Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 13/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2024, proposto dal Centro Geriatrico Matera S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, PEC gianluigi.pellegrino@pec.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ferdinando Izzo, PEC izzo0090@cert.avvmatera.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
-Istituto dei Padri Trinitari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Ranieri, PEC avv.ranieri@pec.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Cooperativa Sociale Anziani 93, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
-Ressana S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Del. n. 914 del 9.10.2024, nella parte in cui il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM) ha assegnato al Centro Geriatrico Matera S.r.l. la somma complessiva di soli € 57.541,30 per l’anno 2024 e la somma complessiva di € 677.184,50 per l’anno 2025, con riferimento a tutti gli accreditati 8 posti letti delle prestazioni R2D ed a soli 10 posti letto rispetto agli accreditati 20 posti letto per le prestazioni R2, anziché quella maggiore, corrispondente agli accreditati 20 posti di pazienti R2, ed anche agli accreditati 20 posti letto per le prestazioni R3 e 18 posti letto per le prestazioni SR;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASM e dell’Istituto dei Padri Trinitari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Centro Geriatrico Matera S.r.l. è una struttura sanitaria autorizzata ed accreditata per l’erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978, tra cui quelle R2 (a pazienti non autosufficienti con elevata necessità di tutela sanitaria) per 20 posti letto e R2D (a pazienti con demenza senile e/o Alzheimer) per 8 posti letto.
Con Del. n. 725 del 30.9.2023 l’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM) ha deciso di procedere alla contrattualizzazione con il Centro Geriatrico Matera S.r.l., assegnando per l’anno 2024 la somma complessiva di € 1.800.115,98 per le predette prestazioni R2 (20 posti letto) e R2D (8 posti letto) ed anche per le prestazioni R3 (a pazienti non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria di lungoassistenza e di mantenimento anche di tipo riabilitativo), relative a 20 posti letto, e SR (per trattamenti di mantenimento per persone anziane), relative a 18 posti letto.
Tale Del. n. 725 del 30.9.2023 è stata però revocata ai sensi dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990 con la successiva Del. n. 602 del 21.6.2024:
1) sia perché anche la Cooperativa Sociale Anziani 93 aveva chiesto la contrattualizzazione per le citate prestazioni ed aveva impugnato: A) il silenzio inadempimento sulla predetta domanda, che è stato accolto da questo Tribunale con la Sentenza n. 152 del 18.3.2024, evidenziando che le Aziende Sanitarie, se decidono di stipulare contratti ex art. 8 quinquies D.Lg.vo n. 502/1992 con strutture accreditate, ma non ancora contrattualizzate, devono agire “secondo criteri trasparenti ed ispirati a principi di parità di trattamento, efficienza ed imparzialità”; B) ed anche la predetta Del. n. 725 del 30.9.2023 con Ric. n. 530/2023, tuttora pendente; C) inoltre, doveva tenersi conto dell’art. 8 quinquies, comma 1 bis, D.Lg.vo n. 502/1992, introdotto 15, comma 1, lett. b), L. n. 118/2022, ai sensi del quale i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, per l’erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sono individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle Regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, specificando che la selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta (successivamente con l’art. 36 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 n. 193 del 16.12.2024 è stata sospesa l’efficacia del predetto art. 8 quinquies, comma 1 bis, D.Lg.vo n. 502/1992 ed anche del D.M. 19.12.2022 “fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, da sottoporre ad apposita Intesa nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni entro il 31.12.2026”);
2) sia perché la Regione Basilicata aveva comunicato la mancanza di risorse finanziarie, in quanto i bilanci del 2022 e del 2023 avevano registrato una perdita rispettivamente di € 3.627.911,00 e di 13.916.759,00.
Per quanto riguarda il predetto secondo motivo di carattere finanziario, che aveva determinato la revoca della Del. n. 725 del 30.9.2023, l’ASM con successiva Del. n. 733 del 30.7.20224 ha stabilito di “rinviare, in attesa di conoscere l’entità precisa dei fondi, a successivi atti la determinazione” delle somme da assegnare per l’anno 2024 alle strutture Centro Geriatrico Matera S.r.l. e Cooperativa Sociale Anziani 93, in quanto nella riunione, tenutasi il 29.7.2024 presso la Regione Basilicata, era stata rilevata la possibilità di finanziare le contrattualizzazioni con il Centro Geriatrico Matera S.r.l. e la Cooperativa Sociale Anziani 93, utilizzando “anche nel 2024 le somme rinvenienti dal progetto One Health”, pari a “circa 5 milioni complessivi”.
Ma con Del. n. 914 del 9.10.2024 l’ASM ha determinato, con esclusivo riferimento alle prestazioni R2 e R2D dell’anno 2024, le minori somme complessive: A) per l’anno 2024 di € 57.541,30 in favore del Centro Geriatrico Matera S.r.l., per le prestazioni R2, limitatamente a 10 posti letti, invece di tutti gli accreditati 20 posti letto, e per le prestazioni R2D di tutti gli accreditati 8 posti letti, e di € 58.590,00 in favore della Cooperativa Sociale Anziani 93, limitatamente alle sole prestazioni R2D per 18 posti letto; B) e per l’anno 2025 di € 677.184,50 in favore del Centro Geriatrico Matera S.r.l. e di € 689.850,00 in favore della Cooperativa Sociale Anziani 93, sempre limitatamente alle sole prestazioni R2D per 18 posti letto.
Il Centro Geriatrico Matera S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 29.10.2024 presso gli indirizzi di posta elettronica asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it (IPA), ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it (RegInde), anziani93@lamiapec.it e ressanasrl@legalmail.it ed all’Istituto dei Padri Trinitari a mezzo posta, ricevuta il 6.11.2024, e depositato il 31.10.2024, ha impugnato la predetta Del. n. 914 del 9.10.2024, nella parte in cui assegna alla ricorrente la somma complessiva di soli € 57.541,30 per l’anno 2024 e la somma complessiva di € 677.184,50 per l’anno 2025, con riferimento a tutti gli accreditati 8 posti letti delle prestazioni R2D ed a soli 10 posti letto rispetto agli accreditati 20 posti letto per le prestazioni R2, anziché quella maggiore, corrispondente agli accreditati 20 posti di pazienti R2, ed anche agli accreditati 20 posti letto per le prestazioni R3 e 18 posti letto per le prestazioni SR, deducendo:
1) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, tenuto conto: A) del maggiore fabbisogno di prestazioni R2, R3 e SR nel Distretto Medio Basento, desumibile dall’Allegato alle Delibere G.R. 574 del 14.9.2023 e n. 845 del 7.12.2023, dove sono accreditate soltanto la struttura della ricorrente e le altre 3 strutture della Cooperativa Sociale Anziani 93, dell’Istituto dei Padri Trinitari e della Ressana S.r.l.; B) del numero dei pazienti R2, R3 e SR, ospitati dalla ricorrente nel 2024; C) che nel Distretto Medio Basento non ci sono strutture contrattualizzate per le prestazioni R3 e SR;
2) l’eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto l’ASM con la precedente Del. n. 733 del 30.7.20224 aveva evidenziato che nella riunione, tenutasi il 29.7.2024 presso la Regione Basilicata, era stata rilevata la possibilità di finanziare le contrattualizzazioni con il Centro Geriatrico Matera S.r.l. e la Cooperativa Sociale Anziani 93, utilizzando “anche nel 2024 le somme rinvenienti dal progetto One Health”, pari a “circa 5 milioni complessivi”;
3) la violazione del suddetto art. 8 quinquies, comma 1 bis, D.Lg.vo n. 502/1992, introdotto 15, comma 1, lett. b), L. n. 118/2022, se l’ASM avesse erogato, le somme rinvenienti dal progetto One Health, aumentando il tetto di spesa, attribuito alle 2 strutture già contrattualizzate dell’Istituto dei Padri Trinitari e della Ressana S.r.l..
Si è costituita in giudizio l’ASM, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Si è pure costituita in giudizio la struttura dell’Istituto dei Padri Trinitari, la quale, oltre a dedurre l’infondatezza del gravame, ha anche fatto presente di essere accreditata per le prestazioni R2D, relative a 20 posti letti, e R3, relative a 44 posti letti, e già contrattualizzata per tutti posti letto R2D e per soli 20 posti letto R3 e che con istanza del 30.6.2023 aveva chiesto la contrattualizzazione anche per gli altri 24 posti letto R3.
Con memorie del 4.4.2025 e del 16.4.2025 il ricorrente Centro Geriatrico Matera S.r.l. ha insistito per l’accoglimento del ricorso, mentre l’ASM con memorie del 4.4.2025 e del 16.4.2025 e l’Istituto dei Padri Trinitari con memoria del 16.4.2025 hanno ribadito l’infondatezza del gravame.
All’Udienza Pubblica del 7.5.2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato, con riferimento al secondo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio dell’eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto:
-poiché nella riunione, tenutasi il 29.7.2024 presso la Regione Basilicata, era stata rilevata la possibilità di finanziare le contrattualizzazioni con il Centro Geriatrico Matera S.r.l. e la Cooperativa Sociale Anziani 93, utilizzando “anche nel 2024 le somme rinvenienti dal progetto One Health”, pari a “circa 5 milioni complessivi”, con la precedente Del. n. 733 del 30.7.20224 l’ASM aveva stabilito che l’esatta quantificazione delle somme da assegnare alle strutture Centro Geriatrico Matera S.r.l. e Cooperativa Sociale Anziani 93 sarebbe stata determinata dopo aver conosciuto “l’entità precisa” del fondo, derivante dal predetto progetto One Health;
-ma con l’impugnata Del. n. 914 del 9.10.2024 non ha più rispettato e/o confermato il predetto impegno, di attingere alle suddette somme rinvenienti dal progetto One Health, tenuto pure conto che dalla documentazione, depositata dalla struttura ricorrente in data 16.1.2025 (cfr. la nota regionale del 7.10.2024 e lo scambio delle mail dell’1.10.2024 tra i funzionari dell’ASM), non risulta che non possono essere più e/o ancora utilizzate le citate somme del fondo, derivante dal predetto progetto One Health;
-fermo restando che il diritto alla salute risulta condizionato dalle esigenze, tutelate dall’art. 81 della Costituzione, di carattere finanziario, derivanti dalla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.
Mentre, per quanto riguarda il primo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, perché nel Distretto Medio Basento l’Allegato alle Delibere G.R. 574 del 14.9.2023 e n. 845 del 7.12.2023 aveva stimato un maggiore fabbisogno di prestazioni R2, R2D, R3 e SR e per numero dei pazienti R2, R2D, R3 e SR, ospitati dalla ricorrente nel 2024, va rilevato:
-sia che la ricorrente non ha provato che sono stati violati i Livelli Essenziali di Assistenza ex D.P.C.M. 12.1.2017, anche perché il predetto DPCM non disciplina l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone non autosufficienti nell’ambito del Capo III (artt. da 3 a 20), rubricato Assistenza Distrettuale, ma nel successivo art. 30, prevedendo che viene garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
-sia che risulta erronea la circostanza, indicata nel ricorso, che nel Distretto Medio Basento non ci sono strutture contrattualizzate per le prestazioni R3, in quanto la struttura dell’Istituto dei Padri Trinitari è già contrattualizzata per le prestazioni R3, relative a 20 posti letto.
Infine, con riferimento al terzo motivo, basato sull’ipotesi, non dimostrata, che l’ASM avesse erogato, le somme rinvenienti dal progetto One Health, aumentando il tetto di spesa, attribuito alle 2 strutture già contrattualizzate dell’Istituto dei Padri Trinitari e della Ressana S.r.l., va precisato che è emerso soltanto che con l’istanza del 30.6.2023 la struttura dell’Istituto dei Padri Trinitari ha chiesto la contrattualizzazione di tutti i 44 posti letto R3, già accreditati, cioè anche gli altri 24 posti letto R3 solo accreditati e non contrattualizzati, ma tale domanda non è ancora stata esaminata e valutata dall’ASM.
Fermo restando che, pur tenendo conto del citato art. 36 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 n. 193 del 16.12.2024, in attuazione dei principi di imparzialità e non discriminazione, le istanze di contrattualizzazione delle strutture già accreditate vanno esaminate congiuntamente.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame, nei limiti sopra indicati, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa dell’ASM.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. l’ASM va condannata al pagamento, in favore del ricorrente Centro Geriatrico Matera S.r.l., delle spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti del controinteressato Istituto dei Padri Trinitari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei limiti indicati in motivazione, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa dell’ASM.
Condanna l’ASM al pagamento, in favore del ricorrente Centro Geriatrico Matera S.r.l., della somma di € 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti del controinteressato Istituto dei Padri Trinitari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO