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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/10/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 896 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, all'esito dell'udienza del giorno
17.09.2025, tenutasi ex art. 128 e 281 sexies c.p.c. con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute le note di udienza delle parti ritualmente depositate
P.Q.M
.
Dopo la lettura delle note di udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaela
Chirco, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 896 dell'anno 2022
TRA
e rappresentati e difesi dall' avv. Parte_1 Parte_2
AL Di OR ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, presso lo studio del difensore, sito in Alcamo (Tp), nel Corso generale medici n. 10
Opponenti
Contro
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Trapani, nella Piazza Scarlatti n. 9
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2022, emesso dal Tribunale di Trapani in data 15.2.2022, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 2849/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. n. 79/2022, emesso dal Tribunale di Trapani in data
15.2.2022, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 2849/2021, con il
2 quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 14.107,47, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Al fine di suffragare la spiegata opposizione, parte opponente ha dedotto, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
e della mandataria
[...] Controparte_3
Nel merito, gli opponenti – premettendo di aver concluso, con
[...]
il contratto di finanziamento n. 1033079, per l'importo di € Controparte_4
22.010,00, da restituire in settantadue rate per un totale di €. 26.809,98 di cui
€. 4.799,98 a titolo di interessi e che, in seguito a sopraggiunte difficoltà economiche, hanno rinegoziato, in data 28.10.2014, un piano di rientro con la per l'importo residuo dovuto di euro 15.720,00, Controparte_5
di cui avrebbero corrisposto 60 rate, per complessivi € 7.336,00 – hanno contestato il quantum della somma ingiunta, nonché: l'applicazione di interessi usurari al contratto sottoscritto con Controparte_4
l'applicazione di un TAEG superiore a quello indicato in contratto, tramite l'inclusione di costi e spese non oggetto di espressa pattuizione;
l'applicazione di interessi anatocistici;
la violazione dell'obbligo di buona fede e di informativa precontrattuale.
Pertanto, gli opponenti hanno chiesto al Tribunale di: “accertare ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del cessionario a causa della scarna ed indecifrabile produzione circa la titolarità del credito azionato con il procedimento monitorio e, conseguentemente, la mancata prova della sua titolarità del credito per i motivi di cui al punto I); - accertare ritenere e dichiarare d'ufficio sempre e comunque la carenza di legittimazione processuale in capo alla mandataria per i motivi di cui al punto II) della presente opposizione;
- conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni di cui in parte motiva;
- con vittoria di spese;
nel merito in via principale: - accertare, ritenere e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 1033078 sottoscritto dagli odierni opponenti con la società
[...]
[...] per tutte le motivazioni di cui in parte narrativa;
- Controparte_6
accertare, ritenere e dichiarare privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni di cui in parte motiva;
- con vittoria di spese;
nel merito in via subordinata: - accertare ritenere e dichiarare che i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 integralmente rimborsato il finanziamento n. 1033078; - conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni di cui in parte motiva;
- con vittoria di spese;
sempre nel merito ed in via ancora subordinata: - accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione versata in atti da parte della banca opposta con riferimento al contratto di finanziamento n. 1033078 sottoscritto dalla sig.ra e dal sig. con la societa Parte_1 Parte_2
, oggi asseritamente ceduto alla Controparte_6 Controparte_1
; - conseguentemente rideterminarsi il saldo effettivo al momento della
[...] data di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente procedimento di opposizione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dalla stipula con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna applicazione di interessi passivi calcolando solo ed esclusivamente gli interessi legali dalla data di passaggio a sofferenza della posizione debitoria;
- per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti”.
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha partitamente avversato le asserzioni poste a fondamento della domanda spiegata dagli opponenti, deducendone l'infondatezza.
In particolare, parte opposta – premettendo la legittimazione attiva sia di
[...]
che della mandataria , ha Controparte_1 Controparte_3
dedotto: la correttezza dell'importo del credito ingiunto in sede monitoria;
la
4 non usurarietà degli interessi dedotti in contratto e la corretta composizione del TAEG (pattuito e applicato); la non applicazione di interessi anatocistici;
il rispetto degli obblighi di buona fede e di informazione pre contrattuale.
Pertanto – instando per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 79/2022 – parte opposta ha chiesto al Tribunale di:
“respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 14.107,47, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
La causa, in seguito al rigetto dell'istanza di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, cpc, è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 25.01.2024, il Tribunale ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis cpc (cfr. ordinanza in atti), cui parte opposta ha aderito, e che è stata – di contro – rifiutata dalla parte opponente.
Con ordinanza del 22.07.2025, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc tramite l'assegnazione dei termini ex art. 127-ter cpc sino al 17.09.2025.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, vanno in primo luogo rigettate le eccezioni preliminari spiegate dagli opponenti.
Ed invero, quanto al difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
va rammentato che, come pure ribadito dal S.C. (Cass. n. 20495 del
[...]
29/09/2020), l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare
5 la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Ai fini di provare la propria legittimazione attiva, Controparte_1
ha prodotto l'avviso di cessione in G.U., nonché la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito agli opponenti (cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta nn. 5, 6, 8 e 9).
Quanto al difetto di legittimazione attiva della mandataria Parte_3
dall'esame della procura versata in atti non emergono i profili di
[...]
genericità e indeterminatezza dedotti dagli opponenti, essendo espressamente indicati gli atti demandati dalla società mandante alla mandataria (cfr. doc. n.
1 fascicolo monitorio).
Passando al merito della controversia, mette conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (Cass. n. 13001/2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (Cass. S.U. n. 13533/2001).
6 Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Orbene, parte opposta ha ampiamente provato la fondatezza del proprio diritto di credito, producendo all'uopo: il contratto sottoscritto dagli opponenti con l'atto di cessione e la relativa notifica (corredata di Controparte_4
ricevuta di ritorno); lo stralcio dell'elenco con i crediti ceduti, tra i quali rientra quello per cui è causa, (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Di contro, parte opponente non ha fornito adeguata prova idonea a controvertere le asserzioni dell'opposta.
Segnatamente, quanto all'eccepita, parziale estinzione della posizione debitoria dovuta agli avvenuti pagamenti in acconto, anche in seguito alla sottoscrizione dell'accordo di rimodulazione del debito tra gli opponenti e la gli stessi sono stati precipuamente Controparte_5
contabilizzati dalla limitatamente alle somme effettivamente Controparte_4
CP incassate, come si evince dalla lettura dell'estratto conto prodotto da (cfr. doc. n. 9 e 10), per € 1.572,00. Difatti, le cambiali rilasciate dalla non Pt_1
sono un titolo di credito e quindi non idoneo ad attestare l'effettivo esborso della somma indicata, in quanto la formula “pagherò” ivi vergata consente di ritenerle mere promesse di pagamento ex art. 1988 c.c., dacché grava sul debitore l'onere di provare l'effettivo adempimento dell'obbligazione assunta, in presenza, di specifica contestazione sul punto dalla parte creditrice.
Quanto alle eccezioni tecnico-contabili spiegate dagli opponenti, dal raffronto tra i tassi di interesse moratori applicati al contratto di finanziamento n.
1033079 e quelli di riferimento per il calcolo dell'eventuale superamento della c.d. “soglia-usura” non emerge alcuno sforamento, in quanto il TAEG indicato in contratto è pari al 9,26%, il TAN corrisponde al 8,50%, mentre gli interessi di mora sono stati determinati nella misura del 10,50%, né al superamento della soglia-usura si perviene includendovi il costo per la
7 sottoscrizione della polizza assicurativa, per il recupero del credito e per la risoluzione contrattuale (cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio).
Considerazioni di analogo tenore possono rendersi in merito all'eccezione afferente all'applicazione di interessi anatocistici.
Va comunque sottolineata la genericità delle deduzioni spiegate, sul punto, dagli opponenti, che avrebbero chiesto la c.t.u. meramente esplorativa, in quanto non confortata da alcuna allegazione di parte. E' noto, invero, che la
CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte opponente, non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr, ex multis, Cass. n. 26084/2023).
Parimenti generiche, oltre che smentite per tabulas, si palesano le eccezioni degli opponenti afferenti alla violazione degli obblighi informativi e di buona fede negoziali. Difatti, è presente, in calce al contratto di finanziamento sul quale si controverte, la firma di entrambi gli opponenti sotto alla voce relativa alle condizioni contrattuali e al ritiro di una copia del contratto (cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio). Va parimenti evidenziato che, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., grava sugli opponenti l'onere di provare in cosa sarebbe consistita la violazione degli obblighi di buona fede negoziale e d'informazione da parte degli intermediari bancari;
prova che, nel caso di specie, non è stata fornita, di talchè, in assenza dell'unica prova liberatoria,
8 ossia l'adempimento, anche parziale, della prestazione dedotta nel contratto,
l'opposizione deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata.
In definitiva, dal rigetto dell'opposizione discende la conferma del decreto ingiuntivo n. 79/2022, emesso dal Tribunale di Trapani in data 15.2.2022, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 2849/2021.
Gli opponenti vanno, pertanto, condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano, in ossequio ai dettami del D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore di riferimento della controversia, ed in applicazione dei parametri medi ivi indicati in € 5.077,00, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 79/2022,
[...] emesso dal Tribunale di Trapani.
- Condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco
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