Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 8537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8537 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08537/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02531/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2531 del 2025, proposto da
PO IM in proprio e Nella Qualità di Legale Rapp.Te pro tempore della Ak Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Menale, Franco Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta, emesso in data 02/4/2025, notificato il 13.04.2025, con il quale è stata disposto il rigetto della domanda di Nulla Osta al lavoro subordinato non stagionale, Codice Pratica P-NA/L/Q/2025/105728;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa AN NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un imprenditore che aveva chiesto ed ottenuto un nulla osta per l’assunzione di un cittadino straniero.
Il nulla osta è stato revocato con il provvedimento impugnato la cui motivazione fonda sulla inadeguatezza del reddito del datore di lavoro.
In particolare, in data 03.04.2025 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta notificava al ricorrente il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990. così motivato: “ Dagli accertamenti effettuati presso quest’ufficio è emerso quanto segue: il reddito del datore di lavoro risulta insufficiente ai fini dell’assunzione del lavoratore richiesto, tenuto conto dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato. di “reddito insufficiente” del datore di lavoro”.
2. Il ricorrente, in data 08.04.2025 replicava con memoria difensiva, contestando la genericità della motivazione e allegando le dichiarazioni IVA 2025 e 2024, a dimostrazione della capacità di reddito ed evidenziando la crescita della società che per l’anno 2024 aveva fatturato euro 789.502.
In data 2 aprile 2025, veniva adottato il provvedimento di revoca oggetto del ricorso in esame.
3. Avverso tale atto il ricorrente deduce molteplici profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
3.1 Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione delle garanzie partecipative, in quanto il provvedimento di revoca sarebbe stato emesso prima della notifica al ricorrente della comunicazione del preavviso di diniego (il provvedimento definitivo di revoca reca la data 2 aprile 2025 ed il preavviso di rigetto ex art. 10-bis è stato notificato il 3 aprile 2025.)
3.2 Con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in quanto la genericità della motivazione non consentirebbe di apprezzare l’iter valutativo svolto dall’amministrazione ed i dati contabili suoi quali è stata svolta l’istruttoria.
3.3 Con ulteriori censure è dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché l’amministrazione non avrebbe valutato la reale capacità economica dell’azienda e la sua attuale espansione.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria e documenti.
Con l’ordinanza 1341 del 2025 è stata accolta la domanda cautelare.
5. Il ricorso è fondato.
In particolare, è fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La parte ricorrente ha versato in atti la documentazione reddituale relativa all’anno 2024 che dimostra l’incremento reddituale dell’azienda.
Di contro, la Prefettura ha valutato i costi dell’impresa, compresi quelli relativi alla retribuzione di 46 lavoratori a tempo indeterminato, ritenendo che il reddito residuo fosse comunque insufficiente ai fini di una ulteriore assunzione.
Tuttavia, il ricorrente ha versato in atti il libro dei dipendenti di maggio 2025 in cui sono riportate le buste paga dei lavoratori e da cui si evince che la medesima impresa è stata autorizzata alla assunzione di altri lavoratori stranieri in pendenza della conclusione del procedimento per la assunzione del lavoratore straniero interessato alla vicenda in esame.
Inoltre, dalla consultazione dello stesso libro, emerge che taluni dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri sono stati risolti con la conseguenza che anche di tale circostanza l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto nella complessiva valutazione della capacità dell’impresa di assumere un ulteriore lavoratore.
6. Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA LL, Presidente
AN NA, Consigliere, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NA | SA LL |
IL SEGRETARIO