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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4218 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 31/03/1971) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BENVEGNU' ELENA giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 27/01/1974), con il patrocinio CP_1
dell'avv. FREDELLA GENNARO giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 con cui e hanno chiesto all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore (2011) alle condizioni di seguito indicate: Per_1
“1) la casa sita in Roma, in Via Ermanno Ferrero n. 64, verrà concordemente assegnata alla Sig.ra Il Sig. se ne è già Parte_1 CP_1
allontanato, recandosi ad abitare presso l'immobile sito in Roma via
Giuseppe Botti n. 56/A, ove ha già provveduto a trasferire anagraficamente il proprio indirizzo di residenza. Il Sig. ha già provveduto, altresì, CP_1
ad asportare 2 dall'abitazione familiare i propri effetti personali e i suoi beni,
secondo quanto concordato tra gli istanti;
2) il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2
genitori e sarà prevalentemente collocato presso l'abitazione della madre,
con la quale convive. Il padre potrà averlo e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, con le seguenti modalità: a) il fine settimana, a settimane alternate, dalle ore 19:00 del venerdì, prelevandolo dalla casa della madre, sino alle ore 19:00 della domenica, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
b) durante la settimana, il Sig.
frequenterà ed avrà con sé il figlio nel giorno di martedì, CP_1 Per_1
ivi compreso il pernotto presso l'abitazione del padre, accordandosi direttamente con il figlio stesso con riguardo agli orari, nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici nonché delle esigenze e della volontà di quest'ultimo; c) nella settimana in cui il minore non starà con il papà nel weekend, il Sig. trascorrerà con il figlio il giovedì pomeriggio, CP_1
dalle ore 18:00 sino a quando il figlio rientrerà a casa dalla madre dopo cena della sera stessa, entro le ore 21:30; d) il minore trascorrerà ad anni alterni 3 con ciascun genitore il giorno della Vigilia (24 dicembre) e quello del Natale
(25 dicembre) e, inoltre, sei giorni durante le vacanze natalizie, alternando negli anni la settimana dal 26 al 31 dicembre e quella dall'1 al 6 gennaio;
ad anni alterni, la settimana coincidente con le vacanze scolastiche pasquali;
e)
quanto alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore almeno Per_1
due settimane di vacanza, anche non consecutive. Tali periodi di vacanza dei genitori con il figlio dovranno essere 3 concordati previamente tra i genitori stessi entro il giorno 30 del mese di aprile di ciascun anno. Eventuali vacanze durante il periodo invernale, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, dovranno essere concordate previamente tra i due genitori;
f) in ogni caso, nell'eventualità in cui, per sopraggiunti impegni improcrastinabili di natura lavorativa o altro, i genitori non possano stare con il figlio nei periodi di propria competenza, gli stessi si impegnano a chiedere preventivamente la disponibilità dell'altro genitore prima di interpellare altri soggetti e/o familiari;
3) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo CP_1 Pt_1
perequativo per il mantenimento del figlio la somma complessiva di Per_1
Euro 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra presso l'Istituto di Parte_1
Credito “Unicredit”, avente il seguente IBAN:
[...];
4) secondo quanto stabilito nel “Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia”, stilato dal Tribunale Ordinario di Roma ed il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma e sottoscritto il 17/12/2014, saranno 4 divise al 50% tra i due genitori le seguenti spese: - le spese straordinarie relative all'eventuale iscrizione del minore presso istituti scolastici privati nonché alle attività ludico-sportive, ricreative ed extrascolastiche in genere del figlio, le quali dovranno essere, di volta in volta, preventivamente concordate tra i genitori;
- le spese mediche non coperte dal SSN né da eventuali assicurazioni sanitarie private, da concordarsi, anch'esse,
preventivamente tra i genitori, salvi i casi di conclamata urgenza;
- le altre spese richiamate specificatamente nel citato “Protocollo”;
5) i Sig.ri e , al fine di assicurare al Parte_1 CP_1
loro figlio minore una crescita serena ed armoniosa e di evitare che Per_1
il medesimo subisca traumi ulteriori oltre quello della separazione tra i genitori, si impegnano a tenere reciprocamente, tra loro e nei confronti del figlio stesso, comportamenti adeguati, a confrontarsi su tutte le scelte che dovranno essere compiute nell'esclusivo interesse del figlio e ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo da tutelare appieno lo sviluppo psico-
fisico del figlio medesimo. A tale proposito, i ricorrenti si impegnano, in particolare: - a far sì che il figlio mantenga la frequentazione nonché Per_1
una relazione significativa con i familiari di ciascun genitore;
- a consentire al figlio la partecipazione alle attività che vengono proposte in Per_1
ambito scolastico ed extrascolastico e ad alla socializzazione con i suoi coetanei;
6) ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare sempre all'altro il proprio recapito telefonico quando ha con sé il minore. In ogni caso, ciascun genitore deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti del minore in altre località rispetto quella di residenza;
7) le parti prestano reciproco consenso al rilascio per il minore della carta 5
d'identità valida per l'espatrio e del passaporto”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti il figlio e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 4218/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4218 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 31/03/1971) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BENVEGNU' ELENA giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 27/01/1974), con il patrocinio CP_1
dell'avv. FREDELLA GENNARO giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 con cui e hanno chiesto all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore (2011) alle condizioni di seguito indicate: Per_1
“1) la casa sita in Roma, in Via Ermanno Ferrero n. 64, verrà concordemente assegnata alla Sig.ra Il Sig. se ne è già Parte_1 CP_1
allontanato, recandosi ad abitare presso l'immobile sito in Roma via
Giuseppe Botti n. 56/A, ove ha già provveduto a trasferire anagraficamente il proprio indirizzo di residenza. Il Sig. ha già provveduto, altresì, CP_1
ad asportare 2 dall'abitazione familiare i propri effetti personali e i suoi beni,
secondo quanto concordato tra gli istanti;
2) il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2
genitori e sarà prevalentemente collocato presso l'abitazione della madre,
con la quale convive. Il padre potrà averlo e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, con le seguenti modalità: a) il fine settimana, a settimane alternate, dalle ore 19:00 del venerdì, prelevandolo dalla casa della madre, sino alle ore 19:00 della domenica, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
b) durante la settimana, il Sig.
frequenterà ed avrà con sé il figlio nel giorno di martedì, CP_1 Per_1
ivi compreso il pernotto presso l'abitazione del padre, accordandosi direttamente con il figlio stesso con riguardo agli orari, nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici nonché delle esigenze e della volontà di quest'ultimo; c) nella settimana in cui il minore non starà con il papà nel weekend, il Sig. trascorrerà con il figlio il giovedì pomeriggio, CP_1
dalle ore 18:00 sino a quando il figlio rientrerà a casa dalla madre dopo cena della sera stessa, entro le ore 21:30; d) il minore trascorrerà ad anni alterni 3 con ciascun genitore il giorno della Vigilia (24 dicembre) e quello del Natale
(25 dicembre) e, inoltre, sei giorni durante le vacanze natalizie, alternando negli anni la settimana dal 26 al 31 dicembre e quella dall'1 al 6 gennaio;
ad anni alterni, la settimana coincidente con le vacanze scolastiche pasquali;
e)
quanto alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore almeno Per_1
due settimane di vacanza, anche non consecutive. Tali periodi di vacanza dei genitori con il figlio dovranno essere 3 concordati previamente tra i genitori stessi entro il giorno 30 del mese di aprile di ciascun anno. Eventuali vacanze durante il periodo invernale, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, dovranno essere concordate previamente tra i due genitori;
f) in ogni caso, nell'eventualità in cui, per sopraggiunti impegni improcrastinabili di natura lavorativa o altro, i genitori non possano stare con il figlio nei periodi di propria competenza, gli stessi si impegnano a chiedere preventivamente la disponibilità dell'altro genitore prima di interpellare altri soggetti e/o familiari;
3) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo CP_1 Pt_1
perequativo per il mantenimento del figlio la somma complessiva di Per_1
Euro 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra presso l'Istituto di Parte_1
Credito “Unicredit”, avente il seguente IBAN:
[...];
4) secondo quanto stabilito nel “Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia”, stilato dal Tribunale Ordinario di Roma ed il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma e sottoscritto il 17/12/2014, saranno 4 divise al 50% tra i due genitori le seguenti spese: - le spese straordinarie relative all'eventuale iscrizione del minore presso istituti scolastici privati nonché alle attività ludico-sportive, ricreative ed extrascolastiche in genere del figlio, le quali dovranno essere, di volta in volta, preventivamente concordate tra i genitori;
- le spese mediche non coperte dal SSN né da eventuali assicurazioni sanitarie private, da concordarsi, anch'esse,
preventivamente tra i genitori, salvi i casi di conclamata urgenza;
- le altre spese richiamate specificatamente nel citato “Protocollo”;
5) i Sig.ri e , al fine di assicurare al Parte_1 CP_1
loro figlio minore una crescita serena ed armoniosa e di evitare che Per_1
il medesimo subisca traumi ulteriori oltre quello della separazione tra i genitori, si impegnano a tenere reciprocamente, tra loro e nei confronti del figlio stesso, comportamenti adeguati, a confrontarsi su tutte le scelte che dovranno essere compiute nell'esclusivo interesse del figlio e ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo da tutelare appieno lo sviluppo psico-
fisico del figlio medesimo. A tale proposito, i ricorrenti si impegnano, in particolare: - a far sì che il figlio mantenga la frequentazione nonché Per_1
una relazione significativa con i familiari di ciascun genitore;
- a consentire al figlio la partecipazione alle attività che vengono proposte in Per_1
ambito scolastico ed extrascolastico e ad alla socializzazione con i suoi coetanei;
6) ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare sempre all'altro il proprio recapito telefonico quando ha con sé il minore. In ogni caso, ciascun genitore deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti del minore in altre località rispetto quella di residenza;
7) le parti prestano reciproco consenso al rilascio per il minore della carta 5
d'identità valida per l'espatrio e del passaporto”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti il figlio e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 4218/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 6