TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico ER EL,
pronuncia, all'esito dell'udienza di discussione per trattazione scritta e in ottemperanza all'art. 127-ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1826/2025 pendente tra:
parte appellante: codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. FAVA FEDERICO, C.F._1
parte appellata: Controparte_1
, codice fiscale: , con
[...] P.IVA_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO,
avente ad
OGGETTO:
Appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Bressanone n. 6/2025
del 22/02/2025, depositata in pari data, sub R.G. n 79/2024, in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazione del Codice della
Strada.
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice d'appello,
per i motivi di cui in narrativa qui da intendersi integralmente richiamati,
in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Bressanone R.G.
n. 79/2024 del 22.02.2025 (dep. in pari data), contrariis reiectis,
in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza
impugnata inaudita altera parte o - in via subordinata - all'udienza di
comparizione, sussistendo gravi e fondati motivi e, per l'effetto, sospendere
l'efficacia esecutiva del verbale di contestazione n. 2845000364 dd.
30.01.2024 della Sezione Polizia Stradale di , con ogni CP_1
consequenziale provvedimento;
in via principale, nel merito: riformare la sentenza impugnata, perché
infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, qui da
intendersi integralmente richiamati, e, per l'effetto, annullare e/o
comunque rendere nullo/inefficace il verbale di contestazione n.
2845000364 dd. 30.01.2024, notificato a mano in pari data al sig. Pt_1
Pag. 2 di 11 nonché ogni altro atto presupposto, successivo o Parte_1
infraprocedimentale, ancorché non conosciuto. Con vittoria di spese, diritti
ed onorari di lite, oltre spese generali al 15%, IVA al 22% e CAP al 4%,
come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata:
“Contrariis reiectis, previo rigetto della domanda di sospensiva, rigettare
l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti. Spese
e compensi del giudizio di appello integralmente rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha proposto appello contro la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Bressanone n. 6/2025 del 22/02/2025 che aveva respinto, a spese compensate, la sua opposizione al verbale di accertamento della Polizia Stradale di n. PTR 2845000364 del CP_1
30/01/2024. Il verbale in questione riguarda la contestazione dell'art. 141,
commi 3 e 8, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (d'ora in poi: Codice della
Strada) per avere omesso (per quanto di interesse per la presente causa) di
“regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, …
Pag. 3 di 11 nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre
cause” (comma 3)1.
2. I motivi d'impugnazione riportati nel ricorso d'appello possono essere ricondotti, in sostanza, a due ragioni: la prima è che il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto dell'illegittimità del verbale opposto “per mancanza
di adeguata motivazione” (ricorso d'appello: p. 3), prescritta dall'art. 200
del Codice della Strada (“… Il verbale … contiene la sommaria descrizione
del fatto accertato”) in combinazione con l'art. 383, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495: “Il verbale deve contenere … la sommaria descrizione del
fatto, nonché la citazione della norma violata”). Il secondo motivo riguarda la valutazione della testimonianza resa in udienza dall'agente verbalizzante,
ritenuta errata, poiché l'affermazione del testimone secondo cui la velocità
del sig. era “ampiamente al di sopra del Parte_1
limite dei 110 km/h” (sentenza p. 3), mancherebbe di “alcuna spiegazione
in che modo abbia rilevato il superamento dei limiti di velocità”, ossia
Pag. 4 di 11 sarebbe carente di “alcuna prova oggettiva sull'eccesso di velocità”
(ricorso d'appello: p. 5).
3. Sulla base dei motivi d'impugnazione di cui sopra, la parte appellante ha chiesto di “riformare la sentenza impugnata” e “per l'effetto, annullare e/o
comunque rendere nullo/inefficace il verbale di contestazione n.
2845000364 dd. 30.01.2024” (conclusioni sopra riportate)2.
4. La parte appellata, il Controparte_1
, oltre ad eccepire l'inammissibilità
[...]
dell'appello, ha difeso in toto la sentenza impugnata, sostenendo che il verbale opposto fosse sufficientemente motivato e rilevando che “non si
rinviene nessuna norma di legge che disponga un obbligo di motivazione
rafforzata rispetto all'infrazione in esame, se non quello derivante da una
legittima necessità di esercizio del diritto di difesa. Tale diritto pare essere
stato rispettato nel caso di specie, in cui risulta evidente come la
valutazione dell'agente sia stata di una non proporzionalità dell'andatura
del veicolo rispetto alle condizioni della strada, che per sua natura
richieda particolare attenzione da parte dei conducenti” (memoria di costituzione, p. 5).
Pag. 5 di 11 5. Ha ritenuto, inoltre, che la ricostruzione del fatto da parte del testimone-
verbalizzante, decisiva per la decisione del Giudice di Pace, fosse corretta,
in quanto la valutazione dell'illecito amministrativo contestato non richiede la misurazione della velocità: “Infatti, ciò che rileva non è tanto la
considerazione di aver superato nell'inseguimento i 110 km/h, quanto il
fatto che gli stessi agenti accertatori per seguire e raggiungere il veicolo
del trasgressore abbiano dovuto essi stessi adottare una velocità giudicata
non commisurata né adeguata alle condizioni di quel tratto di strada”
(memoria di costituzione, p. 6).
6. Alla luce degli atti e dei documenti di causa si ritiene, accogliendo favorevolmente le posizioni assunte dalla parte appellata, l'infondatezza dell'appello proposto per cui esso dev'essere respinto. Al riguardo si adducono i seguenti ragionamenti.
7. A ragione, il Giudice di Pace non ha accolto il rimprovero, già contenuto nell'opposizione proposta nel primo grado, dell' ”eccesso di potere per
insufficiente e/o mancata motivazione” (cfr. ricorso: doc. 3 di parte appellante) del verbale di accertamento elevato per la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, Codice della Strada. Infatti, la descrizione della
Pag. 6 di 11 fattispecie fattuale contenuta nel verbale, ossia che, ai sensi dell'art. 141,
commi 3 e 8, Codice della Strada, il sig. , alla Parte_1
guida del veicolo in questione, ha “percorso (nel luogo e tempo indicato)
un tratto di strada con visibilità limitata e una curva parzialmente cieca, a
una velocità non adeguata alle condizioni stradali e pericolosa”3,
corrisponde appieno a quanto prescritto dai parametri normativi citati dall'appellante (art. 200 del Codice della Strada e art 383, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso: D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495), ossia fornisce “la sommaria esposizione del fatto, nonché la
citazione della norma violata”. Infatti, la motivazione in questione offre la descrizione delle condizioni della strada, specificando che si trattava di "un
tratto di strada con visibilità limitata e una curva parzialmente cieca",
circostanze che rientrano espressamente nelle previsioni dell'art. 141,
comma 3, Codice della Strada. Contiene, inoltre, la valutazione della condotta, in quanto viene attestato che la velocità era "non adeguata alle
condizioni stradali e pericolosa", fornendo così il giudizio di inadeguatezza richiesto dalla norma. Emerge, peraltro, chiaramente il collegamento causale tra le specifiche condizioni del luogo (visibilità limitata e curva
Pag. 7 di 11 cieca) e l'inadeguatezza della velocità tenuta, garantendo il diritto di difesa del sanzionato.
8. La motivazione desunta dal verbale di accertamento corrisponde pienamente ai requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: “La
suprema corte ha avuto modo di pronunciarsi sull'argomento in più
occasioni, formulando il seguente orientamento: 'la pericolosità della
condotta di guida prevista dall'articolo 141 C.d.S., deve essere desunta
dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni
altra circostanza di qualsiasi natura idonea a dimostrare l'addebito. Ha
pertanto ritenuto che la relativa valutazione costituisce il portato di un
giudizio dei verbalizzanti, che implica un'attività di elaborazione da parte
degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a
critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona
condotta di guida o, appunto, di pericolosità'. (Cass. 24 settembre 2010 n.
26154; Cass. 22 giugno 2010 n. 15108; Cass. 16gennaio 2008 n. 721;
Cass. 24 maggio 2007 n. 12148; Cass. 12 ottobre 2004; Cass. 11 gennaio
con specifico riferimento all'art. 141, comma 3, Codice della Strada).
9. Come suo dovere, il Giudice di Pace non si è accontentato della motivazione fornita dal verbale. In ossequio alla giurisprudenza di legittimità, elaborata a livello delle Sezioni Unite, ha vagliato egli stesso,
Pag. 8 di 11 sentendo come testimone l'agente verbalizzante, la sussistenza concreta dei requisiti previsti dalla fattispecie in questione. Infatti, "oggetto del giudizio
è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo e la cognizione del
Giudice è estesa alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio
attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di
diritto della violazione" (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/01/2010, n.
1786).
10. A ragione, il Giudice di Pace ha tratto dalla testimonianza resa dall'agente accertatore (“Ero a bordo della vettura di servizio quando ho
notato il veicolo del ricorrente davanti a noi che procedeva a velocità
sostenuta. Abbiamo quindi accelerato per raggiungerlo e abbiamo
contestato che la sua velocità era ampiamente al di sopra del limite dei 110
km/h. Abbiamo quindi aumentato ulteriormente la nostra velocità per
intimargli l'alt e contestargli l'infrazione di cui all'art. 141, comma 3”:
sentenza, p. 3) la convinzione che la velocità non fosse adeguata alle caratteristiche dell'autostrada descritte nel verbale (visibilità limitata e curva cieca). Come già giustamente richiamato dalla parte appellata, non si tratta nel caso in questione, della violazione del limite della velocità (110
km orari vigenti sul tratto autostradale in questione), ma della condotta di guida tenuta a velocità inadeguata alle circostanze del luogo. La
Pag. 9 di 11 Cassazione, peraltro, ha valorizzato l'inseguimento della polizia con l'auto di servizio come fonte ragionevole per dedurne la velocità inadeguata dell'inseguito: “Infondata è la censura sull'accertamento del fatto, essendo
le modalità dello stesso (inseguimento, verifica del tachimetro della vettura
di servizio, rilievo del cambio di corsia), una volta confermate in giudizio
dall'agente operante, sufficienti ad escludere un errore di percezione”
(Cass. civ., Sez. VI - 2, Sent., 07/07/2016, n. 13898).
11. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione fino a
Euro 1.100,00, parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, senza considerare la fase istruttoria non espletata. Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui all'articolo
13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, T.U. in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa d'appello sub n. RG. 1826/2025, ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 10 di 11 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace
di Bressanone n. 6/2025 del 22/02/2025, depositata in pari data;
2. condanna la parte appellante a rimborsare Parte_1
alla parte appellata Controparte_1
le spese processuali del presente grado di
[...]
giudizio, spese che liquida in € 462,00 per compenso di avvocato, oltre
15% per spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge e oltre le spese successive occorrende;
3. dà atto dell'applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, T.U. in materia di spese di giustizia.
Così deciso in (BZ), il 03/10/2025. CP_1
Il Giudice
ER EL
(firma digitale)
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con l'incipit „In particolare“ il comma 3 rinvia, peraltro, al comma 1 (quale suo presupposto normativo generale), che obbliga il conducente a “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada
e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”; ed è per questo che il verbale in questione (doc. 3 di parte appellante) si riferisce nella motivazione correttamente anche alla “velocità pericolosa” di cui al primo comma. 2 È appena il caso di precisare che allo stato processuale attuale (emanazione della decisione nel merito) non ci si occupa della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e delle difese e richieste di parte appellata sul punto. 3 Si cita letteralmente dal verbale: „Art. ST.V.O. AM STEUER DES GENANNTEN FAHRZEUGES MIT CP_2
EINER DEM STRASSENZUSTAND NICHT ANGEMESSENEN UND GEFAERLICHEN GESCHWINDIGKEIT FUHR
STRASSENABSCHNITT MIT BEGRENZTEN SICHTVERHÄLTNISSEN UND TEILWEISE UNÜBERSICHTLICHE
KURVE“.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico ER EL,
pronuncia, all'esito dell'udienza di discussione per trattazione scritta e in ottemperanza all'art. 127-ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1826/2025 pendente tra:
parte appellante: codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. FAVA FEDERICO, C.F._1
parte appellata: Controparte_1
, codice fiscale: , con
[...] P.IVA_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO,
avente ad
OGGETTO:
Appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Bressanone n. 6/2025
del 22/02/2025, depositata in pari data, sub R.G. n 79/2024, in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazione del Codice della
Strada.
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice d'appello,
per i motivi di cui in narrativa qui da intendersi integralmente richiamati,
in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Bressanone R.G.
n. 79/2024 del 22.02.2025 (dep. in pari data), contrariis reiectis,
in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza
impugnata inaudita altera parte o - in via subordinata - all'udienza di
comparizione, sussistendo gravi e fondati motivi e, per l'effetto, sospendere
l'efficacia esecutiva del verbale di contestazione n. 2845000364 dd.
30.01.2024 della Sezione Polizia Stradale di , con ogni CP_1
consequenziale provvedimento;
in via principale, nel merito: riformare la sentenza impugnata, perché
infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, qui da
intendersi integralmente richiamati, e, per l'effetto, annullare e/o
comunque rendere nullo/inefficace il verbale di contestazione n.
2845000364 dd. 30.01.2024, notificato a mano in pari data al sig. Pt_1
Pag. 2 di 11 nonché ogni altro atto presupposto, successivo o Parte_1
infraprocedimentale, ancorché non conosciuto. Con vittoria di spese, diritti
ed onorari di lite, oltre spese generali al 15%, IVA al 22% e CAP al 4%,
come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata:
“Contrariis reiectis, previo rigetto della domanda di sospensiva, rigettare
l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti. Spese
e compensi del giudizio di appello integralmente rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha proposto appello contro la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Bressanone n. 6/2025 del 22/02/2025 che aveva respinto, a spese compensate, la sua opposizione al verbale di accertamento della Polizia Stradale di n. PTR 2845000364 del CP_1
30/01/2024. Il verbale in questione riguarda la contestazione dell'art. 141,
commi 3 e 8, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (d'ora in poi: Codice della
Strada) per avere omesso (per quanto di interesse per la presente causa) di
“regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, …
Pag. 3 di 11 nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre
cause” (comma 3)1.
2. I motivi d'impugnazione riportati nel ricorso d'appello possono essere ricondotti, in sostanza, a due ragioni: la prima è che il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto dell'illegittimità del verbale opposto “per mancanza
di adeguata motivazione” (ricorso d'appello: p. 3), prescritta dall'art. 200
del Codice della Strada (“… Il verbale … contiene la sommaria descrizione
del fatto accertato”) in combinazione con l'art. 383, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495: “Il verbale deve contenere … la sommaria descrizione del
fatto, nonché la citazione della norma violata”). Il secondo motivo riguarda la valutazione della testimonianza resa in udienza dall'agente verbalizzante,
ritenuta errata, poiché l'affermazione del testimone secondo cui la velocità
del sig. era “ampiamente al di sopra del Parte_1
limite dei 110 km/h” (sentenza p. 3), mancherebbe di “alcuna spiegazione
in che modo abbia rilevato il superamento dei limiti di velocità”, ossia
Pag. 4 di 11 sarebbe carente di “alcuna prova oggettiva sull'eccesso di velocità”
(ricorso d'appello: p. 5).
3. Sulla base dei motivi d'impugnazione di cui sopra, la parte appellante ha chiesto di “riformare la sentenza impugnata” e “per l'effetto, annullare e/o
comunque rendere nullo/inefficace il verbale di contestazione n.
2845000364 dd. 30.01.2024” (conclusioni sopra riportate)2.
4. La parte appellata, il Controparte_1
, oltre ad eccepire l'inammissibilità
[...]
dell'appello, ha difeso in toto la sentenza impugnata, sostenendo che il verbale opposto fosse sufficientemente motivato e rilevando che “non si
rinviene nessuna norma di legge che disponga un obbligo di motivazione
rafforzata rispetto all'infrazione in esame, se non quello derivante da una
legittima necessità di esercizio del diritto di difesa. Tale diritto pare essere
stato rispettato nel caso di specie, in cui risulta evidente come la
valutazione dell'agente sia stata di una non proporzionalità dell'andatura
del veicolo rispetto alle condizioni della strada, che per sua natura
richieda particolare attenzione da parte dei conducenti” (memoria di costituzione, p. 5).
Pag. 5 di 11 5. Ha ritenuto, inoltre, che la ricostruzione del fatto da parte del testimone-
verbalizzante, decisiva per la decisione del Giudice di Pace, fosse corretta,
in quanto la valutazione dell'illecito amministrativo contestato non richiede la misurazione della velocità: “Infatti, ciò che rileva non è tanto la
considerazione di aver superato nell'inseguimento i 110 km/h, quanto il
fatto che gli stessi agenti accertatori per seguire e raggiungere il veicolo
del trasgressore abbiano dovuto essi stessi adottare una velocità giudicata
non commisurata né adeguata alle condizioni di quel tratto di strada”
(memoria di costituzione, p. 6).
6. Alla luce degli atti e dei documenti di causa si ritiene, accogliendo favorevolmente le posizioni assunte dalla parte appellata, l'infondatezza dell'appello proposto per cui esso dev'essere respinto. Al riguardo si adducono i seguenti ragionamenti.
7. A ragione, il Giudice di Pace non ha accolto il rimprovero, già contenuto nell'opposizione proposta nel primo grado, dell' ”eccesso di potere per
insufficiente e/o mancata motivazione” (cfr. ricorso: doc. 3 di parte appellante) del verbale di accertamento elevato per la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, Codice della Strada. Infatti, la descrizione della
Pag. 6 di 11 fattispecie fattuale contenuta nel verbale, ossia che, ai sensi dell'art. 141,
commi 3 e 8, Codice della Strada, il sig. , alla Parte_1
guida del veicolo in questione, ha “percorso (nel luogo e tempo indicato)
un tratto di strada con visibilità limitata e una curva parzialmente cieca, a
una velocità non adeguata alle condizioni stradali e pericolosa”3,
corrisponde appieno a quanto prescritto dai parametri normativi citati dall'appellante (art. 200 del Codice della Strada e art 383, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso: D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495), ossia fornisce “la sommaria esposizione del fatto, nonché la
citazione della norma violata”. Infatti, la motivazione in questione offre la descrizione delle condizioni della strada, specificando che si trattava di "un
tratto di strada con visibilità limitata e una curva parzialmente cieca",
circostanze che rientrano espressamente nelle previsioni dell'art. 141,
comma 3, Codice della Strada. Contiene, inoltre, la valutazione della condotta, in quanto viene attestato che la velocità era "non adeguata alle
condizioni stradali e pericolosa", fornendo così il giudizio di inadeguatezza richiesto dalla norma. Emerge, peraltro, chiaramente il collegamento causale tra le specifiche condizioni del luogo (visibilità limitata e curva
Pag. 7 di 11 cieca) e l'inadeguatezza della velocità tenuta, garantendo il diritto di difesa del sanzionato.
8. La motivazione desunta dal verbale di accertamento corrisponde pienamente ai requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: “La
suprema corte ha avuto modo di pronunciarsi sull'argomento in più
occasioni, formulando il seguente orientamento: 'la pericolosità della
condotta di guida prevista dall'articolo 141 C.d.S., deve essere desunta
dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni
altra circostanza di qualsiasi natura idonea a dimostrare l'addebito. Ha
pertanto ritenuto che la relativa valutazione costituisce il portato di un
giudizio dei verbalizzanti, che implica un'attività di elaborazione da parte
degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a
critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona
condotta di guida o, appunto, di pericolosità'. (Cass. 24 settembre 2010 n.
26154; Cass. 22 giugno 2010 n. 15108; Cass. 16gennaio 2008 n. 721;
Cass. 24 maggio 2007 n. 12148; Cass. 12 ottobre 2004; Cass. 11 gennaio
con specifico riferimento all'art. 141, comma 3, Codice della Strada).
9. Come suo dovere, il Giudice di Pace non si è accontentato della motivazione fornita dal verbale. In ossequio alla giurisprudenza di legittimità, elaborata a livello delle Sezioni Unite, ha vagliato egli stesso,
Pag. 8 di 11 sentendo come testimone l'agente verbalizzante, la sussistenza concreta dei requisiti previsti dalla fattispecie in questione. Infatti, "oggetto del giudizio
è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo e la cognizione del
Giudice è estesa alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio
attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di
diritto della violazione" (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/01/2010, n.
1786).
10. A ragione, il Giudice di Pace ha tratto dalla testimonianza resa dall'agente accertatore (“Ero a bordo della vettura di servizio quando ho
notato il veicolo del ricorrente davanti a noi che procedeva a velocità
sostenuta. Abbiamo quindi accelerato per raggiungerlo e abbiamo
contestato che la sua velocità era ampiamente al di sopra del limite dei 110
km/h. Abbiamo quindi aumentato ulteriormente la nostra velocità per
intimargli l'alt e contestargli l'infrazione di cui all'art. 141, comma 3”:
sentenza, p. 3) la convinzione che la velocità non fosse adeguata alle caratteristiche dell'autostrada descritte nel verbale (visibilità limitata e curva cieca). Come già giustamente richiamato dalla parte appellata, non si tratta nel caso in questione, della violazione del limite della velocità (110
km orari vigenti sul tratto autostradale in questione), ma della condotta di guida tenuta a velocità inadeguata alle circostanze del luogo. La
Pag. 9 di 11 Cassazione, peraltro, ha valorizzato l'inseguimento della polizia con l'auto di servizio come fonte ragionevole per dedurne la velocità inadeguata dell'inseguito: “Infondata è la censura sull'accertamento del fatto, essendo
le modalità dello stesso (inseguimento, verifica del tachimetro della vettura
di servizio, rilievo del cambio di corsia), una volta confermate in giudizio
dall'agente operante, sufficienti ad escludere un errore di percezione”
(Cass. civ., Sez. VI - 2, Sent., 07/07/2016, n. 13898).
11. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione fino a
Euro 1.100,00, parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, senza considerare la fase istruttoria non espletata. Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui all'articolo
13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, T.U. in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa d'appello sub n. RG. 1826/2025, ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 10 di 11 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace
di Bressanone n. 6/2025 del 22/02/2025, depositata in pari data;
2. condanna la parte appellante a rimborsare Parte_1
alla parte appellata Controparte_1
le spese processuali del presente grado di
[...]
giudizio, spese che liquida in € 462,00 per compenso di avvocato, oltre
15% per spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge e oltre le spese successive occorrende;
3. dà atto dell'applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, T.U. in materia di spese di giustizia.
Così deciso in (BZ), il 03/10/2025. CP_1
Il Giudice
ER EL
(firma digitale)
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con l'incipit „In particolare“ il comma 3 rinvia, peraltro, al comma 1 (quale suo presupposto normativo generale), che obbliga il conducente a “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada
e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”; ed è per questo che il verbale in questione (doc. 3 di parte appellante) si riferisce nella motivazione correttamente anche alla “velocità pericolosa” di cui al primo comma. 2 È appena il caso di precisare che allo stato processuale attuale (emanazione della decisione nel merito) non ci si occupa della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e delle difese e richieste di parte appellata sul punto. 3 Si cita letteralmente dal verbale: „Art. ST.V.O. AM STEUER DES GENANNTEN FAHRZEUGES MIT CP_2
EINER DEM STRASSENZUSTAND NICHT ANGEMESSENEN UND GEFAERLICHEN GESCHWINDIGKEIT FUHR
STRASSENABSCHNITT MIT BEGRENZTEN SICHTVERHÄLTNISSEN UND TEILWEISE UNÜBERSICHTLICHE
KURVE“.