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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16767/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MASSERDOTTI SONIA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MASSERDOTTI SONIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 18/08/2025, con cui e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento della figlia Per_1
(12.5.20);
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 21.8.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) i ricorrenti, pertanto, chiedono, congiuntamente che vengano autorizzate le seguenti condizioni:
a) In punto affidamento a1) Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 madre.
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b) In punto esercizio del diritto di visita e frequentazione b1) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore tutti mercoledì dalle ore Controparte_1 Per_1
19,00 fino alla mattina successiva quando l'accompagnerà a scuola;
un weekend il padre terrà la figlia dal venerdì alle ore 19,00 fino al giorno successivo al termine dell'orario di lavoro della signora mentre il weekend successivo terrà Parte_1 la figlia dal venerdì alle ore 19,00 fino al lunedì allorquando accompagnerà la figlia a scuola;
la figlia Per_1 Per_1
inoltre, trascorrerà con il padre otto giorni durante le vacanze natalizie e quattro giorni durante le vacanze pasquali Per_1 con turnazione annuale, in modo che il genitore con il quale trascorrerà il Natale non sia anche quello con cui trascorrerà la Pasqua. Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre e almeno una settimana nel mese di agosto secondo un calendario che verrà concordato tra i genitori entro il 15 luglio di ogni anno, nel rispetto primario delle esigenze e degli impegni della figlia minore e delle disponibilità lavorative dei genitori. In caso di impedimento della minore o del genitore, i giorni infrasettimanali ovvero il fine settimana potranno anche essere modificati e recuperati di comune accordo, sempre tenuto conto delle esigenze e delle necessità della figlia stessa.
b2) I genitori dovranno consultarsi vicendevolmente circa le persone di fiducia, cui entrambi dovessero affidare la figlia, in caso di impossibilità di ciascuno dei due ad occuparsene per brevi periodi. In caso di impedimento congiunto a stare con la figlia, i genitori chiederanno prioritariamente disponibilità ai nonni paterni, alla nonna materna e/o alla zia paterna e, qualora gli stessi non possano stare con la nipote, si rivolgeranno a terze persone. Qualunque terza persona affidataria temporanea su mandato dei genitori deve, comunque, seguire scrupolosamente le prescrizioni dei genitori da questi preventivamente tra loro concordate e le condizioni di cui al presente atto. Durante i periodi di permanenza presso ogni genitore, gli stessi si impegnano espressamente a comunicare o far comunicare la figlia con l'altro genitore.
c) In punto contributo al mantenimento per la figlia minore Per_1
1c) Fermo restando che entrambi i genitori saranno tenuti al mantenimento diretto della figlia nel periodo di permanenza presso la loro abitazione, al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese;
avuto riguardo alle esigenze della figlia, alle risorse economiche di entrambi i genitori e, infine, al costo economico dei compiti domestici e di cura che sono presi in carico da ciascun genitore, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 700,00= (diconsieurosettecento/00) da versarsi sul conto corrente della madre alle coordinate bancarie già note, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da Protocollo del Tribunale di Brescia e fatto salvo il costo della retta e della mensa della scuola materna oggi frequentata dalla figlia minore che continuerà a essere sostenuto nella misura del 100% Per_1 dal signor e fatto salvo diversi accordi assunti, di volta in volta, dai genitori;
Controparte_1
2c) disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla madre collocataria signora;
Parte_1
3c) disporre l'assegnazione della casa famigliare, sita a Capriolo (BS), Via Urini n. 66, di proprietà della sorella del signor venga assegnata alla signora con l'impegno del signor nell'ipotesi in cui Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
l'abitazione non fosse più disponibile per cause non imputabili alla signora , a corrispondere un contributo del Parte_1 canone di locazione, nella misura del 50%, dell'unità immobiliare a uso abitativo che la stessa reperirà;
4c) l'autovettura Ford Kuga, intestata alla società del signor e in uso alla signora , verrà Controparte_1 Parte_1 intestata alla signora e con spese del passaggio di proprietà in capo alla società del signor »; Parte_1 Controparte_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
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manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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