si occupavano, in ambiente domestico, della pulizia degli indumenti di lavoro contaminati e non è definibile la dose-soglia cumulativa al di sotto della quale, nel caso singolo, possa essere esclusa la possibile azione carcinogenetica dell'amianto (8). Sono stati documentati, inoltre, casi insorti per esposizione ambientale nei residenti in zone adiacenti a insediamenti industriali con presenza/utilizzo certo di amianto. Ogni nuovo caso, pertanto, deve essere considerato “evento sentinella” di pregresse esposizioni e valutato attentamente essendo il monitoraggio degli eventi patologici
e la sorveglianza epidemiologica strumenti essenziali per l'efficienza e la tempestività degli interventi di sanità pubblica e per l'attivazione di idonei interventi preventivi. Le politiche di prevenzione, le misure di contenimento dei
Pag. 12 a 27 rischi, la capacità di produrre informazione corretta sono possibili solo a partire dalla disponibilità di dati omogenei, completi e affidabili sulla diffusione degli eventi patologici sul territorio nazionale e sui loro determinanti causali. In Italia, la necessità di una sorveglianza epidemiologica del Mesotelioma Maligno è stata sancita con l'istituzione, con DPCM del 2002, del Registro Nazionale Mesoteliomi
(ReNaM) che ha, tra gli obiettivi principali, la stima dell'incidenza dei casi di
Mesotelioma Maligno in Italia, la raccolta di informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto, la valutazione dell'impatto e della diffusione della patologia nella popolazione ed il riconoscimento di fonti di contaminazione inattese o sconosciute. A tale scopo, per assicurare completezza e qualità delle informazioni rilevate, nello stesso Decreto viene prevista, presso ogni Regione,
l'individuazione, da parte degli assessorati alla sanità regionali, di specifici Centri
Operativi Regionali (COR) per l'acquisizione, l'implementazione ed archiviazione, anche attraverso la ricerca attiva, delle informazioni relative a tutti i casi diagnosticati o trattati nell'area di competenza con particolare riferimento alla definizione diagnostica ed alla definizione della possibile storia di esposizione ad amianto. L'attività di sorveglianza del Registro Nazionale costituisce una preziosa base per la ricerca epidemiologica, sia di tipo descrittivo che eziologico, ed è stata riconosciuta dal “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” (cfr. DPCM 17/12/2007) e, a livello internazionale, il Registro è considerato come il modello di riferimento per ampiezza della rilevazione, consistenza dei metodi epidemiologici e solidità dei risultati scientifici prodotti.
Attualmente la copertura territoriale della rilevazione, iniziata lentamente, ma sviluppatasi costantemente, è estesa a tutto il territorio nazionale, ma, sulla base dei dati, deve considerarsi esaustiva dei casi incidenti in Piemonte, Valle d'Aosta,
Liguria, Lombardia, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Puglia,
Basilicata, Sicilia. L'attività dei è attualmente sospesa Parte_4
(viene sottolineato il grave danno che ne deriva per la rete nazionale). Per le regioni del Molise, e Sardegna, la rilevazione non può considerarsi CP_1
esaustiva dei casi incidenti. In alcune regioni il reperimento delle schede di
Pag. 13 a 27 dimissione ospedaliera, che rappresentano uno strumento di verifica e controllo della completezza della casistica registrata, è risultato negli anni più recenti più difficoltoso rispetto al passato e questo deve essere considerato come un possibile elemento di sottostima del fenomeno. I dati raccolti vengono periodicamente pubblicati in un report che, nel 2021, è arrivato alla VII edizione (5) e comprende informazioni relative a 31.572 di Melanoma Maligno, trasmessi dai COR, con diagnosi nel periodo compreso tra il 1993 ed il 2018. Di questi, oltre il 50% dei casi rilevati sono registrati fra i residenti in [...], Piemonte, Liguria ed
Emilia-Romagna (56,7%). La sede anatomica di insorgenza è la pleura per il
93,2% dei casi. Le modalità di esposizione sono state approfondite, tramite intervista diretta al soggetto o ai suoi familiari conviventi, per 24.864 casi (78,8%) mentre per il restante 21.2% sono in corso di definizione o non possono essere più indagate per condizioni oggettive. Dei casi approfonditi, il 69,1% presenta un'esposizione professionale (certa, probabile, possibile), il 5,1% familiare, il
4,3% ambientale, l'1,5% per un'attività di svago o hobby. La percentuale di casi di mesotelioma, quindi, per i quali l'analisi anamnestica ha rilevato un'esposizione ad amianto lavorativa, ambientale, familiare, o a causa di attività ricreative è, sull'intero set di dati, pari all'80%. Per il 20% dei casi l'esposizione è improbabile
o ignota. Quest'ultimo dato, più che ad un'effettiva assenza di pregresse esposizioni, anche remote ed episodiche, è verosimilmente da ascrivere alla difficoltà di registrare esaustive informazioni espositive anamnestiche, professionali od extra professionali, relative a situazioni che potrebbero essersi verificate anche alcuni decenni prima della comparsa della malattia. Dette difficoltà, più rilevanti per il genere femminile, sono legate anche alla ridotta Part sopravvivenza mediana propria del che non sempre consente di rilevare informazioni di buona qualità dalla viva voce del paziente. Considerando l'intera finestra di osservazione (1993 - 2018) e relativamente a quei casi con attribuzione di esposizione ad origine professionale, i settori di attività maggiormente coinvolti sono l'edilizia (16.2% del totale), l'industria pesante, e in particolare la metalmeccanica (8,8%), la metallurgia (4%) e le attività di fabbricazione di prodotti in metallo (5,7%); i cantieri navali (6%), l'industria del cemento-amianto
Pag. 14 a 27 (3%), l'industria tessile (6,3%), dei rotabili ferroviari (3,2%) e il settore della difesa militare (4,4%). L'insieme di questi settori è responsabile di quasi il 60% circa dei casi registrati. Riguardo alla categoria degli addetti alla costruzione e riparazione dei rotabili ferroviari (di stretto interesse per il caso in esame), sono riportati 696 casi con almeno un periodo di esposizione ad amianto (683 maschi e
13 femmine) di cui 516 (il 74%) con esposizione esclusiva nella categoria. Le mansioni maggiormente coinvolte sono quelle dei saldatori e tagliatori a fiamma, dei montatori di carpenteria metallica, degli installatori e riparatori di apparati elettromeccanici, ebanisti, falegnami e operatori artigianali di macchine per la lavorazione del legno. Esposizione ad amianto è stata determinata dall'applicazione a spruzzo di amianto in fibra (crocidolite) sulle parti interne delle scocche metalliche di motrici e carrozze passeggeri, postali e bagagliai.
L'esposizione ha coinvolto gli addetti alla costruzione e alla manutenzione di mezzi ferroviari sia dipendenti da ditte esterne sia delle Ferrovie dello Stato. Gli esposti sono rappresentati dai coibentatori e dagli addetti alla costruzione durante
l'allestimento o durante la riparazione dei mezzi coibentati (saldatori, calderai, tubisti, carpentieri, pannellisti, attrezzisti, elettricisti, falegnami). In aggiunta, nel report viene specificato che l'amianto era utilizzato nel rivestimento dei mezzi di accoppiamento delle condotte di vapore, nei rotabili che utilizzavano questo tipo di riscaldamento e sotto forma di pannelli nel supporto delle scaldiglie, per il riscaldamento delle carrozze e dei mezzi di trazione. Le Regioni con maggior peso della categoria rispetto ai casi esposti professionalmente sono Emilia-Romagna n.
190 (11,6%); Veneto n. 136 (8,8%); Toscana n. 97 (7,4%). In Emilia Romagna, inoltre, il Centro di Ricerche Epidemiologiche della Fondazione Europea di
Oncologia e Scienze Ambientali “B. Ramazzini” di Bologna, da diverse decadi registra tumori, in particolare mesoteliomi, e altre patologie correlabili all'esposizione all'amianto usato nelle ferrovie (9). In una pubblicazione del 2003,
i casi di mesoteliomi raccolti sono 207 di questi, 41 sono insorti in operai delle
Ferrovie dello Stato della sede compartimentale di Bologna (10). Gli studi epidemiologici e le analisi statistiche sono imprescindibili nelle valutazioni del nesso causale tra l'esposizione ad un fattore di rischio e l'occorrenza di una
Pag. 15 a 27 malattia e le informazioni disponibili in ordine all'epidemiologia del mesotelioma maligno sono ampie e solide e applicabili anche al caso in esame tanto più che, a distanza di tanti anni e in condizioni produttive profondamente cambiate, non sono disponibili dati di monitoraggio ambientale e/o personale per la ricerca di cancerogeni originati durante i processi di lavorazione. Di certo, il signor per l'attività lavorativa svolta dal 1973 al 2005, rientra in quella Pt_3
categoria di addetti alla costruzione e alla riparazione che, dal punto di vista epidemiologico, sono individuati come a rischio per patologie asbesto-correlate, ivi compreso il mesotelioma pleurico e la sua condizione di lavoratore esposto è stata già certificata dall'INAIL che ha anche riconosciuto l'etiologia professionale della patologia” (cfr. pagg.
9-15 della consulenza).
30. Sulla base del ragionamento esposto, che si è ritenuto di dover riportare integralmente al fine di condividere e far proprie le valutazioni compiute dall'ausiliare, in ragione della loro chiarezza e del loro rigore logico e scientifico
(come detto, non sottoposte a revisione critica da parte dei consulenti tecnici nominati dalle parti), la dott.ssa ha, dunque, concluso riconoscendo che la Per_1
patologia – mesotelioma maligno avanzato – che ha colpito il lavoratore e lo ha condotto al decesso, deve essere eziologicamente ricondotta, sulla base di un criterio probabilistico, all'attività dallo stesso espletata alle dipendenze della resistente.
31. L'ipotesi, formulata da parte resistente, che il tabagismo del Pt_3
possa aver influito sulla contrazione della patologia cancerogena, non è idonea ad inficiare i risultati che l'istruttoria svolta ha offerto in relazione alla dipendenza causale di tale malattia rispetto all'attività lavorativa svolta nelle suddette condizioni di esposizione al rischio, e ciò per un duplice e concorrente ordine di ragioni.
32. In primo luogo, perché la deduzione è rimasta, pur all'esito dell'istruttoria, alquanto generica, nulla avendo saputo riferire in merito il teste di parte resistente
(cfr. verbale d'udienza del 10.2.2023) ed avendo, invece, Testimone_5 affermato il teste “quando l'ho conosciuto io, posso Testimone_6 confermare che il sig. fosse fumatore” (cfr. verbale d'udienza del Pt_3
Pag. 16 a 27 10.3.2023). Null'altro è emerso sul tabagismo del e, in particolare, sulla Pt_3 effettiva consistenza dello stesso, tanto che la CTU così si esprime: “Viene riportata abitudine al fumo senza che sia possibile stabilire tempi e quantità” (cfr. pag. 8).
33. In secondo luogo, perché, comunque, in applicazione del già ricordato principio di equivalenza delle cause (art. 41 c.p.), secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale quando sussista un'adeguata probabilità sul piano logico e scientifico della dipendenza della neoplasia rispetto all'unica attività lavorativa che è risultata capace, concretamente, di esporre il lavoratore al rischio di contrarla, l'accertata esposizione all'amianto può fondatamente porsi quale idoneo antecedente causale, pur in presenza del tabagismo del della patologia Pt_3
cancerogena da quest'ultimo contratta.
34. In definitiva, deve considerarsi assolto l'onere della prova che, in caso di malattia professionale, grava sul lavoratore che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio: nella specie, la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti alla sua qualifica, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione al rischio.
35. Per converso, il datore di lavoro non ha dimostrato, come invece aveva l'onere di fare, che il danno (identificato nella malattia contratta) sia dipeso da causa a lui non imputabile: non ha infatti provato di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo.
36. Non può, in primo luogo, sostenersi che la pericolosità dell'amianto e la sua idoneità a cagionare patologie tumorali non fosse circostanza adeguatamente acquisita nella comunità scientifica all'epoca dell'esposizione del lavoratore (che ha iniziato a lavorare a partire dal 1973).
37. Sul punto, valga il richiamo a Cass. Sez. L, Sentenza n. 644 del 14/01/2005:
“l'art. 2087, prescrivendo agli imprenditori di adottare "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", ha stabilito un obbligo che si riferisce al modo di organizzare l'impresa apprestando attrezzature
Pag. 17 a 27 e servizi idonei allo scopo. In particolare l'art. 2087 "non contiene soltanto
l'enunciazione di un dovere imposto nell'interesse generale, ma sancisce una vera e propria obbligazione, imponendo all'imprenditore una serie di misure che si risolvono in una prestazione, che egli è tenuto ad adempiere e che il lavoratore ha diritto di pretendere" (v. Cass. 18 novembre 1976, n. 4318). Orbene, in relazione al tempo della prestazione lavorativa (anni dal'59 al '71), le Ferrovie dello Stato, com'è noto, costituite con una speciale autonomia nell'ambito del CP_2
(e dell'aviazione civile), erano strutturate, al di là degli Uffici direzionali
[...]
propri di una Azienda autonoma, in Servizi, uno dei quali, non ultimo per importanza, era rappresentato dal Servizio sanitario che si avvaleva di medici, non solo di ruolo ma in relazione alle singole specialità professionali, di un elenco
"Organico" di medici c.d. fiduciari, tra cui rivestivano una significativa rilevanza i
"consulenti" (che la dottrina riferisce espressi da docenti universitari .), sia addetti alla sede centrale, sia ai distretti periferici della rete ferroviaria (v. r.d. 8 gennaio
1925, n. 34 recante "modificazioni all'art. 82 della 1. 7 luglio 1907, n. 429 circa il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato", nonché DM 8 aprile 1968, n. 3685 e
D.M. 19 giugno1974, senza n'). Non si tratta, cioè, in questa fattispecie, di una piccola impresa che galleggia nel turbinio di leggi da cui trarre indicazioni comportamentali, ma di una grande realtà aziendale, "parallela", per i servizi sanitari, allo Stato e diffusa su tutto il territorio nazionale, dotata di un organismo ad hoc, assistito da competenze scientifiche certamente non borderline, deputate, in primo luogo, ad assicurare e garantire la salute dei ferrovieri. Orbene, la filiera del comando, come s'usa oggi delineare una complessa realtà aziendale, ovvero la responsabilità di un'organizzazione sanitaria di grande potenzialità sul piano della prevenzione e tutela della salute, si è dimostrata inadeguata e/o difettosa, pur tra cotanto senno, nel rilevare e segnalare tempestivamente al vertice gestionale il serio e non ipotetico pericolo incombente /costituito dalle fibre d'amianto diffuse nel materiale rotabile, suggerendo rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai allo studio. In particolare, la pericolosità dell'amianto, conclamata non da ipotetici indizi o evidenti Ignoranze legali, ma da vieppiù diffusi allarmi manifestati, sin da prima del periodo qui in evidenza, dalla scienza medica
Pag. 18 a 27 sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono .) in caso di situazioni non occasionate 5 da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particelle d'asbesto, riconosciute evidenti attraverso 1.1 dibattito giudiziario e la consulenza medico legale, azzera il tentativo, espresso dal ricorso, di escludere la responsabilità contrattuale dell'Ente nei confronti dei suoi dipendenti, impedendo l'accoglimento del ricorso. Infatti, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, cod. civ., non è limitata alla violazione di norme
d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerunique accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale (v. ad es. Cass. 23 maggio 2003, n. 8204; 29 dicembre 1998, n. 12863; 8 aprile 1995, n. 4078)”.
38. La conoscenza della nocività dell'amianto, dunque, deve ritenersi già nota sin dagli anni '60 (Cass. 15165/2019).
39. La documentazione e le allegazioni offerte da , Controparte_1
tendenti a dimostrare, una volta consolidatasi la conoscenza della nocività dell'amianto, la predisposizione di tutte le misure atte al suo progressivo smaltimento ed alla rimozione dai luoghi di lavoro, non sono idonee ad integrare la prova liberatoria richiesta per l'esonero da responsabilità.
40. A prescindere dal dato per il quale non risulta contrastata specificamente la risultanza del più volte richiamato attestato di esposizione al rischio rilasciato dall'INAIL, dal quale evince che il ha lavorato in ambiente contaminato Pt_3
da amianto almeno fino al marzo 1992, le iniziative che la società resistente ha dedotto di aver intrapreso per la decontaminazione dei veicoli ferroviari (come ad es., l'affidamento di apposito incarico alla ditta specializzata Klevers – docc. nn.
12-13 del fascicolo di parte resistente), sono state attuate a far data dal 1995, dopo
Pag. 19 a 27 che, comunque, il lavoratore era stato a contatto con le fibre di amianto per un lasso di tempo di per sé idoneo a provocare il mesotelioma pleurico poi effettivamente contratto.
41. Non vi è prova, dunque, che le misure poste in essere soltanto in un segmento temporale del rapporto, siano state idonee ad elidere il nesso causale tra esposizione all'amianto, comunque accertata fino al 1992 dall'INAIL, ed insorgenza della patologia e, in ogni caso, non dimostrano che il ricorrente sia stato specificamente dotato dei dispositivi individuali di protezione necessari alla prevenzione dei rischi derivanti dall'attività lavorativa (circostanza, quest'ultima, che depotenzia l'argomentazione di parte resistente circa la riducibilità della pretesa risarcitoria ex art. 1227 c.c. per non aver il lavoratore fatto buon governo dei predetti dispositivi e delle disposizioni aziendali dettate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A prescindere dalla constatazione per la quale l'ordine di servizio n. 1/1987 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro” – doc. n. 6 del fascicolo di – è Controparte_1 intervenuto a distanza di circa 14 anni dall'inizio dell'attività lavorativa, manca la prova – non fornita neppure dai testimoni escussi – che lo stesso fosse stato portato a conoscenza del e che al lavoratore fossero stati assegnati i dispositivi Pt_3
di sicurezza, la cui funzionalità doveva essere verificata dai dipendenti).
42. Ciò posto, , al fine di paralizzare l'avversa pretesa, Controparte_1
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in virtù del regime di esonero della responsabilità civile del datore di lavoro disciplinato dall'art. 10
D.P.R. n. 1124 del 1965.
43. La deduzione non può essere accolta.
44. La disposizione richiamata prevede che “Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”.
45. Sul punto, è sufficiente richiamare il recente arresto della Suprema corte di
Cassazione, secondo cui, nell'ipotesi in cui il giudice dell'azione civile debba accertare se i fatti da cui derivi l'infortunio o la malattia costituiscano reato perseguibile d'ufficio, ai fini dell'esclusione dell'esonero da responsabilità civile, la
Pag. 20 a 27 relativa responsabilità del datore di lavoro deve essere accertata con criteri di giudizio di tipo civilistico (Cass. sez. lav. 19 giugno 2020, n. 12041 e successive conformi).
46. Nel caso di specie, si tratta di un fatto commesso in violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, configurante la fattispecie di reato di omicidio colposo, procedibile d'ufficio (cfr. art. 589 c.p.).
47. Ne consegue, quindi, che, posto che deve escludersi “che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato” (Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del
2016; Cass. n. 9112 del 2019), il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, può liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall'INAIL, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017 e successive conformi).
48. Pertanto, anche a seguito della corresponsione dell'indennizzo ad opera dall'ente assicuratore, il datore è in ogni caso tenuto a pagare il differenziale.
49. La pretesa creditoria azionata nei confronti del datore di lavoro è infatti limitata ex lege a quella parte che esorbita la copertura assicurativa sicché, a prescindere dalla richiesta formulata da parte ricorrente, il giudice potrebbe comunque conoscerne nei limiti delle voci di danno differenziale (oltre che di quello complementare), poiché il presupposto logico del diritto al danno differenziale scaturisce dalla lettera della disposizione di legge citata, che, quand'anche il comportamento datoriale integri un reato perseguibile d'ufficio, impone comunque un esonero parziale di responsabilità.
50. Affermata, dunque, la responsabilità della società convenuta, il risarcimento del danno da accordare al (e per esso ai suoi eredi) non può estendersi a Pt_3
poste patrimoniali che non sono state provate (quali, ad esempio, spese mediche affrontate o esborsi effettuati dal de cuius in conseguenza della malattia contratta,
Pag. 21 a 27 come tali entrati nel suo patrimonio quali poste risarcitorie da trasmettere agli eredi).
51. Né può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno – iure hereditario – da perdita anticipata del trattamento pensionistico in godimento: afferma, sul punto, parte ricorrente che, percependo il al momento del Pt_3 decesso, una pensione mensile pari ad € 1.772,95 (e, dunque, un importo annuo pari ad € 24.821,30, considerando 14 mensilità) ed avendo perduto la vita all'età di 70 anni, dal momento che l'aspettativa di vita è di almeno 15 anni, il danno patrimoniale subito – e trasmesso agli eredi – è pari ad € 372.319,50 (ossia, di importo uguale al trattamento pensionistico annuo, € 24.821,30, moltiplicato per i
15 anni di aspettativa di vita).
52. La tesi non può essere condivisa.
53. Non è, infatti, concepibile, né logicamente né giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n.
4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. È possibile, semmai, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi
(Cassazione civile sez. III, 19/09/2023, n.26851).
54. In altri termini, la perdita anticipata della vita per un tempo determinato è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, quale che sia la durata del "segmento" di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare.
55. Il risarcimento spettante agli eredi del lavoratore deve essere, dunque, contenuto nei limiti delle poste risarcitorie non patrimoniali, unitariamente valutate nei termini anzidetti e quantificate equitativamente alla stregua delle tabelle di liquidazione del danno civilistico che sono state elaborate dal Tribunale di Milano
(nella loro ultima edizione del 2024), alle quali si fa abituale riferimento in questo ufficio.
56. Per la quantificazione del danno risarcibile, può tenersi conto della consulenza redatta dalla CTU, dott.ssa (non oggetto di specifica Per_1
contestazione sul punto ad opera dei consulenti tecnici di parte) che ha calcolato il
Pag. 22 a 27 danno biologico patito dal dal momento diagnosi (gennaio 2015) Pt_3 all'exitus (21.9.2015) in misura pari 100%.
57. Tali conclusioni sono il frutto di un ragionamento rigorosamente scientifico e logicamente argomentato, non smentito da risultanze istruttorie di segno opposto, né - come si è detto - censurato specificamente dalle parti convenute, sicché vengono recepite integralmente da questo giudice.
58. Ai fini della esatta individuazione delle poste di danno non patrimoniale liquidabili, giova osservare che, per la Corte Suprema, in tema di danno da perdita della vita, il danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis, da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, cioè al fatto che, seppur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità poiché la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita anzi nella morte.
59. Nel caso di specie, non è configurabile un danno da invalidità permanente poiché la malattia del lavoratore ha avuto un esito letale, con la conseguenza che, non essendo mai avvenuta la guarigione clinica, non potevano essersi consolidati postumi permanenti di sorta. La Corte Suprema ha chiarito che l'espressione invalidità permanente designa uno stato menomativo divenuto stabile ed irremissibile, consolidatosi all'esito di un periodo di malattia, sicché, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna invalidità permanente. L'invalidità permanente e quella temporanea non possono sovrapporsi perché, fino a quando perdura l'invalidità temporanea, non sorge quella permanente e, quando viene ad esistenza quest'ultima, è necessariamente cessata la prima. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, comportando altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti la duplicazione dello stesso danno (cfr.
Cass. n. 5197/2015).
60. Pertanto, la liquidazione di tale danno non va fatta in base al punto di invalidità permanente, mancando, per definizione, il presupposto della permanenza
Pag. 23 a 27 in vita del soggetto che abbia subito un pregiudizio stabilizzato. In altri termini, sarebbe errato liquidare il danno da invalidità temporanea con il punto massimo di invalidità permanente al momento dell'exitus, poiché si finirebbe per liquidare un pregiudizio diverso da quello subito, che presuppone una stabilizzazione non acquisita perché correlabile, come tale, solo alla sopravvivenza del soggetto all'evento pregiudizievole.
61. Va, poi, precisato che, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 11.11.2008,
l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ravvisato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, proponendo la liquidazione congiunta: 1) del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
e 2) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico “standard”, personalizzazione del danno biologico - per particolari condizioni soggettive - e danno morale).
62. A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l'Osservatorio ha proposto anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale “temporaneo” derivante da lesione alla persona, individuando per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea al 100% (cioè come valori medi di liquidazione pro die, per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, al fine di consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto) i seguenti valori: 1) valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta pari ad €
115,00; 2) aumento personalizzato in presenza di comprovate peculiarità fino a max
50%.
Pag. 24 a 27 63. Pertanto, considerate, nella specie, le indubbie sofferenze del lavoratore conseguenti alla lesione del suo diritto alla salute, sempre più intense con il progressivo acuirsi dello stato patologico, la invasività delle cure mediche che si sono rese necessarie per curare la malattia (operazioni chirurgiche, cicli chemioterapici senza benefici degni di nota e con importante tossicità osteomidollare), la percepita inutilità di ogni rimedio, con lo scoraggiamento che ne
è conseguito, il lasso di tempo intercorso fra l'insorgenza della malattia e l'esito nefasto e la lucida consapevolezza, in capo al lavoratore, del progressivo ed inesorabile spegnersi della propria vita, ritiene il giudice che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (ult. ed. 2024), vada riconosciuto l'aumento personalizzato del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo fino alla misura massima del 50% (€ 115,00 + € 57,50 - pari al 50% di
€ 115,00 - = € 172,50). Tale maggiorazione appare idonea a ricomprendere ed adeguatamente risarcire anche le componenti soggettive della “sofferenza morale”, stante la sostanziale unitarietà del danno non patrimoniale.
64. Conseguentemente, il danno non patrimoniale per inabilità temporanea, tenuto conto, da un lato, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale - Edizione 2024 e, dall'altro, delle percentuali di invalidità individuate dalla dott.ssa nella citata perizia e Per_1 dell'età del lavoratore al momento del decesso (70 anni), è il seguente: per il periodo dal 27.1.2015 (data della diagnosi – cfr. doc. n. 2/a del fascicolo di parte ricorrente) al 21.9.2015 (data del decesso), 237 gg. x € 172,50 x 100% = €
40.882,50.
65. Avendo preso come riferimento i criteri di cui alle più recenti tabelle del
Tribunale di Milano, l'importo così liquidato, rapportato alla data a cui quelle tabelle fanno riferimento, dovrà prima essere devalutato alla data dell'evento lesivo
(insorgenza della patologia – 27.1.2015) e poi rivalutata, anno per anno, con applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, fino alla data della sentenza. Sull'importo complessivo andranno poi riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Pag. 25 a 27 66. Dal danno così liquidato non va detratta la quota di “puro biologico” che è stata indennizzata dall'INAIL, dal momento che il danno non patrimoniale
“temporaneo”, liquidato in questa sede al lavoratore (trasmesso ai suoi eredi), non rientra, come è noto, nell'indennizzo INAIL (tenuto conto del fatto che, peraltro, al finché è stato in vita, l'Istituto assicuratore non ha riconosciuto alcuna Pt_3
prestazione – doc. n. 12/d del fascicolo di parte ricorrente, bensì ha costituito una rendita in favore dei superstiti – cfr. doc. n. 12/i – che, tuttavia, non è destinata a ristorare l'inabilità temporanea assoluta, sicché non deve procedersi con lo scorporo della capitalizzazione di tale rendita con la somma liquidata in questa sede).
67. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini appena indicati.
68. Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese di Controparte_1
lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 35.194,50, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo valori minimi tariffari, in virtù della violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali.
69. Analogamente, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della società resistente le spese di CTU, liquidate con separato e coevo decreto.
70. Viceversa, attesa la complessità della questione controversa afferente l'individuazione del soggetto munito di legittimazione passiva, vengono integralmente compensate le spese di lite tra il CP_2 Controparte_2
e le altre parti processuali.
[...]
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
[...]
Pag. 26 a 27 - dichiara la responsabilità della convenuta società Controparte_1
in ordine alla patologia tumorale contratta da e, per Parte_3
l'effetto, la condanna a risarcire ai ricorrenti, in qualità di eredi del dipendente, il danno non patrimoniale di natura temporanea da quest'ultimo patito, che liquida in complessivi € 40.882,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna la resistente a rimborsare a parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.959,00, di cui € 259,00 per spese ed € 4.700,00 per onorari, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico della convenuta le Controparte_1
spese di consulenza tecnica di ufficio;
- compensa le spese di lite tra il e le Controparte_2
altre parti processuali.
Catanzaro, 17/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 27 a 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1695/2020 R.G. promossa da
E Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni
[...]
-ricorrenti-
contro
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Raimondo
Garcea
-resistente-
nonché contro
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
[...]
dello Stato di Catanzaro
-terzo chiamato-
avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2087 c.c.;
Pag. 1 a 27 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.12.2020, Parte_1 Parte_2
e eredi di ascrivendo alla condotta
[...] CP_3 Parte_3 colpevole dell'ex datore di lavoro del loro congiunto, Controparte_1
la patologia di mesotelioma pleurico, diagnosticata a quest'ultimo in data
27.1.2015, agivano in giudizio per conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti, sia iure hereditatis che iure proprio.
2. Con memoria depositata in data 22.10.2021, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva per essere il rapporto di lavoro in questione intercorso, per la gran parte del periodo rilevante (2.5.1973 – 1.1.2001), con la Gestione
Commissariale Governativa , dalla quale Controparte_1 Controparte_1
sorta nell'anno 2000, aveva ereditato i rapporti di lavoro in corso al
[...]
momento della costituzione;
nonché l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali e l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro in ordine alle domande risarcitorie spiegate iure proprio dai ricorrenti;
nel merito, respingeva ogni ulteriore addebito quanto alle pretese risarcitorie dei ricorrenti.
3. Nel corso del giudizio, su istanza di parte convenuta, veniva chiamato in causa il il quale si costituiva Controparte_2
eccependo l'inammissibilità del ricorso o, comunque, la sua nullità, per violazione degli artt. 24 e 111, comma 2 Cost., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda.
4. Con ordinanza del 21.9.2022, venivano disposte la separazione delle domande proposte iure proprio dagli attori, la trasmissione del fascicolo al
Presidente del Tribunale per l'assegnazione interna – secondo i criteri tabellari e con onere per le parti di regolarizzazione degli atti ai sensi delle disposizioni
Pag. 2 a 27 tributarie applicabili – delle predette domande, da trattarsi con rito ordinario, nonché la prosecuzione del giudizio avente ad oggetto le domande risarcitorie proposte iure hereditatis.
5. Con separato provvedimento di pari data, veniva, quindi, ammessa la prova orale articolata dalle parti e, all'esito dell'escussione dei testi, veniva disposta consulenza tecnica medico-legale.
6. All'udienza del 17.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con contestuale motivazione.
7. La domanda va accolta per quanto di ragione.
8. Gli istanti sono i figli di ed hanno proposto azione Parte_3
risarcitoria contro la società alle cui dipendenze il Controparte_1
familiare ha lavorato dal 2.5.1973 al 22.9.2005, con le qualifiche di operaio di 3^ classe (dal 2.5.1973 al 6.2.1975), operaio di 2^ classe (dal 7.2.1975 al 31.12.1977), operaio qualificato (dall'1.1.1978 al 31.12.1982), operaio specializzato
(dall'1.1.1983 al 31.3.1993), capo squadra operai (dall'1.4.1993 al 31.7.1998), capo operai motorista (dall'1.8.1998 al 14.12.2000), capo tecnico motorista (dal
15.12.2000 al 31.12.2000), capo unità tecnica motorista (dall'1.1.2001 al
22.9.2005), presso il deposito ferroviario di Gioia Tauro, ad eccezione del periodo
1.8.1980/3.5.1981, in cui ha prestato la propria attività presso il deposito ferroviario di Cosenza.
9. L'azione giudiziale spiegata dai ricorrenti dopo la morte del congiunto – così come residuata in questa sede a seguito della disposta separazione delle domande risarcitorie iure proprio – è diretta a conseguire il risarcimento dei danni subiti dal de cuius a causa del mesotelioma pleurico, ossia della patologia tumorale che ha contratto sul posto di lavoro, a seguito della esposizione Parte_3 all'amianto addebitata, ai sensi dell'art. 2087 c.c., al comportamento omissivo della società convenuta.
10. Orbene, l'istruttoria espletata in corso di causa ha consentito di acclarare che la predetta patologia tumorale (che ha portato alla morte del in data Pt_3
21.9.2015) è da ascriversi alle condizioni ambientali in cui il lavoratore ha espletato le proprie mansioni alle dipendenze della società ferroviaria resistente.
Pag. 3 a 27 11. Prima di esaminare il merito della vicenda, tuttavia, devono essere delibate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute.
12. Deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta entrambe le parti resistenti, per violazione del principio di sinteticità.
13. In proposito, ancorché la domanda introduttiva del giudizio sia all'evidenza predisposta in aperta violazione del suddetto principio (oggi cristallizzato nell'art. 121 c.p.c.), non può predicarsene l'inammissibilità, in difetto di una espressa sanzione processuale declinata in tal senso per la sua inosservanza, potendo semmai quest'ultima rilevare ai soli fini della valutazione in punto di governo delle spese di lite.
14. Quanto alle eccezioni di difetto di legittimazione passiva, sollevate tanto da quanto dal Controparte_1 Controparte_2
la questione può essere risolta sulla base delle argomentazioni spese da
[...]
questo Tribunale in analoga vicenda contenziosa, con motivazioni da richiamare integralmente in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Senza voler ripercorrere l'evoluzione del quadro normativo in tema di trasporti pubblici locali, nel quale si colloca la nascita della società ferroviaria convenuta, è sufficiente richiamare l'art. 31 L. n. 144/1999 con cui il legislatore, al fine di accelerare il trasferimento delle competenze in materia di trasporto pubblico locale, ha consentito alle ferrovie in gestione commissariale governativa di costituire o partecipare a società con apporto di capitale, che avrebbero poi sottoscritto con gli enti regionali le convenzioni per il conferimento dei servizi di trasporto;
nonché il successivo art. 11, co. 3, D. Lgs. n. 166/2002 che ha disciplinato la successione delle società di nuova costituzione alle precedenti gestioni commissariali, disponendo che le società costituite ai sensi dell'art. 31 L.
n. 144/1999 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31.12.2000.
Consegue da quanto sopra che la società ferroviaria resistente è subentrata per legge alla precedente gestione commissariale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi imputabili agli enti commissariali soppressi, senza previsione di alcun
Pag. 4 a 27 limite (di ordine temporale tra rapporti - anche di lavoro - pregressi e pendenti al
31.12.2000) dal momento che il subentro nelle posizioni creditorie e debitorie discende dalla successione nella gestione, anche al di là di una eventuale regolamentazione convenzionale tra le parti dei rapporti passivi pregressi, che rileva soltanto sul piano interno. La ratio di questa successione risiede nel fatto che il legislatore ha previsto che i soggetti subentrati alle precedenti gestioni commissariali beneficiavano di una speciale regolazione delle partite debitorie, usufruendo, altresì, di consistenti risorse statali per ripianare i debiti maturati anteriormente al 31/12/2000, a fronte della successione nel complesso di situazioni giuridiche attive e passive di cui era titolare la gestione commissariale. Pertanto, non è ipotizzabile un distinguo relativo a debiti anteriori e successivi al
31.12.2000, che sono tutti indistintamente a carico delle società di nuova costituzione - come quella di specie - con esonero di responsabilità dello Stato. In altri termini, una volta venute meno le gestioni commissariali governative, lo Stato non risponde ulteriormente dei debiti derivanti da rapporti pregressi a carico degli enti cessati, avendo già cooperato a monte alla ripianazione dei debiti maturati a tale data, attraverso il trasferimento alle nuove società delle somme necessarie, così esaurendo ex lege ogni sua eventuale futura responsabilità per tali poste debitorie. Per le ragioni illustrate è invece fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal costituito. Al riguardo, giova CP_2
richiamare la giurisprudenza che a vario titolo si è occupata del fenomeno successorio relativo alle società costituite, ai sensi dell'art. 31 L. n° 144/1999 e, per tutte, la sentenza n. 205/2005 del TAR Campania, resa in un giudizio promosso da un lavoratore nei confronti del Ministero dei Trasporti - Gestione
Commissariale Governativa Circumvesuviana e proseguito nei confronti della
succeduta ex lege al primo. Nella fattispecie di cui alla Controparte_4
citata pronuncia, il giudice amministrativo, rigettando l'eccezione formulata dalla nuova società, ha dichiarato la sua legittimazione passiva esclusiva rispetto alla domanda di parte attrice, relativa ad un periodo antecedente alla sua costituzione, prescindendo dalla regolamentazione dei rapporti fra e società CP_2
disciplinati da specifici accordi, attinenti alla assunzione degli oneri a carico dello
Pag. 5 a 27 Stato di tutte le pendenze passive relative ai rapporti pregressi, configurandosi esse come relative ad un problema di rapporti interni tra gli enti e non preclusive della possibilità per il dipendente di ottenere il pagamento delle proprie competenze anche nei confronti del soggetto di nuova costituzione (cfr., altresì, sent. TAR Bari
Puglia sez. I, 7 febbraio 2003, n. 567; sent. Cass. n. 17481/2009; Consiglio Stato sez. VI, 7 novembre 2005, n° 6172)” (cfr. Tribunale Catanzaro, sezione lavoro, sentenza n. 323/2019, confermata, sul punto, da Corte appello Catanzaro, sezione lavoro, sentenza n. 913/2022).
15. Devono, pertanto, essere dichiarate: per un verso, l'insussistenza della legittimazione passiva del;
per altro verso, la piena legittimazione passiva CP_2
di . Controparte_1
16. La domanda di riconoscimento di responsabilità solidale o di manleva, formulata da quest'ultima nei confronti dell'Amministrazione, è, peraltro, infondata per le medesime ragioni esposte quanto alla legittimazione passiva, dacché risulta evidente come un fenomeno successorio non possa determinare alcuna responsabilità solidale. Le gestioni commissariali governative, cessata la loro funzione, hanno cessato di esistere e il , nel descritto processo di CP_2
risanamento e trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi, ha avuto il mero ruolo di finanziatore (così la già citata Corte appello Catanzaro, sezione lavoro, sentenza n. 913/2022).
17. Né, in senso contrario a quanto sin qui esposto, appare conferente il richiamo a Corte appello Catanzaro, sez. lav., n. 1406/2023 (prodotta da
[...]
con le note dell'8.2.2024), atteso che, nel caso deciso dalla suddetta CP_1 pronuncia, il lavoratore (i cui eredi avevano agito in via risarcitoria contro l'odierna società convenuta) era cessato dal servizio prima della costituzione di
[...]
e, dunque, prima della sua successione alla Gestione Commissariale CP_1
Governativa , sicché nessun subentro si era verificato nella Controparte_5
gestione del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, invece, il è transitato Pt_3 alle dipendenze della , sicché quest'ultima appare dotata di Controparte_1
piena legittimazione passiva.
Pag. 6 a 27 18. Deve, infine, affrontarsi l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro a conoscere delle domande risarcitorie iure proprio, sollevata dalla società resistente.
19. La questione, che non è di vera e propria competenza, ma di corretta ripartizione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio giudiziario
(Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12433), deve, ormai, ritenersi superata a seguito della già richiamata ordinanza di separazione delle domande del 21.9.2022.
20. Passando al merito, come si è detto, va osservato che le risultanze probatorie hanno dimostrato che la patologia tumorale diagnosticata al dante causa degli istanti sia riconducibile alle condizioni ambientali in cui il ha lavorato Pt_3
alle dipendenze della società ferroviaria convenuta.
21. È opportuno premettere, in punto di ripartizione degli oneri probatori in ipotesi di domanda del lavoratore ex art. 2087 c.c., che “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio)” (Cass. 24742/2018).
22. Ciò posto, nel caso di specie, l'esposizione del lavoratore all'agente patogeno è emersa, in primo luogo, dal certificato rilasciato dall'INAIL in data
Pag. 7 a 27 4.8.2017 (doc. n. 12/p del fascicolo di parte ricorrente), in cui è attestato che
è stato esposto all'amianto nel periodo 2.5.1973 – 27.3.1992. Parte_3
23. Quanto al valore probatorio della suddetta attestazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (così Cass. civ., sez. lav.,
31.10.2018, n. 27952). Pertanto, è stato, ad es., deciso che il decesso per malattia professionale (nella specie, un carcinoma polmonare dovuto a prolungata esposizione all'amianto e agli idrocarburi) può essere dichiarato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo (così Cass. civ., sez. lav., 12.6.2019,
n. 15762, in fattispecie in cui il tabagismo era stato sì concausa dell'evento, ma non causa esclusiva). E proprio in tale ambito valutativo del nesso eziologico, Cass. civ., sez. lav., 16.3.2015, n. 5174, ha ricordato anzitutto circa le certificazioni
INAIL in questione di aver già avuto modo di puntualizzare la loro rilevanza al di fuori dello specifico contesto di riferimento in cui sono emesse (Cass., n. 18008 del
2014), vale a dire quello del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, l. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Inoltre, appunto in relazione a fattispecie concreta simile a quella che qui ci occupa
(riguardante domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. contro il datore di lavoro), la suddetta decisione ha specificato che dette certificazioni INAIL, se non possono avere valore dirimente, possono assumere rilievo ai fini di concorrere ad integrare la prova circa l'esposizione all'amianto (cfr. Cassazione Civile, Sez.
Lav., 12 gennaio 2023, n. 678).
Pag. 8 a 27 24. Oltre alle risultanze documentali appena analizzate, a corroborare la prova dell'esposizione del lavoratore alle fibre di amianto, vi è la prova testimoniale espletata in corso di causa.
25. Nello specifico, il teste (cfr. verbale d'udienza del Testimone_1
10.2.2023), figlio di un collega di che ha prestato servizio Parte_3 presso l'officina di Gioia Tauro e che è scomparso dopo aver contratto anch'egli il cancro, ha dichiarato: di essersi recato in un paio di occasioni, insieme al padre, sul posto di lavoro e di ricordare che il si occupava delle riparazioni;
che, Pt_3 nell'officina, c'erano delle fosse con il treno di sopra e che il stava nella Pt_3
fossa per svolgere la propria attività; che le locomotive avevano componentistica in amianto anche internamente, in particolare nelle caldaie, che erano tutte coibentate con cartoni e/o lastre in amianto, e i bruciatori del carbone sprigionavano il calore che partiva dei materiali di amianto, anche in seguito alle vibrazioni, alle fermate e agli altri stress termo-meccanici, e riducevano detti materiali di amianto allo stato pulverulento, con conseguente aerodispersione delle polveri e fibre all'interno del convoglio e all'esterno (capitolo XXXV); che nel materiale rotabile vi era la coibentazione c.d. 'spruzzata' ed impastata a collante ed utilizzata come isolante dal calore e dal rumore nella parte superiore delle lamiere dei convogli utilizzati dalle , e che solo a metà degli anni '80 sono iniziate le Controparte_1 scoibentazioni, ovvero la rimozione dell'amianto friabile, che è proseguita per tutti gli anni '90, inizio anni 2000 (capitolo XXXVIII); che i locomotori avevano le pannellature di protezione in amiantite e/o spruzzata in amianto, per uno strato di almeno 2 cm e mezzo, e che tali pannellature con amianto friabile furono rimosse solo a partire dalla metà degli anni '90 (capitolo XXXIX).
26. Analogamente, il teste (cfr. verbale d'udienza del Testimone_2
10.3.2023), dipendente di Ferrovie dello Stato dal 1° marzo 1974 al 1° ottobre
2017, dal 1980 circa in servizio a Reggio Calabria, ha dichiarato di occuparsi di manutenzione rotabili, manovra e manutenzione impianti;
che anche suo fratello, capo-tecnico di Ferrovie dello Stato a Reggio Calabria, ha contratto il mesotelioma pleurico ed è deceduto;
che “Il contatto con l'amianto c'era sempre perché
l'amianto era ovunque e i DPI non sono stati mai consegnati né utilizzati, né vi
Pag. 9 a 27 erano dispositivi per l'areazione. Posso affermare che le lavorazioni svolte dal erano le stesse di quelle che si svolgevano in Ferrovie dello Stato, Pt_3
quindi ne ho contezza diretta. Inoltre il sig. mi ha fatto vedere come Pt_3 avvenivano le lavorazioni. ADR dell'avv. Amendola: preciso che, interessandomi da sempre delle problematiche ambientali, specie da quando è morto mio fratello
(dicembre 2003), mi sono recato più volte a Gioia Tauro e ho avuto modo di constatare personalmente lo stato dei luoghi”; che, nelle mansioni di operaio, quali quelle svolte dal rientravano i seguenti compiti: controllo, revisione, Pt_3
riparazione e manutenzione dei rotabili ferroviari con particolare riguardo all'apparato motore, e per risolvere i guasti l'operaio si calava all'interno del vano Testi motore del rotabile (capitolo ); che, anche a seguito della promozione del a capo squadra, capo operai e capo unità tecnica, egli era comunque Pt_3
presente nelle officine di riparazione e nei depositi, e verificava e dirigeva lo svolgimento dei lavori, nei quali erano impiegate delle squadre di operai, che contemporaneamente azionavano diversi strumenti, e tutti si proteggevano con guanti e coperte di amianto, per evitare anche le scintille di saldatura di altri colleghi, e con ambiente di lavoro contaminato dalle fibre di amianto per aerodispersione, senza che vi fossero dei sistemi di areazione localizzata e generalizzata delle polveri e senza confinamento, e tutti gli operai erano ignari dei rischi e privi di tute monouso e di maschere respiratorie con il grado di protezione
P3 (capitolo ; che, inoltre, tra i doveri del ricorrente, quando è stato Tes_4
nominato capo tecnico (15.12.2000), rientravano quelli di direzione degli altri operai delle squadre adibite alle manuntenzioni dell'apparato motore, nonché di controllo periodico delle apparecchiature degli scambi, le cui scaldiglie erano in amianto, con rilascio di polveri e fibre anche per effetto del transito dei convogli ferroviari e delle aerodispersione di polveri dovute alle vibrazioni dei convogli
(capitolo XXVIII); che le locomotive avevano componentistica in amianto anche internamente, in particolare nelle caldaie, che erano tutte coibentate con cartoni e/o lastre in amianto, e i bruciatori del carbone sprigionavano il calore che partiva dei materiali di amianto, anche in seguito alle vibrazioni, alle fermate e agli altri stress termo-meccanici, e riducevano detti materiali di amianto allo stato pulverulento,
Pag. 10 a 27 con conseguente aerodispersione delle polveri e fibre all'interno del convoglio e all'esterno (capitolo XXXV); che in amianto;
che in amianto c'erano tettoie, pozzetti per lo scolo delle acque, pareti divisorie che venivano coibentate in lastre di amianto, di spessore di circa 3-4 mm, che erano friabili e che, nonostante le dismissioni, l'amianto è ancora presente (capitolo ; che nel materiale Tes_4 rotabile vi era la coibentazione c.d. 'spruzzata' ed impastata a collante ed utilizzata come isolante dal calore e dal rumore nella parte superiore delle lamiere dei convogli utilizzati dalle , e che solo a metà degli anni '80 Controparte_1 sono iniziate le scoibentazioni, ovvero la rimozione dell'amianto friabile, che è proseguita per tutti gli anni '90, inizio anni 2000 (capitolo XXXVIII); che i locomotori avevano le pannellature di protezione in amiantite e/o spruzzata in amianto, per uno strato di almeno 2 cm e mezzo, e che tali pannellature con amianto friabile furono rimosse solo a partire dalla metà degli anni '90 (capitolo
XXXIX); che il ha svolto tutte le sue attività senza dispositivi individuali Pt_3
di protezione (capitolo XLV).
27. Può dunque affermarsi che l'attività lavorativa espletata dal per Pt_3
oltre 20 anni, ha reso inevitabile la protratta esposizione del medesimo alle fibre di amianto, contribuendo certamente all'insorgenza della patologia denunciata.
28. Il nesso di causalità tra l'esposizione al rischio nell'espletamento della predetta attività lavorativa e la contrazione della neoplasia è dimostrato dal dato epidemiologico esposto dal consulente medico legale, dott.ssa , la Persona_1 quale ha messo in risalto come “Dalle testimonianze e da quanto emerso nell'ambito delle operazioni peritali risulta che in tutte le attività con materiali ad elevata temperatura e per gli interventi di saldatura, gli operai come il signor utilizzavano guanti, grembiule e coperta in amianto per proteggersi dal Pt_3
calore. I turni erano di otto ore al giorno (con straordinario in caso di necessità), per 5 giorni alla settimana per 240 giorni all'anno” (cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale).
29. Prosegue la CTU – non venendo contrastata, sul punto, dalle parti, le quali, nelle loro difese tecniche, hanno anzi concordato sull'eziologia professionale della malattia – affermando che “Il mesotelioma maligno (MM) è un tumore raro ma di
Pag. 11 a 27 grande interesse scientifico per la ben documentata correlazione con un'esposizione professionale e/o ambientale ad amianto (la cui cancerogenicità per
l'uomo venne definitivamente riconosciuta nel 1973 dall' Controparte_6
) e per l'aumento dell'incidenza registrato negli ultimi
[...]
anni in Italia e in molti altri paesi industrializzati (1-4). Nel nostro Paese l'amianto
è stato definitivamente messo al bando nell'aprile del 1994 (cfr. L. 257/92); ciononostante, il lungo tempo di latenza tra inizio dell'esposizione e comparsa della malattia, l'allungamento della vita e il miglioramento delle tecniche diagnostiche hanno fatto registrare un aumento dell'incidenza del Mesotelioma
Maligno, attualmente ancora in corso, anche se il trend, secondo gli ultimi report, sembra non crescere ulteriormente (5). Il Mesotelioma Maligno permane una malattia a prognosi estremamente severa con sopravvivenza alquanto ridotta;
recenti analisi riportano una mediana di circa 10 mesi dalla diagnosi e prognosi ancora severa nei casi con diagnosi certa (6, 7). Il tasso standardizzato (casi per
100.000 residenti) per mesotelioma maligno della pleura (certo, probabile e possibile) nel 2017 risulta pari a 3,6 negli uomini e 1,1 nelle donne mentre negli esposti ad amianto l'incidenza è 100-1.000 volte superiore. L'insorgenza si manifesta, in genere, dopo oltre 40 anni dall'esposizione ad amianto, con una mediana di 48±11,6 anni (5). Questa patologia può insorgere anche per esposizioni ad amianto modeste e limitate nel tempo: sono stati descritti casi in lavoratori esposti a dosi presumibilmente basse e in familiari di esposti che si occupavano, in ambiente domestico, della pulizia degli indumenti di lavoro contaminati e non è definibile la dose-soglia cumulativa al di sotto della quale, nel caso singolo, possa essere esclusa la possibile azione carcinogenetica dell'amianto (8). Sono stati documentati, inoltre, casi insorti per esposizione ambientale nei residenti in zone adiacenti a insediamenti industriali con presenza/utilizzo certo di amianto. Ogni nuovo caso, pertanto, deve essere considerato “evento sentinella” di pregresse esposizioni e valutato attentamente essendo il monitoraggio degli eventi patologici
e la sorveglianza epidemiologica strumenti essenziali per l'efficienza e la tempestività degli interventi di sanità pubblica e per l'attivazione di idonei interventi preventivi. Le politiche di prevenzione, le misure di contenimento dei
Pag. 12 a 27 rischi, la capacità di produrre informazione corretta sono possibili solo a partire dalla disponibilità di dati omogenei, completi e affidabili sulla diffusione degli eventi patologici sul territorio nazionale e sui loro determinanti causali. In Italia, la necessità di una sorveglianza epidemiologica del Mesotelioma Maligno è stata sancita con l'istituzione, con DPCM del 2002, del Registro Nazionale Mesoteliomi
(ReNaM) che ha, tra gli obiettivi principali, la stima dell'incidenza dei casi di
Mesotelioma Maligno in Italia, la raccolta di informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto, la valutazione dell'impatto e della diffusione della patologia nella popolazione ed il riconoscimento di fonti di contaminazione inattese o sconosciute. A tale scopo, per assicurare completezza e qualità delle informazioni rilevate, nello stesso Decreto viene prevista, presso ogni Regione,
l'individuazione, da parte degli assessorati alla sanità regionali, di specifici Centri
Operativi Regionali (COR) per l'acquisizione, l'implementazione ed archiviazione, anche attraverso la ricerca attiva, delle informazioni relative a tutti i casi diagnosticati o trattati nell'area di competenza con particolare riferimento alla definizione diagnostica ed alla definizione della possibile storia di esposizione ad amianto. L'attività di sorveglianza del Registro Nazionale costituisce una preziosa base per la ricerca epidemiologica, sia di tipo descrittivo che eziologico, ed è stata riconosciuta dal “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” (cfr. DPCM 17/12/2007) e, a livello internazionale, il Registro è considerato come il modello di riferimento per ampiezza della rilevazione, consistenza dei metodi epidemiologici e solidità dei risultati scientifici prodotti.
Attualmente la copertura territoriale della rilevazione, iniziata lentamente, ma sviluppatasi costantemente, è estesa a tutto il territorio nazionale, ma, sulla base dei dati, deve considerarsi esaustiva dei casi incidenti in Piemonte, Valle d'Aosta,
Liguria, Lombardia, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Puglia,
Basilicata, Sicilia. L'attività dei è attualmente sospesa Parte_4
(viene sottolineato il grave danno che ne deriva per la rete nazionale). Per le regioni del Molise, e Sardegna, la rilevazione non può considerarsi CP_1
esaustiva dei casi incidenti. In alcune regioni il reperimento delle schede di
Pag. 13 a 27 dimissione ospedaliera, che rappresentano uno strumento di verifica e controllo della completezza della casistica registrata, è risultato negli anni più recenti più difficoltoso rispetto al passato e questo deve essere considerato come un possibile elemento di sottostima del fenomeno. I dati raccolti vengono periodicamente pubblicati in un report che, nel 2021, è arrivato alla VII edizione (5) e comprende informazioni relative a 31.572 di Melanoma Maligno, trasmessi dai COR, con diagnosi nel periodo compreso tra il 1993 ed il 2018. Di questi, oltre il 50% dei casi rilevati sono registrati fra i residenti in [...], Piemonte, Liguria ed
Emilia-Romagna (56,7%). La sede anatomica di insorgenza è la pleura per il
93,2% dei casi. Le modalità di esposizione sono state approfondite, tramite intervista diretta al soggetto o ai suoi familiari conviventi, per 24.864 casi (78,8%) mentre per il restante 21.2% sono in corso di definizione o non possono essere più indagate per condizioni oggettive. Dei casi approfonditi, il 69,1% presenta un'esposizione professionale (certa, probabile, possibile), il 5,1% familiare, il
4,3% ambientale, l'1,5% per un'attività di svago o hobby. La percentuale di casi di mesotelioma, quindi, per i quali l'analisi anamnestica ha rilevato un'esposizione ad amianto lavorativa, ambientale, familiare, o a causa di attività ricreative è, sull'intero set di dati, pari all'80%. Per il 20% dei casi l'esposizione è improbabile
o ignota. Quest'ultimo dato, più che ad un'effettiva assenza di pregresse esposizioni, anche remote ed episodiche, è verosimilmente da ascrivere alla difficoltà di registrare esaustive informazioni espositive anamnestiche, professionali od extra professionali, relative a situazioni che potrebbero essersi verificate anche alcuni decenni prima della comparsa della malattia. Dette difficoltà, più rilevanti per il genere femminile, sono legate anche alla ridotta Part sopravvivenza mediana propria del che non sempre consente di rilevare informazioni di buona qualità dalla viva voce del paziente. Considerando l'intera finestra di osservazione (1993 - 2018) e relativamente a quei casi con attribuzione di esposizione ad origine professionale, i settori di attività maggiormente coinvolti sono l'edilizia (16.2% del totale), l'industria pesante, e in particolare la metalmeccanica (8,8%), la metallurgia (4%) e le attività di fabbricazione di prodotti in metallo (5,7%); i cantieri navali (6%), l'industria del cemento-amianto
Pag. 14 a 27 (3%), l'industria tessile (6,3%), dei rotabili ferroviari (3,2%) e il settore della difesa militare (4,4%). L'insieme di questi settori è responsabile di quasi il 60% circa dei casi registrati. Riguardo alla categoria degli addetti alla costruzione e riparazione dei rotabili ferroviari (di stretto interesse per il caso in esame), sono riportati 696 casi con almeno un periodo di esposizione ad amianto (683 maschi e
13 femmine) di cui 516 (il 74%) con esposizione esclusiva nella categoria. Le mansioni maggiormente coinvolte sono quelle dei saldatori e tagliatori a fiamma, dei montatori di carpenteria metallica, degli installatori e riparatori di apparati elettromeccanici, ebanisti, falegnami e operatori artigianali di macchine per la lavorazione del legno. Esposizione ad amianto è stata determinata dall'applicazione a spruzzo di amianto in fibra (crocidolite) sulle parti interne delle scocche metalliche di motrici e carrozze passeggeri, postali e bagagliai.
L'esposizione ha coinvolto gli addetti alla costruzione e alla manutenzione di mezzi ferroviari sia dipendenti da ditte esterne sia delle Ferrovie dello Stato. Gli esposti sono rappresentati dai coibentatori e dagli addetti alla costruzione durante
l'allestimento o durante la riparazione dei mezzi coibentati (saldatori, calderai, tubisti, carpentieri, pannellisti, attrezzisti, elettricisti, falegnami). In aggiunta, nel report viene specificato che l'amianto era utilizzato nel rivestimento dei mezzi di accoppiamento delle condotte di vapore, nei rotabili che utilizzavano questo tipo di riscaldamento e sotto forma di pannelli nel supporto delle scaldiglie, per il riscaldamento delle carrozze e dei mezzi di trazione. Le Regioni con maggior peso della categoria rispetto ai casi esposti professionalmente sono Emilia-Romagna n.
190 (11,6%); Veneto n. 136 (8,8%); Toscana n. 97 (7,4%). In Emilia Romagna, inoltre, il Centro di Ricerche Epidemiologiche della Fondazione Europea di
Oncologia e Scienze Ambientali “B. Ramazzini” di Bologna, da diverse decadi registra tumori, in particolare mesoteliomi, e altre patologie correlabili all'esposizione all'amianto usato nelle ferrovie (9). In una pubblicazione del 2003,
i casi di mesoteliomi raccolti sono 207 di questi, 41 sono insorti in operai delle
Ferrovie dello Stato della sede compartimentale di Bologna (10). Gli studi epidemiologici e le analisi statistiche sono imprescindibili nelle valutazioni del nesso causale tra l'esposizione ad un fattore di rischio e l'occorrenza di una
Pag. 15 a 27 malattia e le informazioni disponibili in ordine all'epidemiologia del mesotelioma maligno sono ampie e solide e applicabili anche al caso in esame tanto più che, a distanza di tanti anni e in condizioni produttive profondamente cambiate, non sono disponibili dati di monitoraggio ambientale e/o personale per la ricerca di cancerogeni originati durante i processi di lavorazione. Di certo, il signor per l'attività lavorativa svolta dal 1973 al 2005, rientra in quella Pt_3
categoria di addetti alla costruzione e alla riparazione che, dal punto di vista epidemiologico, sono individuati come a rischio per patologie asbesto-correlate, ivi compreso il mesotelioma pleurico e la sua condizione di lavoratore esposto è stata già certificata dall'INAIL che ha anche riconosciuto l'etiologia professionale della patologia” (cfr. pagg.
9-15 della consulenza).
30. Sulla base del ragionamento esposto, che si è ritenuto di dover riportare integralmente al fine di condividere e far proprie le valutazioni compiute dall'ausiliare, in ragione della loro chiarezza e del loro rigore logico e scientifico
(come detto, non sottoposte a revisione critica da parte dei consulenti tecnici nominati dalle parti), la dott.ssa ha, dunque, concluso riconoscendo che la Per_1
patologia – mesotelioma maligno avanzato – che ha colpito il lavoratore e lo ha condotto al decesso, deve essere eziologicamente ricondotta, sulla base di un criterio probabilistico, all'attività dallo stesso espletata alle dipendenze della resistente.
31. L'ipotesi, formulata da parte resistente, che il tabagismo del Pt_3
possa aver influito sulla contrazione della patologia cancerogena, non è idonea ad inficiare i risultati che l'istruttoria svolta ha offerto in relazione alla dipendenza causale di tale malattia rispetto all'attività lavorativa svolta nelle suddette condizioni di esposizione al rischio, e ciò per un duplice e concorrente ordine di ragioni.
32. In primo luogo, perché la deduzione è rimasta, pur all'esito dell'istruttoria, alquanto generica, nulla avendo saputo riferire in merito il teste di parte resistente
(cfr. verbale d'udienza del 10.2.2023) ed avendo, invece, Testimone_5 affermato il teste “quando l'ho conosciuto io, posso Testimone_6 confermare che il sig. fosse fumatore” (cfr. verbale d'udienza del Pt_3
Pag. 16 a 27 10.3.2023). Null'altro è emerso sul tabagismo del e, in particolare, sulla Pt_3 effettiva consistenza dello stesso, tanto che la CTU così si esprime: “Viene riportata abitudine al fumo senza che sia possibile stabilire tempi e quantità” (cfr. pag. 8).
33. In secondo luogo, perché, comunque, in applicazione del già ricordato principio di equivalenza delle cause (art. 41 c.p.), secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale quando sussista un'adeguata probabilità sul piano logico e scientifico della dipendenza della neoplasia rispetto all'unica attività lavorativa che è risultata capace, concretamente, di esporre il lavoratore al rischio di contrarla, l'accertata esposizione all'amianto può fondatamente porsi quale idoneo antecedente causale, pur in presenza del tabagismo del della patologia Pt_3
cancerogena da quest'ultimo contratta.
34. In definitiva, deve considerarsi assolto l'onere della prova che, in caso di malattia professionale, grava sul lavoratore che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio: nella specie, la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti alla sua qualifica, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione al rischio.
35. Per converso, il datore di lavoro non ha dimostrato, come invece aveva l'onere di fare, che il danno (identificato nella malattia contratta) sia dipeso da causa a lui non imputabile: non ha infatti provato di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo.
36. Non può, in primo luogo, sostenersi che la pericolosità dell'amianto e la sua idoneità a cagionare patologie tumorali non fosse circostanza adeguatamente acquisita nella comunità scientifica all'epoca dell'esposizione del lavoratore (che ha iniziato a lavorare a partire dal 1973).
37. Sul punto, valga il richiamo a Cass. Sez. L, Sentenza n. 644 del 14/01/2005:
“l'art. 2087, prescrivendo agli imprenditori di adottare "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", ha stabilito un obbligo che si riferisce al modo di organizzare l'impresa apprestando attrezzature
Pag. 17 a 27 e servizi idonei allo scopo. In particolare l'art. 2087 "non contiene soltanto
l'enunciazione di un dovere imposto nell'interesse generale, ma sancisce una vera e propria obbligazione, imponendo all'imprenditore una serie di misure che si risolvono in una prestazione, che egli è tenuto ad adempiere e che il lavoratore ha diritto di pretendere" (v. Cass. 18 novembre 1976, n. 4318). Orbene, in relazione al tempo della prestazione lavorativa (anni dal'59 al '71), le Ferrovie dello Stato, com'è noto, costituite con una speciale autonomia nell'ambito del CP_2
(e dell'aviazione civile), erano strutturate, al di là degli Uffici direzionali
[...]
propri di una Azienda autonoma, in Servizi, uno dei quali, non ultimo per importanza, era rappresentato dal Servizio sanitario che si avvaleva di medici, non solo di ruolo ma in relazione alle singole specialità professionali, di un elenco
"Organico" di medici c.d. fiduciari, tra cui rivestivano una significativa rilevanza i
"consulenti" (che la dottrina riferisce espressi da docenti universitari .), sia addetti alla sede centrale, sia ai distretti periferici della rete ferroviaria (v. r.d. 8 gennaio
1925, n. 34 recante "modificazioni all'art. 82 della 1. 7 luglio 1907, n. 429 circa il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato", nonché DM 8 aprile 1968, n. 3685 e
D.M. 19 giugno1974, senza n'). Non si tratta, cioè, in questa fattispecie, di una piccola impresa che galleggia nel turbinio di leggi da cui trarre indicazioni comportamentali, ma di una grande realtà aziendale, "parallela", per i servizi sanitari, allo Stato e diffusa su tutto il territorio nazionale, dotata di un organismo ad hoc, assistito da competenze scientifiche certamente non borderline, deputate, in primo luogo, ad assicurare e garantire la salute dei ferrovieri. Orbene, la filiera del comando, come s'usa oggi delineare una complessa realtà aziendale, ovvero la responsabilità di un'organizzazione sanitaria di grande potenzialità sul piano della prevenzione e tutela della salute, si è dimostrata inadeguata e/o difettosa, pur tra cotanto senno, nel rilevare e segnalare tempestivamente al vertice gestionale il serio e non ipotetico pericolo incombente /costituito dalle fibre d'amianto diffuse nel materiale rotabile, suggerendo rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai allo studio. In particolare, la pericolosità dell'amianto, conclamata non da ipotetici indizi o evidenti Ignoranze legali, ma da vieppiù diffusi allarmi manifestati, sin da prima del periodo qui in evidenza, dalla scienza medica
Pag. 18 a 27 sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono .) in caso di situazioni non occasionate 5 da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particelle d'asbesto, riconosciute evidenti attraverso 1.1 dibattito giudiziario e la consulenza medico legale, azzera il tentativo, espresso dal ricorso, di escludere la responsabilità contrattuale dell'Ente nei confronti dei suoi dipendenti, impedendo l'accoglimento del ricorso. Infatti, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, cod. civ., non è limitata alla violazione di norme
d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerunique accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale (v. ad es. Cass. 23 maggio 2003, n. 8204; 29 dicembre 1998, n. 12863; 8 aprile 1995, n. 4078)”.
38. La conoscenza della nocività dell'amianto, dunque, deve ritenersi già nota sin dagli anni '60 (Cass. 15165/2019).
39. La documentazione e le allegazioni offerte da , Controparte_1
tendenti a dimostrare, una volta consolidatasi la conoscenza della nocività dell'amianto, la predisposizione di tutte le misure atte al suo progressivo smaltimento ed alla rimozione dai luoghi di lavoro, non sono idonee ad integrare la prova liberatoria richiesta per l'esonero da responsabilità.
40. A prescindere dal dato per il quale non risulta contrastata specificamente la risultanza del più volte richiamato attestato di esposizione al rischio rilasciato dall'INAIL, dal quale evince che il ha lavorato in ambiente contaminato Pt_3
da amianto almeno fino al marzo 1992, le iniziative che la società resistente ha dedotto di aver intrapreso per la decontaminazione dei veicoli ferroviari (come ad es., l'affidamento di apposito incarico alla ditta specializzata Klevers – docc. nn.
12-13 del fascicolo di parte resistente), sono state attuate a far data dal 1995, dopo
Pag. 19 a 27 che, comunque, il lavoratore era stato a contatto con le fibre di amianto per un lasso di tempo di per sé idoneo a provocare il mesotelioma pleurico poi effettivamente contratto.
41. Non vi è prova, dunque, che le misure poste in essere soltanto in un segmento temporale del rapporto, siano state idonee ad elidere il nesso causale tra esposizione all'amianto, comunque accertata fino al 1992 dall'INAIL, ed insorgenza della patologia e, in ogni caso, non dimostrano che il ricorrente sia stato specificamente dotato dei dispositivi individuali di protezione necessari alla prevenzione dei rischi derivanti dall'attività lavorativa (circostanza, quest'ultima, che depotenzia l'argomentazione di parte resistente circa la riducibilità della pretesa risarcitoria ex art. 1227 c.c. per non aver il lavoratore fatto buon governo dei predetti dispositivi e delle disposizioni aziendali dettate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A prescindere dalla constatazione per la quale l'ordine di servizio n. 1/1987 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro” – doc. n. 6 del fascicolo di – è Controparte_1 intervenuto a distanza di circa 14 anni dall'inizio dell'attività lavorativa, manca la prova – non fornita neppure dai testimoni escussi – che lo stesso fosse stato portato a conoscenza del e che al lavoratore fossero stati assegnati i dispositivi Pt_3
di sicurezza, la cui funzionalità doveva essere verificata dai dipendenti).
42. Ciò posto, , al fine di paralizzare l'avversa pretesa, Controparte_1
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in virtù del regime di esonero della responsabilità civile del datore di lavoro disciplinato dall'art. 10
D.P.R. n. 1124 del 1965.
43. La deduzione non può essere accolta.
44. La disposizione richiamata prevede che “Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”.
45. Sul punto, è sufficiente richiamare il recente arresto della Suprema corte di
Cassazione, secondo cui, nell'ipotesi in cui il giudice dell'azione civile debba accertare se i fatti da cui derivi l'infortunio o la malattia costituiscano reato perseguibile d'ufficio, ai fini dell'esclusione dell'esonero da responsabilità civile, la
Pag. 20 a 27 relativa responsabilità del datore di lavoro deve essere accertata con criteri di giudizio di tipo civilistico (Cass. sez. lav. 19 giugno 2020, n. 12041 e successive conformi).
46. Nel caso di specie, si tratta di un fatto commesso in violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, configurante la fattispecie di reato di omicidio colposo, procedibile d'ufficio (cfr. art. 589 c.p.).
47. Ne consegue, quindi, che, posto che deve escludersi “che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato” (Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del
2016; Cass. n. 9112 del 2019), il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, può liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall'INAIL, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017 e successive conformi).
48. Pertanto, anche a seguito della corresponsione dell'indennizzo ad opera dall'ente assicuratore, il datore è in ogni caso tenuto a pagare il differenziale.
49. La pretesa creditoria azionata nei confronti del datore di lavoro è infatti limitata ex lege a quella parte che esorbita la copertura assicurativa sicché, a prescindere dalla richiesta formulata da parte ricorrente, il giudice potrebbe comunque conoscerne nei limiti delle voci di danno differenziale (oltre che di quello complementare), poiché il presupposto logico del diritto al danno differenziale scaturisce dalla lettera della disposizione di legge citata, che, quand'anche il comportamento datoriale integri un reato perseguibile d'ufficio, impone comunque un esonero parziale di responsabilità.
50. Affermata, dunque, la responsabilità della società convenuta, il risarcimento del danno da accordare al (e per esso ai suoi eredi) non può estendersi a Pt_3
poste patrimoniali che non sono state provate (quali, ad esempio, spese mediche affrontate o esborsi effettuati dal de cuius in conseguenza della malattia contratta,
Pag. 21 a 27 come tali entrati nel suo patrimonio quali poste risarcitorie da trasmettere agli eredi).
51. Né può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno – iure hereditario – da perdita anticipata del trattamento pensionistico in godimento: afferma, sul punto, parte ricorrente che, percependo il al momento del Pt_3 decesso, una pensione mensile pari ad € 1.772,95 (e, dunque, un importo annuo pari ad € 24.821,30, considerando 14 mensilità) ed avendo perduto la vita all'età di 70 anni, dal momento che l'aspettativa di vita è di almeno 15 anni, il danno patrimoniale subito – e trasmesso agli eredi – è pari ad € 372.319,50 (ossia, di importo uguale al trattamento pensionistico annuo, € 24.821,30, moltiplicato per i
15 anni di aspettativa di vita).
52. La tesi non può essere condivisa.
53. Non è, infatti, concepibile, né logicamente né giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n.
4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. È possibile, semmai, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi
(Cassazione civile sez. III, 19/09/2023, n.26851).
54. In altri termini, la perdita anticipata della vita per un tempo determinato è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, quale che sia la durata del "segmento" di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare.
55. Il risarcimento spettante agli eredi del lavoratore deve essere, dunque, contenuto nei limiti delle poste risarcitorie non patrimoniali, unitariamente valutate nei termini anzidetti e quantificate equitativamente alla stregua delle tabelle di liquidazione del danno civilistico che sono state elaborate dal Tribunale di Milano
(nella loro ultima edizione del 2024), alle quali si fa abituale riferimento in questo ufficio.
56. Per la quantificazione del danno risarcibile, può tenersi conto della consulenza redatta dalla CTU, dott.ssa (non oggetto di specifica Per_1
contestazione sul punto ad opera dei consulenti tecnici di parte) che ha calcolato il
Pag. 22 a 27 danno biologico patito dal dal momento diagnosi (gennaio 2015) Pt_3 all'exitus (21.9.2015) in misura pari 100%.
57. Tali conclusioni sono il frutto di un ragionamento rigorosamente scientifico e logicamente argomentato, non smentito da risultanze istruttorie di segno opposto, né - come si è detto - censurato specificamente dalle parti convenute, sicché vengono recepite integralmente da questo giudice.
58. Ai fini della esatta individuazione delle poste di danno non patrimoniale liquidabili, giova osservare che, per la Corte Suprema, in tema di danno da perdita della vita, il danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis, da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, cioè al fatto che, seppur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità poiché la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita anzi nella morte.
59. Nel caso di specie, non è configurabile un danno da invalidità permanente poiché la malattia del lavoratore ha avuto un esito letale, con la conseguenza che, non essendo mai avvenuta la guarigione clinica, non potevano essersi consolidati postumi permanenti di sorta. La Corte Suprema ha chiarito che l'espressione invalidità permanente designa uno stato menomativo divenuto stabile ed irremissibile, consolidatosi all'esito di un periodo di malattia, sicché, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna invalidità permanente. L'invalidità permanente e quella temporanea non possono sovrapporsi perché, fino a quando perdura l'invalidità temporanea, non sorge quella permanente e, quando viene ad esistenza quest'ultima, è necessariamente cessata la prima. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, comportando altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti la duplicazione dello stesso danno (cfr.
Cass. n. 5197/2015).
60. Pertanto, la liquidazione di tale danno non va fatta in base al punto di invalidità permanente, mancando, per definizione, il presupposto della permanenza
Pag. 23 a 27 in vita del soggetto che abbia subito un pregiudizio stabilizzato. In altri termini, sarebbe errato liquidare il danno da invalidità temporanea con il punto massimo di invalidità permanente al momento dell'exitus, poiché si finirebbe per liquidare un pregiudizio diverso da quello subito, che presuppone una stabilizzazione non acquisita perché correlabile, come tale, solo alla sopravvivenza del soggetto all'evento pregiudizievole.
61. Va, poi, precisato che, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 11.11.2008,
l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ravvisato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, proponendo la liquidazione congiunta: 1) del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
e 2) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico “standard”, personalizzazione del danno biologico - per particolari condizioni soggettive - e danno morale).
62. A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l'Osservatorio ha proposto anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale “temporaneo” derivante da lesione alla persona, individuando per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea al 100% (cioè come valori medi di liquidazione pro die, per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, al fine di consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto) i seguenti valori: 1) valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta pari ad €
115,00; 2) aumento personalizzato in presenza di comprovate peculiarità fino a max
50%.
Pag. 24 a 27 63. Pertanto, considerate, nella specie, le indubbie sofferenze del lavoratore conseguenti alla lesione del suo diritto alla salute, sempre più intense con il progressivo acuirsi dello stato patologico, la invasività delle cure mediche che si sono rese necessarie per curare la malattia (operazioni chirurgiche, cicli chemioterapici senza benefici degni di nota e con importante tossicità osteomidollare), la percepita inutilità di ogni rimedio, con lo scoraggiamento che ne
è conseguito, il lasso di tempo intercorso fra l'insorgenza della malattia e l'esito nefasto e la lucida consapevolezza, in capo al lavoratore, del progressivo ed inesorabile spegnersi della propria vita, ritiene il giudice che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (ult. ed. 2024), vada riconosciuto l'aumento personalizzato del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo fino alla misura massima del 50% (€ 115,00 + € 57,50 - pari al 50% di
€ 115,00 - = € 172,50). Tale maggiorazione appare idonea a ricomprendere ed adeguatamente risarcire anche le componenti soggettive della “sofferenza morale”, stante la sostanziale unitarietà del danno non patrimoniale.
64. Conseguentemente, il danno non patrimoniale per inabilità temporanea, tenuto conto, da un lato, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale - Edizione 2024 e, dall'altro, delle percentuali di invalidità individuate dalla dott.ssa nella citata perizia e Per_1 dell'età del lavoratore al momento del decesso (70 anni), è il seguente: per il periodo dal 27.1.2015 (data della diagnosi – cfr. doc. n. 2/a del fascicolo di parte ricorrente) al 21.9.2015 (data del decesso), 237 gg. x € 172,50 x 100% = €
40.882,50.
65. Avendo preso come riferimento i criteri di cui alle più recenti tabelle del
Tribunale di Milano, l'importo così liquidato, rapportato alla data a cui quelle tabelle fanno riferimento, dovrà prima essere devalutato alla data dell'evento lesivo
(insorgenza della patologia – 27.1.2015) e poi rivalutata, anno per anno, con applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, fino alla data della sentenza. Sull'importo complessivo andranno poi riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Pag. 25 a 27 66. Dal danno così liquidato non va detratta la quota di “puro biologico” che è stata indennizzata dall'INAIL, dal momento che il danno non patrimoniale
“temporaneo”, liquidato in questa sede al lavoratore (trasmesso ai suoi eredi), non rientra, come è noto, nell'indennizzo INAIL (tenuto conto del fatto che, peraltro, al finché è stato in vita, l'Istituto assicuratore non ha riconosciuto alcuna Pt_3
prestazione – doc. n. 12/d del fascicolo di parte ricorrente, bensì ha costituito una rendita in favore dei superstiti – cfr. doc. n. 12/i – che, tuttavia, non è destinata a ristorare l'inabilità temporanea assoluta, sicché non deve procedersi con lo scorporo della capitalizzazione di tale rendita con la somma liquidata in questa sede).
67. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini appena indicati.
68. Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese di Controparte_1
lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 35.194,50, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo valori minimi tariffari, in virtù della violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali.
69. Analogamente, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della società resistente le spese di CTU, liquidate con separato e coevo decreto.
70. Viceversa, attesa la complessità della questione controversa afferente l'individuazione del soggetto munito di legittimazione passiva, vengono integralmente compensate le spese di lite tra il CP_2 Controparte_2
e le altre parti processuali.
[...]
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
[...]
Pag. 26 a 27 - dichiara la responsabilità della convenuta società Controparte_1
in ordine alla patologia tumorale contratta da e, per Parte_3
l'effetto, la condanna a risarcire ai ricorrenti, in qualità di eredi del dipendente, il danno non patrimoniale di natura temporanea da quest'ultimo patito, che liquida in complessivi € 40.882,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna la resistente a rimborsare a parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.959,00, di cui € 259,00 per spese ed € 4.700,00 per onorari, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico della convenuta le Controparte_1
spese di consulenza tecnica di ufficio;
- compensa le spese di lite tra il e le Controparte_2
altre parti processuali.
Catanzaro, 17/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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