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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3023/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3023/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Olgiate Comasco Parte_1 P.IVA_1
(CO), via delle Vecchie Scuderie n. 34, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa nel presente Parte_2
giudizio dagli Avv.ti Nello Quadranti (C.F. ) e Monica Cattaneo C.F._1
(C.F. , presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in C.F._2
Como, via Piave n. 23
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), in qualità di titolare Parte_3 C.F._3 dell'impresa individuale TERMOIMPIANTI di NO MI (P.IVA
), con sede in Castiglione Olona (VA), via Filippo Turati n. 2, contumace P.IVA_2
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
ACCERTARE il grave inadempimento dell'impresa Termoimpianti di NO MI
e per l'effetto
DICHIARARE la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti e
CONDANNARE l'impresa convenuta, in base alla disposizione sulla ripetizione dell'indebito, a restituire alla società attrice la somma di Euro 18.000,00 o altra somma pagina 1 di 4 ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali dalla ricezione dell'invito alla negoziazione assistita (20 ottobre 2023) al saldo,
CONDANNARE il sig. , in qualità di titolare dell'impresa con ditta Parte_3
Termoimpianti di NO MI, a risarcire il danno subito dalla società Parte_1
nella misura di Euro 10.500,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il contratto stipulato tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto la fornitura e la posa di un impianto idrico-sanitario e di riscaldamento presso il cantiere di Valmorea, via Papa Giovanni XXIII [doc. 1 ricorrente].
Parte ricorrente ha dedotto di aver incaricato per tale lavoro parte resistente, per un valore complessivo di euro 20.000,00 [doc. 2 ricorrente], corrisposto a mezzo bonifico in via anticipata in data 15/12/2022 [doc. 3 ricorrente].
A fronte di tale pagamento anticipato, parte convenuta avrebbe provveduto a consegnare presso il cantiere taluni materiali sanitari, senza mai tuttavia procedere al completamento dei lavori pattuiti.
Parte ricorrente ha dunque domandato la risoluzione del contratto, la restituzione dell'importo versato, quantificato in euro 18.000,00, al netto dei materiali consegnati, e il risarcimento dei danni subiti pari ai maggiori costi sostenuti per lo svolgimento dei lavori.
Parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace alla prima udienza.
2. Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
Com'è noto, nell'azione di risoluzione contrattuale la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti è tale per cui spetta alla parte creditrice allegare l'inadempimento di controparte, sulla quale invece incombe l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la prestazione pattuita.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha lamentato l'inadempimento di parte resistente e ha pagina 2 di 4 compiutamente allegato tale circostanza. Questa risulta inoltre essere stata confermata dal testimone di parte ricorrente sentito all'udienza del 21/05/2024. ha infatti dichiarato che “I Lavori avrebbero dovuto iniziare a fine luglio e da CP_1
cronoprogramma avevamo definito quella che era la operatività del convenuto: a fine luglio si inizia a posare gli impianti e man mano si va avanti con il loro lavoro con le tempistiche convenute con il Sig. . Gli accordi erano nel senso che a fine luglio Parte_3
avremmo impostato il lavoro ad inizio agosto. Il convenuto non è riuscito ad iniziare il lavoro poi posticipato a settembre. Ha portato del materiale in cantiere ma la sua operatività non era continua in cantiere. … Sono state posate 3 o 4 cassette dello scarico dei servizi igienici. Non ricordo con precisione che cosa è stato depositato, il materiale era comunque minimo, ridotto”.
Il teste ha peraltro confermato che dopo la consegna del materiale nel mese di luglio 2023, la Termoimpianti di NO MI ha omesso ogni presenza nel cantiere di Parte_1
in Valmorea, Via Papa Giovanni XXIII.
[...]
L'inadempimento della parte resistente emerge poi documentalmente da una ricognizione di debito proveniente direttamente dalla stessa parte resistente. Trattasi del documento prodotto dal ricorrente sub 6, contenente un piano di rientro, su carta intestata del resistente, nel quale lo stesso dà atto della mancata esecuzione dei lavori, della ricezione del prezzo e del debito nei confronti della parte ricorrente per euro 18.000,00, quale differenza tra quanto ricevuto dal committente e il valore dei materiali consegnati in cantiere.
Tale documento, in quanto proveniente dalla parte debitrice, costituisce piena prova del debito restitutorio che, a seguito dell'inadempimento del contratto e della sua risoluzione, grava in capo alla parte resistente.
La parte resistente, che non essendosi costituita in giudizio non ha adempiuto all'onere di provare l'esatto adempimento del contratto, deve quindi essere condannata alla restituzione in favore delle parte ricorrente della somma di euro 18.000,00 oltre interessi legali dalla data del bonifico avvenuto il 15/12/2022 al saldo effettivo.
2.1. Non può trovare invece accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente. Questa ha infatti chiesto di essere ristorata del danno derivante dai maggiori esborsi sostenuti per procedere al completamento dei lavori.
Parte ricorrente, però, non ha prodotto alcuna documentazione dimostrativa della spesa in concreto sostenuta per il completamento dei lavori inadempiuti dalla parte resistente, limitandosi a quantificare tale differenza di prezzo in modo unilaterale.
pagina 3 di 4 Risulta dunque impossibile accertare l'esistenza di un danno subito dalla parte ricorrente.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria in esame.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, nei limiti del decisum, della non complessità delle questioni giuridiche trattate, del numero contenuto di udienze celebrate.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) risolve il contratto oggetto di causa per inadempimento della parte resistente;
2) condanna parte resistente a restituire a parte ricorrente la somma di euro 18.000,00 oltre interessi legali dal 15/12/2022 al saldo effettivo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 5 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3023/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Olgiate Comasco Parte_1 P.IVA_1
(CO), via delle Vecchie Scuderie n. 34, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa nel presente Parte_2
giudizio dagli Avv.ti Nello Quadranti (C.F. ) e Monica Cattaneo C.F._1
(C.F. , presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in C.F._2
Como, via Piave n. 23
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), in qualità di titolare Parte_3 C.F._3 dell'impresa individuale TERMOIMPIANTI di NO MI (P.IVA
), con sede in Castiglione Olona (VA), via Filippo Turati n. 2, contumace P.IVA_2
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
ACCERTARE il grave inadempimento dell'impresa Termoimpianti di NO MI
e per l'effetto
DICHIARARE la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti e
CONDANNARE l'impresa convenuta, in base alla disposizione sulla ripetizione dell'indebito, a restituire alla società attrice la somma di Euro 18.000,00 o altra somma pagina 1 di 4 ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali dalla ricezione dell'invito alla negoziazione assistita (20 ottobre 2023) al saldo,
CONDANNARE il sig. , in qualità di titolare dell'impresa con ditta Parte_3
Termoimpianti di NO MI, a risarcire il danno subito dalla società Parte_1
nella misura di Euro 10.500,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il contratto stipulato tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto la fornitura e la posa di un impianto idrico-sanitario e di riscaldamento presso il cantiere di Valmorea, via Papa Giovanni XXIII [doc. 1 ricorrente].
Parte ricorrente ha dedotto di aver incaricato per tale lavoro parte resistente, per un valore complessivo di euro 20.000,00 [doc. 2 ricorrente], corrisposto a mezzo bonifico in via anticipata in data 15/12/2022 [doc. 3 ricorrente].
A fronte di tale pagamento anticipato, parte convenuta avrebbe provveduto a consegnare presso il cantiere taluni materiali sanitari, senza mai tuttavia procedere al completamento dei lavori pattuiti.
Parte ricorrente ha dunque domandato la risoluzione del contratto, la restituzione dell'importo versato, quantificato in euro 18.000,00, al netto dei materiali consegnati, e il risarcimento dei danni subiti pari ai maggiori costi sostenuti per lo svolgimento dei lavori.
Parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace alla prima udienza.
2. Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
Com'è noto, nell'azione di risoluzione contrattuale la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti è tale per cui spetta alla parte creditrice allegare l'inadempimento di controparte, sulla quale invece incombe l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la prestazione pattuita.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha lamentato l'inadempimento di parte resistente e ha pagina 2 di 4 compiutamente allegato tale circostanza. Questa risulta inoltre essere stata confermata dal testimone di parte ricorrente sentito all'udienza del 21/05/2024. ha infatti dichiarato che “I Lavori avrebbero dovuto iniziare a fine luglio e da CP_1
cronoprogramma avevamo definito quella che era la operatività del convenuto: a fine luglio si inizia a posare gli impianti e man mano si va avanti con il loro lavoro con le tempistiche convenute con il Sig. . Gli accordi erano nel senso che a fine luglio Parte_3
avremmo impostato il lavoro ad inizio agosto. Il convenuto non è riuscito ad iniziare il lavoro poi posticipato a settembre. Ha portato del materiale in cantiere ma la sua operatività non era continua in cantiere. … Sono state posate 3 o 4 cassette dello scarico dei servizi igienici. Non ricordo con precisione che cosa è stato depositato, il materiale era comunque minimo, ridotto”.
Il teste ha peraltro confermato che dopo la consegna del materiale nel mese di luglio 2023, la Termoimpianti di NO MI ha omesso ogni presenza nel cantiere di Parte_1
in Valmorea, Via Papa Giovanni XXIII.
[...]
L'inadempimento della parte resistente emerge poi documentalmente da una ricognizione di debito proveniente direttamente dalla stessa parte resistente. Trattasi del documento prodotto dal ricorrente sub 6, contenente un piano di rientro, su carta intestata del resistente, nel quale lo stesso dà atto della mancata esecuzione dei lavori, della ricezione del prezzo e del debito nei confronti della parte ricorrente per euro 18.000,00, quale differenza tra quanto ricevuto dal committente e il valore dei materiali consegnati in cantiere.
Tale documento, in quanto proveniente dalla parte debitrice, costituisce piena prova del debito restitutorio che, a seguito dell'inadempimento del contratto e della sua risoluzione, grava in capo alla parte resistente.
La parte resistente, che non essendosi costituita in giudizio non ha adempiuto all'onere di provare l'esatto adempimento del contratto, deve quindi essere condannata alla restituzione in favore delle parte ricorrente della somma di euro 18.000,00 oltre interessi legali dalla data del bonifico avvenuto il 15/12/2022 al saldo effettivo.
2.1. Non può trovare invece accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente. Questa ha infatti chiesto di essere ristorata del danno derivante dai maggiori esborsi sostenuti per procedere al completamento dei lavori.
Parte ricorrente, però, non ha prodotto alcuna documentazione dimostrativa della spesa in concreto sostenuta per il completamento dei lavori inadempiuti dalla parte resistente, limitandosi a quantificare tale differenza di prezzo in modo unilaterale.
pagina 3 di 4 Risulta dunque impossibile accertare l'esistenza di un danno subito dalla parte ricorrente.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria in esame.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, nei limiti del decisum, della non complessità delle questioni giuridiche trattate, del numero contenuto di udienze celebrate.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) risolve il contratto oggetto di causa per inadempimento della parte resistente;
2) condanna parte resistente a restituire a parte ricorrente la somma di euro 18.000,00 oltre interessi legali dal 15/12/2022 al saldo effettivo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 5 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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