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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5154/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Eugenio Pollastro e Carola Pipitone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 20.04.2024, l'istante in epigrafe ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, deducendo di aver presentato domanda all' in via amministrativa, illegittimamente CP_1
respinta da quest'ultimo per la presenza di contenzioso in corso, in realtà inesistente.
Nello specifico, ha dedotto di aver presentato istanza di a.t.p. n. 15168/2023 R.G. ai fini dell'accertamento dei requisiti per le predette prestazioni, ma che tale istanza era stata rigettata non essendo stato provato l'inoltro della domanda amministrativa. 1 Ritenuta assolta la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c., avendo parte ricorrente provato nel presente giudizio ex art. 442 c.p.c. di aver inoltrato la predetta domanda amministrativa poi rigettata dall' , la stessa ha chiesto nominarsi c.t.u. al fine di CP_1
accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni suddette.
Ha chiesto, altresì, la condanna dell' al pagamento dell'indennità di CP_1
accompagnamento.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la c.t.u. e verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 12.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va rigettata.
Deve osservarsi, in primis, come la domanda di parte ricorrente sia procedibile, vista la previa proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. conclusosi con una pronuncia di rigetto per mancanza di prova circa la presentazione della domanda amministrativa.
Dalle allegazioni contenute in ricorso e dalla documentazione depositata nel presente giudizio
è emerso, invece, che effettivamente in data 27.12.2022 il ricorrente ebbe a presentare domanda amministrativa per l'accertamento dei requisiti di cui alle prestazioni invocate (cfr. inoltro domanda allegato al ricorso), ingiustamente respinta dall per la presenza di CP_1
contenzioso.
Nel merito, tuttavia, la domanda risulta infondata.
È stato, nella fattispecie, conferito incarico al c.t.u. ai fini dell'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992
Il c.t.u., dott. , condotto l'esame obiettivo ed esaminata la documentazione in Persona_1
atti, ha riconosciuto il periziato affetta da: “grave obesità insuff. respir. cr. con osas, diabete mellito 2 nid”.
2 Ha, quindi, osservato: “Il complesso patologico appare discretamente documentato, in fase stazionaria. In definitiva Trattasi di soggetto: *in condizioni generali: buone *con apparato muscolare: normo-tonotrofico * orientato nel tempo e nello spazio *È: in grado di mantenere la stazione eretta *La deambulazione all'interno della propria abitazione, senza un sostegno personale, è in modo permanente possibile *Le Patologie accertate rendono possibile: lavarsi, vestirsi, cucinare, assumere farmaci, attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico, utilizzare il telefono. In definitiva, ritengo che: - Il danno complessivo funzionale permanente, sebbene invalidante, permette, a mio parere, il mantenimento di una condizione di autonomia nella gestione degli atti quotidiani della vita”.
Il c.t.u. ha, quindi, concluso come segue: “Per tali affezioni può essere ritenuto: INVALDO con: Inabilità totale e permanente – 100% (in assenza quindi dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'Indennità di accompagnamento) a decorrere, secondo criterio clinico
e documentale, dalla data della domanda: 29/12/22, con rivedibilità, considerando la variabile evoluzione della patologia metabolica (Obesità grave): nel mese di marzo/27. In riferimento alla L. 104/92: Ritengo che: le suddette infermità “determinano una condizione di handicap: Art. 3 – Comma 1 - L. 104/92, a decorre dalla data della domanda: 29/12/22.
(Assenza quindi i requisiti medico-legali per il riconoscimento della condizione di: Handicap con connotazione di gravità: Art. 3 – Comma 3 - L. 104/92).”
Ebbene, le argomentazioni del consulente sopra riportate sono, ad avviso di questo giudice, sufficientemente chiare, analitiche ed esaustive, e pertanto si intende integralmente farle proprie, ritenendole senza alcun dubbio condivisibili ai fini dell'esclusione dei presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Né possono assumere rilievo le contestazioni svolte dalla difesa della ricorrente nelle note sostitutive d'udienza in quanto generiche e prive di argomentazioni medico-scientifiche idonee a sconfessare le conclusioni del ctu.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
3
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 12.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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