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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/12/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
in persona dei magistrati:
Dr. CO Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1045 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
con sede legale in Roma, in persona del Parte_1 legale rappresentante, dott. rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Cichella come da procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
- appellante
E
con sede in Pineto (TE), in persona del Controparte_1 legale rappresentante, ing. , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
- appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1159 del
Tribunale Ordinario di Pescara pubblicata in data 13/09/2023 in materia di contratto di somministrazione
Conclusioni dell'appellante
“In rito: dato atto della inammissibilità dell'errore concettuale del consulente del tribunale “a quo”, il quale sconosce la differenza tra libero mercato e mercati vincolati, che regola tutti i rapporti legati al mondo dell'energia e pertanto ritenere nulla, annullare ovvero irricevibile la consulenza svolta in primo grado, e per l'effetto disporne l'integrale riedizione ad opera di tecnico di adeguata preparazione specifica ed estimazione professionale;
Nel merito:
In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la legittimità delle somme richieste dalla , nel Parte_1 rapporto sottoposto a sindacato giurisdizionale;
conseguentemente operare il ricalcolo degli importi asseritamente a debito di quest'ultima, se esistenti, nel rispetto delle previsioni contrattuali e della natura e tipologia di somministrazione energetica effettuata in favore della Controparte_1
Con spese del doppio grado di giudizio a carico della società appellata.”
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila,
a) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello spiegato da Parte_1 , per i motivi dedotti negli scritti difensivi
[...] depositati dalla Controparte_1
b) nel merito, rigettare integralmente l'appello spiegato da ed ogni ulteriore, diversa o nuova Parte_1 domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della esponente, le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado dalla confermare la sentenza n. Controparte_1
1159/2023 depositata in data 13.09.2023 dal Tribunale di
Pescara a definizione del giudizio rubricato al n. 5010/2021
R.G., condannando l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 1159 pubblicata in data 13/09/2023 il Tribunale Ordinario di Pescara, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
, dichiarava non dovuti gli importi di €. Parte_1
339.968,83, oltre IVA, e di €. 65.569,71, oltre IVA, indicati nelle fatture emesse dalla convenuta dal mese di febbraio al mese di novembre del 2021 in relazione ai punti di fornitura di energia elettrica contrassegnati, rispettivamente, dal
POD IT001E617972219 e dal POD IT001E00234217, e condannava la convenuta alla restituzione di tali somme all'attrice; dichiarava non dovuti gli importi di cui alle fatture n. 167
e n. 168 del 2021, aventi ad oggetto somme pretese da a titolo di deposito cauzionale e di penale per Parte_1 anticipato recesso, e condannava la convenuta alla restituzione di quanto versato da in pagamento CP_1 delle predette fatture;
rigettava la domanda dell'attrice di risarcimento dei danni subiti per l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica;
condannava infine la convenuta alla refusione delle spese di lite.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'attrice aveva dedotto di avere stipulato in data 12/2/2021 un contratto per la fornitura di energia elettrica con di Parte_1 avere segnalato alla fornitrice nell'agosto del 2021 un aumento dei costi pari al 312% a partire dal mese di marzo;
di avere ricevuto da un'e-mail in data Parte_1
27/8/2021, nella quale quest'ultima aveva attribuito gli aumenti all'ascesa dei costi dell'energia e le aveva offerto la possibilità di recedere dal contratto anticipatamente senza l'applicazione di penali;
di avere comunicato a di volersi avvalere di tale facoltà, ma di non Parte_1 avere ottenuto la risoluzione del contratto, in quanto
, con e-mail del 4/11/2021, le aveva comunicato Parte_1 di non ritenere valida la disdetta contrattuale ed aveva emesso nella stessa data la fattura n. 167 dell'importo di
€ 370.000,00 per “integrazione deposito cauzionale” e la fattura n. 168 dell'importo di euro 100.000,00 a titolo di
“penale”; di aver contestato tali fatture in quanto illegittime e, comunque, errate nel quantum; di aver contestato anche le fatture emesse da Parte_1 fino al mese di settembre 2021 relativamente ai POD n.
IT001E61797219 e n. IT001E00234217 in quanto, dall'analisi della fatturazione, erano emersi importanti errori per quanto riguardava i costi di generazione e di dispacciamento, nonché i costi di trasporto e le imposte;
di avere provveduto al pagamento delle fatture emesse da al solo Parte_1 fine di ottenere la ripresa dell'erogazione di energia elettrica, sospesa il 16/11/2021.
1.2. Il Tribunale rilevava che la convenuta, rimasta contumace nel corso del giudizio, si era costituita solo il giorno precedente l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.3. Il Tribunale faceva proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale, analizzando i vari costi indicati nelle fatture emesse da , relative Parte_1 ai due punti di fornitura di energia elettrica regolati dal medesimo contratto, aveva rilevato che il valore delle accise ed il costo del trasporto dell'energia erano stati considerati in modo coerente, salvo piccole imprecisioni, mentre i costi del dispacciamento applicati nelle fatture non trovavano giustificazione.
1.4. Con riferimento alle fatture n. 167 e 168 del
4/11/2021, relative al deposito cauzionale ed alla penale per recesso anticipato, il Tribunale osservava che con e- mail in data 4/11/2021 aveva comunicato Parte_1 all'attrice di non ritenere valido il recesso esercitato da
, in quanto la prima data utile per la CP_1 risoluzione consensuale del contratto, prima del decorso del termine contrattuale di 34 mesi, era il 1°/1/2022 ed aveva riferito che in caso di conferma del recesso a tale data da parte della cliente avrebbe emesso fattura per il pagamento del deposito cauzionale, pari a due mensilità, come previsto al contratto, senza l'applicazione di penali. 1.4.1. Il Tribunale osservava che, in base a quanto dichiarato dalla stessa convenuta nell'e-mail citata, la richiesta del 4/11/2021 di pagamento del deposito cauzionale e della penale era illegittima, essendo il contratto ancora in corso.
1.5. Rigettava infine la domanda di di CP_1 risarcimento del danno per l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, ritenendo che l'attrice non aveva fornito prova del pregiudizio subito.
2. Con atto di citazione notificato il giorno 13/10/2023 proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 sopra indicata sulla base di due motivi, chiedendo il rigetto delle domande proposte da o, in subordine, la CP_1 rideterminazione degli importi da questa dovuti, come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del gravame e chiedendone nel merito il rigetto.
2.2 La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del
6/5/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 8/5/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione. 3. Con il primo motivo di appello lamenta Parte_1 la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, deducendo che il consulente per imperizia aveva erroneamente elaborato i conteggi applicando nel caso in esame i costi fissati per il mercato tutelato, mentre il contratto stipulato con rientrava nel mercato libero, con conseguente CP_1 autonomia delle parti nella determinazione dei costi da addebitare in bolletta;
che l'errore del consulente era palesato dal richiamo a delibere Arera antecedenti a quella n. 566/2021/R/EEL, relativa al mercato libero, come chiarito nel Documento Arera per la Consultazione 458/2021/R/EEL.
3.1. L'appellante deduce che a causa di tale errore del tecnico il giudice aveva applicato al contratto la disciplina dei mercati tutelati e non aveva motivato in ordine alle contestazioni da lei mosse alla consulenza.
3.2. L'appellante osserva che le contestazioni ed i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento, costituiscono argomentazioni difensive e come tali possono essere formulate per la prima volta anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove.
3.2.1. Chiede quindi la rinnovazione della consulenza tecnica con nomina di un tecnico qualificato per la materia specifica.
4. Con il secondo motivo di appello lamenta Parte_1 la violazione e falsa applicazione delle previsioni contrattuali. 4.1. Deduce che il giudice di prime cure non aveva considerato le pattuizioni contenute nel contratto, nel quale le parti avevano convenuto di ancorare il corrispettivo del dispacciamento a determinati parametri cosicché non era ammissibile sovrapporre calcoli esterni alla volontà delle parti.
5. Deve essere in primo luogo osservato che le contestazioni dell'appellante attengono unicamente agli importi di euro 339.968,83 e di euro 65.569,71, addebitati a nelle fatture relative ai compensi per CP_1
l'erogazione dell'energia elettrica, ritenuti dal Tribunale non giustificati dall'andamento dei costi del servizio di dispacciamento sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. Nessuna contestazione ha invece mosso l'appellante in ordine alle somme addebitate a CP_1
a titolo di deposito cauzionale e penale per recesso anticipate, ritenute del pari non dovute dal giudice di prime cure. L'appellante si è infatti limitata a notare che a causa della sua tardiva costituzione non aveva potuto provare che
, quando le comunicò il recesso nel novembre del CP_1
2021, aveva già attivato un contratto con un nuovo fornitore.
L'appellante né in primo grado né in appello ha contestato la validità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, né ha chiesto di essere rimessa in termini al fine di fornire la prova delle proprie asserzioni. Ne consegue che sull'obbligo di restituzione da parte di di quanto versato da Pt_1 Parte_3 quest'ultima a titolo di deposito cauzionale e penali si è formato il giudicato. 6. Per quanto attiene alle somme di euro 339.968,83 e di €. 65.569,71, pagate da per costi di CP_1 dispacciamento, i due motivi di appello sopra esposti devono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione.
6.1. Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata sull'assunto della tardività delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio sollevate da in Parte_1 questo grado di appello.
6.1.1. Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, infatti, come rilevato dall'appellante, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità soggette alla disciplina di cui agli artt. 156 e 157 c.p.c., possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della consulenza e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass.
S.U. n. 5624 del 2022).
6.2. Nel merito l'appello è infondato.
6.2.1. Il giudice di primo grado ammise consulenza tecnica d'ufficio al fine di “accertare se nelle fatture dell'arco temporale 10.2.2021 al 18.11.2021 specificamente indicate nell'atto di citazione pag. 22 il calcolo dei corrispettivi di dispacciamento, trasporto ed accise sia stato effettuato conformemente a quanto previsto in materia, calcolando le eventuali maggiori somme richieste all'attrice”; il consulente, come già evidenziato, riferì che i costi delle accise e del trasporto, salvo alcune imprecisioni, erano stati imputati correttamente, mentre le oscillazioni dei costi del dispacciamento durante il breve periodo di fornitura non erano coerenti e non erano esplicitati correttamente nelle fatture secondo quanto indicato nel contratto e ricalcolò gli importi dovuti espungendo le voci non giustificate.
6.2.2. L'attività di dispacciamento consiste nella gestione dei flussi di elettricità al fine di mantenere l'equilibrio costante tra la quantità di energia prodotta e quella consumata da famiglie ed imprese. Tale attività è svolta unicamente da gestore della rete di CP_3 trasmissione elettrica ad alta tensione, la quale ne calcola il corrispettivo secondo i criteri stabiliti nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), pubblicandolo periodicamente sul proprio sito istituzionale. L'attività di dispacciamento è infatti un'attività regolata, attualmente sulla base della Delibera
345/2023/R/eel dell'ARERA, che ha approvato il Testo
Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), modificata con delibera 539/2024/R/eel, sostituendo a partire dal
1°/1/2025 la Delibera 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09, richiamata nel contratto stipulato dalle parti. Il corrispettivo del dispacciamento è pagato a dagli CP_3 utenti del dispacciamento in prelievo, sulla base dei contratti stipulati da questi ultimi con Terna, e costituisce una componente del costo dell'energia erogata al consumatore finale. 6.2.3. Nessun errore concettuale si ravvisa pertanto nella consulenza tecnica d'ufficio, laddove il consulente ha ritenuto ingiustificati gli aumenti praticati da Parte_1
alla voce dispacciamento a fronte dei corrispettivi resi
[...] noti da nel periodo compreso da febbraio a CP_3 novembre del 2021.
6.2.4. Inconferente risulta il richiamo di Standard Gas alla delibera Arera 566/2021/R/EEL ed al Documento Arera per la Consultazione 458/2021/R/EEL, trattandosi di provvedimenti applicabili a partire dal 1°/1/2022 e quindi successivamente ai fatti di causa.
6.3. Priva di fondamento è anche la deduzione secondo cui nel contratto le parti avevano previsto di ancorare il corrispettivo del dispacciamento a determinati parametri.
L'art.
2.1.1. del contratto si limita, infatti, ad indicare il dispacciamento fra le voci che compongono la fattura, e richiama quanto alla disciplina di tale voce la delibera
ARERA del 30 luglio 2009 ARG/elt 107/2009, sopra citata.
7. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato, risultando superflua la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m.
n. 55 del 2014, come modificate dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra 260.000,01 e 520.000,00 euro, esclusi i compensi previsti per la fase di trattazione che non si è svolta.
9. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione, calcolato secondo l'effettivo valore della controversia, indicato in sede di liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 14.239,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata, Avv. Gaetano Biocca, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del
16/12/2025
La Presidente est.
Dr. CO Orlandi
Dr. CO Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1045 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
con sede legale in Roma, in persona del Parte_1 legale rappresentante, dott. rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Cichella come da procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
- appellante
E
con sede in Pineto (TE), in persona del Controparte_1 legale rappresentante, ing. , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
- appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1159 del
Tribunale Ordinario di Pescara pubblicata in data 13/09/2023 in materia di contratto di somministrazione
Conclusioni dell'appellante
“In rito: dato atto della inammissibilità dell'errore concettuale del consulente del tribunale “a quo”, il quale sconosce la differenza tra libero mercato e mercati vincolati, che regola tutti i rapporti legati al mondo dell'energia e pertanto ritenere nulla, annullare ovvero irricevibile la consulenza svolta in primo grado, e per l'effetto disporne l'integrale riedizione ad opera di tecnico di adeguata preparazione specifica ed estimazione professionale;
Nel merito:
In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la legittimità delle somme richieste dalla , nel Parte_1 rapporto sottoposto a sindacato giurisdizionale;
conseguentemente operare il ricalcolo degli importi asseritamente a debito di quest'ultima, se esistenti, nel rispetto delle previsioni contrattuali e della natura e tipologia di somministrazione energetica effettuata in favore della Controparte_1
Con spese del doppio grado di giudizio a carico della società appellata.”
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila,
a) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello spiegato da Parte_1 , per i motivi dedotti negli scritti difensivi
[...] depositati dalla Controparte_1
b) nel merito, rigettare integralmente l'appello spiegato da ed ogni ulteriore, diversa o nuova Parte_1 domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della esponente, le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado dalla confermare la sentenza n. Controparte_1
1159/2023 depositata in data 13.09.2023 dal Tribunale di
Pescara a definizione del giudizio rubricato al n. 5010/2021
R.G., condannando l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 1159 pubblicata in data 13/09/2023 il Tribunale Ordinario di Pescara, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
, dichiarava non dovuti gli importi di €. Parte_1
339.968,83, oltre IVA, e di €. 65.569,71, oltre IVA, indicati nelle fatture emesse dalla convenuta dal mese di febbraio al mese di novembre del 2021 in relazione ai punti di fornitura di energia elettrica contrassegnati, rispettivamente, dal
POD IT001E617972219 e dal POD IT001E00234217, e condannava la convenuta alla restituzione di tali somme all'attrice; dichiarava non dovuti gli importi di cui alle fatture n. 167
e n. 168 del 2021, aventi ad oggetto somme pretese da a titolo di deposito cauzionale e di penale per Parte_1 anticipato recesso, e condannava la convenuta alla restituzione di quanto versato da in pagamento CP_1 delle predette fatture;
rigettava la domanda dell'attrice di risarcimento dei danni subiti per l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica;
condannava infine la convenuta alla refusione delle spese di lite.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'attrice aveva dedotto di avere stipulato in data 12/2/2021 un contratto per la fornitura di energia elettrica con di Parte_1 avere segnalato alla fornitrice nell'agosto del 2021 un aumento dei costi pari al 312% a partire dal mese di marzo;
di avere ricevuto da un'e-mail in data Parte_1
27/8/2021, nella quale quest'ultima aveva attribuito gli aumenti all'ascesa dei costi dell'energia e le aveva offerto la possibilità di recedere dal contratto anticipatamente senza l'applicazione di penali;
di avere comunicato a di volersi avvalere di tale facoltà, ma di non Parte_1 avere ottenuto la risoluzione del contratto, in quanto
, con e-mail del 4/11/2021, le aveva comunicato Parte_1 di non ritenere valida la disdetta contrattuale ed aveva emesso nella stessa data la fattura n. 167 dell'importo di
€ 370.000,00 per “integrazione deposito cauzionale” e la fattura n. 168 dell'importo di euro 100.000,00 a titolo di
“penale”; di aver contestato tali fatture in quanto illegittime e, comunque, errate nel quantum; di aver contestato anche le fatture emesse da Parte_1 fino al mese di settembre 2021 relativamente ai POD n.
IT001E61797219 e n. IT001E00234217 in quanto, dall'analisi della fatturazione, erano emersi importanti errori per quanto riguardava i costi di generazione e di dispacciamento, nonché i costi di trasporto e le imposte;
di avere provveduto al pagamento delle fatture emesse da al solo Parte_1 fine di ottenere la ripresa dell'erogazione di energia elettrica, sospesa il 16/11/2021.
1.2. Il Tribunale rilevava che la convenuta, rimasta contumace nel corso del giudizio, si era costituita solo il giorno precedente l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.3. Il Tribunale faceva proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale, analizzando i vari costi indicati nelle fatture emesse da , relative Parte_1 ai due punti di fornitura di energia elettrica regolati dal medesimo contratto, aveva rilevato che il valore delle accise ed il costo del trasporto dell'energia erano stati considerati in modo coerente, salvo piccole imprecisioni, mentre i costi del dispacciamento applicati nelle fatture non trovavano giustificazione.
1.4. Con riferimento alle fatture n. 167 e 168 del
4/11/2021, relative al deposito cauzionale ed alla penale per recesso anticipato, il Tribunale osservava che con e- mail in data 4/11/2021 aveva comunicato Parte_1 all'attrice di non ritenere valido il recesso esercitato da
, in quanto la prima data utile per la CP_1 risoluzione consensuale del contratto, prima del decorso del termine contrattuale di 34 mesi, era il 1°/1/2022 ed aveva riferito che in caso di conferma del recesso a tale data da parte della cliente avrebbe emesso fattura per il pagamento del deposito cauzionale, pari a due mensilità, come previsto al contratto, senza l'applicazione di penali. 1.4.1. Il Tribunale osservava che, in base a quanto dichiarato dalla stessa convenuta nell'e-mail citata, la richiesta del 4/11/2021 di pagamento del deposito cauzionale e della penale era illegittima, essendo il contratto ancora in corso.
1.5. Rigettava infine la domanda di di CP_1 risarcimento del danno per l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, ritenendo che l'attrice non aveva fornito prova del pregiudizio subito.
2. Con atto di citazione notificato il giorno 13/10/2023 proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 sopra indicata sulla base di due motivi, chiedendo il rigetto delle domande proposte da o, in subordine, la CP_1 rideterminazione degli importi da questa dovuti, come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del gravame e chiedendone nel merito il rigetto.
2.2 La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del
6/5/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 8/5/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione. 3. Con il primo motivo di appello lamenta Parte_1 la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, deducendo che il consulente per imperizia aveva erroneamente elaborato i conteggi applicando nel caso in esame i costi fissati per il mercato tutelato, mentre il contratto stipulato con rientrava nel mercato libero, con conseguente CP_1 autonomia delle parti nella determinazione dei costi da addebitare in bolletta;
che l'errore del consulente era palesato dal richiamo a delibere Arera antecedenti a quella n. 566/2021/R/EEL, relativa al mercato libero, come chiarito nel Documento Arera per la Consultazione 458/2021/R/EEL.
3.1. L'appellante deduce che a causa di tale errore del tecnico il giudice aveva applicato al contratto la disciplina dei mercati tutelati e non aveva motivato in ordine alle contestazioni da lei mosse alla consulenza.
3.2. L'appellante osserva che le contestazioni ed i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento, costituiscono argomentazioni difensive e come tali possono essere formulate per la prima volta anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove.
3.2.1. Chiede quindi la rinnovazione della consulenza tecnica con nomina di un tecnico qualificato per la materia specifica.
4. Con il secondo motivo di appello lamenta Parte_1 la violazione e falsa applicazione delle previsioni contrattuali. 4.1. Deduce che il giudice di prime cure non aveva considerato le pattuizioni contenute nel contratto, nel quale le parti avevano convenuto di ancorare il corrispettivo del dispacciamento a determinati parametri cosicché non era ammissibile sovrapporre calcoli esterni alla volontà delle parti.
5. Deve essere in primo luogo osservato che le contestazioni dell'appellante attengono unicamente agli importi di euro 339.968,83 e di euro 65.569,71, addebitati a nelle fatture relative ai compensi per CP_1
l'erogazione dell'energia elettrica, ritenuti dal Tribunale non giustificati dall'andamento dei costi del servizio di dispacciamento sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. Nessuna contestazione ha invece mosso l'appellante in ordine alle somme addebitate a CP_1
a titolo di deposito cauzionale e penale per recesso anticipate, ritenute del pari non dovute dal giudice di prime cure. L'appellante si è infatti limitata a notare che a causa della sua tardiva costituzione non aveva potuto provare che
, quando le comunicò il recesso nel novembre del CP_1
2021, aveva già attivato un contratto con un nuovo fornitore.
L'appellante né in primo grado né in appello ha contestato la validità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, né ha chiesto di essere rimessa in termini al fine di fornire la prova delle proprie asserzioni. Ne consegue che sull'obbligo di restituzione da parte di di quanto versato da Pt_1 Parte_3 quest'ultima a titolo di deposito cauzionale e penali si è formato il giudicato. 6. Per quanto attiene alle somme di euro 339.968,83 e di €. 65.569,71, pagate da per costi di CP_1 dispacciamento, i due motivi di appello sopra esposti devono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione.
6.1. Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata sull'assunto della tardività delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio sollevate da in Parte_1 questo grado di appello.
6.1.1. Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, infatti, come rilevato dall'appellante, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità soggette alla disciplina di cui agli artt. 156 e 157 c.p.c., possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della consulenza e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass.
S.U. n. 5624 del 2022).
6.2. Nel merito l'appello è infondato.
6.2.1. Il giudice di primo grado ammise consulenza tecnica d'ufficio al fine di “accertare se nelle fatture dell'arco temporale 10.2.2021 al 18.11.2021 specificamente indicate nell'atto di citazione pag. 22 il calcolo dei corrispettivi di dispacciamento, trasporto ed accise sia stato effettuato conformemente a quanto previsto in materia, calcolando le eventuali maggiori somme richieste all'attrice”; il consulente, come già evidenziato, riferì che i costi delle accise e del trasporto, salvo alcune imprecisioni, erano stati imputati correttamente, mentre le oscillazioni dei costi del dispacciamento durante il breve periodo di fornitura non erano coerenti e non erano esplicitati correttamente nelle fatture secondo quanto indicato nel contratto e ricalcolò gli importi dovuti espungendo le voci non giustificate.
6.2.2. L'attività di dispacciamento consiste nella gestione dei flussi di elettricità al fine di mantenere l'equilibrio costante tra la quantità di energia prodotta e quella consumata da famiglie ed imprese. Tale attività è svolta unicamente da gestore della rete di CP_3 trasmissione elettrica ad alta tensione, la quale ne calcola il corrispettivo secondo i criteri stabiliti nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), pubblicandolo periodicamente sul proprio sito istituzionale. L'attività di dispacciamento è infatti un'attività regolata, attualmente sulla base della Delibera
345/2023/R/eel dell'ARERA, che ha approvato il Testo
Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), modificata con delibera 539/2024/R/eel, sostituendo a partire dal
1°/1/2025 la Delibera 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09, richiamata nel contratto stipulato dalle parti. Il corrispettivo del dispacciamento è pagato a dagli CP_3 utenti del dispacciamento in prelievo, sulla base dei contratti stipulati da questi ultimi con Terna, e costituisce una componente del costo dell'energia erogata al consumatore finale. 6.2.3. Nessun errore concettuale si ravvisa pertanto nella consulenza tecnica d'ufficio, laddove il consulente ha ritenuto ingiustificati gli aumenti praticati da Parte_1
alla voce dispacciamento a fronte dei corrispettivi resi
[...] noti da nel periodo compreso da febbraio a CP_3 novembre del 2021.
6.2.4. Inconferente risulta il richiamo di Standard Gas alla delibera Arera 566/2021/R/EEL ed al Documento Arera per la Consultazione 458/2021/R/EEL, trattandosi di provvedimenti applicabili a partire dal 1°/1/2022 e quindi successivamente ai fatti di causa.
6.3. Priva di fondamento è anche la deduzione secondo cui nel contratto le parti avevano previsto di ancorare il corrispettivo del dispacciamento a determinati parametri.
L'art.
2.1.1. del contratto si limita, infatti, ad indicare il dispacciamento fra le voci che compongono la fattura, e richiama quanto alla disciplina di tale voce la delibera
ARERA del 30 luglio 2009 ARG/elt 107/2009, sopra citata.
7. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato, risultando superflua la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m.
n. 55 del 2014, come modificate dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra 260.000,01 e 520.000,00 euro, esclusi i compensi previsti per la fase di trattazione che non si è svolta.
9. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione, calcolato secondo l'effettivo valore della controversia, indicato in sede di liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 14.239,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata, Avv. Gaetano Biocca, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del
16/12/2025
La Presidente est.
Dr. CO Orlandi