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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1349 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Misilmeri, Viale Europa n. 298, presso lo studio dell'Avv. Dalia Lo Burgio che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
R I C O R R E N T E
CONTRO in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con l'Avv. Emilia Conrotto che CP_1
lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 Persona_1
luglio 2015
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
1 Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte resistente eccepisce che l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con spese come per legge. Parte ricorrente si associa chiedendo con la vittoria di spese.
In data 25.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza (Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574).
Di qui l'adozione anche della relativa forma.
Il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalla parte.
Non resta pertanto che statuire sul punto in conformità.
Stante la richiesta di parte ricorrente, deve provvedersi sulle spese.
In merito, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884 del 27/5/1996,
Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494, Cass. 2/8/2004 n.
14775).
pag. 2 Visto l'espresso riconoscimento della fondatezza della domanda da parte dell CP_1
convenuto, che ha provveduto in data 05.06.2023 all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, non appare dubbia la soccombenza virtuale dell' CP_1
Inoltre, va evidenziato che il provvedimento di annullamento è avvenuto nel mese di giugno 2023 dopo l'inizio dell'azione giudiziaria dell'11.05.2022 e la notifica del ricorso.
L' va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite maturate liquidate come CP_1
in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Dalia Lo Burgio,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del presente CP_1
giudizio che liquida in € 900,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Dalia Lo Burgio.
Così deciso in Termini Imerese in data 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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