TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 10281/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), AR C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata all'atto di citazione, dall'avvocato
Angela Falcone (C.F. ), presso il cui studio CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in Salerno, alla via Gelso n. 51/D
-attrice-
E
(C.F. , rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 C.F._3
speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Marco Granese (C.F.
[...]
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla via C.F._4
Cacciatori dell'Irno n. 12
-convenuta-
NONCHÈ
il fabbricato di via P.P. De Crescenzo n. 12 di Salerno Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
per procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Antonio Elefante (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.F._5
Marino Paglia n. 26;
la (C.F. ), con sede legale in Torino, alla Via Controparte_3 P.IVA_2
Corte D'Appello n. 11, costituitasi in persona del dott. , procuratore Controparte_4
speciale in forza di scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio dott. di Per_1
Torino in data 22 ottobre 2008, con atto rep. n. 57207 e racc. n. 24868 racc., rappresentata
P.IVA_ e difesa, per procura generale alle liti del 5 giugno 2017 rep. n. e racc. n. 38263,
dall'avvocato Patrizia Antonini (CF ), elettivamente domiciliata in C.F._6
Napoli, alla via Domenico Fontana n. 27, is. 17/18
-chiamate-
E
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_5 C.F._7
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla citazione, dall'avvocato Massimo
Memoli (C.F. non indicato in atti), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno,
alla via Paolo de Granita n. 32
-intervenuto-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione per l'udienza del 20 gennaio 2020, notificata il 17 ottobre 2019,
evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno Parte_2 P_
, per ottenere la condanna al pagamento di € 12.000,00, pari ai danni che le erano
[...]
derivati dalle infiltrazioni che a dicembre 2018 e a gennaio 2019 avevano interessato il suo locale terraneo, ubicato al civico numero 8 della via Pietro Paolo Crescenzo di Salerno,
proveniente dalla soprastante unità immobiliare della convenuta;
domandò, altresì, la condanna della controparte al risarcimento dei danni per non aver potuto disporre del detto locale, oltre che al ristoro delle spese del giudizio. L'attrice così concluse: “Dichiarare la
responsabilità esclusiva della convenuta signora nel sinistro per Controparte_1
cui è causa;
Condannare per l'effetto la convenuta al risarcimento, in favore dell'istante, della somma di euro 12.000,00 per I danni subiti dal locale di sua proprietà e dagli oggetti
in esso depositati, o quella maggiore o minore somma che verà determinata in corso di
causa anche a mezzo di CTU;
Condannare la convenuta al risarcimento del danno subito
dall'attrice per non aver potuto la stessa utilizzare il locale di sua proprietà per il tempo delle
infiltrazioni e ancora oggi per mancanza del ripristino dello stato dei luoghi, somma da
quantificare e determinare in corso di causa;
Condannare la convenuta al pagamento delle
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario.”
Costituendosi, , premesso che, avvisata dall'attrice dei fenomeni Controparte_1
d'infiltrazione, aveva accertato che questi erano provocati dalle condizioni della braga della fecale condominiale, non adeguatamente manutenuta e aggredita da ratti, contestò la richiesta risarcitoria di controparte, lamentando a sua volta di aver sostenuto esborsi per intervenire nel suo immobile per la ricerca di eventuali guasti degli impianti. La convenuta chiese, quindi, “PRELIMINARMENTE: disporsi il differimento dell'udienza di prima
comparizione, ai sensi dell'art. 269 cpc allo scopo di consentire alla convenuta, ai fini di cui
in parte espositiva, di effettuare la chiamata in causa del in Controparte_2
persona dell'Amministratore p.t. dott. , corrente in Salerno, alla via P.P. De CP_6
Crescenzo n. 12. NEL MERITO: A) Rigettare la domanda attorea perché inammissibile e
comunque infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre
spese forfettarie da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc;
B)In
subordine e nella contestata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda
della signora condannare il chiamato in causa AR Controparte_2
in persona dell'Amministratore p.t. dott. , corrente in Salerno, alla via P.P. De CP_6
Crescenzo n. 12 a tenere indenne e a rivalere la signora per Controparte_1
qualsiasi esborso dovesse essere chiamata a corrispondere, sempre con vittoria di spese e
competenze di lite, oltre spese forfettarie da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario
ex art. 93 cpc;
C)In accoglimento della domanda riconvenzionale condannare il
[...] in persona dell'Amministratore p.t. dott. , corrente in Salerno, Controparte_2 CP_6
alla via P.P. De Crescenzo n. 12 alla ripetizione/risarcimento, in favore della signora
degli importi fino ad oggi sostenuti per il ripristino dei locali Controparte_1
danneggiati dalle infiltrazioni e per la ricerca delle relative cause, nonché il risarcimento del
danno provocato alla proprietà esclusiva e causato dal fatto colposo del CP_2
chiamato in causa.”
Chiamato, il del fabbricato di via P.P. De Crescenzo n. Controparte_2
12 di Salerno eccepì l'infondatezza dell'avversa pretesa, essendo l'impianto fecale condominiale realizzato e manutenuto in perfette condizioni ed essendo il fenomeno infiltrativo denunciato dall'attrice riferibile al cattivo stato di conservazione dell'impianto di scarico delle acque dell'unità immobiliare della convenuta, e chiese di essere autorizzato a chiamare in lite la dalla quale era garantito per i rischi della Controparte_3
responsabilità civile verso terzi. Il chiamato così concluse: “1) In via preliminare, autorizzare
la chiamata in causa in garanzia e\o manleva della in persona Controparte_3
del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale in Torino alla Via
Corte di Appello n. 11 (Partita Iva ), conseguentemente disponendo il P.IVA_4
differimento ulteriore della prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art.269
c.p.c.; 2) Nel merito, all'esito del giudizio rigettare la domanda di manleva e quella diretta di
risarcimento danni spiegata in via riconvenzionale proposte dalla convenuta nei confronti
del in quanto assolutamente infondata in fatto come in diritto, Controparte_2
pretestuosa e temeraria;
3) In subordine ed in via gradata, rigettare la domanda di ripetizione
di somme formulata dalla SI.ra e, in ulteriore subordine, quella di Controparte_1
risarcimento formulata dalla SI.ra , in quanto prive di adeguato sostegno AR
probatorio anche in relazione al quantum della pretesa, esagerate ed infondate;
4) In via
ulteriormente subordinata, per la denegata quanto improbabile ipotesi di accoglimento della
domanda, anche in via parziale solidale e\o concorsuale, chiamare e condannare la
Compagnia chiamata in causa in persona del legale Controparte_3 rappresentante, a garantire e\o manlevare il proprio assicurato da quanto lo stesso dovesse
essere chiamato a corrispondere all'attore e\o alla convenuta per effetto della emittenda
sentenza. 5) Condannare la convenuta ovvero la parte dichiarata soccombente alla
refusione di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, Cnap ed Iva come per
legge e se dovute.”
A sua volta chiamata, la società dedusse che, notiziata Controparte_3
dell'evento e fatto intervenire un suo tecnico fiduciario, aveva corrisposto all'avvocato e alla sua assistita le somme di € 500,00 ed € 2.500,00, a CP_7 AR
tacitazione di ogni pretesa risarcitoria;
eccepì, quindi, l'infondatezza della pretesa dell'attrice, l'inoperatività della garanzia e comuque i limiti della polizza, le franchigie e lo scoperto. La società chiese: “accerti che la Compagnia non è tenuta a dare oltre euro
1000,00 come da relazione di perizia che si offre in comunicazione stante la scopertura
assicurativa e la franchigia contrattuale;
in via gradata, per le ragioni predette, chiede il
rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese;
chiede, altresì, il rigetto della domanda
di manleva rispetto a quella riconvenzionale della SI.ra mai notiziata alla P_
Compagnia e comunque priva di copertura assicurativa.”
Il 22 febbraio 2020 intervenne volontariamente , lamentando che Controparte_5
anche il suo immobile, posto al primo piano del fabbricato condominiale di via PP. De
Crescenzo n. 12 di Salerno, dal febbraio 2019 aveva subito infiltrazioni provenienti dal confinante appartamento di e chiese: “A) Piaccia all'Ill.mo Giudice adito Controparte_1
accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della sig. nella Controparte_1
causazione dell'evento e quindi dei danni per cui è causa;
B) Condannare, pertanto, il
convenuto alla eliminazione delle infiltrazioni d'acqua lamentate, ed al Controparte_1
risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non, conseguenti all'evento per cui è
causa, patìti dal sig. ( ivi compreso il danno per mancato utilizzo delle Controparte_5
stanze interessate) danni che possono essere quantificati in €. 3.800,00 o a quella maggiore
o minor somma che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU della quale sin d'ora si chiede l'ammissione, con una congrua rivalutazione della moneta, in base agli
indici della intercorsa sua svalutazione, e, infine, gli interessi legali dal dì dell'evento fino al
suo effettivo soddisfo. C) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorario
di giudizio, da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c.,in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.”
La causa fu istruita con l'escussione di testimoni, il raccoglimento degli interrogatori formali dell'attrice e della convenuta e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio,
quindi riassegnata a questo giudice e, all'udienza del 21 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti, fu trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 17 settembre 2025.
2.- Le parti hanno così, rispettivamente, concluso:
- l'attrice: “si riporta al proprio Atto introduttivo, ed in particolare alle memorie ex art. 183 Vi
comma n. 1,2, e 3 depositate [laddove erano ripetute le richieste formulate con l'atto introduttivo, n.d.e.], chiedendone l'integrale accoglimento, impugna e contesta tutto quanto
ex adverso dedotto e prodotto da tutti i convenuti e impugnando la depositata Relazione del
CTU insiste perchè lo stesso venga chiamato a chiarimenti anche in considerazione delle
note di osservazione inviate al CTU da questa difesa e rimaste prive di riscontro. Si riporta
comunque alle conclusioni come rassegnate nel proprio atto introduttivo e in subordine, in
mancanza di accoglimento della richiesta di chiamare a chiarimenti il CTU, chiede che la
causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di
Comparsa Conclusionale”;
- la convenuta: “IN VIA ISTRUTTORIA: convocare, occorrendo, il CTU a rendere gli
opportuni chiarimenti per la quantificazione di tutti i danni subiti dalla signora P_
, ivi compresi quelli per la ricerca del guasto e per il successivo ripristino. NELE
[...]
MERITO: A) Rigettare le domande proposte nei confronti della signora P_
perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, con vittoria di
[...]
spese e competenze del giudizio, oltre spese forfettarie da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc;
B)In subordine e nella contestata ipotesi di
accoglimento anche solo parziale delle domande della signora e del signor AR
condannare il chiamato in causa in Controparte_5 Controparte_2
persona dell'Amministratore p.t. dott. , corrente in Salerno, alla via P.P. De CP_6
Crescenzo n. 12 a tenere indenne e a rivalere la signora per Controparte_1
qualsiasi esborso dovesse essere chiamata a corrispondere, sempre con vittoria di spese e
competenze di lite, oltre spese forfettarie da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario
ex art. 93 cpc;
C)In estremo subordine condannare la in virtù Controparte_3
della polizza globale fabbricati n. 2019/80/2338967 a garantire ed a manlevale la signora
per qualsiasi esborso dovesse essere tenuta a corrispondere alla signora P_
ed al signor nonché a risarcire i danni riportati dall'unità immobiliare di Pt_1 CP_5
sua proprietà; D)In accoglimento della domanda riconvenzionale condannare il
[...]
in persona dell'Amministratore p.t. dott. , corrente in Salerno, Controparte_2 CP_6
alla via P.P. De Crescenzo n. 12 alla ripetizione/risarcimento, in favore della signora
degli importi fino ad oggi sostenuti per il ripristino dei locali Controparte_1
danneggiati dalle infiltrazioni e per la ricerca delle relative cause, nonché il risarcimento del
danno provocato alla proprietà esclusiva e causato dal fatto colposo del Condominio
chiamato in causa”;
il chiamato Condominio: “rigetto della domanda principale e della domanda di manleva
proposta dalla convenuta SI.ra attraverso l'infondato atto di chiamata Controparte_1
in causa del Condominio, con vittoria delle spese di lite nei confronti delle parti che verranno
ritenute soccombenti e con vittoria altresì delle spese e competenze della chiamata in
garanzia della Compagnia garante della responsabilità civile del Condominio nei confronti
di quest'ultima”;
la chiamata reale riportandosi alle conclusioni rassegnate con la Controparte_3
comparsa di costituzione e insistendo “nella richiesta di condanna della stessa anche ex art
96 terzo comma cpc non solo per aver intentato un processo in presenza di una transazione e di un doppio pagamento, ma anche per essere palesemente soccombente sulla base della
espletata pretesa ctu”;
l'intervenuto: “l'accoglimento dello spiegato intervento volontario con la condanna dei
convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti dal sig. ( ivi CP_5
compreso il danno per mancato utilizzo delle stanze interessate) anche sulla base della CTU
espletata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo. Con
vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio.”
3.- L'attrice ha chiesto la condanna di al AR Controparte_1
risarcimento dei danni che le erano derivati dalle infiltrazioni manifestatesi nel 2018 nel locale terraneo di sua proprietà ubicato alla via P.P. De Crescenzo n. 12 di Salerno, originate dalla soprastante proprietà della convenuta.
Analoga domanda risarcitoria è stata proposta da , intervenuto Controparte_5
per tutelare i suoi diritti lesi da un fenomeno infiltrativo verificatosi sempre nel 2018
interessante il suo appartamento posto al primo piano dell'edificio di via P.P. De Crescenzo
n. 4 di Salerno, confinante con quello di . Controparte_1
L'istruttoria, orale e documentale, ha avvalorato la verità dell'accaduto, avendo i testimoni escussi e la rappresentazione fotografica dei luoghi confermato le infiltrazioni sul soffitto e le pareti della proprietà attrice e dell'intervenuto e su taluni oggetti depositati all'interno dei loro immobili. Del resto, né la convenuta, né il Condominio chiamato hanno contestato la verità di quanto denunciato da , addebitandosene Parte_3
reciprocamente la responsabilità.
A tal ultimo proposito, dirimenti sono gli accertamenti compiuti dal nominato consulente tecnico d'ufficio (l'ing. ), il quale, nella relazione depositata il Persona_2
10 dicembre 2024, ha riferito che la causa del fenomeno è da individuarsi nella “rottura per
ben due volte della braga posta al di sotto del pavimento della cucina di proprietà ” P_
(così a pagina 5), verosimilmente causata dallo “sversamento di acido corrosivo nella
tubazione di scarico discendente per il primo episodio ed una probabile errata lavorazione idraulica per il secondo” (a pagina 9). Dette conclusioni, coerenti con le ricostruzioni del fatto delle stesse parti, in particolare con quella della medesima convenuta (la quale, a pagina 3
della comparsa di costituzione, ha ammesso che a gennaio 2019 la “perdita … veniva
riscontrata in corrispondenza della confluenza tra lo scarico della cucina ed il collettore
fognario dell'appartamento, dove la braga veniva trovata vistosamente danneggiata” e che successivamente “la stessa braga interna all'appartamento veniva ritrovata nuovamente
danneggiata”), non sono confutate da diverse risultanze, non avendo trovato nessun concreto riscontro probatorio la tesi di secondo cui la braga sarebbe Controparte_1
stata rosicchiata da roditori che, risalendo attraverso l'impianto fognario condominiale,
sarebbero arrivati alla proprietà individuale, rosicchiandola e danneggiandola: se, invero, i testimoni sentiti sul punto hanno riferito circostanze generiche, ininfluenti o de relato, oltre che valutazioni soggettive, la tesi della convenuta, sottoposta al vaglio critico dell'ausiliario e da lui respinta, è stata puntualmente smentita anche in fatto, posto che la vicenda ha interessato solo l'impianto della convenuta e che dalla sostituzione della braga, pur in assenza di intervento sull'impianto comune, il fenomeno oggetto di causa non s'è più
ripetuto.
Va rammentato come la giurisprudenza escluda che la braga, vale a dire l'elemento di raccordo tra la tubatura verticale di pertinenza del singolo appartamento e quella verticale di pertinenza condominiale, rientri nella proprietà condominiale, atteso che essa, a differenza della colonna verticale, che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, è
funzionale all'uso di tutti i condomini, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento (cfr. Cass. 1027/2018).
4.- Quanto ai danni, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha quantificato in €
350,00 il costo dell'intervento di ripristino delle superfici (circa 30 mq) dell'immobile di danneggiate dal fenomeno (raschiatura di vecchie tinteggiature, Controparte_5
spicconatura dell'intonaco, stuccatura e rasatura, trasporto dei materiali di risulta,
intonacatura e tinteggiatura). Tale somma va aumentato del maggior danno per non aver potuto disporre della somma dovuta nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo;
danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al primo degli indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità: tale danno ammonta a € 38,00.
L'ausiliario non ha quantificato il danno patito dall'attrice, il cui locale al tempo del suo accesso era in ordinarie condizioni di manutenzione, privo dei segni delle infiltrazioni, che l'attrice aveva nel tempo provveduto a eliminare di sua iniziativa (la stessa attrice afferma che “dovendo la signora continuare ad utilizzare il deposito, ha fatto riparare in Pt_1
economia”). Non avendo l'attrice prodotto documentazione relativa alla spesa sostenuta per tale intervento di riparazione, il danno, considerata l'estensione del locale (39 mq catastali)
e il costo quantificato dall'ausiliario per l'intervento all'interno della proprietà può CP_5
stimarsi in € 1.000,00, somma già computata all'attualità e maggiorata di ogni altro danno,
compresi gli interessi compensativi del maggior danno da ritardato pagamento.
L'attrice, poi, lamenta la perdita di mobili e indumenti, irreversibilmente danneggiati dalle infiltrazioni, per € 4.290,00, e il costo della sanificazione di altri indumenti, per ulteriori
€ 653,00 (v. l'elenco allegato alla citazione), producendo a riprova 40 fotografie (altre 4
ritraggono pareti): tali foto, in bianco e nero, documentano taluni oggetti macchiati, ma non ne comprovano con la necessaria certezza la natura, il valore e l'irreparabile danneggiamento, quindi non giustificano il riconoscimento del danno reclamato, men che mai nella misura pretesa (ad esempio: l'“armadio a cinque ante in legno”, per il quale nell'indicato elenco è indicato il valore di € 1.200,00, non è ritratto da nessuna foto;
il “calcio
balilla” presenta solo alcune macchie su un fianchetto, verosimilmente lavabili). Se, poi, tali oggetti non sono stati posti all'attenzione del consulente tecnico d'ufficio, in quanto dichiaratamente smaltiti come rifiuti, è generica la prova orale. Analogamente, non è supportata da adeguata prova la pretesa risarcitoria di per il danno ai mobili, “calcolato forfettariamente di euro 3.800,00” (così Controparte_5
negli scritti conclusionali).
Neppure sono dimostrati gli invocati danni da lucro cessante, che richiedono la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non possono fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità: è insegnamento consolidato che, nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito,
sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato (cfr. Cass. Se. Un. n. 33645/2022), allegazioni e prove nella specie del tutto mancate.
5.- È dato pacificamente acquisito alla decisione che la società Controparte_3
il 17 febbraio 2020 aveva corrisposto ad la somma di €
[...] Controparte_1
2.000,00 (avendolo allegato la parte chiamata e ammesso l'attrice già con la memoria integrativa del 12 gennaio 2021). Tale somma, comunque pagata e incassata, ancorché in acconto del maggiore avere per i “danni materiali e diretti al fabbricato” (così a pagina 2
della memoria), è superiore al danno accertato in questa sede, sicché null'altro le è dovuto.
6.- Accertata la responsabilità di per l'evento infiltrativo, va Controparte_1
respinta la domanda risarcitoria da quella proposta contro il . CP_2
7.- In conclusione, se vanno respinte la domanda risarcitoria dell'attrice va respinta,
risultando fondata solo quella relativa all'accertamento della responsabilità della convenuta,
e quella della convenuta proposta contro il Condominio, in accoglimento della domanda dell'intervenuto, va condannata a pagare a la Controparte_1 Controparte_5
somma di € 388,00.
7.- Le spese del processo vanno interamente compensate tra parte attrice e parte convenuta, per la reciprocità della soccombenza, e vanno invece poste a carico della conevntua nei rapporti con le altre parti (intervenuto e chiamati), in ragione del medesimo principio della soccombenza.
Dette spese vanno distratte, per richiesta attribuzione, come da dispositivo, e così
liquidate, considerando la natura delle questioni controverse, il valore della causa
(computata secondo il decisum quanto all'intervenuto e secondo il petitum quanto ai chiamati), l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi,
- per l'intervenuto in € 125,00 per esborsi, € 131,00 per la fase di Controparte_5
studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00
per la fase decisionale,
- per il chiamato in € 98,00 per esborsi, € 250,00 per la fase di studio, €, CP_2
250,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 450,00 per la fase decisionale,
- per la chiamata società assicuratrice in € 250,00 per la fase di studio, €, 250,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 600,00 per la fase decisionale,
importi tutti maggiorati degli accessori come dovuti per legge.
Anche le spese della consulenza tecnico d'ufficio, in applicazione della regola della soccombenza e della causalità, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'attrice ex art 96 c.p.c., come richiesto dalla compagnia assicuratrice, risultando fondata la sua richiesta di accertamento della responsabilità dell'evento dannoso e non potendosi ritenere temeraria la richiesta risarcitoria, in parte fondata e per il resto solo non dimostrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) dichiara la convenuta responsabile del fenomeno Controparte_1
infiltrativo per cui è causa;
2) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Controparte_5
388,00, oltre interessi al tasso di legge sulla sorte capitale di € 350,00 dalla presente decisione al saldo;
3) compensa per intero le spese del giudizio tra l'attrice e la AR
convenuta ; Controparte_1
4) condanna la convenuta a pagare le spese di giudizio, Controparte_1
che liquida, rispettivamente, per l'intervenuto , in complessivi € Controparte_5
125,00 per esborsi ed € 662,00 per compensi professionali, per il chiamato in € 98,00 Controparte_8
per esborsi ed € 1.750,00 per compensi professionali e per la chiamata
[...]
n € 1.900,00 per compensi professionali, per tutti oltre Controparte_9
rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 % di quei compensi, IVA
e CPA come per legge;
5) direttamente attribuisce all'avvocato Massimo Memoli le spese liquidate in favore di . Controparte_5
Salerno, 29 settembre 2025. Il giudice
Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 10281/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), AR C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata all'atto di citazione, dall'avvocato
Angela Falcone (C.F. ), presso il cui studio CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in Salerno, alla via Gelso n. 51/D
-attrice-
E
(C.F. , rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 C.F._3
speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Marco Granese (C.F.
[...]
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla via C.F._4
Cacciatori dell'Irno n. 12
-convenuta-
NONCHÈ
il fabbricato di via P.P. De Crescenzo n. 12 di Salerno Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
per procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Antonio Elefante (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.F._5
Marino Paglia n. 26;
la (C.F. ), con sede legale in Torino, alla Via Controparte_3 P.IVA_2
Corte D'Appello n. 11, costituitasi in persona del dott. , procuratore Controparte_4
speciale in forza di scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio dott. di Per_1
Torino in data 22 ottobre 2008, con atto rep. n. 57207 e racc. n. 24868 racc., rappresentata
P.IVA_ e difesa, per procura generale alle liti del 5 giugno 2017 rep. n. e racc. n. 38263,
dall'avvocato Patrizia Antonini (CF ), elettivamente domiciliata in C.F._6
Napoli, alla via Domenico Fontana n. 27, is. 17/18
-chiamate-
E
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_5 C.F._7
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla citazione, dall'avvocato Massimo
Memoli (C.F. non indicato in atti), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno,
alla via Paolo de Granita n. 32
-intervenuto-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione per l'udienza del 20 gennaio 2020, notificata il 17 ottobre 2019,
evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno Parte_2 P_
, per ottenere la condanna al pagamento di € 12.000,00, pari ai danni che le erano
[...]
derivati dalle infiltrazioni che a dicembre 2018 e a gennaio 2019 avevano interessato il suo locale terraneo, ubicato al civico numero 8 della via Pietro Paolo Crescenzo di Salerno,
proveniente dalla soprastante unità immobiliare della convenuta;
domandò, altresì, la condanna della controparte al risarcimento dei danni per non aver potuto disporre del detto locale, oltre che al ristoro delle spese del giudizio. L'attrice così concluse: “Dichiarare la
responsabilità esclusiva della convenuta signora nel sinistro per Controparte_1
cui è causa;
Condannare per l'effetto la convenuta al risarcimento, in favore dell'istante, della somma di euro 12.000,00 per I danni subiti dal locale di sua proprietà e dagli oggetti
in esso depositati, o quella maggiore o minore somma che verà determinata in corso di
causa anche a mezzo di CTU;
Condannare la convenuta al risarcimento del danno subito
dall'attrice per non aver potuto la stessa utilizzare il locale di sua proprietà per il tempo delle
infiltrazioni e ancora oggi per mancanza del ripristino dello stato dei luoghi, somma da
quantificare e determinare in corso di causa;
Condannare la convenuta al pagamento delle
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario.”
Costituendosi, , premesso che, avvisata dall'attrice dei fenomeni Controparte_1
d'infiltrazione, aveva accertato che questi erano provocati dalle condizioni della braga della fecale condominiale, non adeguatamente manutenuta e aggredita da ratti, contestò la richiesta risarcitoria di controparte, lamentando a sua volta di aver sostenuto esborsi per intervenire nel suo immobile per la ricerca di eventuali guasti degli impianti. La convenuta chiese, quindi, “PRELIMINARMENTE: disporsi il differimento dell'udienza di prima
comparizione, ai sensi dell'art. 269 cpc allo scopo di consentire alla convenuta, ai fini di cui
in parte espositiva, di effettuare la chiamata in causa del in Controparte_2
persona dell'Amministratore p.t. dott. , corrente in Salerno, alla via P.P. De CP_6
Crescenzo n. 12. NEL MERITO: A) Rigettare la domanda attorea perché inammissibile e
comunque infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre
spese forfettarie da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc;
B)In
subordine e nella contestata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda
della signora condannare il chiamato in causa AR Controparte_2
in persona dell'Amministratore p.t. dott. , corrente in Salerno, alla via P.P. De CP_6
Crescenzo n. 12 a tenere indenne e a rivalere la signora per Controparte_1
qualsiasi esborso dovesse essere chiamata a corrispondere, sempre con vittoria di spese e
competenze di lite, oltre spese forfettarie da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario
ex art. 93 cpc;
C)In accoglimento della domanda riconvenzionale condannare il
[...] in persona dell'Amministratore p.t. dott. , corrente in Salerno, Controparte_2 CP_6
alla via P.P. De Crescenzo n. 12 alla ripetizione/risarcimento, in favore della signora
degli importi fino ad oggi sostenuti per il ripristino dei locali Controparte_1
danneggiati dalle infiltrazioni e per la ricerca delle relative cause, nonché il risarcimento del
danno provocato alla proprietà esclusiva e causato dal fatto colposo del CP_2
chiamato in causa.”
Chiamato, il del fabbricato di via P.P. De Crescenzo n. Controparte_2
12 di Salerno eccepì l'infondatezza dell'avversa pretesa, essendo l'impianto fecale condominiale realizzato e manutenuto in perfette condizioni ed essendo il fenomeno infiltrativo denunciato dall'attrice riferibile al cattivo stato di conservazione dell'impianto di scarico delle acque dell'unità immobiliare della convenuta, e chiese di essere autorizzato a chiamare in lite la dalla quale era garantito per i rischi della Controparte_3
responsabilità civile verso terzi. Il chiamato così concluse: “1) In via preliminare, autorizzare
la chiamata in causa in garanzia e\o manleva della in persona Controparte_3
del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale in Torino alla Via
Corte di Appello n. 11 (Partita Iva ), conseguentemente disponendo il P.IVA_4
differimento ulteriore della prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art.269
c.p.c.; 2) Nel merito, all'esito del giudizio rigettare la domanda di manleva e quella diretta di
risarcimento danni spiegata in via riconvenzionale proposte dalla convenuta nei confronti
del in quanto assolutamente infondata in fatto come in diritto, Controparte_2
pretestuosa e temeraria;
3) In subordine ed in via gradata, rigettare la domanda di ripetizione
di somme formulata dalla SI.ra e, in ulteriore subordine, quella di Controparte_1
risarcimento formulata dalla SI.ra , in quanto prive di adeguato sostegno AR
probatorio anche in relazione al quantum della pretesa, esagerate ed infondate;
4) In via
ulteriormente subordinata, per la denegata quanto improbabile ipotesi di accoglimento della
domanda, anche in via parziale solidale e\o concorsuale, chiamare e condannare la
Compagnia chiamata in causa in persona del legale Controparte_3 rappresentante, a garantire e\o manlevare il proprio assicurato da quanto lo stesso dovesse
essere chiamato a corrispondere all'attore e\o alla convenuta per effetto della emittenda
sentenza. 5) Condannare la convenuta ovvero la parte dichiarata soccombente alla
refusione di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, Cnap ed Iva come per
legge e se dovute.”
A sua volta chiamata, la società dedusse che, notiziata Controparte_3
dell'evento e fatto intervenire un suo tecnico fiduciario, aveva corrisposto all'avvocato e alla sua assistita le somme di € 500,00 ed € 2.500,00, a CP_7 AR
tacitazione di ogni pretesa risarcitoria;
eccepì, quindi, l'infondatezza della pretesa dell'attrice, l'inoperatività della garanzia e comuque i limiti della polizza, le franchigie e lo scoperto. La società chiese: “accerti che la Compagnia non è tenuta a dare oltre euro
1000,00 come da relazione di perizia che si offre in comunicazione stante la scopertura
assicurativa e la franchigia contrattuale;
in via gradata, per le ragioni predette, chiede il
rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese;
chiede, altresì, il rigetto della domanda
di manleva rispetto a quella riconvenzionale della SI.ra mai notiziata alla P_
Compagnia e comunque priva di copertura assicurativa.”
Il 22 febbraio 2020 intervenne volontariamente , lamentando che Controparte_5
anche il suo immobile, posto al primo piano del fabbricato condominiale di via PP. De
Crescenzo n. 12 di Salerno, dal febbraio 2019 aveva subito infiltrazioni provenienti dal confinante appartamento di e chiese: “A) Piaccia all'Ill.mo Giudice adito Controparte_1
accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della sig. nella Controparte_1
causazione dell'evento e quindi dei danni per cui è causa;
B) Condannare, pertanto, il
convenuto alla eliminazione delle infiltrazioni d'acqua lamentate, ed al Controparte_1
risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non, conseguenti all'evento per cui è
causa, patìti dal sig. ( ivi compreso il danno per mancato utilizzo delle Controparte_5
stanze interessate) danni che possono essere quantificati in €. 3.800,00 o a quella maggiore
o minor somma che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU della quale sin d'ora si chiede l'ammissione, con una congrua rivalutazione della moneta, in base agli
indici della intercorsa sua svalutazione, e, infine, gli interessi legali dal dì dell'evento fino al
suo effettivo soddisfo. C) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorario
di giudizio, da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c.,in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.”
La causa fu istruita con l'escussione di testimoni, il raccoglimento degli interrogatori formali dell'attrice e della convenuta e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio,
quindi riassegnata a questo giudice e, all'udienza del 21 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti, fu trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 17 settembre 2025.
2.- Le parti hanno così, rispettivamente, concluso:
- l'attrice: “si riporta al proprio Atto introduttivo, ed in particolare alle memorie ex art. 183 Vi
comma n. 1,2, e 3 depositate [laddove erano ripetute le richieste formulate con l'atto introduttivo, n.d.e.], chiedendone l'integrale accoglimento, impugna e contesta tutto quanto
ex adverso dedotto e prodotto da tutti i convenuti e impugnando la depositata Relazione del
CTU insiste perchè lo stesso venga chiamato a chiarimenti anche in considerazione delle
note di osservazione inviate al CTU da questa difesa e rimaste prive di riscontro. Si riporta
comunque alle conclusioni come rassegnate nel proprio atto introduttivo e in subordine, in
mancanza di accoglimento della richiesta di chiamare a chiarimenti il CTU, chiede che la
causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di
Comparsa Conclusionale”;
- la convenuta: “IN VIA ISTRUTTORIA: convocare, occorrendo, il CTU a rendere gli
opportuni chiarimenti per la quantificazione di tutti i danni subiti dalla signora P_
, ivi compresi quelli per la ricerca del guasto e per il successivo ripristino. NELE
[...]
MERITO: A) Rigettare le domande proposte nei confronti della signora P_
perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, con vittoria di
[...]
spese e competenze del giudizio, oltre spese forfettarie da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc;
B)In subordine e nella contestata ipotesi di
accoglimento anche solo parziale delle domande della signora e del signor AR
condannare il chiamato in causa in Controparte_5 Controparte_2
persona dell'Amministratore p.t. dott. , corrente in Salerno, alla via P.P. De CP_6
Crescenzo n. 12 a tenere indenne e a rivalere la signora per Controparte_1
qualsiasi esborso dovesse essere chiamata a corrispondere, sempre con vittoria di spese e
competenze di lite, oltre spese forfettarie da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario
ex art. 93 cpc;
C)In estremo subordine condannare la in virtù Controparte_3
della polizza globale fabbricati n. 2019/80/2338967 a garantire ed a manlevale la signora
per qualsiasi esborso dovesse essere tenuta a corrispondere alla signora P_
ed al signor nonché a risarcire i danni riportati dall'unità immobiliare di Pt_1 CP_5
sua proprietà; D)In accoglimento della domanda riconvenzionale condannare il
[...]
in persona dell'Amministratore p.t. dott. , corrente in Salerno, Controparte_2 CP_6
alla via P.P. De Crescenzo n. 12 alla ripetizione/risarcimento, in favore della signora
degli importi fino ad oggi sostenuti per il ripristino dei locali Controparte_1
danneggiati dalle infiltrazioni e per la ricerca delle relative cause, nonché il risarcimento del
danno provocato alla proprietà esclusiva e causato dal fatto colposo del Condominio
chiamato in causa”;
il chiamato Condominio: “rigetto della domanda principale e della domanda di manleva
proposta dalla convenuta SI.ra attraverso l'infondato atto di chiamata Controparte_1
in causa del Condominio, con vittoria delle spese di lite nei confronti delle parti che verranno
ritenute soccombenti e con vittoria altresì delle spese e competenze della chiamata in
garanzia della Compagnia garante della responsabilità civile del Condominio nei confronti
di quest'ultima”;
la chiamata reale riportandosi alle conclusioni rassegnate con la Controparte_3
comparsa di costituzione e insistendo “nella richiesta di condanna della stessa anche ex art
96 terzo comma cpc non solo per aver intentato un processo in presenza di una transazione e di un doppio pagamento, ma anche per essere palesemente soccombente sulla base della
espletata pretesa ctu”;
l'intervenuto: “l'accoglimento dello spiegato intervento volontario con la condanna dei
convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti dal sig. ( ivi CP_5
compreso il danno per mancato utilizzo delle stanze interessate) anche sulla base della CTU
espletata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo. Con
vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio.”
3.- L'attrice ha chiesto la condanna di al AR Controparte_1
risarcimento dei danni che le erano derivati dalle infiltrazioni manifestatesi nel 2018 nel locale terraneo di sua proprietà ubicato alla via P.P. De Crescenzo n. 12 di Salerno, originate dalla soprastante proprietà della convenuta.
Analoga domanda risarcitoria è stata proposta da , intervenuto Controparte_5
per tutelare i suoi diritti lesi da un fenomeno infiltrativo verificatosi sempre nel 2018
interessante il suo appartamento posto al primo piano dell'edificio di via P.P. De Crescenzo
n. 4 di Salerno, confinante con quello di . Controparte_1
L'istruttoria, orale e documentale, ha avvalorato la verità dell'accaduto, avendo i testimoni escussi e la rappresentazione fotografica dei luoghi confermato le infiltrazioni sul soffitto e le pareti della proprietà attrice e dell'intervenuto e su taluni oggetti depositati all'interno dei loro immobili. Del resto, né la convenuta, né il Condominio chiamato hanno contestato la verità di quanto denunciato da , addebitandosene Parte_3
reciprocamente la responsabilità.
A tal ultimo proposito, dirimenti sono gli accertamenti compiuti dal nominato consulente tecnico d'ufficio (l'ing. ), il quale, nella relazione depositata il Persona_2
10 dicembre 2024, ha riferito che la causa del fenomeno è da individuarsi nella “rottura per
ben due volte della braga posta al di sotto del pavimento della cucina di proprietà ” P_
(così a pagina 5), verosimilmente causata dallo “sversamento di acido corrosivo nella
tubazione di scarico discendente per il primo episodio ed una probabile errata lavorazione idraulica per il secondo” (a pagina 9). Dette conclusioni, coerenti con le ricostruzioni del fatto delle stesse parti, in particolare con quella della medesima convenuta (la quale, a pagina 3
della comparsa di costituzione, ha ammesso che a gennaio 2019 la “perdita … veniva
riscontrata in corrispondenza della confluenza tra lo scarico della cucina ed il collettore
fognario dell'appartamento, dove la braga veniva trovata vistosamente danneggiata” e che successivamente “la stessa braga interna all'appartamento veniva ritrovata nuovamente
danneggiata”), non sono confutate da diverse risultanze, non avendo trovato nessun concreto riscontro probatorio la tesi di secondo cui la braga sarebbe Controparte_1
stata rosicchiata da roditori che, risalendo attraverso l'impianto fognario condominiale,
sarebbero arrivati alla proprietà individuale, rosicchiandola e danneggiandola: se, invero, i testimoni sentiti sul punto hanno riferito circostanze generiche, ininfluenti o de relato, oltre che valutazioni soggettive, la tesi della convenuta, sottoposta al vaglio critico dell'ausiliario e da lui respinta, è stata puntualmente smentita anche in fatto, posto che la vicenda ha interessato solo l'impianto della convenuta e che dalla sostituzione della braga, pur in assenza di intervento sull'impianto comune, il fenomeno oggetto di causa non s'è più
ripetuto.
Va rammentato come la giurisprudenza escluda che la braga, vale a dire l'elemento di raccordo tra la tubatura verticale di pertinenza del singolo appartamento e quella verticale di pertinenza condominiale, rientri nella proprietà condominiale, atteso che essa, a differenza della colonna verticale, che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, è
funzionale all'uso di tutti i condomini, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento (cfr. Cass. 1027/2018).
4.- Quanto ai danni, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha quantificato in €
350,00 il costo dell'intervento di ripristino delle superfici (circa 30 mq) dell'immobile di danneggiate dal fenomeno (raschiatura di vecchie tinteggiature, Controparte_5
spicconatura dell'intonaco, stuccatura e rasatura, trasporto dei materiali di risulta,
intonacatura e tinteggiatura). Tale somma va aumentato del maggior danno per non aver potuto disporre della somma dovuta nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo;
danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al primo degli indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità: tale danno ammonta a € 38,00.
L'ausiliario non ha quantificato il danno patito dall'attrice, il cui locale al tempo del suo accesso era in ordinarie condizioni di manutenzione, privo dei segni delle infiltrazioni, che l'attrice aveva nel tempo provveduto a eliminare di sua iniziativa (la stessa attrice afferma che “dovendo la signora continuare ad utilizzare il deposito, ha fatto riparare in Pt_1
economia”). Non avendo l'attrice prodotto documentazione relativa alla spesa sostenuta per tale intervento di riparazione, il danno, considerata l'estensione del locale (39 mq catastali)
e il costo quantificato dall'ausiliario per l'intervento all'interno della proprietà può CP_5
stimarsi in € 1.000,00, somma già computata all'attualità e maggiorata di ogni altro danno,
compresi gli interessi compensativi del maggior danno da ritardato pagamento.
L'attrice, poi, lamenta la perdita di mobili e indumenti, irreversibilmente danneggiati dalle infiltrazioni, per € 4.290,00, e il costo della sanificazione di altri indumenti, per ulteriori
€ 653,00 (v. l'elenco allegato alla citazione), producendo a riprova 40 fotografie (altre 4
ritraggono pareti): tali foto, in bianco e nero, documentano taluni oggetti macchiati, ma non ne comprovano con la necessaria certezza la natura, il valore e l'irreparabile danneggiamento, quindi non giustificano il riconoscimento del danno reclamato, men che mai nella misura pretesa (ad esempio: l'“armadio a cinque ante in legno”, per il quale nell'indicato elenco è indicato il valore di € 1.200,00, non è ritratto da nessuna foto;
il “calcio
balilla” presenta solo alcune macchie su un fianchetto, verosimilmente lavabili). Se, poi, tali oggetti non sono stati posti all'attenzione del consulente tecnico d'ufficio, in quanto dichiaratamente smaltiti come rifiuti, è generica la prova orale. Analogamente, non è supportata da adeguata prova la pretesa risarcitoria di per il danno ai mobili, “calcolato forfettariamente di euro 3.800,00” (così Controparte_5
negli scritti conclusionali).
Neppure sono dimostrati gli invocati danni da lucro cessante, che richiedono la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non possono fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità: è insegnamento consolidato che, nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito,
sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato (cfr. Cass. Se. Un. n. 33645/2022), allegazioni e prove nella specie del tutto mancate.
5.- È dato pacificamente acquisito alla decisione che la società Controparte_3
il 17 febbraio 2020 aveva corrisposto ad la somma di €
[...] Controparte_1
2.000,00 (avendolo allegato la parte chiamata e ammesso l'attrice già con la memoria integrativa del 12 gennaio 2021). Tale somma, comunque pagata e incassata, ancorché in acconto del maggiore avere per i “danni materiali e diretti al fabbricato” (così a pagina 2
della memoria), è superiore al danno accertato in questa sede, sicché null'altro le è dovuto.
6.- Accertata la responsabilità di per l'evento infiltrativo, va Controparte_1
respinta la domanda risarcitoria da quella proposta contro il . CP_2
7.- In conclusione, se vanno respinte la domanda risarcitoria dell'attrice va respinta,
risultando fondata solo quella relativa all'accertamento della responsabilità della convenuta,
e quella della convenuta proposta contro il Condominio, in accoglimento della domanda dell'intervenuto, va condannata a pagare a la Controparte_1 Controparte_5
somma di € 388,00.
7.- Le spese del processo vanno interamente compensate tra parte attrice e parte convenuta, per la reciprocità della soccombenza, e vanno invece poste a carico della conevntua nei rapporti con le altre parti (intervenuto e chiamati), in ragione del medesimo principio della soccombenza.
Dette spese vanno distratte, per richiesta attribuzione, come da dispositivo, e così
liquidate, considerando la natura delle questioni controverse, il valore della causa
(computata secondo il decisum quanto all'intervenuto e secondo il petitum quanto ai chiamati), l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi,
- per l'intervenuto in € 125,00 per esborsi, € 131,00 per la fase di Controparte_5
studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00
per la fase decisionale,
- per il chiamato in € 98,00 per esborsi, € 250,00 per la fase di studio, €, CP_2
250,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 450,00 per la fase decisionale,
- per la chiamata società assicuratrice in € 250,00 per la fase di studio, €, 250,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 600,00 per la fase decisionale,
importi tutti maggiorati degli accessori come dovuti per legge.
Anche le spese della consulenza tecnico d'ufficio, in applicazione della regola della soccombenza e della causalità, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'attrice ex art 96 c.p.c., come richiesto dalla compagnia assicuratrice, risultando fondata la sua richiesta di accertamento della responsabilità dell'evento dannoso e non potendosi ritenere temeraria la richiesta risarcitoria, in parte fondata e per il resto solo non dimostrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) dichiara la convenuta responsabile del fenomeno Controparte_1
infiltrativo per cui è causa;
2) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Controparte_5
388,00, oltre interessi al tasso di legge sulla sorte capitale di € 350,00 dalla presente decisione al saldo;
3) compensa per intero le spese del giudizio tra l'attrice e la AR
convenuta ; Controparte_1
4) condanna la convenuta a pagare le spese di giudizio, Controparte_1
che liquida, rispettivamente, per l'intervenuto , in complessivi € Controparte_5
125,00 per esborsi ed € 662,00 per compensi professionali, per il chiamato in € 98,00 Controparte_8
per esborsi ed € 1.750,00 per compensi professionali e per la chiamata
[...]
n € 1.900,00 per compensi professionali, per tutti oltre Controparte_9
rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 % di quei compensi, IVA
e CPA come per legge;
5) direttamente attribuisce all'avvocato Massimo Memoli le spese liquidate in favore di . Controparte_5
Salerno, 29 settembre 2025. Il giudice
Andrea Luce