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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9263/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI NRDCTN6, data Parte_1 C.F._1 di nascita 15/05/1991, Paese di provenienza: BANGLADESH), parte rappresentata e difesa dall'avv. NARDELLA COSTANTINO;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto del 13/09/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 29/08/2024 e adottato dalla , con cui è Controparte_1 stata rigettata per manifesta infondatezza la sua domanda di protezione internazionale (C/3
Pag. 1 di 12 del giorno 05/10/2023). Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 26/09/2024, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso, sicché fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
02/04/2025, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 21/06/2024 il ricorrente, celibe e musulmano, ha dichiarato di essere nato nel villaggio di Pangsha, nel distretto di Barishal, ove ha vissuto con entrambi i genitori, un fratello e una sorella fino alla data della partenza per l'Italia. Ha raccontato di aver frequentato la scuola per 4 anni, ma di aver abbandonato gli studi per lavorare in una fabbrica di plastica.
Ha spiegato di essere partito per aiutare economicamente la propria famiglia, nella speranza di trovare in Europa un lavoro ben retribuito. Nel 1996 era deceduto suo padre e le condizioni economiche dell'intero nucleo familiare erano sensibilmente peggiorate tanto che dal quel momento si era dovuto far carico di tutte le spese familiari perché suo fratello aveva subito un grave incidente stradale e non era in grado di lavorare. Ha aggiunto di doversi occupare del sostentamento anche della sorella e dei suoi figli.
Quanto al viaggio affrontato per arrivare in Italia, ha dichiarato di aver tentato nel 2019 di trasferirsi a Dubai, ma non v'era riuscito, e su consiglio di un amico, era partito per la Libia, ove aveva lavorato per alcuni mesi in un negozio, fin quando, sprovvisto di documenti, era stato arrestato dalla polizia locale. Ha raccontato di essere stato venduto dai poliziotti ad alcuni trafficanti che, a fronte del pagamento di 5 lakh, l'avevano poi fatto imbarcare per l'Italia, ma per questo si era dovuto indebitare con il suo datore di lavoro e con un parente della madre e ancora starebbe onorando i pagamenti residui. Ha concluso l'intervista dicendo che, in caso di rimpatrio, teme di non riuscire a saldare i debiti contratti e, in generale, di non riuscire a provvedere ai propri bisogni e al sostentamento della sua famiglia.
Pag. 2 di 12 DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esaminata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
05/07/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente ritenendola manifestamente infondata e ha rilevato che “il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale”, evidenziando come le ragioni di espatrio abbiano esclusiva natura economica;
Pag. 3 di 12 ha aggiunto che “le informazioni specifiche sul Paese d'origine evidenziano che, pur essendo presenti elementi di tensione politica in corrispondenza delle scadenze elettorali e pur registrandosi diverse violazioni dei diritti umani, non sussiste alcuna situazione di violenza generalizzata e indiscriminata”.
Lo status di rifugiato politico. Non sussistano i presupposti per il riconoscimento della tutela di cui all'art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese5.
In sostanza il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza
(o dove domicilia, se apolide); d) la circostanza per cui la persona, per il timore di persecuzione, non può o non vuole porsi sotto la protezione di detto Stato6, o perché non 5 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che e cosi fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi e percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”.
Pag. 4 di 12 prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, priva dei caratteri di effettività.
Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili.
Dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa si desume che, nonostante la vicenda narrata sia credibile, non rientra nei presupposti indicati. Il ricorrente ha espressamente spiegato di aver abbandonato il Paese d'origine unicamente per ragioni economiche e, in particolare, per riuscire a provvedere ai bisogni e al sostentamento della sua famiglia, senza accennare ad alcuna situazione di pericolo o persecuzione. Gli unici profili di vulnerabilità che potrebbero delinearsi nella vicenda esposta riguardano la situazione debitoria del richiedente il quale, per finanziare il suo viaggio in Italia, ha dovuto contrarre una serie di debiti, che starebbe ancora onerando e per i quali, infatti, non ha riferito di aver subito minacce o altre forme di persecuzione da parte dei suoi creditori. Sicché, a fronte di tali precise affermazioni, non può dirsi neanche prospettato un timore di rimpatrio che imporrebbe il riconoscimento dello status di rifugiato.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente nemmeno la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs.
251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state nemmeno prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e in sede giudiziale;
in ogni caso, valgono le stesse Controparte_1 considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»7.
Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”. 7 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di
Pag. 5 di 12 (Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria disciplinata dalla lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”8.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia9 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
In Bangladesh le principali minacce alla sicurezza comprendono la violenza di matrice politica, in particolare in prossimità delle elezioni, attacchi terroristici commessi da gruppi estremisti islamisti, violenze criminali e scontri sporadici nei Controparte_3 tra gruppi indigeni e coloni bengalesi sulla proprietà e l'uso della terra.
Il 7 gennaio 2024 si sono svolte le elezioni legislative, vinte dalla prima ministra Per_1
presidente del partito Awami League (AL), giunta così al proprio quarto mandato
[...] consecutivo e quinto mandato complessivo10. Invero Stati Uniti e GN UN hanno espresso preoccupazione e affermato che le elezioni non sarebbero state né libere, né giuste e che gli standard democratici non sarebbero stati rispettati nel periodo elettorale11.
averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 8 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 9 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 10 wins fifth term in Bangladesh amid turnout controversy, 8 gennaio 2024 CP_4 Persona_1 https://www.aljazeera.com/news/2024/1/8/sheikh-hasina-wins-fifth-term-in-bangladesh-amid-turnout- Con controversy;
, Bangladesh election: IN wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 CP_6 https://ww com/news/world-asia 11 Associated Press, The US and UK say Bangladesh's elections extending IN's rule were not credible, 9 gennaio 2024 https://apnews.com/article/sheikh-hasina-bangladesh-election-boycott-d6322274909fd53e92640a4ebc9d0c2b; ICG
Crisis Watch, Bangladesh, January 2024 Controparte_7 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37
Pag. 6 di 12 Le elezioni sono state boicottate dal Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), dopo che l'Awami League aveva respinto la richiesta di nomina di un governo provvisorio e indipendente, che presiedesse le urne12.
Le manifestazioni hanno raggiunto l'apice nella città di Dacca il 28 ottobre, quando più di
100.000 persone hanno partecipato a una protesta organizzata dal BNP. Le proteste sono divenute violente, con scontri tra attivisti del BNP e polizia che hanno provocato vittime da entrambe le parti13.
Nell'ultimo anno (05/04/2023 – 05/04/2024), secondo i dati forniti da ACLED, sull'intero territorio del paese si sono verificati 1.394 “incidents with fatalities” che hanno causato la morte di 338 persone14. Scatenate dalla reintroduzione di un sistema di quote per l'assegnazione di posti nel pubblico impiego, proteste studentesche in Bangladesh, inizialmente pacifiche e iniziate a metà giugno 2024, sono state seguite da violenze e gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza. Si ritiene che circa 600 persone siano state uccise, tra cui almeno 32 bambini, e migliaia ferite.
Dopo che le proteste antigovernative di luglio ed agosto 2024, hanno spinto la premier a lasciare il Paese, la calma è tornata con l'insediamento del nuovo governo ad interim Per_1
e decine di hanno cercato sicurezza nel sud-est del Paese. Per_2
All'inizio di agosto 2024, le proteste contro il governo sono riprese dopo l'allentamento del coprifuoco e la parziale ripresa di internet, causando la morte di circa 100 persone durante la repressione. Nei giorni successivi sono state uccise altre centinaia di persone, molte delle quali in attacchi di rappresaglia contro i sostenitori del partito di governo Awami League
(AL). Anche le minoranze, in particolare gli indù, sono state prese di mira, sebbene la maggior parte degli attacchi sembra avere motivazioni politiche - a causa dei legami con l'AL - piuttosto che religiose.
Con 12 , Bangladesh election: PM KH IN wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 htt www.bbc.com/news/world-asia-67889387; South Asia Terrorism Portal, Bangladesh: Assessment- CP_8 2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh 13 Indian Express, killed in political violence in Bangladesh;
police arrest senior Opposition leader, 29 ottobre 2023 https://indianexpress.com/article/world/bangladesh-political-violence-3-killed-9004898/; Associated Press, 2 die in Bangladesh as police clash with opposition supporters seeking prime minister's resignation, 31 ottobre 2023 https://apnews.com/article/bangladesh-hasina-zia-election-blockade-7d27fc22260a2cfef2741aa8e9873a83 14 ACLED Dashboard, consultato il 15/04/2024 con i filtri data (05/04/2023-05/04/2024), regione Bangladesh, battles, filtra “violence against civilians, explosion/remote violence, riots”, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
Pag. 7 di 12 Il premio Nobel è stato nominato leader ad interim ed ha prestato Persona_3 giuramento l'8 agosto 2024. Finora, il governo ad interim ha sostituito i capi della Corte
Suprema e della Banca del Bangladesh ed ha arrestato ex membri del governo di per Per_1 indagini su corruzione ed omicidio;
il 29 agosto 2024, ha firmato una convenzione sulle sparizioni forzate.
Con riferimento all'analisi quantitativa dell'impatto della violenza nel paese nel 2023
ACLED ha registrato 319 incidenti (44 battaglie, 7 esplosioni e 268 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 208 vittime15; mentre, nel 2024 i dati ACLED (aggiornati al 31/12/2025) riportano 318 incidenti (47 battaglie, 10 esplosioni e 261 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 211 decessi16.
Nel 2025 (dati aggiornati al 28.3.2025) ACLED ha registrato sessantasette eventi securitari
(sette battaglie e sessanta episodi di violenza contro i civili) che hanno provocato trentasette decessi. 17
In definitiva, sulla scorta delle fonti consultate non sono rinvenibili in Bangladesh conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o situazioni di insicurezza generalizzata come sopra delineata, e in assenza di un elemento specifico individualizzante del rischio, si esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui alla lettera c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007. Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023,
Pag. 8 di 12 modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11/03/2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario18, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8 CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”19.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”20, il ricorrente ha prodotto:
- Modello Unilav emesso dalla Società Agricola gold s.r.l. (in sigla per il Parte_2
periodo decorrente dal 19/07/2024 al 31/12/2024 e buste paga per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e da luglio a settembre 2024 di ammontare complessivo pari a euro 5.349,00;
Pag. 9 di 12 - 5 Modelli Unilav emessi da : il primo dal 30/10/2023 al Controparte_9
30/12/2023; il secondo dal 01/01/2024 al 6/4/2024; il terzo dal 20/4/2024 al
30/7/2024; il quarto dal 07/11/2024 al 30/12/2024 e, infine, il quinto dal
01/01/2025 al 07/05/2025; con allegare buste paga da maggio a luglio e da novembre 2024 a febbraio 2025 di ammontare complessivo pari a euro 1.659,96;
- C.U. del 2025 relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti per CP_9
pari a euro 10.886,56.
[...]
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti21, è possibile ritenere che sin dal suo arrivo il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 11/08/2023 – abbia intrapreso un percorso di integrazione lavorativa portato avanti in via continuativa e costante, che gli ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 07/05/2025 - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della
Pag. 10 di 12 lingua italiana22, lo svolgimento di attività volontariato23, i legami sociali e familiari24; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute25.
Sul punto, il ricorrente ha depositato il Certificato di iscrizione e di frequenza scolastica emesso da C.P.I.A. di per l'anno scolastico 2024/2025: CP_1
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del
Pag. 11 di 12 citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato26.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 24/09/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 02/04/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA/DISPONE l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28/04/2025.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 15 ACLED, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2023 – 31 January 2023) https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
16 ACLED, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2024 – 31 December 2024) https://acleddata.com/explorer/
17 ACLED, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2025 – 28 March 20245 https://acleddata.com/explorer/ 18 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 19 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 20 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 21 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 22 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 23 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 24 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 25 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 26 Cass. S.U. 24413/2021.
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI NRDCTN6, data Parte_1 C.F._1 di nascita 15/05/1991, Paese di provenienza: BANGLADESH), parte rappresentata e difesa dall'avv. NARDELLA COSTANTINO;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto del 13/09/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 29/08/2024 e adottato dalla , con cui è Controparte_1 stata rigettata per manifesta infondatezza la sua domanda di protezione internazionale (C/3
Pag. 1 di 12 del giorno 05/10/2023). Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 26/09/2024, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso, sicché fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
02/04/2025, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 21/06/2024 il ricorrente, celibe e musulmano, ha dichiarato di essere nato nel villaggio di Pangsha, nel distretto di Barishal, ove ha vissuto con entrambi i genitori, un fratello e una sorella fino alla data della partenza per l'Italia. Ha raccontato di aver frequentato la scuola per 4 anni, ma di aver abbandonato gli studi per lavorare in una fabbrica di plastica.
Ha spiegato di essere partito per aiutare economicamente la propria famiglia, nella speranza di trovare in Europa un lavoro ben retribuito. Nel 1996 era deceduto suo padre e le condizioni economiche dell'intero nucleo familiare erano sensibilmente peggiorate tanto che dal quel momento si era dovuto far carico di tutte le spese familiari perché suo fratello aveva subito un grave incidente stradale e non era in grado di lavorare. Ha aggiunto di doversi occupare del sostentamento anche della sorella e dei suoi figli.
Quanto al viaggio affrontato per arrivare in Italia, ha dichiarato di aver tentato nel 2019 di trasferirsi a Dubai, ma non v'era riuscito, e su consiglio di un amico, era partito per la Libia, ove aveva lavorato per alcuni mesi in un negozio, fin quando, sprovvisto di documenti, era stato arrestato dalla polizia locale. Ha raccontato di essere stato venduto dai poliziotti ad alcuni trafficanti che, a fronte del pagamento di 5 lakh, l'avevano poi fatto imbarcare per l'Italia, ma per questo si era dovuto indebitare con il suo datore di lavoro e con un parente della madre e ancora starebbe onorando i pagamenti residui. Ha concluso l'intervista dicendo che, in caso di rimpatrio, teme di non riuscire a saldare i debiti contratti e, in generale, di non riuscire a provvedere ai propri bisogni e al sostentamento della sua famiglia.
Pag. 2 di 12 DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esaminata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
05/07/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente ritenendola manifestamente infondata e ha rilevato che “il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale”, evidenziando come le ragioni di espatrio abbiano esclusiva natura economica;
Pag. 3 di 12 ha aggiunto che “le informazioni specifiche sul Paese d'origine evidenziano che, pur essendo presenti elementi di tensione politica in corrispondenza delle scadenze elettorali e pur registrandosi diverse violazioni dei diritti umani, non sussiste alcuna situazione di violenza generalizzata e indiscriminata”.
Lo status di rifugiato politico. Non sussistano i presupposti per il riconoscimento della tutela di cui all'art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese5.
In sostanza il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza
(o dove domicilia, se apolide); d) la circostanza per cui la persona, per il timore di persecuzione, non può o non vuole porsi sotto la protezione di detto Stato6, o perché non 5 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che e cosi fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi e percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”.
Pag. 4 di 12 prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, priva dei caratteri di effettività.
Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili.
Dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa si desume che, nonostante la vicenda narrata sia credibile, non rientra nei presupposti indicati. Il ricorrente ha espressamente spiegato di aver abbandonato il Paese d'origine unicamente per ragioni economiche e, in particolare, per riuscire a provvedere ai bisogni e al sostentamento della sua famiglia, senza accennare ad alcuna situazione di pericolo o persecuzione. Gli unici profili di vulnerabilità che potrebbero delinearsi nella vicenda esposta riguardano la situazione debitoria del richiedente il quale, per finanziare il suo viaggio in Italia, ha dovuto contrarre una serie di debiti, che starebbe ancora onerando e per i quali, infatti, non ha riferito di aver subito minacce o altre forme di persecuzione da parte dei suoi creditori. Sicché, a fronte di tali precise affermazioni, non può dirsi neanche prospettato un timore di rimpatrio che imporrebbe il riconoscimento dello status di rifugiato.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente nemmeno la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs.
251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state nemmeno prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e in sede giudiziale;
in ogni caso, valgono le stesse Controparte_1 considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»7.
Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”. 7 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di
Pag. 5 di 12 (Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria disciplinata dalla lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”8.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia9 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
In Bangladesh le principali minacce alla sicurezza comprendono la violenza di matrice politica, in particolare in prossimità delle elezioni, attacchi terroristici commessi da gruppi estremisti islamisti, violenze criminali e scontri sporadici nei Controparte_3 tra gruppi indigeni e coloni bengalesi sulla proprietà e l'uso della terra.
Il 7 gennaio 2024 si sono svolte le elezioni legislative, vinte dalla prima ministra Per_1
presidente del partito Awami League (AL), giunta così al proprio quarto mandato
[...] consecutivo e quinto mandato complessivo10. Invero Stati Uniti e GN UN hanno espresso preoccupazione e affermato che le elezioni non sarebbero state né libere, né giuste e che gli standard democratici non sarebbero stati rispettati nel periodo elettorale11.
averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 8 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 9 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 10 wins fifth term in Bangladesh amid turnout controversy, 8 gennaio 2024 CP_4 Persona_1 https://www.aljazeera.com/news/2024/1/8/sheikh-hasina-wins-fifth-term-in-bangladesh-amid-turnout- Con controversy;
, Bangladesh election: IN wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 CP_6 https://ww com/news/world-asia 11 Associated Press, The US and UK say Bangladesh's elections extending IN's rule were not credible, 9 gennaio 2024 https://apnews.com/article/sheikh-hasina-bangladesh-election-boycott-d6322274909fd53e92640a4ebc9d0c2b; ICG
Crisis Watch, Bangladesh, January 2024 Controparte_7 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37
Pag. 6 di 12 Le elezioni sono state boicottate dal Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), dopo che l'Awami League aveva respinto la richiesta di nomina di un governo provvisorio e indipendente, che presiedesse le urne12.
Le manifestazioni hanno raggiunto l'apice nella città di Dacca il 28 ottobre, quando più di
100.000 persone hanno partecipato a una protesta organizzata dal BNP. Le proteste sono divenute violente, con scontri tra attivisti del BNP e polizia che hanno provocato vittime da entrambe le parti13.
Nell'ultimo anno (05/04/2023 – 05/04/2024), secondo i dati forniti da ACLED, sull'intero territorio del paese si sono verificati 1.394 “incidents with fatalities” che hanno causato la morte di 338 persone14. Scatenate dalla reintroduzione di un sistema di quote per l'assegnazione di posti nel pubblico impiego, proteste studentesche in Bangladesh, inizialmente pacifiche e iniziate a metà giugno 2024, sono state seguite da violenze e gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza. Si ritiene che circa 600 persone siano state uccise, tra cui almeno 32 bambini, e migliaia ferite.
Dopo che le proteste antigovernative di luglio ed agosto 2024, hanno spinto la premier a lasciare il Paese, la calma è tornata con l'insediamento del nuovo governo ad interim Per_1
e decine di hanno cercato sicurezza nel sud-est del Paese. Per_2
All'inizio di agosto 2024, le proteste contro il governo sono riprese dopo l'allentamento del coprifuoco e la parziale ripresa di internet, causando la morte di circa 100 persone durante la repressione. Nei giorni successivi sono state uccise altre centinaia di persone, molte delle quali in attacchi di rappresaglia contro i sostenitori del partito di governo Awami League
(AL). Anche le minoranze, in particolare gli indù, sono state prese di mira, sebbene la maggior parte degli attacchi sembra avere motivazioni politiche - a causa dei legami con l'AL - piuttosto che religiose.
Con 12 , Bangladesh election: PM KH IN wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 htt www.bbc.com/news/world-asia-67889387; South Asia Terrorism Portal, Bangladesh: Assessment- CP_8 2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh 13 Indian Express, killed in political violence in Bangladesh;
police arrest senior Opposition leader, 29 ottobre 2023 https://indianexpress.com/article/world/bangladesh-political-violence-3-killed-9004898/; Associated Press, 2 die in Bangladesh as police clash with opposition supporters seeking prime minister's resignation, 31 ottobre 2023 https://apnews.com/article/bangladesh-hasina-zia-election-blockade-7d27fc22260a2cfef2741aa8e9873a83 14 ACLED Dashboard, consultato il 15/04/2024 con i filtri data (05/04/2023-05/04/2024), regione Bangladesh, battles, filtra “violence against civilians, explosion/remote violence, riots”, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
Pag. 7 di 12 Il premio Nobel è stato nominato leader ad interim ed ha prestato Persona_3 giuramento l'8 agosto 2024. Finora, il governo ad interim ha sostituito i capi della Corte
Suprema e della Banca del Bangladesh ed ha arrestato ex membri del governo di per Per_1 indagini su corruzione ed omicidio;
il 29 agosto 2024, ha firmato una convenzione sulle sparizioni forzate.
Con riferimento all'analisi quantitativa dell'impatto della violenza nel paese nel 2023
ACLED ha registrato 319 incidenti (44 battaglie, 7 esplosioni e 268 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 208 vittime15; mentre, nel 2024 i dati ACLED (aggiornati al 31/12/2025) riportano 318 incidenti (47 battaglie, 10 esplosioni e 261 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 211 decessi16.
Nel 2025 (dati aggiornati al 28.3.2025) ACLED ha registrato sessantasette eventi securitari
(sette battaglie e sessanta episodi di violenza contro i civili) che hanno provocato trentasette decessi. 17
In definitiva, sulla scorta delle fonti consultate non sono rinvenibili in Bangladesh conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o situazioni di insicurezza generalizzata come sopra delineata, e in assenza di un elemento specifico individualizzante del rischio, si esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui alla lettera c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007. Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023,
Pag. 8 di 12 modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11/03/2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario18, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8 CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”19.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”20, il ricorrente ha prodotto:
- Modello Unilav emesso dalla Società Agricola gold s.r.l. (in sigla per il Parte_2
periodo decorrente dal 19/07/2024 al 31/12/2024 e buste paga per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e da luglio a settembre 2024 di ammontare complessivo pari a euro 5.349,00;
Pag. 9 di 12 - 5 Modelli Unilav emessi da : il primo dal 30/10/2023 al Controparte_9
30/12/2023; il secondo dal 01/01/2024 al 6/4/2024; il terzo dal 20/4/2024 al
30/7/2024; il quarto dal 07/11/2024 al 30/12/2024 e, infine, il quinto dal
01/01/2025 al 07/05/2025; con allegare buste paga da maggio a luglio e da novembre 2024 a febbraio 2025 di ammontare complessivo pari a euro 1.659,96;
- C.U. del 2025 relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti per CP_9
pari a euro 10.886,56.
[...]
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti21, è possibile ritenere che sin dal suo arrivo il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 11/08/2023 – abbia intrapreso un percorso di integrazione lavorativa portato avanti in via continuativa e costante, che gli ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 07/05/2025 - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della
Pag. 10 di 12 lingua italiana22, lo svolgimento di attività volontariato23, i legami sociali e familiari24; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute25.
Sul punto, il ricorrente ha depositato il Certificato di iscrizione e di frequenza scolastica emesso da C.P.I.A. di per l'anno scolastico 2024/2025: CP_1
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del
Pag. 11 di 12 citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato26.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 24/09/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 02/04/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA/DISPONE l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28/04/2025.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 15 ACLED, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
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(1 January 2025 – 28 March 20245 https://acleddata.com/explorer/ 18 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 19 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 20 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 21 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 22 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 23 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 24 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 25 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 26 Cass. S.U. 24413/2021.