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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/09/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5205 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELE CHECCHI Parte_1
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario ELISA
SICILIANO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.09.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
13.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.05.2023, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 7.02.2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 2476/2023, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 29.03.2024;
- di aver trasmesso, in data 17.04.2024, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con memoria del 25.08.2025, si è costituito in giudizio l' , come in epigrafe CP_1 rappresentato e difeso, rappresentando che “a ottobre 2024 il competente Ufficio amministrativo ha proceduto a liquidare in favore del ricorrente la prestazione riconosciuta (n- 044-709107748541- Categoria INVCIV), corrispondendo al Sig. la somma complessiva di € 9.534,88 (di cui € 9.003,12 a titolo di conguaglio Pt_1 per arretrati) come da documentazione che si produce (all. 1 – cedolino pagamento rateo di ottobre 2024 + arretrati, all.
2- TE08)”, e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione – integrale o, in subordine, parziale - delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
16.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta con data CP_1 valuta 7.10.2024, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, “stante l'avvenuto pagamento oltre i termini di legge”.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 del 18.09.2024 e cedolino pagamento con data valuta 7.10.2024), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (perfezionatasi, tramite PEC, in data
13.09.2024).
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 17/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5205 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELE CHECCHI Parte_1
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario ELISA
SICILIANO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.09.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
13.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.05.2023, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 7.02.2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 2476/2023, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 29.03.2024;
- di aver trasmesso, in data 17.04.2024, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con memoria del 25.08.2025, si è costituito in giudizio l' , come in epigrafe CP_1 rappresentato e difeso, rappresentando che “a ottobre 2024 il competente Ufficio amministrativo ha proceduto a liquidare in favore del ricorrente la prestazione riconosciuta (n- 044-709107748541- Categoria INVCIV), corrispondendo al Sig. la somma complessiva di € 9.534,88 (di cui € 9.003,12 a titolo di conguaglio Pt_1 per arretrati) come da documentazione che si produce (all. 1 – cedolino pagamento rateo di ottobre 2024 + arretrati, all.
2- TE08)”, e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione – integrale o, in subordine, parziale - delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
16.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta con data CP_1 valuta 7.10.2024, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, “stante l'avvenuto pagamento oltre i termini di legge”.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 del 18.09.2024 e cedolino pagamento con data valuta 7.10.2024), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (perfezionatasi, tramite PEC, in data
13.09.2024).
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 17/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli