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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 08/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polimeni, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2879 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Aldo Alessandrini
- opponente -
Controparte_1
), quale mandataria speciale di P.IVA_1 CP_2 [...]
), Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Germano Nicolini
- opposta -
Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Germa-
[...] P.IVA_2 no Nicolini
- terza chiamata -
e
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_3
Germano Nicolini
- intervenuta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: per l'udienza del 9 luglio 2024, celebrata secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le con- clusioni come da rispettive note scritte. Fatto e Diritto Con ricorso presentato nella veste di mandataria di Controparte_3
e del (in breve, la , Parte_2 CP_2
(in breve, Controparte_1 CP_1 Controparte_1 Contr
), premesso:
- di essere creditrice di per l'importo complessivo di € Parte_1
195.831,99 in ragione dei seguenti e distinti rapporti finanziari: «€ 63.718,20 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 01/01/11729 Cont (oggi n. 0002/007/011729) acceso presso la Filiale di Fermo dell'allora del
Pag. 1 a 7 in data 08 marzo 2013 (doc. Parte_2
2)
€ 1.418,76 a titolo di interessi maturati sino alla data del 29 luglio 2021, ol- tre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale del 2% (doc. 3) a far data dal 30 luglio 2021 al saldo effettivo (cfr doc. 1);
€ 128.113,21 a titolo di debito residuo del finanziamento di originari € 170.000,00 concesso in data 29 febbraio 2016 al sig. dall'allora Parte_1
nella forma di apertura Controparte_5 di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, mediante accreditamento sul conto corrente n. 01/02/12543 (oggi 002/007/12543) per atto a rogito del Dott. Notaio in Civitanova Marche, rep n. 105420 racc. n. 25261 regi- Persona_1 strato a Macerata in data 29 febbraio 2016 al n. 1951, mod. 1T (doc. 4);
€ 2.327,17 a titolo di interessi maturati sino alla data del 29 luglio 2021, ol- tre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale del 5,5% (doc. 5) a far data dal 30 luglio 2021 al saldo effettivo (doc. 1)»; ha chiesto ingiunzione di pagamento per i suddetti importi nei confronti di
. Parte_1
Il Tribunale di Macerata ha emesso il decreto ingiuntivo n. 805/2021 per l'importo richiesto. Avverso il decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato,
, per le ragioni di seguito illustrate per quanto di rilevanza ai fini Parte_1 decisori, ha proposto opposizione chiedendo l'accoglimento delle seguenti con- clusioni (in carattere sottolineato, la parte omessa e, tra parentesi quadra, la par- te aggiunta nelle successive conclusioni formulate per l'udienza del 9 luglio 2024): «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata adito, contrariis rejectis, nel pieno accoglimento della domanda nel complesso spiegata dall'attore nella narrativa del presente atto, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente trascritto: In via preliminare, autorizzare il convenuto a chiamare in causa e dunque ad integrare il con- traddittorio della Controparte_3
(già
[...] Controparte_6
) cod. fisc. con sede in Ripatransone (AP)
[...] PartitaIVA_4 P.IVA_5
Corso Vittorio Emanuele III n. 45 in persona del legale rappresentante pro tempo- re e di conseguenza si chiede che di differire la prima udienza di comparizione al fine di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163 bis cpc e la re- lativa costituzione in giudizio. in via preliminare subordinata respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del DI 805/2021, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta so- luzione
-ACCERTARE E DICHIARARE che nessuna somma è dovuta Parte_1 in proprio alla banca convenuta [
[...] [...]
(già Controparte_3 [...]
cod. fisc. Controparte_5 PartitaIVA_4 P.IVA_5 con sede in Ripatransone (AP) Corso Vittorio Emanuele III n. 45 in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa alla mandataria
[...]
” (breviter Controparte_7
Pag. 2 a 7 con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 131 Controparte_1 cf e piva n. in persona del legale rappresentante pro tempore] in P.IVA_1 accoglimento dei motivi dedotti in narrativa o comunque in accoglimento di qua- lunque di essi;
-In ogni caso ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, invalidità, inefficacia delle aper- ture di credito in conto corrente e sotto forma di apertura di credito in conto cor- rente con garanzia ipotecaria sottoscritta dal sig. con ogni conse- Parte_1 guente statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto:
- REVOCARE pertanto in ogni caso il decreto 805/2021 N. 2239/2021 RG del 26 08 2021) emesso dal Tribunale di Macerata in sede civile e comunque revo- carlo in quanto carenti i requisiti di certezza e liquidità per l'emissione dello stesso nonché per tutto quanto esposto nel proemio del presente atto [ed in ogni caso stante l'avvenuta liquidazione delle quote sociali e la riduzione della pretesa cre- ditoria]; In ogni caso IN VIA RICONVENZIONALE
- ACCERTARE E DICHARARE la responsabilità del convenuto [della
[...]
(già Controparte_3
cod. fisc. Controparte_5
con sede in Ripatransone (AP) Corso Vittorio PartitaIVA_4 P.IVA_5
Emanuele III n. 45 in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa la mandataria Controparte_7
” (breviter con sede legale in
[...] Controparte_1
Roma Via Mario Carucci n. 131 cf e piva n. in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore] per concessione abusiva del credito nonché per tutte le condotte da ritenersi illegittime così come indicate nel proemio del presente atto tenute nei confronti del e per l'effetto CONDANNARE il conve- Parte_1 nuto [la Controparte_3
(già cod.
[...] Controparte_5 fisc. con sede in Ripatransone (AP) Corso Vitto- PartitaIVA_4 P.IVA_5 rio Emanuele III n. 45 in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa la mandataria Controparte_7
” (breviter con sede legale in
[...] Controparte_1
Roma Via Mario Carucci n. 131 cf e piva n. in persona del legale rap- P.IVA_1 presentante pro tempore] al risarcimento dei danni patrimoniali e non, cagionati al
nella misura che verrà giudicata in via equitativa e, comunque, non Parte_1 inferiore all'obbligazione soggettivamente assunta.
- ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento della in merito CP_3 alla liquidazione del valore delle azioni possedute dal e tenuta par- Parte_1 te convenuta al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
50.000,00 quale liquidazione delle azioni ovvero alla maggiore minor somma che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite». Contr Costituitasi in giudizio, ha contrastato l'opposizione chiedendone il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Autorizzatane la chiamata per le ragioni illustrate nell'ordinanza del 23 marzo 2022 – là dove, in particolare, si è rilevato che, sebbene parte sostanziale
Pag. 3 a 7 del presente giudizio, nella veste di opposta, fosse la
[...]
mentre la Controparte_3 [...] ne era la mera mandataria, tuttavia la domanda riconvenzionale CP_7 svolta dall'opponente esulava dallo spettro della rappresentanza sostanziale spe- cificamente conferita dalla prima alla seconda e, conseguentemente, dai limiti della rappresentanza processuale volontaria (art. 77 c.p.c.) – la Banca si è costi- tuta in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni (in carattere sottolineato, la parte omessa e, tra parentesi quadra, la parte aggiunta nelle suc- cessive conclusioni formulate per l'udienza del 9 luglio 2024): «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta o disattesa, In via pregiudiziale stante l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, Assegnare alle parti il termine di gg. 15 per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria, con fissazione di altra udienza onde verificare l'avveramento o meno della condizione di procedibilità; Nel merito Stante la sopravvenuta liquidazione delle quote sociali a favore dell'opponente mediante compensazione tra l'importo ingiunto ed Parte_1 il controvalore di dette quote, perfezionata in data 4 luglio 2022, [dato atto che, pertanto, nel corso del presente giudizio il credito ingiunto si è ridotto ad € 145.831,99 (importo ingiunto € 195.831,99 - € 50.000,00 = € 145.831,99)] per l'effetto, previa revoca del [revocare il] decreto ingiuntivo opposto n. 805/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Macerata in data 25-26 agosto 2021, Condannare l'opponente medesimo [ ] a pagare in favore del- Parte_1 la “ Controparte_8
”, e per essa in favore della “
[...] [...]
, la somma di € Controparte_7
145.831,99 (i.e. importo ingiunto € 195.831,99 - € 50.000,00 = € 145.831,99), ol- tre interessi come liquidati nel provvedimento monitorio e le spese di lite ivi liqui- date;
Con vittoria di [Vinte le] spese, [e il] compenso professionale, rimborso for- fettario del 15%, nonché IVA e CAP come per legge relativamente al presente giudizio». Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata il 23 giugno 2023,
[...] Contr (in breve, , premesso di essere cessionaria del credito oggetto CP_9 della presente controversia, si è costituita in giudizio «al fine di far valere il me- desimo credito con le opportune e rituali azioni, deduzioni, istanze ed eccezioni, chiedendo l'estromissione sia della cedente il credito “
[...]
” Controparte_8
(“Parte Terza chiamata in causa”), sia della sua mandataria “
[...]
(Parte “Con- Controparte_1 venuta/opposta”)», precisando in seguito le conclusioni nei seguenti termini: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- vista la liquidazione avvenuta in corso di causa, delle quote sociali a favore dell'opponente , mediante compensazione tra l'importo ingiunto ed Parte_1 il controvalore di esse (compensazione del 04/07/2022);
Pag. 4 a 7 - dato atto che, pertanto, nel corso del presente giudizio il credito ingiunto si è ridotto ad € 145.831,99 (i.e. € 195.831,99 - € 50.000,00 = € 145.831,99); Per l'effetto, Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 805/2021 emesso dal Giudi- ce del Tribunale di Macerata in data 25-26 agosto 2021, Condannare l'opponente a pagare in favore della cessionaria Parte_1 del credito la somma di € 145.831,99 oltre interessi come li- Controparte_4 quidati nel decreto ingiuntivo e spese ivi liquidate;
Vinte le spese e il compenso professionale del presente giudizio, oltre rimbor- so forfettario del 15%, nonché IVA e CAP come per legge». Istruita in via documentale, la causa è stata trattenuta in decisione il 9 luglio 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** Ai fini della corretta soluzione della controversia, si deve in primo luogo rilevare che, nel corso del giudizio, a fronte della intervenuta liquidazione, l'opponente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale inerente alla liquida- zione del valore delle azioni della Banca dallo stesso sottoscritte, onde, in rela- zione a detta domanda – rispetto alla quale peraltro, con la cit. ordinanza, stante il disposto dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 168/2003, era stata rilevata l'incompetenza del Tribunale di Macerata per essere funzionalmente competen- te la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Ancona – è comunque cessata la materia del contendere. Per altro e connesso verso, a fronte dell'intervenuta liquidazione, per un importo di € 50.000,00, e della conseguente compensazione, si è ridotta, per un pari importo, la pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria. Onde, in ogni caso, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Ciò posto, con riguardo alla residua pretesa creditoria, l'opponente l'ha in ogni caso contestata per diverse ragioni. In tale prospettiva, si deve in primo luogo rilevare che, in comparsa con- clusionale, l'opponente ha rinunciato all'eccezione di insufficienza del mero sal- daconto per ottenere ex art. 50 TUB l'emissione del decreto ingiuntivo, doven- dosi a tal proposito comunque rilevare che l'opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto l'intera serie storia degli estratti di conto corrente, donde, in ogni caso, l'eccezione sarebbe comunque superata. Per altro verso, l'opponente ha eccepito la mancata produzione dei con- tratti di apertura di credito antecedenti al 29 febbraio 2016 intercorsi con la Banca. In particolare, l'opponente, premesso che:
- controparte aveva prodotto – per quanto riguarda il conto corrente ordi- nario n. 10111729 – soltanto il contratto di apertura di credito del 29 febbraio 2016 di € 20.000,00, senza produrre alcun contratto di apertura di credito pre- cedente tenuto conto che il contratto di conto corrente era stato stipulato e dunque operativo già dall'8 marzo 2013;
- in precedenza, il 21 novembre 2013, gli era stata concessa un'apertura di credito in conto corrente per € 100.000,00 annuale a revoca;
ha contestato che l'affidamento concessogli il 29 febbraio 2016, stante il precedente affidamento per € 100.000,00, fosse stato effettuato a saldo 0, onde il credito non avrebbe potuto essere quello azionato con il decreto ingiuntivo, do-
Pag. 5 a 7 vendo comunque essere oggetto di successivo ricalcolo. Tuttavia, siffatta contestazione, in alcun modo sviluppata, neanche succes- sivamente alla produzione di tutti gli estratti di conto corrente, non solo è del tutto generica in quanto priva di puntuali riferimenti a concrete e specifiche movimentazioni contabili, ma è anche in stridente contraddizione con l'ulteriore eccezione con la quale si lamenta la nullità dell'apertura di credito il 29 febbraio 2016 in quanto concessa per ripianare proprio la precedente esposizione debito- ria derivante dalla «pregressa apertura di credito in conto corrente in relazione al quale il aveva manifestato incapacità ed al fine di ottenere un credito pri- Parte_1 vilegiato anziché chirografario» (pag. 8 citazione). Ulteriore eccezione peraltro anch'essa infondata, atteso che, come affer- mato dalla giurisprudenza di legittimità, «Il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipula- to per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuan- te, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corren- te delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa» (Cass. n. 23149/2022). Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno per abusiva conces- sione del credito, assume valenza dirimente la circostanza che, in ogni caso, l'opponente nemmeno allega, e tantomeno prova, quali sarebbero state le con- crete e specifiche conseguenze dannose patite per effetto di detta abusiva con- cessione del credito e il nesso di causalità con la stessa, onde per questo aspetto la domanda è del tutto generica e deve pertanto essere respinta. In conclusione, l'esposizione debitoria, tenuto conto della sopra richiama- ta compensazione, ammonta ad € 145.831,99 oltre ad interessi come già liquidati in sede monitoria. Contr Con riguardo, infine, all'intervento svolto da cessionaria, come risultante dalla documentazione allegata comparsa di costituzione, del credito oggetto della presente controversia, e alla richiesta di estromissione della cedente, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., «Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie», e che, in caso di intervento del successore a titolo particolare, l'alienante può essere estromesso dal processo solo se vi è il consenso delle altre parti, ciò che nella specie non è avvenuto. Ne consegue che la sentenza, ancorché spieghi i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, deve comunque essere pronunciata nei confronti Contr dell'alienante, vale a dire la e, per essa, la sua mandataria . CP_2
Le spese di lite, stante l'esito della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate per metà, mentre per la residua metà, come liquidata in dispositivo, devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, de- finitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 2879/2021 R.G., disat- tesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
Pag. 6 a 7 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 805/2021 emesso dal Tribunale di
Macerata;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 145.831,99 oltre ad interessi come in motivazione fino al saldo effettivo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente;
4) dichiara le spese di lite integralmente compensate per metà e con- danna l'opponente a rifondere alle altre parti la residua metà che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi in favore della par- te opposta e della terza chiamata (per ciascuna) e in € 2.500,00 in favore dell'intervenuta, oltre al 15% per rimborso spese forfetta- rie, IVA e CPA come per legge.
Macerata, 8 febbraio 2025 Il Giudice (Andrea Enrico Polimeni)
Pag. 7 a 7
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polimeni, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2879 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Aldo Alessandrini
- opponente -
Controparte_1
), quale mandataria speciale di P.IVA_1 CP_2 [...]
), Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Germano Nicolini
- opposta -
Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Germa-
[...] P.IVA_2 no Nicolini
- terza chiamata -
e
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_3
Germano Nicolini
- intervenuta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: per l'udienza del 9 luglio 2024, celebrata secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le con- clusioni come da rispettive note scritte. Fatto e Diritto Con ricorso presentato nella veste di mandataria di Controparte_3
e del (in breve, la , Parte_2 CP_2
(in breve, Controparte_1 CP_1 Controparte_1 Contr
), premesso:
- di essere creditrice di per l'importo complessivo di € Parte_1
195.831,99 in ragione dei seguenti e distinti rapporti finanziari: «€ 63.718,20 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 01/01/11729 Cont (oggi n. 0002/007/011729) acceso presso la Filiale di Fermo dell'allora del
Pag. 1 a 7 in data 08 marzo 2013 (doc. Parte_2
2)
€ 1.418,76 a titolo di interessi maturati sino alla data del 29 luglio 2021, ol- tre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale del 2% (doc. 3) a far data dal 30 luglio 2021 al saldo effettivo (cfr doc. 1);
€ 128.113,21 a titolo di debito residuo del finanziamento di originari € 170.000,00 concesso in data 29 febbraio 2016 al sig. dall'allora Parte_1
nella forma di apertura Controparte_5 di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, mediante accreditamento sul conto corrente n. 01/02/12543 (oggi 002/007/12543) per atto a rogito del Dott. Notaio in Civitanova Marche, rep n. 105420 racc. n. 25261 regi- Persona_1 strato a Macerata in data 29 febbraio 2016 al n. 1951, mod. 1T (doc. 4);
€ 2.327,17 a titolo di interessi maturati sino alla data del 29 luglio 2021, ol- tre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale del 5,5% (doc. 5) a far data dal 30 luglio 2021 al saldo effettivo (doc. 1)»; ha chiesto ingiunzione di pagamento per i suddetti importi nei confronti di
. Parte_1
Il Tribunale di Macerata ha emesso il decreto ingiuntivo n. 805/2021 per l'importo richiesto. Avverso il decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato,
, per le ragioni di seguito illustrate per quanto di rilevanza ai fini Parte_1 decisori, ha proposto opposizione chiedendo l'accoglimento delle seguenti con- clusioni (in carattere sottolineato, la parte omessa e, tra parentesi quadra, la par- te aggiunta nelle successive conclusioni formulate per l'udienza del 9 luglio 2024): «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata adito, contrariis rejectis, nel pieno accoglimento della domanda nel complesso spiegata dall'attore nella narrativa del presente atto, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente trascritto: In via preliminare, autorizzare il convenuto a chiamare in causa e dunque ad integrare il con- traddittorio della Controparte_3
(già
[...] Controparte_6
) cod. fisc. con sede in Ripatransone (AP)
[...] PartitaIVA_4 P.IVA_5
Corso Vittorio Emanuele III n. 45 in persona del legale rappresentante pro tempo- re e di conseguenza si chiede che di differire la prima udienza di comparizione al fine di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163 bis cpc e la re- lativa costituzione in giudizio. in via preliminare subordinata respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del DI 805/2021, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta so- luzione
-ACCERTARE E DICHIARARE che nessuna somma è dovuta Parte_1 in proprio alla banca convenuta [
[...] [...]
(già Controparte_3 [...]
cod. fisc. Controparte_5 PartitaIVA_4 P.IVA_5 con sede in Ripatransone (AP) Corso Vittorio Emanuele III n. 45 in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa alla mandataria
[...]
” (breviter Controparte_7
Pag. 2 a 7 con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 131 Controparte_1 cf e piva n. in persona del legale rappresentante pro tempore] in P.IVA_1 accoglimento dei motivi dedotti in narrativa o comunque in accoglimento di qua- lunque di essi;
-In ogni caso ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, invalidità, inefficacia delle aper- ture di credito in conto corrente e sotto forma di apertura di credito in conto cor- rente con garanzia ipotecaria sottoscritta dal sig. con ogni conse- Parte_1 guente statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto:
- REVOCARE pertanto in ogni caso il decreto 805/2021 N. 2239/2021 RG del 26 08 2021) emesso dal Tribunale di Macerata in sede civile e comunque revo- carlo in quanto carenti i requisiti di certezza e liquidità per l'emissione dello stesso nonché per tutto quanto esposto nel proemio del presente atto [ed in ogni caso stante l'avvenuta liquidazione delle quote sociali e la riduzione della pretesa cre- ditoria]; In ogni caso IN VIA RICONVENZIONALE
- ACCERTARE E DICHARARE la responsabilità del convenuto [della
[...]
(già Controparte_3
cod. fisc. Controparte_5
con sede in Ripatransone (AP) Corso Vittorio PartitaIVA_4 P.IVA_5
Emanuele III n. 45 in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa la mandataria Controparte_7
” (breviter con sede legale in
[...] Controparte_1
Roma Via Mario Carucci n. 131 cf e piva n. in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore] per concessione abusiva del credito nonché per tutte le condotte da ritenersi illegittime così come indicate nel proemio del presente atto tenute nei confronti del e per l'effetto CONDANNARE il conve- Parte_1 nuto [la Controparte_3
(già cod.
[...] Controparte_5 fisc. con sede in Ripatransone (AP) Corso Vitto- PartitaIVA_4 P.IVA_5 rio Emanuele III n. 45 in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa la mandataria Controparte_7
” (breviter con sede legale in
[...] Controparte_1
Roma Via Mario Carucci n. 131 cf e piva n. in persona del legale rap- P.IVA_1 presentante pro tempore] al risarcimento dei danni patrimoniali e non, cagionati al
nella misura che verrà giudicata in via equitativa e, comunque, non Parte_1 inferiore all'obbligazione soggettivamente assunta.
- ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento della in merito CP_3 alla liquidazione del valore delle azioni possedute dal e tenuta par- Parte_1 te convenuta al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
50.000,00 quale liquidazione delle azioni ovvero alla maggiore minor somma che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite». Contr Costituitasi in giudizio, ha contrastato l'opposizione chiedendone il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Autorizzatane la chiamata per le ragioni illustrate nell'ordinanza del 23 marzo 2022 – là dove, in particolare, si è rilevato che, sebbene parte sostanziale
Pag. 3 a 7 del presente giudizio, nella veste di opposta, fosse la
[...]
mentre la Controparte_3 [...] ne era la mera mandataria, tuttavia la domanda riconvenzionale CP_7 svolta dall'opponente esulava dallo spettro della rappresentanza sostanziale spe- cificamente conferita dalla prima alla seconda e, conseguentemente, dai limiti della rappresentanza processuale volontaria (art. 77 c.p.c.) – la Banca si è costi- tuta in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni (in carattere sottolineato, la parte omessa e, tra parentesi quadra, la parte aggiunta nelle suc- cessive conclusioni formulate per l'udienza del 9 luglio 2024): «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta o disattesa, In via pregiudiziale stante l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, Assegnare alle parti il termine di gg. 15 per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria, con fissazione di altra udienza onde verificare l'avveramento o meno della condizione di procedibilità; Nel merito Stante la sopravvenuta liquidazione delle quote sociali a favore dell'opponente mediante compensazione tra l'importo ingiunto ed Parte_1 il controvalore di dette quote, perfezionata in data 4 luglio 2022, [dato atto che, pertanto, nel corso del presente giudizio il credito ingiunto si è ridotto ad € 145.831,99 (importo ingiunto € 195.831,99 - € 50.000,00 = € 145.831,99)] per l'effetto, previa revoca del [revocare il] decreto ingiuntivo opposto n. 805/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Macerata in data 25-26 agosto 2021, Condannare l'opponente medesimo [ ] a pagare in favore del- Parte_1 la “ Controparte_8
”, e per essa in favore della “
[...] [...]
, la somma di € Controparte_7
145.831,99 (i.e. importo ingiunto € 195.831,99 - € 50.000,00 = € 145.831,99), ol- tre interessi come liquidati nel provvedimento monitorio e le spese di lite ivi liqui- date;
Con vittoria di [Vinte le] spese, [e il] compenso professionale, rimborso for- fettario del 15%, nonché IVA e CAP come per legge relativamente al presente giudizio». Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata il 23 giugno 2023,
[...] Contr (in breve, , premesso di essere cessionaria del credito oggetto CP_9 della presente controversia, si è costituita in giudizio «al fine di far valere il me- desimo credito con le opportune e rituali azioni, deduzioni, istanze ed eccezioni, chiedendo l'estromissione sia della cedente il credito “
[...]
” Controparte_8
(“Parte Terza chiamata in causa”), sia della sua mandataria “
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(Parte “Con- Controparte_1 venuta/opposta”)», precisando in seguito le conclusioni nei seguenti termini: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- vista la liquidazione avvenuta in corso di causa, delle quote sociali a favore dell'opponente , mediante compensazione tra l'importo ingiunto ed Parte_1 il controvalore di esse (compensazione del 04/07/2022);
Pag. 4 a 7 - dato atto che, pertanto, nel corso del presente giudizio il credito ingiunto si è ridotto ad € 145.831,99 (i.e. € 195.831,99 - € 50.000,00 = € 145.831,99); Per l'effetto, Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 805/2021 emesso dal Giudi- ce del Tribunale di Macerata in data 25-26 agosto 2021, Condannare l'opponente a pagare in favore della cessionaria Parte_1 del credito la somma di € 145.831,99 oltre interessi come li- Controparte_4 quidati nel decreto ingiuntivo e spese ivi liquidate;
Vinte le spese e il compenso professionale del presente giudizio, oltre rimbor- so forfettario del 15%, nonché IVA e CAP come per legge». Istruita in via documentale, la causa è stata trattenuta in decisione il 9 luglio 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** Ai fini della corretta soluzione della controversia, si deve in primo luogo rilevare che, nel corso del giudizio, a fronte della intervenuta liquidazione, l'opponente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale inerente alla liquida- zione del valore delle azioni della Banca dallo stesso sottoscritte, onde, in rela- zione a detta domanda – rispetto alla quale peraltro, con la cit. ordinanza, stante il disposto dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 168/2003, era stata rilevata l'incompetenza del Tribunale di Macerata per essere funzionalmente competen- te la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Ancona – è comunque cessata la materia del contendere. Per altro e connesso verso, a fronte dell'intervenuta liquidazione, per un importo di € 50.000,00, e della conseguente compensazione, si è ridotta, per un pari importo, la pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria. Onde, in ogni caso, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Ciò posto, con riguardo alla residua pretesa creditoria, l'opponente l'ha in ogni caso contestata per diverse ragioni. In tale prospettiva, si deve in primo luogo rilevare che, in comparsa con- clusionale, l'opponente ha rinunciato all'eccezione di insufficienza del mero sal- daconto per ottenere ex art. 50 TUB l'emissione del decreto ingiuntivo, doven- dosi a tal proposito comunque rilevare che l'opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto l'intera serie storia degli estratti di conto corrente, donde, in ogni caso, l'eccezione sarebbe comunque superata. Per altro verso, l'opponente ha eccepito la mancata produzione dei con- tratti di apertura di credito antecedenti al 29 febbraio 2016 intercorsi con la Banca. In particolare, l'opponente, premesso che:
- controparte aveva prodotto – per quanto riguarda il conto corrente ordi- nario n. 10111729 – soltanto il contratto di apertura di credito del 29 febbraio 2016 di € 20.000,00, senza produrre alcun contratto di apertura di credito pre- cedente tenuto conto che il contratto di conto corrente era stato stipulato e dunque operativo già dall'8 marzo 2013;
- in precedenza, il 21 novembre 2013, gli era stata concessa un'apertura di credito in conto corrente per € 100.000,00 annuale a revoca;
ha contestato che l'affidamento concessogli il 29 febbraio 2016, stante il precedente affidamento per € 100.000,00, fosse stato effettuato a saldo 0, onde il credito non avrebbe potuto essere quello azionato con il decreto ingiuntivo, do-
Pag. 5 a 7 vendo comunque essere oggetto di successivo ricalcolo. Tuttavia, siffatta contestazione, in alcun modo sviluppata, neanche succes- sivamente alla produzione di tutti gli estratti di conto corrente, non solo è del tutto generica in quanto priva di puntuali riferimenti a concrete e specifiche movimentazioni contabili, ma è anche in stridente contraddizione con l'ulteriore eccezione con la quale si lamenta la nullità dell'apertura di credito il 29 febbraio 2016 in quanto concessa per ripianare proprio la precedente esposizione debito- ria derivante dalla «pregressa apertura di credito in conto corrente in relazione al quale il aveva manifestato incapacità ed al fine di ottenere un credito pri- Parte_1 vilegiato anziché chirografario» (pag. 8 citazione). Ulteriore eccezione peraltro anch'essa infondata, atteso che, come affer- mato dalla giurisprudenza di legittimità, «Il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipula- to per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuan- te, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corren- te delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa» (Cass. n. 23149/2022). Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno per abusiva conces- sione del credito, assume valenza dirimente la circostanza che, in ogni caso, l'opponente nemmeno allega, e tantomeno prova, quali sarebbero state le con- crete e specifiche conseguenze dannose patite per effetto di detta abusiva con- cessione del credito e il nesso di causalità con la stessa, onde per questo aspetto la domanda è del tutto generica e deve pertanto essere respinta. In conclusione, l'esposizione debitoria, tenuto conto della sopra richiama- ta compensazione, ammonta ad € 145.831,99 oltre ad interessi come già liquidati in sede monitoria. Contr Con riguardo, infine, all'intervento svolto da cessionaria, come risultante dalla documentazione allegata comparsa di costituzione, del credito oggetto della presente controversia, e alla richiesta di estromissione della cedente, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., «Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie», e che, in caso di intervento del successore a titolo particolare, l'alienante può essere estromesso dal processo solo se vi è il consenso delle altre parti, ciò che nella specie non è avvenuto. Ne consegue che la sentenza, ancorché spieghi i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, deve comunque essere pronunciata nei confronti Contr dell'alienante, vale a dire la e, per essa, la sua mandataria . CP_2
Le spese di lite, stante l'esito della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate per metà, mentre per la residua metà, come liquidata in dispositivo, devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, de- finitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 2879/2021 R.G., disat- tesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
Pag. 6 a 7 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 805/2021 emesso dal Tribunale di
Macerata;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 145.831,99 oltre ad interessi come in motivazione fino al saldo effettivo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente;
4) dichiara le spese di lite integralmente compensate per metà e con- danna l'opponente a rifondere alle altre parti la residua metà che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi in favore della par- te opposta e della terza chiamata (per ciascuna) e in € 2.500,00 in favore dell'intervenuta, oltre al 15% per rimborso spese forfetta- rie, IVA e CPA come per legge.
Macerata, 8 febbraio 2025 Il Giudice (Andrea Enrico Polimeni)
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