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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2024, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 171 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa con lettura della sentenza nell'udienza del giorno 07/03/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. CORTI Parte_1 C.F._1
LUCA (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA difeso dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO - ROMA (c.f. ; C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 12027/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 12/07/2021.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
E' oggetto di appello la sentenza con la quale il tribunale di Roma ha respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione del 02/07/2018 per violazione dell'art. 7, co.6 -
7 e dell'art. 15, co. 5, L. 515/1993 (omessa dichiarazione spese elettorali).
Il COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI ROMA ha resistito al gravame.
L'appello è stato deciso, con lettura della sentenza, all'udienza del 07/03/2024.
r.g. n. 1 Osserva la Corte quanto segue sui motivi d'appello.
Sul primo motivo: “Motivazione insufficiente e/o illogica, nonché erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e documentali.”.
E' fatto oggetto di critica questo passaggio della motivazione della sentenza impugnata: “infondata risulta l'eccezione di difetto di notifica dell'atto di diffida del
29.04.2017, avuto riguardo al perfezionamento, in data 10.07.2017, a seguito del mancato ritiro entro il termine di dieci giorni, del plico spedito dall'ufficiale giudiziario all'indirizzo di residenza anagrafica della ricorrente in Roma, via Castel di Leva
n.336/B, con raccomandata n. 76769699715, contenente la notizia di deposito, del procedimento notificatorio, ex art. 140 c.p.c., regolarmente svolto mediante: - deposito dell'atto presso la casa comunale in busta chiusa sigillata, - affissione alla porta
d'ingresso dell'avviso di deposito, - invio al destinatario della raccomandata
76769699715, con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito, per come risulta dalla relazione di notifica, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso.”.
Ad avviso dell'impugnante, invece, quando la notificazione avvenga a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario è data solo dall'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Sotto altro profilo, la notifica sarebbe nulla se l'ufficiale giudiziario ometta di indicare quali ricerche abbia compiuto prima di provvedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Il motivo è fondato.
L'esame della notificazione della diffida a presentare la dichiarazione sulle spese elettorali (doc. n. 2 nel fascicolo del Collegio Regionale in prime cure) evidenzia che alla stessa aveva proceduto direttamente l'ufficiale giudiziario il quale aveva dato conto, nella relazione di notificazione, di “non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio”, dicitura che racchiude tutti i soggetti ai quali, secondo l'art. 139 cpc, l'atto può essere consegnato.
Parimenti documentato l'invio della raccomandata informativa n. 76769699715 il cui avviso di ricevimento era allegato alla relazione di notificazione e dava conto del mancato ritiro presso l'ufficio postale entro il 10° giorno dal deposito.
Secondo l'appellante, tuttavia, lo scrutinio del tribunale avrebbe dovuto spingersi oltre e quindi porre attenzione sull'invio e ricevimento dell'ulteriore raccomandata con la quale si doveva dare cognizione alla ricorrente del deposito dell'atto presso la casa r.g. n. 2 comunale.
Di detto adempimento non vi è traccia documentale e risulta meramente esplorativa (in assenza di indici dai quali desumere l'incompletezza della trasmissione al Collegio Regionale della documentazione relativa alla notificazione della diffida) la sollecitazione all'esercizio di poteri officiosi ad opera dell'appellato Collegio Regionale di Garanzia Elettorale sul quale incombeva la prova della rituale notifica della diffida, non avendo neppure allegato di aver tentato di svolgere le opportune verifiche sin dalla proposizione dell'opposizione in primo grado. L'aspirazione di demandare alla Corte verifiche alle quali la stessa amministrazione appellata era tenuta confligge, per di più, con l'obbligo costituzionale di assicurare la ragionevole durata del processo.
Ciò detto, la giurisprudenza di legittimità in fattispecie consimili, ha avuto modo di affermare che “La notifica effettuata ai sensi dell' art. 140 c.p.c. può dirsi perfezionata non solo con l'avvenuta allegazione della spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale ma è necessario che dall'avviso di ricevimento si evinca che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.” (Cass. Civ., sez. II , 14/07/2021 , n. 20074); analogamente, secondo Cass.
Civ. sez. lav., 30/01/2019, n.2683, “In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi
l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale.”.
Non ha pregio, al riguardo, l'obiezione dell'appellato secondo cui la proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione priverebbe di efficacia la nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo.
Va infatti ricordato che nella speciale disciplina dell'art. 15, comma 8, della l. n.
515 del 1993, la diffida, “con la quale il collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa, a presentare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio, sicché è superfluo l'invio di un'ulteriore diffida prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già a
r.g. n. 3 conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura.” (Cass. Civ. sez. I, 04/11/2019, n.28262).
Solo se l'interessato avesse tempestivamente sanato l'illecito sarebbe divenuta irrilevante la nullità della notifica della diffida, anche perché in detta ipotesi non sarebbe stata irrogata la sanzione.
Con ulteriore motivo l'appellante deduce che la cassetta postale al servizio dello stabile ove risiede è unica per tutti gli abitanti, cassetta per di più lasciata aperta e posta a circa cento metri di distanza dall'abitazione. Ciò soltanto le aveva impedito di prendere tempestiva contezza della diffida tanto è vero che, una volta venutane a conoscenza, aveva, sia pure in ritardo, effettuato la dichiarazione delle spese elettorali.
Con tale motivo, osserva la Corte, sono allegate circostanze di mero fatto inidonee ad inficiare la notificazione della diffida. Dette circostanze, della cui omessa valutazione ad opera del tribunale di duole l'impugnante, dovevano dimostrare la scusabilità del ritardo nella dovuta dichiarazione delle spese elettorali.
Il motivo è generico sia perché non indica quale produzione documentale sia chiamata a scrutinare questa Corte per verificare la presentazione, sia pur tardiva, della dichiarazione delle spese elettorali, sia perché non chiarisce come e quando l'interessata sia poi venuta a conoscenza della notifica della diffida a presentare quella dichiarazione.
Esso è comunque assorbito dall'accoglimento dell'appello per la fondatezza del primo motivo di gravame.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della causa dato dall'importo della sanzione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla l'ingiunzione opposta con cui è stata applicata la sanzione di euro 25.823,00 in data 24.10.2018;
b) condanna il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge e delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
r.g. n. 4 Così deciso in Roma il giorno 07/03/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5