TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Componente
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 582 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MARTINELLI ANNA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato CREPALDI DARIO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del
05/06/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono nati i figli il 10/02/2021 e il 03/04/2023. Per_1 Per_2
2. Con ricorso in data 08/02/2025, ha chiesto regolarsi i rapporti Parte_1
personali ed economici tra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito chiedendo una Controparte_1
differente regolamentazione dei medesimi aspetti
4. All'udienza del 05/06/2025, il G.I., ascoltate le parti e i loro Difensori, ha proposto ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la seguente soluzione conciliativa:
“- affidamento condiviso della prole;
- collocamento prevalente di nato il [...] e nata il Per_1 Per_2
03/04/2023 assieme alla madre, presso l'abitazione della quale avranno residenza;
- frequentazioni con il padre come conformemente indicate negli atti di ambo i genitori, dunque secondo la modalità già da tempo da essi spontaneamente attuata;
[n.d.r. il padre continuerà a poterli tenere il martedì prelevandoli alla uscita della scuola alle 16.30, con pernottamento presso di sé, li riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina, li riprenderà all'uscita della scuola e li terrà con sé riportandoli alla madre il giorno stesso entro le ore 21.00, già pronti per la notte;
potrà il resistente tenerli a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 09.30 alla domenica sera alle ore 21.00, due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche, da stabilirsi entro il 30 aprile di ogni anno, sette giorni durante le vacanze natalizie, due giorni durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua con obbligo dei genitori a comunicare, con congruo anticipo, il luogo in cui andranno in vacanza coi figli, col reciproco impegno di fare sentire all'altro genitore telefonicamente i figli ogni giorno.]
- assegno unico per la prole erogato dall'INPS di integrale spettanza della madre, che dunque sola lo incasserà;
- contributo per il mantenimento ordinario della prole a carico del padre di euro
400,00 mensili totali (dunque euro 200,00 mensili per ogni figlio), a far data dal deposito del ricorso (08/02/2025), oltre alla metà delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale;
- spese di lite integralmente compensate”
2 Entrambe le parti, dopo essersi consultate con i rispettivi genitori, hanno accettato la proposta.
5. Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Componente
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 582 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MARTINELLI ANNA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato CREPALDI DARIO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del
05/06/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono nati i figli il 10/02/2021 e il 03/04/2023. Per_1 Per_2
2. Con ricorso in data 08/02/2025, ha chiesto regolarsi i rapporti Parte_1
personali ed economici tra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito chiedendo una Controparte_1
differente regolamentazione dei medesimi aspetti
4. All'udienza del 05/06/2025, il G.I., ascoltate le parti e i loro Difensori, ha proposto ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la seguente soluzione conciliativa:
“- affidamento condiviso della prole;
- collocamento prevalente di nato il [...] e nata il Per_1 Per_2
03/04/2023 assieme alla madre, presso l'abitazione della quale avranno residenza;
- frequentazioni con il padre come conformemente indicate negli atti di ambo i genitori, dunque secondo la modalità già da tempo da essi spontaneamente attuata;
[n.d.r. il padre continuerà a poterli tenere il martedì prelevandoli alla uscita della scuola alle 16.30, con pernottamento presso di sé, li riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina, li riprenderà all'uscita della scuola e li terrà con sé riportandoli alla madre il giorno stesso entro le ore 21.00, già pronti per la notte;
potrà il resistente tenerli a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 09.30 alla domenica sera alle ore 21.00, due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche, da stabilirsi entro il 30 aprile di ogni anno, sette giorni durante le vacanze natalizie, due giorni durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua con obbligo dei genitori a comunicare, con congruo anticipo, il luogo in cui andranno in vacanza coi figli, col reciproco impegno di fare sentire all'altro genitore telefonicamente i figli ogni giorno.]
- assegno unico per la prole erogato dall'INPS di integrale spettanza della madre, che dunque sola lo incasserà;
- contributo per il mantenimento ordinario della prole a carico del padre di euro
400,00 mensili totali (dunque euro 200,00 mensili per ogni figlio), a far data dal deposito del ricorso (08/02/2025), oltre alla metà delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale;
- spese di lite integralmente compensate”
2 Entrambe le parti, dopo essersi consultate con i rispettivi genitori, hanno accettato la proposta.
5. Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
3