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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/04/2024, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140/2021 RG avente ad OGGETTO: Assicurazione contro i danni promossa da
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Portonato e Anna Conti attore
Contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Pantano convenuta
Conclusioni:
Per parte attrice Per parte convenuta:
“Voglia l'Illustre Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Per le ragioni esposte in atti, respingere integralmente l'avversa domanda, siccome infondata in fatto e in diritto o, quanto meno, non provata.
Con vittoria di spese e competenze di lite in favore della Compagnia convenuta.
IN VIA SUBORDINATA
Liquidare l'eventuale indennizzo nei limiti delle condizioni di polizza (doc. 5 fascicolo di parte convenuta).
Spese di lite proporzionalmente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
notificava atto di citazione nei confronti della Parte_1 Controparte_1
per ottenerne la condanna al pagamento - a titolo di indennizzo - della somma di € 15.000,00
[...] dovuta, secondo le condizioni della polizza stipulata, a causa di un infortunio subito a seguito di una caduta verificatasi mentre stava spostando un mobile, in conseguenza di tale evento aveva infatti subito la frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, in quanto nella denuncia di sinistro inviata dal solo 9 giorni dopo il verificarsi dell'evento, l'assicurato aveva indicato che, Pt_1 mentre stava spostando un mobile per raccogliere dei fogli che erano caduti dietro, avvertiva una forte fitta alla regione lombare. La Compagnia riteneva pertanto che da tale descrizione della dinamica, non si trattasse di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che - nella parte relativa alle definizioni - indicava che per infortunio si intende un “evento dovuto a causa violenta ed esterna che produce lesioni obiettivamente constatabili”.
La difesa della convenuta riteneva pertanto che la lesione lamentata fosse riconducibile ad uno
“sforzo e non già ad un evento traumatico”.
Tale ricostruzione – secondo la tesi difensiva di parte convenuta - risultava confermata dalla documentazione fornita dall'attuale parte attrice, già in fase stragiudiziale ed in particolare:
- dalla denuncia di sinistro del 29.12.2017, predisposta e trasmessa dall'assicurato (doc. 3), dove il
SI. riferiva: “Spostavo un mobile in ufficio per recuperare delle pratiche cadute dietro e Pt_1 sentivo una fitta un dolore dietro la schiena nella parte bassa lombare”, mentre in atto di citazione ed a seguito del diniego dell'indennizzo, il SI. affermava che “si sbilanciava e cadeva al Pt_1 suolo all'indietro” riportando la lesione vertebrale;
-parte convenuta riteneva altresì che, ulteriore conferma del fatto che la lesione fosse dovuta ad uno sforzo, poteva rinvenirsi nella prescrizione medica redatta dall'ortopedico cui si era rivolto lo stesso SI. che - in data 21.12.2017 - riportava “lombalgia da sforzo”, ritenendo che tale Pt_1 indicazione derivasse dal dato anamnestico riguardante la dinamica dell'evento, così come riferita dallo stesso paziente e coincidente con la successiva denuncia inviata alla Compagnia assicuratrice.
La convenuta eccepiva quindi che “Ai sensi del contratto assicurativo (doc. 5), l'Infortunio, ossia il rischio assicurato (cfr. art. 1.1, Sezione I^, pag. 5/32 doc. 5), è un “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni obiettivamente constatabili”… Si evidenzia peraltro che la tabella richiamata da controparte… è innanzitutto introdotta dalla rubrica “Garanzia indennitaria da infortunio… - è preceduta da una clausola che precisa che gli indennizzi forfettari indicati nella tabella stessa vengono liquidati qualora le lesioni, fratture ossee o lussazioni riportate dall'assicurato costituiscano conseguenza immediata e diretta di un infortunio. Nel caso che ci occupa, quello riportato dal SI. non costituisce un infortunio ai sensi di Pt_1 polizza, con la conseguenza che nessun indennizzo sia dovuto”.
La presente causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medica.
Nel merito si deve osservare quanto segue:
-la lesione subita dal è da ritenersi pacifica ed accertata dal CTU e consiste “nella frattura Pt_1 della limitante superiore di L5 con conseguente deformazione a cuneo del soma”.
-la descrizione dell'evento fornita dall'assicurato in fase stragiudiziale sembra confliggere con quanto dichiarato in atto di citazione, non avendo indicato di essere caduto, ma di avere sentito un forte dolore nella zona lombare, mentre tentava di spostare un mobile dietro il quale erano caduti alcuni fogli;
-l'Ortopedico cui si era rivolto l'attore in data 21/12/2017, pertanto il giorno successivo all'evento, riportava nella certificazione medica “Lombalgia da sforzo irradiata su L3 ed L4 bilateralmente”.
Lo specialista consigliava comunque una RMN del tratto lombare e prescriveva sia terapia medica sia un bustino lombare in stoffa armata;
-l'esecuzione della RM rachide lombosacrale – in data 22/12/2017- conduceva al seguente referto
“… Deformazione a cuneo anteriore del corpo di L1, esito di cedimento strutturale. Lieve deformazione a cuneo anteriore del corpo di L5, con minimo avvallamento della limitante somatica superiore e focale interruzione della continuità strutturale della limitante anteriore a ridosso dell'angolo anterosuperiore. Si aggiunge edema spongioso. Il rilievo è indicativo di cedimento strutturale (verosimilmente traumatico, vista l'anamnesi) di recente insorgenza. Ad L5-S1 ampia protrusione discale postero mediana, con compressione del sacco durale all'altezza dell'origine delle radici di S1. I diametri rachidei appaiono conservati” (Allegato n. 2).
In tale caso quindi ed a seguito di quanto indicato dal paziente in fase di anamnesi, il medico radiologo aveva individuato la causa del riscontrato cedimento strutturale in un evento traumatico, che ben poteva essere rappresentato da una caduta;
-l'ortopedico del SI. - a seguito del referto di cui sopra – mutava la propria diagnosi in Pt_1
“cedimento traumatico di L 5” e non più “lombalgia da sforzo”.
A fronte di tali elementi apparentemente discordanti si deve osservare che i testi indotti da parte attrice hanno confermato la dinamica dell'evento, così come indicata in atto di citazione. In particolare il teste , ha confermato di essersi trovato all'interno dei Testimone_1 locali della di cui il è titolare ed il teste dipendente. CP_2 Pt_1
Alla domanda:
2) vero che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, nel tentativo di recuperare dei fascicoli
che stavano scivolando dietro un mobile, si sporgeva sullo stesso e che, nel Parte_1
farlo, si sbilanciava e cadeva al suolo all'indietro?
Rispondeva:
“Non so come sia caduto perché in quel momento io ero girato e stavo raccogliendo a mia volta un foglio quando mi sono tirato su ho visto che era a terra e stava urlando”.
Ha inoltre riconosciuto nelle fotografie rammostrate il mobile in questione.
Il teste dipendente della ha a sua volta confermato di essersi trovato Testimone_2 CP_2 all'interno dei locali della Società.
Alla domanda:
2) vero che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, nel tentativo di recuperare dei fascicoli che stavano scivolando dietro un mobile, si sporgeva sullo stesso e che, nel farlo, Parte_1 si sbilanciava e cadeva al suolo all'indietro?
Ha risposto:
“Confermo, l'ho visto direttamente”.
Ha inoltre riconosciuto nelle fotografie rammostrategli il mobile dietro il quale erano caduti i fogli.
Entrambi i testimoni devono essere valutati attentamente sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva, visto che erano e sono tuttora dipendenti dell'impresa edile del tuttavia entrambi sono Pt_1 apparsi oggettivamente genuini: invero il SI ha dichiarato di non avere neppure _1 direttamente assistito alla caduta, avendo visto il quando era già a terra. Il teste si è Pt_1 Tes_2 limitato a confermare le circostanze indicate nei capitoli di prova, che tuttavia erano sufficientemente dettagliati e non valutativi. A tale proposito si deve osservare che se la difesa di parte convenuta avesse avuto dubbi in merito alla genuinità dei testi ed avesse ritenuto che la mera conferma dei capitoli fosse insufficiente, ben avrebbe potuto/dovuto richiedere di formulare ai testimoni domande e/o richieste di chiarimento in merito alle dichiarazioni rese, anche al fine di ampliarle e per verificarne l'attendibilità, ciò non è accaduto in quanto – con tutta evidenza - le risposte fornite sono state in quella sede ritenute esaustive dai procuratori delle parti. Questo giudicante ritiene che non siano emersi elementi concreti ed oggettivi al fine di ritenere che i testi debbano essere considerati inattendibili. In particolare quanto affermato dalla difesa di parte convenuta in merito alla testimonianza resa dal teste in relazione al fatto che il medesimo _1 non ha dichiarato di avere sentito il rumore prodotto dalla caduta, si deve osservare che quest'ultimo si è limitato a descrivere il motivo per cui non ha assistito direttamente ( essendo in quel momento anch'egli chinato a raccogliere dei fogli ), ciò non esclude che, oltre ad avere visto il a terra urlante di dolore, abbia anche sentito il tonfo prodotto dalla caduta e che abbia Pt_1 omesso di riferirlo in quanto non richiesto o non ritenuto importante.
Si deve ancora osservare che la dinamica dell'infortunio, consistente in una caduta all'indietro a causa dello sbilanciamento in avanti di un mobile che il stava spostando, nel tentativo di Pt_1 recuperare fogli che vi erano caduti dietro, appare del tutto compatibile con la lesione vertebrale subita, tanto che in data 23.12.2017 in occasione della visita medica presso il proprio ortopedico, quest'ultimo – come detto ai punti che precedono - già indicava il “Cedimento parziale traumatico di L5” e non più la lombalgia da sforzo.
Si deve osservare che la dinamica dell'evento indicata in atto di citazione e confermata dai testimoni, appare altresì compatibile con la forma e dimensioni del mobile spostato, così come indicato dai testi, che hanno confermato le fotografie agli atti. Tale mobile è infatti alto e stretto e risulta pertanto verosimile che, a seguito del tentativo del di spostarlo verso di sé, si sia Pt_1 sbilanciato e sia caduto in avanti ed è altrettanto verosimile che l'attore, per evitare di esserne colpito, abbia perso l'equilibrio e sia caduto all'indietro, urtando così la regione sacrale.
Il CTU nel suo elaborato peritale, da intendersi qui integralmente condiviso e fatto proprio da questo giudicante, in risposta al quesito:
“Verifichi il CTU la natura e l'eziologia delle lesioni lamentate;
se le stesse costituiscano infortunio ai sensi di polizza;
l'eventuale presenza di pregressi patologici che abbiano casualmente determinato o concorso a determinare le predette lesioni autorizzando il CTU ad acquisire la documentazione ritenuta necessaria a tale fine”.
Ha indicato quanto segue:
“Il termine frattura indica l'interruzione della continuità di un osso e può essere diretta o indiretta: nel primo caso la frattura si colloca nella zona traumatizzata, nel secondo caso la frattura interessa un osso distante dalla parte colpita. In genere le fratture sono traumatiche ma possono essere anche patologiche quando cioè l'osso si rompe in assenza di traumi o per traumi minimi ma in presenza di situazioni patologiche che riducono la resistenza ossea come l'osteoporosi, i tumori ossei primitivi e le metastasi ossee.
✓ La lesione riportata dal ricorrente, come confermata dalle numerose RMN eseguite, rientra evidentemente nell'ambito delle fratture vertebrali indirette e più precisamente trattasi della frattura discosomatica superiore di L5 con cuneizzazione anteriore del corpo. Trattasi di una frattura vertebrale composta senza lesioni neurologiche e trattata in modo incruento con busto ortopedico (inizialmente a 3 punti e quindi con stoffa armata) associato a sedute di FKT.
✓ Dal punto di vista fisiopatologico, le fratture vertebrali possono essere causate dall'applicazione di forze dirette ed indirette, spesso di compressione e flessione assiali eccessive oppure da movimenti di iperestensione e rotazione (Reinhold M. et al., 2009)
✓ E' vero che il Dott. nella certificazione redatta il 21.12.2017 parla di lombalgia da sforzo CP_3
ma è altrettanto vero che dopo aver visionato la RMN del 22.12.2017 alla visita successiva del
23.12.2017 parla di cedimento parziale traumatico di L5 e modifica la terapia consigliando un busto a tre punti per un mese e mezzo e poi un busto di stoffa armata per due mesi.
✓ Anche le RMN eseguite confermano un lento riassorbimento dell'edema spongioso circostante
l'avvallamento della limitante superiore di L5 che ne ha causato la cuneizzazione anteriore del soma.
✓ In tema di fratture vertebrali amieliche (dove non è presente un danno neurologico) come nella fattispecie, la classificazione più usata è la A.O. (Classificazione AO, Organizzazione_1
, Muller ME et al., 1993) e viene utilizzata nella pratica clinica quotidiana per
[...] valutare una frattura spinale, per determinare il tipo di frattura ossea ma anche per fare prognosi sulla stabilità della lesione.
- Tipo A: frattura da compressione con forza di azione verticale
A0-A2: trauma da compressione delle strutture non portanti, prevalentemente stabile, poiché coinvolge solo la colonna ventrale
A0: frattura più piccola non portante
A1: frattura a cuneo o compressione cuneiforme A2: frattura completa corpo vertebrale
A3-A4: frattura a scoppio con interessamento della corticale posteriore del corpo vertebrale, instabile a causa del coinvolgimento della colonna centrale (lesione del bordo del tratto vertebrale)
A3: incompleta
A4: completa.
- Tipo B: frattura da iperflessione o iperestensione con forza di azione verticale, instabile a causa del coinvolgimento di almeno 2 pilastri
B1-B3: frattura da distrazione delle strutture vertebrali ossee e legamentose
B1: frattura in due monconi, incompleta
B2: frattura in due monconi, incompleta con lesione del legamento longitudinale
B3: distruzione del disco intervertebrale e rottura del legamento longitudinale anteriore
- Tipo C: frattura da traslazione, con forza di azione verticale e orizzontale. Rottura di tutti e tre i pilastri per traslazione.
In tale classificazione non si parla di fratture vertebrali da sforzo muscolare”.
In relazione a tale ultimo punto la dott.ssa , quale CTp della Compagnia Persona_1
Assicuratrice, nelle proprie osservazioni ed in merito alla possibilità che la frattura in oggetto derivi da uno sforzo che ha determinato compressione, rotazione e/o iperestensione, ha eccepito che il
CTU avrebbe confermato l'origine traumatica della lesione senza fornire alcuna specifica argomentazione in merito, limitandosi ad affermare che, anche nell'ipotesi in cui la lesione fosse stata prodotta da uno sforzo muscolare, sarebbe stata indennizzabile ai sensi di polizza.
Ha osservato infatti la CTp che “…..le fratture vertebrali possono essere causate dall'applicazione di forze dirette ed indirette spesso di compressione e flessione assiali eccessive oppure da movimenti di iperestensione e rotazione (Reinhold M. et al.- 2009)” Il CTU fa correttamente riferimento anche alla classificazione A.O. e commenta infine che nella stessa “….non si parla di fratture vertebrali da sforzo muscolare…” ma ciò in quanto tale classificazione tiene conto della dinamica delle forze esercitate sulle vertebre e non della causa delle stesse”.
A tale proposito ritiene questo giudicante che appaia corretta l'osservazione della CTp della convenuta, secondo la quale anche un trauma da sforzo possa astrattamente determinare una lesione vertebrale “quanto ad esito di una forza di compressione e flessione assiale o di movimenti di iperestensione e rotazione” ma nel caso di specie, a fronte della particolare tipologia di lesione vertebrale riscontrata, nella quale è peraltro presente schiacciamento, così come indicato dal CTU ed evidenziato dal medesimo nella tabella allegata alla CTU riguardante la “voce di indennizzo” applicabile nel caso di specie, non è stato in alcun modo specificato dalla CTp, a confutazione di quanto rilevato dal CTU, con quale modalità ed in che misura la tipologia e l'azione delle forze esercitate - dallo sforzo muscolare concretamente attuato dal nel tentativo di spostare il Pt_1 mobile – avrebbe potuto determinare quel tipo di lesione vertebrale con il quale non appare affatto compatibile.
La lesione subita dall'attore, così come accertato dal CTU è rappresentata infatti da “frattura traumatica della limitante superiore del soma di L5 con conseguente deformazione a cuneo” prodotta con meccanismo indiretto.
Questo tipo di frattura si definisce “a cuneo” in quanto la vertebra collassa su se stessa e si schiaccia, assumendo la cd forma a cuneo;
perché tale schiacciamento si verifichi ( escludendo i processi patologici ) è pertanto necessaria l'azione di una forza che agisca dall'alto verso il basso ed in grado di determinare la compressione vertebrale, quale ad esempio quella tipicamente derivante da una caduta.
Si ritiene pertanto che la frattura vertebrale subita dal non sia compatibile con uno sforzo Pt_1 muscolare da cui possa essere derivata compressione o iperestensione o rotazione, così come osservato dal CT di parte convenuta che – come detto – non ha neppure spiegato in quale modo le forze coinvolte avrebbero potuto determinare in concreto lo schiacciamento “a cuneo” della vertebra.
Il CTU ha inoltre evidenziato che :
✓ La frattura vertebrale traumatica riportata dal ricorrente nell'infortunio per cui è in causa non è la conseguenza, diretta o indiretta, di situazioni pregresse alla data di stipula della Polizza infortuni. Le RMN hanno infatti escluso la presenza di patologie predisponenti la frattura quali osteoporosi, tumori ossei primitivi o metastasi ossee. L'avvallamento della limitante superiore di L1 non può essere considerata una preesistenza che possa aver facilitato la frattura del soma di L5.
✓ E' da escludere che la frattura discosomatica superiore di L5 con deformazione a cuneo del soma possa essere attribuibile ad una lesione muscolare da sforzo.
Ritengo pertanto di poter concludere affermando che : 1) l'infortunio del 20.12.2017, caratterizzato da una caduta all'indietro del ricorrente con trauma contusivo della regione lombosacrale, abbia causato con meccanismo indiretto la frattura traumatica della limitante superiore del soma di L5 con conseguente deformazione a cuneo;
2) trattasi di infortunio ai sensi di polizza;
3) è da escludere la presenza di pregressi patologici quali osteoporosi, tumori ossei primitivi o metastasi ossee che possano aver determinato o concorso a determinare la frattura vertebrale a carico di L5”.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere accertato che la frattura vertebrale sia derivata da una caduta pacificamente indennizzabile in quanto ritenuta “infortunio ai sensi di polizza” e rientrante nelle ipotesi di schiacciamento per le quali è previsto l'indennizzo richiesto pari ad € 15.000,00, trattandosi di frattura di un corpo vertebrale ( sacro o coccige ) con schiacciamento di un'unica vertebra ( L 5 ).
Viste le contestazioni mosse dalla Compagnia di Assicurazioni e le contraddizioni riscontrate nelle dichiarazioni rese dall'assicurato in fase stragiudiziale, rispetto a quelle indicate nel presente giudizio ed in considerazione del fatto che la domanda di parte attrice è in ogni caso volta a richiedere l'accertamento che l'infortunio sia coperto dalla polizza, si ritiene di dover ulteriormente osservare quanto segue:
La polizza infortuni stipulata dall'attore pacificamente esclude l'indennizzabilità delle lesioni muscolari da sforzo, ma quella del TR è una lesione ossea, che - secondo la tesi di parte convenuta - sarebbe derivata da un trauma da sforzo quale una “forza di compressione e flessione assiale” o “movimenti di iperestensione e rotazione”. Appare allora evidente che, secondo la definizione di infortunio indicata nelle condizioni di polizza, anche il trauma da sforzo possa essere considerato causa violenta ed esterna. Nessun dubbio sulla natura “violenta” in senso lato dello sforzo muscolare. In relazione alla causa esterna si deve osservare, come al fine di interpretare correttamente la portata della definizione contenuta nella polizza, si debba intendere causa “interna” un cedimento osseo che si verifichi spontaneamente, in assenza di sollecitazione da parte di forze esterne, che possa pertanto essere riconducibile ad uno stato patologico o di fragilità ossea dell'assicurato. Si deve allora ritenere che le cause esterne in grado di determinare la frattura possano derivare tanto da una caduta, quanto da uno sforzo compiuto nel tentativo di spostare un mobile, rappresentando entrambi eventi traumatici ed esterni all'organismo. Si deve infatti ritenere che sia da considerare esterna, la causa che non derivi da fenomeni patologici interni all'organismo dell'infortunato, ma anche quella che sia esterna rispetto all'organo o arto interessato dalla lesione.
Nel caso di specie dunque, anche volendo ritenere che la frattura con schiacciamento vertebrale sia derivata dal tentativo di spostare un mobile, come conseguenza dello sforzo muscolare compiuto, in applicazione del criterio interpretativo sopra enunciato, dovrebbe in ogni caso rientrare nella definizione di causa violenta ed esterna richiesta ai fini della sussistenza dell'infortunio indennizzabile.
Alla luce di quanto esposto la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere all'attore la somma di € 15.000,00, oltre ad interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dalla data dell'invio della richiesta di indennizzo al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi per l'importo richiesto da parte attrice. Le spese di CTU già liquidate nel corso del giudizio quale acconto e da ritenersi congrue quale saldo, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Accerta che ha subito la frattura di una vertebra con schiacciamento e che Parte_1 tale evento traumatico rientra nella definizione di infortunio indennizzabile ai sensi della polizza stipulata con Controparte_1 per l'effetto
Condanna al pagamento a favore di Controparte_1
della somma capitale di € 15.000,00, oltre interessi nella misura legale Parte_1 dalla data della richiesta di indennizzo al saldo effettivo;
Condanna al pagamento a favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4835,00 per Parte_1 compenso professionale, € 296,28 per spese, oltre accessori di legge, con spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
La Spezia, 8/4/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140/2021 RG avente ad OGGETTO: Assicurazione contro i danni promossa da
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Portonato e Anna Conti attore
Contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Pantano convenuta
Conclusioni:
Per parte attrice Per parte convenuta:
“Voglia l'Illustre Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Per le ragioni esposte in atti, respingere integralmente l'avversa domanda, siccome infondata in fatto e in diritto o, quanto meno, non provata.
Con vittoria di spese e competenze di lite in favore della Compagnia convenuta.
IN VIA SUBORDINATA
Liquidare l'eventuale indennizzo nei limiti delle condizioni di polizza (doc. 5 fascicolo di parte convenuta).
Spese di lite proporzionalmente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
notificava atto di citazione nei confronti della Parte_1 Controparte_1
per ottenerne la condanna al pagamento - a titolo di indennizzo - della somma di € 15.000,00
[...] dovuta, secondo le condizioni della polizza stipulata, a causa di un infortunio subito a seguito di una caduta verificatasi mentre stava spostando un mobile, in conseguenza di tale evento aveva infatti subito la frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, in quanto nella denuncia di sinistro inviata dal solo 9 giorni dopo il verificarsi dell'evento, l'assicurato aveva indicato che, Pt_1 mentre stava spostando un mobile per raccogliere dei fogli che erano caduti dietro, avvertiva una forte fitta alla regione lombare. La Compagnia riteneva pertanto che da tale descrizione della dinamica, non si trattasse di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che - nella parte relativa alle definizioni - indicava che per infortunio si intende un “evento dovuto a causa violenta ed esterna che produce lesioni obiettivamente constatabili”.
La difesa della convenuta riteneva pertanto che la lesione lamentata fosse riconducibile ad uno
“sforzo e non già ad un evento traumatico”.
Tale ricostruzione – secondo la tesi difensiva di parte convenuta - risultava confermata dalla documentazione fornita dall'attuale parte attrice, già in fase stragiudiziale ed in particolare:
- dalla denuncia di sinistro del 29.12.2017, predisposta e trasmessa dall'assicurato (doc. 3), dove il
SI. riferiva: “Spostavo un mobile in ufficio per recuperare delle pratiche cadute dietro e Pt_1 sentivo una fitta un dolore dietro la schiena nella parte bassa lombare”, mentre in atto di citazione ed a seguito del diniego dell'indennizzo, il SI. affermava che “si sbilanciava e cadeva al Pt_1 suolo all'indietro” riportando la lesione vertebrale;
-parte convenuta riteneva altresì che, ulteriore conferma del fatto che la lesione fosse dovuta ad uno sforzo, poteva rinvenirsi nella prescrizione medica redatta dall'ortopedico cui si era rivolto lo stesso SI. che - in data 21.12.2017 - riportava “lombalgia da sforzo”, ritenendo che tale Pt_1 indicazione derivasse dal dato anamnestico riguardante la dinamica dell'evento, così come riferita dallo stesso paziente e coincidente con la successiva denuncia inviata alla Compagnia assicuratrice.
La convenuta eccepiva quindi che “Ai sensi del contratto assicurativo (doc. 5), l'Infortunio, ossia il rischio assicurato (cfr. art. 1.1, Sezione I^, pag. 5/32 doc. 5), è un “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni obiettivamente constatabili”… Si evidenzia peraltro che la tabella richiamata da controparte… è innanzitutto introdotta dalla rubrica “Garanzia indennitaria da infortunio… - è preceduta da una clausola che precisa che gli indennizzi forfettari indicati nella tabella stessa vengono liquidati qualora le lesioni, fratture ossee o lussazioni riportate dall'assicurato costituiscano conseguenza immediata e diretta di un infortunio. Nel caso che ci occupa, quello riportato dal SI. non costituisce un infortunio ai sensi di Pt_1 polizza, con la conseguenza che nessun indennizzo sia dovuto”.
La presente causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medica.
Nel merito si deve osservare quanto segue:
-la lesione subita dal è da ritenersi pacifica ed accertata dal CTU e consiste “nella frattura Pt_1 della limitante superiore di L5 con conseguente deformazione a cuneo del soma”.
-la descrizione dell'evento fornita dall'assicurato in fase stragiudiziale sembra confliggere con quanto dichiarato in atto di citazione, non avendo indicato di essere caduto, ma di avere sentito un forte dolore nella zona lombare, mentre tentava di spostare un mobile dietro il quale erano caduti alcuni fogli;
-l'Ortopedico cui si era rivolto l'attore in data 21/12/2017, pertanto il giorno successivo all'evento, riportava nella certificazione medica “Lombalgia da sforzo irradiata su L3 ed L4 bilateralmente”.
Lo specialista consigliava comunque una RMN del tratto lombare e prescriveva sia terapia medica sia un bustino lombare in stoffa armata;
-l'esecuzione della RM rachide lombosacrale – in data 22/12/2017- conduceva al seguente referto
“… Deformazione a cuneo anteriore del corpo di L1, esito di cedimento strutturale. Lieve deformazione a cuneo anteriore del corpo di L5, con minimo avvallamento della limitante somatica superiore e focale interruzione della continuità strutturale della limitante anteriore a ridosso dell'angolo anterosuperiore. Si aggiunge edema spongioso. Il rilievo è indicativo di cedimento strutturale (verosimilmente traumatico, vista l'anamnesi) di recente insorgenza. Ad L5-S1 ampia protrusione discale postero mediana, con compressione del sacco durale all'altezza dell'origine delle radici di S1. I diametri rachidei appaiono conservati” (Allegato n. 2).
In tale caso quindi ed a seguito di quanto indicato dal paziente in fase di anamnesi, il medico radiologo aveva individuato la causa del riscontrato cedimento strutturale in un evento traumatico, che ben poteva essere rappresentato da una caduta;
-l'ortopedico del SI. - a seguito del referto di cui sopra – mutava la propria diagnosi in Pt_1
“cedimento traumatico di L 5” e non più “lombalgia da sforzo”.
A fronte di tali elementi apparentemente discordanti si deve osservare che i testi indotti da parte attrice hanno confermato la dinamica dell'evento, così come indicata in atto di citazione. In particolare il teste , ha confermato di essersi trovato all'interno dei Testimone_1 locali della di cui il è titolare ed il teste dipendente. CP_2 Pt_1
Alla domanda:
2) vero che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, nel tentativo di recuperare dei fascicoli
che stavano scivolando dietro un mobile, si sporgeva sullo stesso e che, nel Parte_1
farlo, si sbilanciava e cadeva al suolo all'indietro?
Rispondeva:
“Non so come sia caduto perché in quel momento io ero girato e stavo raccogliendo a mia volta un foglio quando mi sono tirato su ho visto che era a terra e stava urlando”.
Ha inoltre riconosciuto nelle fotografie rammostrate il mobile in questione.
Il teste dipendente della ha a sua volta confermato di essersi trovato Testimone_2 CP_2 all'interno dei locali della Società.
Alla domanda:
2) vero che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, nel tentativo di recuperare dei fascicoli che stavano scivolando dietro un mobile, si sporgeva sullo stesso e che, nel farlo, Parte_1 si sbilanciava e cadeva al suolo all'indietro?
Ha risposto:
“Confermo, l'ho visto direttamente”.
Ha inoltre riconosciuto nelle fotografie rammostrategli il mobile dietro il quale erano caduti i fogli.
Entrambi i testimoni devono essere valutati attentamente sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva, visto che erano e sono tuttora dipendenti dell'impresa edile del tuttavia entrambi sono Pt_1 apparsi oggettivamente genuini: invero il SI ha dichiarato di non avere neppure _1 direttamente assistito alla caduta, avendo visto il quando era già a terra. Il teste si è Pt_1 Tes_2 limitato a confermare le circostanze indicate nei capitoli di prova, che tuttavia erano sufficientemente dettagliati e non valutativi. A tale proposito si deve osservare che se la difesa di parte convenuta avesse avuto dubbi in merito alla genuinità dei testi ed avesse ritenuto che la mera conferma dei capitoli fosse insufficiente, ben avrebbe potuto/dovuto richiedere di formulare ai testimoni domande e/o richieste di chiarimento in merito alle dichiarazioni rese, anche al fine di ampliarle e per verificarne l'attendibilità, ciò non è accaduto in quanto – con tutta evidenza - le risposte fornite sono state in quella sede ritenute esaustive dai procuratori delle parti. Questo giudicante ritiene che non siano emersi elementi concreti ed oggettivi al fine di ritenere che i testi debbano essere considerati inattendibili. In particolare quanto affermato dalla difesa di parte convenuta in merito alla testimonianza resa dal teste in relazione al fatto che il medesimo _1 non ha dichiarato di avere sentito il rumore prodotto dalla caduta, si deve osservare che quest'ultimo si è limitato a descrivere il motivo per cui non ha assistito direttamente ( essendo in quel momento anch'egli chinato a raccogliere dei fogli ), ciò non esclude che, oltre ad avere visto il a terra urlante di dolore, abbia anche sentito il tonfo prodotto dalla caduta e che abbia Pt_1 omesso di riferirlo in quanto non richiesto o non ritenuto importante.
Si deve ancora osservare che la dinamica dell'infortunio, consistente in una caduta all'indietro a causa dello sbilanciamento in avanti di un mobile che il stava spostando, nel tentativo di Pt_1 recuperare fogli che vi erano caduti dietro, appare del tutto compatibile con la lesione vertebrale subita, tanto che in data 23.12.2017 in occasione della visita medica presso il proprio ortopedico, quest'ultimo – come detto ai punti che precedono - già indicava il “Cedimento parziale traumatico di L5” e non più la lombalgia da sforzo.
Si deve osservare che la dinamica dell'evento indicata in atto di citazione e confermata dai testimoni, appare altresì compatibile con la forma e dimensioni del mobile spostato, così come indicato dai testi, che hanno confermato le fotografie agli atti. Tale mobile è infatti alto e stretto e risulta pertanto verosimile che, a seguito del tentativo del di spostarlo verso di sé, si sia Pt_1 sbilanciato e sia caduto in avanti ed è altrettanto verosimile che l'attore, per evitare di esserne colpito, abbia perso l'equilibrio e sia caduto all'indietro, urtando così la regione sacrale.
Il CTU nel suo elaborato peritale, da intendersi qui integralmente condiviso e fatto proprio da questo giudicante, in risposta al quesito:
“Verifichi il CTU la natura e l'eziologia delle lesioni lamentate;
se le stesse costituiscano infortunio ai sensi di polizza;
l'eventuale presenza di pregressi patologici che abbiano casualmente determinato o concorso a determinare le predette lesioni autorizzando il CTU ad acquisire la documentazione ritenuta necessaria a tale fine”.
Ha indicato quanto segue:
“Il termine frattura indica l'interruzione della continuità di un osso e può essere diretta o indiretta: nel primo caso la frattura si colloca nella zona traumatizzata, nel secondo caso la frattura interessa un osso distante dalla parte colpita. In genere le fratture sono traumatiche ma possono essere anche patologiche quando cioè l'osso si rompe in assenza di traumi o per traumi minimi ma in presenza di situazioni patologiche che riducono la resistenza ossea come l'osteoporosi, i tumori ossei primitivi e le metastasi ossee.
✓ La lesione riportata dal ricorrente, come confermata dalle numerose RMN eseguite, rientra evidentemente nell'ambito delle fratture vertebrali indirette e più precisamente trattasi della frattura discosomatica superiore di L5 con cuneizzazione anteriore del corpo. Trattasi di una frattura vertebrale composta senza lesioni neurologiche e trattata in modo incruento con busto ortopedico (inizialmente a 3 punti e quindi con stoffa armata) associato a sedute di FKT.
✓ Dal punto di vista fisiopatologico, le fratture vertebrali possono essere causate dall'applicazione di forze dirette ed indirette, spesso di compressione e flessione assiali eccessive oppure da movimenti di iperestensione e rotazione (Reinhold M. et al., 2009)
✓ E' vero che il Dott. nella certificazione redatta il 21.12.2017 parla di lombalgia da sforzo CP_3
ma è altrettanto vero che dopo aver visionato la RMN del 22.12.2017 alla visita successiva del
23.12.2017 parla di cedimento parziale traumatico di L5 e modifica la terapia consigliando un busto a tre punti per un mese e mezzo e poi un busto di stoffa armata per due mesi.
✓ Anche le RMN eseguite confermano un lento riassorbimento dell'edema spongioso circostante
l'avvallamento della limitante superiore di L5 che ne ha causato la cuneizzazione anteriore del soma.
✓ In tema di fratture vertebrali amieliche (dove non è presente un danno neurologico) come nella fattispecie, la classificazione più usata è la A.O. (Classificazione AO, Organizzazione_1
, Muller ME et al., 1993) e viene utilizzata nella pratica clinica quotidiana per
[...] valutare una frattura spinale, per determinare il tipo di frattura ossea ma anche per fare prognosi sulla stabilità della lesione.
- Tipo A: frattura da compressione con forza di azione verticale
A0-A2: trauma da compressione delle strutture non portanti, prevalentemente stabile, poiché coinvolge solo la colonna ventrale
A0: frattura più piccola non portante
A1: frattura a cuneo o compressione cuneiforme A2: frattura completa corpo vertebrale
A3-A4: frattura a scoppio con interessamento della corticale posteriore del corpo vertebrale, instabile a causa del coinvolgimento della colonna centrale (lesione del bordo del tratto vertebrale)
A3: incompleta
A4: completa.
- Tipo B: frattura da iperflessione o iperestensione con forza di azione verticale, instabile a causa del coinvolgimento di almeno 2 pilastri
B1-B3: frattura da distrazione delle strutture vertebrali ossee e legamentose
B1: frattura in due monconi, incompleta
B2: frattura in due monconi, incompleta con lesione del legamento longitudinale
B3: distruzione del disco intervertebrale e rottura del legamento longitudinale anteriore
- Tipo C: frattura da traslazione, con forza di azione verticale e orizzontale. Rottura di tutti e tre i pilastri per traslazione.
In tale classificazione non si parla di fratture vertebrali da sforzo muscolare”.
In relazione a tale ultimo punto la dott.ssa , quale CTp della Compagnia Persona_1
Assicuratrice, nelle proprie osservazioni ed in merito alla possibilità che la frattura in oggetto derivi da uno sforzo che ha determinato compressione, rotazione e/o iperestensione, ha eccepito che il
CTU avrebbe confermato l'origine traumatica della lesione senza fornire alcuna specifica argomentazione in merito, limitandosi ad affermare che, anche nell'ipotesi in cui la lesione fosse stata prodotta da uno sforzo muscolare, sarebbe stata indennizzabile ai sensi di polizza.
Ha osservato infatti la CTp che “…..le fratture vertebrali possono essere causate dall'applicazione di forze dirette ed indirette spesso di compressione e flessione assiali eccessive oppure da movimenti di iperestensione e rotazione (Reinhold M. et al.- 2009)” Il CTU fa correttamente riferimento anche alla classificazione A.O. e commenta infine che nella stessa “….non si parla di fratture vertebrali da sforzo muscolare…” ma ciò in quanto tale classificazione tiene conto della dinamica delle forze esercitate sulle vertebre e non della causa delle stesse”.
A tale proposito ritiene questo giudicante che appaia corretta l'osservazione della CTp della convenuta, secondo la quale anche un trauma da sforzo possa astrattamente determinare una lesione vertebrale “quanto ad esito di una forza di compressione e flessione assiale o di movimenti di iperestensione e rotazione” ma nel caso di specie, a fronte della particolare tipologia di lesione vertebrale riscontrata, nella quale è peraltro presente schiacciamento, così come indicato dal CTU ed evidenziato dal medesimo nella tabella allegata alla CTU riguardante la “voce di indennizzo” applicabile nel caso di specie, non è stato in alcun modo specificato dalla CTp, a confutazione di quanto rilevato dal CTU, con quale modalità ed in che misura la tipologia e l'azione delle forze esercitate - dallo sforzo muscolare concretamente attuato dal nel tentativo di spostare il Pt_1 mobile – avrebbe potuto determinare quel tipo di lesione vertebrale con il quale non appare affatto compatibile.
La lesione subita dall'attore, così come accertato dal CTU è rappresentata infatti da “frattura traumatica della limitante superiore del soma di L5 con conseguente deformazione a cuneo” prodotta con meccanismo indiretto.
Questo tipo di frattura si definisce “a cuneo” in quanto la vertebra collassa su se stessa e si schiaccia, assumendo la cd forma a cuneo;
perché tale schiacciamento si verifichi ( escludendo i processi patologici ) è pertanto necessaria l'azione di una forza che agisca dall'alto verso il basso ed in grado di determinare la compressione vertebrale, quale ad esempio quella tipicamente derivante da una caduta.
Si ritiene pertanto che la frattura vertebrale subita dal non sia compatibile con uno sforzo Pt_1 muscolare da cui possa essere derivata compressione o iperestensione o rotazione, così come osservato dal CT di parte convenuta che – come detto – non ha neppure spiegato in quale modo le forze coinvolte avrebbero potuto determinare in concreto lo schiacciamento “a cuneo” della vertebra.
Il CTU ha inoltre evidenziato che :
✓ La frattura vertebrale traumatica riportata dal ricorrente nell'infortunio per cui è in causa non è la conseguenza, diretta o indiretta, di situazioni pregresse alla data di stipula della Polizza infortuni. Le RMN hanno infatti escluso la presenza di patologie predisponenti la frattura quali osteoporosi, tumori ossei primitivi o metastasi ossee. L'avvallamento della limitante superiore di L1 non può essere considerata una preesistenza che possa aver facilitato la frattura del soma di L5.
✓ E' da escludere che la frattura discosomatica superiore di L5 con deformazione a cuneo del soma possa essere attribuibile ad una lesione muscolare da sforzo.
Ritengo pertanto di poter concludere affermando che : 1) l'infortunio del 20.12.2017, caratterizzato da una caduta all'indietro del ricorrente con trauma contusivo della regione lombosacrale, abbia causato con meccanismo indiretto la frattura traumatica della limitante superiore del soma di L5 con conseguente deformazione a cuneo;
2) trattasi di infortunio ai sensi di polizza;
3) è da escludere la presenza di pregressi patologici quali osteoporosi, tumori ossei primitivi o metastasi ossee che possano aver determinato o concorso a determinare la frattura vertebrale a carico di L5”.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere accertato che la frattura vertebrale sia derivata da una caduta pacificamente indennizzabile in quanto ritenuta “infortunio ai sensi di polizza” e rientrante nelle ipotesi di schiacciamento per le quali è previsto l'indennizzo richiesto pari ad € 15.000,00, trattandosi di frattura di un corpo vertebrale ( sacro o coccige ) con schiacciamento di un'unica vertebra ( L 5 ).
Viste le contestazioni mosse dalla Compagnia di Assicurazioni e le contraddizioni riscontrate nelle dichiarazioni rese dall'assicurato in fase stragiudiziale, rispetto a quelle indicate nel presente giudizio ed in considerazione del fatto che la domanda di parte attrice è in ogni caso volta a richiedere l'accertamento che l'infortunio sia coperto dalla polizza, si ritiene di dover ulteriormente osservare quanto segue:
La polizza infortuni stipulata dall'attore pacificamente esclude l'indennizzabilità delle lesioni muscolari da sforzo, ma quella del TR è una lesione ossea, che - secondo la tesi di parte convenuta - sarebbe derivata da un trauma da sforzo quale una “forza di compressione e flessione assiale” o “movimenti di iperestensione e rotazione”. Appare allora evidente che, secondo la definizione di infortunio indicata nelle condizioni di polizza, anche il trauma da sforzo possa essere considerato causa violenta ed esterna. Nessun dubbio sulla natura “violenta” in senso lato dello sforzo muscolare. In relazione alla causa esterna si deve osservare, come al fine di interpretare correttamente la portata della definizione contenuta nella polizza, si debba intendere causa “interna” un cedimento osseo che si verifichi spontaneamente, in assenza di sollecitazione da parte di forze esterne, che possa pertanto essere riconducibile ad uno stato patologico o di fragilità ossea dell'assicurato. Si deve allora ritenere che le cause esterne in grado di determinare la frattura possano derivare tanto da una caduta, quanto da uno sforzo compiuto nel tentativo di spostare un mobile, rappresentando entrambi eventi traumatici ed esterni all'organismo. Si deve infatti ritenere che sia da considerare esterna, la causa che non derivi da fenomeni patologici interni all'organismo dell'infortunato, ma anche quella che sia esterna rispetto all'organo o arto interessato dalla lesione.
Nel caso di specie dunque, anche volendo ritenere che la frattura con schiacciamento vertebrale sia derivata dal tentativo di spostare un mobile, come conseguenza dello sforzo muscolare compiuto, in applicazione del criterio interpretativo sopra enunciato, dovrebbe in ogni caso rientrare nella definizione di causa violenta ed esterna richiesta ai fini della sussistenza dell'infortunio indennizzabile.
Alla luce di quanto esposto la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere all'attore la somma di € 15.000,00, oltre ad interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dalla data dell'invio della richiesta di indennizzo al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi per l'importo richiesto da parte attrice. Le spese di CTU già liquidate nel corso del giudizio quale acconto e da ritenersi congrue quale saldo, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Accerta che ha subito la frattura di una vertebra con schiacciamento e che Parte_1 tale evento traumatico rientra nella definizione di infortunio indennizzabile ai sensi della polizza stipulata con Controparte_1 per l'effetto
Condanna al pagamento a favore di Controparte_1
della somma capitale di € 15.000,00, oltre interessi nella misura legale Parte_1 dalla data della richiesta di indennizzo al saldo effettivo;
Condanna al pagamento a favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4835,00 per Parte_1 compenso professionale, € 296,28 per spese, oltre accessori di legge, con spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
La Spezia, 8/4/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi