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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/12/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6380/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Alessandra Pesci Giudice
Dott. Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. NIERI ANDREA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. NIERI ANDREA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/02/1999 da e , trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Uff.1, Parte_1 Parte_2
Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RONCADE alle seguenti condizioni:
Per_ Per_
1. Si dà atto che i figli ed sono maggiorenni, lavora ed è Per_2
economicamente autosufficiente mentre è ancora studente;
entrambe rimarranno Per_2
a vivere con la madre presso la casa coniugale.
2. è minorenne e rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_3
collocazione prevalente presso la madre;
3. Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
2 4. Il marito verserà alla moglie, quale contributo per il mantenimento dei due figli,
e , la somma di € 400,00= (euro 200,00= per ciascun figlio) fino a quando Per_2 Per_3
gli stessi saranno economicamente autosufficienti;
le spese straordinarie come indicate nel protocollo del Tribunale di Treviso saranno divise tra i coniugi nella misura del 50%,
previa esibizione delle relative fatture e/o ricevute fiscali.
5. Si dà atto che il padre potrà vedere il figlio almeno due giorni alla Per_3
settimana, da concordare ogni volta con la madre o in caso di disaccordo il martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino al giorno successivo, quando lo ricondurrà a scuola, ed a weekend alternati dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
durante le festività natalizie una settimana da alternarsi di anno in anno dal 23 al 30 Dicembre e dal
31 Dicembre al 06 gennaio, così come durante quelle pasquali, mentre durante le vacanze estive il figlio sarà con il papà per 15 gg. nel mese di agosto con date da concordarsi ed in caso di mancato accordo per i primi 15 gg. con la mamma ed i restanti giorni con il padre, da alternarsi di anno in anno, fermo restando che il figlio, vista l'età
adolescenziale, potrà concordare direttamente con i genitori il tempo che vorrà
trascorrere con gli stessi.
6. Si dà atto che la casa coniugale rimane assegnata alla moglie e le relative utenze e l'ordinaria manutenzione saranno a suo carico, mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico di ciascun coniuge per la quota del 50%.
7. Si dà atto che il marito continuerà ad utilizzare il parziale uso del garage per ricovero attrezzi ed apparecchiature.
8. Si dà atto che l'assegnazione della casa coniugale alla moglie è condizionata all'autonomia economica dei figli, pertanto quando gli stessi saranno autosufficienti anche l'assegnazione della casa verrà meno.
9. Si dà atto che, nel caso in cui coniugi decidessero in futuro di vendere l'abitazione
3 coniugale di proprietà del signor la somma ricavata dalla vendita sarà Parte_1
così suddivisa: il 70% al signor ed il 30% alla signora Parte_1 Pt_2
10. Si dà atto che i mobili e gli accessori all'interno dell'abitazione rimarranno in uso alla signora Pt_2
11. Si dà atto che ciascun coniuge rimarrà titolare del proprio conto corrente ed intestatario della propria autovettura.
12. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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